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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2748/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio adottate con la Sentenza n.
464/14 del Tribunale di Forlì con le variazioni di cui alla Sentenza n. 43/2016 della Corte di
Appello di Bologna, nel procedimento iscritto al n. 2748/2023 tra nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...]12 47521 CESENA (FC), con il patrocinio dell'avv.
RANIERI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO G.
GARIBALDI N. 54 47121 FORLI' (FC)
ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. , CP_1 C.F._2
residente in [...]43 47522 CESENA (FC), con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI
CHIARA e dell'avv. ANDREUCCI EMMANUELE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA PIETRO TURCHI 34 47521 CESENA (FC)
resistente pagina 1 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con “note di precisazione di conclusioni” depositate in data 02/09/2024 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di: “si Parte_1
chiede che vengano modificate le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 43/2016, pubbl. il 11.01.2016, RG 2477/2014 Corte di Appello di Bologna
Disponendo
a) Che venga interamente revocato l'assegno di mantenimento divorzile a favore della Sig.ra
per € 150,00; b) Che venga interamente revocato il contributo al mantenimento CP_1 alla casa familiare per € 250,00, c) Che venga revocato il contributo al mantenimento del figlio ovvero in subordine ridotto alla metà, in considerazione delle attuali Persona_1
capacità economiche della Sig.ra di contribuire in pari misura;
d) Che venga revocato CP_1
il contributo alle spese straordinarie riguardanti il figlio ovvero in subordine Persona_1
che esse siano ripartite al 50% tra i genitori, nella misura di € 300,00 a carico di ciascuno.
Il tutto con vittoria di spese in caso di opposizione.”.
Con “note di trattazione scritta” depositate in data 05/11/2024 la resistente ha CP_1 precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale “Che non venga revocato né rimodulato il contributo al mantenimento versato dal sig. in favore del figlio Parte_1
; Per_1
Che non venga revocato il contributo al mantenimento della casa famigliare e l'assegno divorzile concesso alla sig.ra eventualmente rimodulati lievemente in funzione Parte_2
del temporaneo incremento di stipendio percepito dalla resistente, nominata assessore del
Comune di Cesena, fino a che non tornerà a lavorare con funzioni di insegnante.
Con vittoria delle spese di giudizio.”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con “Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c.” depositato il 20/10/2023, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
di cui alla sentenza n. 43/2016 della Corte di Appello di Bologna, nella quale era previsto l'affidamento condiviso del figlio , l'assegnazione della casa coniugale alla madre quale Per_1 pagina 2 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ genitore collocatario e diritto di visita del padre rimesso agli accordi dello stesso con il figlio, nonché, per la parte qui di interesse, che fosse tenuto al versamento a favore di Parte_1 della somma di € 600,00 per il mantenimento ordinario del figlio minore , CP_1 Per_1
oltre al 75% delle spese straordinarie, rivalutabili annualmente su base Istat, nonché di € 150,00
a titolo di assegno divorzile e di € 250,00 quale contributo alle spese di mantenimento della casa coniugale.
Rappresentava che era mutata anche la condizione del figlio (nato il Persona_1
27/02/1998), divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente a seguito della laurea in giurisprudenza, dell'inizio delle attività retribuite di collaborazione con l'Università di
Bologna e di praticante presso uno studio legale, e che la poteva godere di redditi CP_1
maggiori rispetto al passato. Al contrario, affermava che la propria situazione economica era peggiorata in quanto la seconda figlia, nata dall'attuale compagna e ora sedicenne, aveva maggiori esigenze economiche connesse all'età.
Per tutte queste ragioni chiedeva che: venisse interamente revocato l'assegno di mantenimento divorzile a favore della Sig.ra per € 150,00; venisse interamente CP_1
revocato il contributo al mantenimento alla casa familiare per € 250,00; venisse revocato il contributo al mantenimento del figlio ovvero in subordine ridotto alla metà, in Persona_1
considerazione delle attuali capacità economiche della Sig.ra di contribuire in pari CP_1
misura; che venisse revocato il contributo alle spese straordinarie riguardanti il figlio
[...]
ovvero in subordine che le stesse fossero ripartite al 50% tra i genitori, nella misura Per_1
di € 300,00 a carico di ciascuno.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 10/04/2024 CP_1
contestando che il figlio , appena laureato e svolgente pratica forense da un professionista Per_1 al fine di sostenere l'esame di avvocato, fosse economicamente autosufficiente e rappresentando come il proprio aumento di reddito fosse dovuto a incarichi politici provvisori
(l'incarico presso l'ASP di Cesena era in scadenza) e per questo non certi negli anni a venire, aggiungendo che i danni dell'alluvione di maggio 2023 avevano in realtà provocato una riduzione delle proprie condizioni economiche. Concludeva pertanto chiedendo la conferma delle condizioni già in essere e di cui alla sentenza n. 43/2016 della Corte d'Appello di
Bologna. pagina 3 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ All'udienza del 21/05/2024 il Giudice formulava alle parti una proposta di conciliazione che prevedeva la revoca del contributo al mantenimento della casa pari ad € 250,00 mensili e la riduzione dell'assegno di mantenimento di ad € 500,00c, che veniva accettata dal Per_1
ricorrente ma rifiutata dalla resistente, la quale riteneva inaccettabile la riduzione del contributo al mantenimento del figlio. Fallito dunque il tentativo di conciliazione, alla successiva udienza, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
2.In primo luogo, relativamente all'assegno divorzile, stabilito in € 150,00 in favore della che il ricorrente chiede di revocare alla luce dell'aumento dei redditi della resistente, CP_1
mentre quest'ultima chiede che sia confermato in € 150,00 stante la precarietà del proprio attuale maggior guadagno o, in subordine, sospendersi per il solo periodo in cui la stessa ricoprirà l'incarico di assessore del Comune di Cesena, occorre certamente rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la revisione dell'assegno divorzile di cui all' art. 9 della l. n. 898 del 1970 “postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale reddituale accertata (Cass. 10133/2007; Cass. 787/2017; Cass.
11177/2019).
Ciò premesso, la sig.ra afferma di aver subito una forte riduzione delle sue condizioni CP_1
economiche, adducendo come motivazioni esclusive, da un lato, l'alluvione risalente al 17 maggio 2023, dall'altro, la rinuncia all'incarico presso l'A.S.P. Comune di Cesena.
pagina 4 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Quanto all'alluvione di maggio 2023, è proprio controparte a ricordare nella propria comparsa di costituzione che “La ricorrente ha ricevuto un risarcimento per l'alluvione subita di €.5.000,00 per il ripristino delle utenze (gas - luce – acqua)” e a dichiarare all'udienza del
25.05.2024: “I lavori post alluvione sono stati in parte pagati da in relazione alle Per_1 parti strutturali, come tali gravanti sul proprietario per un importo pari a circa € 20.000, mentre io devo sostenere le spese del mobilio per circa € 20000. Ho ricevuto € 5000 come sovvenzione pubblica per l'alluvione”.
Quanto all'incarico presso l'A.S.P. Comune di Cesena, la ricorrente alla medesima udienza ha dichiarato: “sono stata nominata nel 2020 come incarico politico quale Presidente ASP
Cesena Valle Savio, carica dalla quale mi sono dovuta dimettere ai primi di maggio di quest'anno perché incompatibile con la scelta di essere candidata all'elezione del consiglio comunale dei giorni 8 e 9 giugno. Da questa carica percepivo circa € 800 al mese, di cui la metà lasciavo al partito.”. E' di tutta evidenza, quindi, che la si è volontariamente CP_1
dimessa dalla carica Presidente ASP Cesena Valle Savio poiché ha deciso di candidarsi all'elezione del consiglio comunale che si sono tenute in data 8-9.06.24 con conseguente volontaria rinuncia anche all'indennizzo che ella riceveva mensilmente, documentato dagli estratti conto in atti.
La circostanza poi che la stessa versasse la metà del compenso ricevuto al partito politico di appartenenza non può avere alcuna rilevanza in questa sede in quanto non solo non documentata ma parimenti frutto delle libere determinazioni della stessa.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che il ricorrente ha percepito un reddito complessivo nell'anno 2020 pari a € 44.451,00, nel 2021 pari a € 44.683,00, nel 2022 pari a €
44.951,00, nel 2023 pari a € 48.677,00, a fronte di redditi complessivi della resistente pari a €
41.470,00 nell'anno 2020, mancante per il 2021, € 49.004,00 nel 2022, € 53.845,00 nel 2023.
Nella sentenza n. 464 del 2014 del Tribunale di Forlì, che pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra e , si dà atto di redditi complessivi del ricorrente di Parte_1 CP_1
poco inferiori a quelli attuali (2007 € 41.438,00 – 2008 € 41.445,00 – 2009 € 34.784,00 – 2010
€ 37.679,00 – 2011 € 40.576,00 – 2012 € 38.588,00), mentre i redditi della resistente, indicati in € 21.312,00 anno 2007 –€ 21.612,00 anno 2008 –€ 26.034,00 anno 2009 –€ 30.120,00 anno
2010 –€ 26.773,00 anno 2011 –€ 26.773,00 anno 2012 risultano di molto inferiori a quelli pagina 5 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ attuali, segno del fatto che la ha visto notevolmente aumentato il proprio reddito proprio CP_1
grazie alle cariche politiche ricoperte.
Occorre infine rilevare che non è controverso (il ricorrente lo ha dedotto nella propria comparsa conclusionale e la resistente vi ha fatto riferimento nelle note di trattazione scritta del
5.11.2024 per l'udienza di remissione della causa in decisione del 6.11.2024) che a decorrere dal 20.06.2024 la ricorrente sia stata nominata Assessore alla scuola e ai servizi educativi del
Comune di Cesena e la diretta interessata non ha smentito quanto riportato dalla controparte in merito al fatto che da tale incarico la stessa riceva un'indennità lorda mensile pari ad €
5.796,00.
Pertanto, se è vero che non vi è certezza circa la durata del suo mandato quale assessore, è tuttavia ragionevole ritenere che la possa comunque continuare a percepire emolumenti CP_1
da eventuali altre cariche politiche visto l'impegno profuso< dalla stessa negli anni, che l'ha portata a ricoprire dapprima la carica di assessore del Comune di Cesena (di cui viene dato atto in sede di divorzio, seppur con compensi nettamente inferiori a quelli attuali), poi quella di
Presidente dell'ASP Cesena-Valle Savio e da ultimo nuovamente di assessore nel medesimo comune.
Si deve quindi concludere che dall'analisi comparativa delle rispettive situazioni economico- reddituali delle parti così come sopra ricostruite, emerga un consistente aumento dei redditi della resistente, che ora percepisce entrate sostanzialmente simili a quelle del ricorrente, con il conseguente venir meno di quella disparità economica emersa in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale.
A ciò si aggiunga che rispetto a quest'ultimo momento devono ritenersi aumentate le spese per il mantenimento della figlia di secondo letto del ricorrente (nata nel settembre 2007), Per_2
oggi prossima alla maggiore età, in ossequio al principio secondo cui, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass., n. 11724/2023;
Cass., n. 13664/2022).
Le considerazioni finora esposte, che possono sintetizzarsi in un miglioramento delle condizioni economiche della e in un aumento delle spese alle quali il ricorrente deve far CP_1
fronte stante la crescita della figlia rispetto alla situazione esistente al momento dello Per_2 pagina 6 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, giustificano la revoca dell'assegno divorzile in favore della CP_1
3. Per quanto riguarda il mantenimento del figlio maggiorenne , è il caso di Per_1
rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316-bis e 337-ter c.c., e che esso consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337-ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza con entrambi i genitori.
In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica.
Il presupposto per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, infatti, è costituito dal mancato raggiungimento dell'indipendenza economica. In virtù del principio di autoresponsabilità, tale obbligo viene meno allorquando il figlio sia in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento e di soddisfare i propri bisogni principali. Specificatamente, “l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita” (Cass. civ., 8.08.2013, n. 18974). In ogni caso, il fatto che il figlio svolga attività lavorativa non determina in automatico la cessazione dell'obbligo di mantenimento: bisogna compiere una valutazione caso per caso, verificando se si tratti di un lavoro a carattere meramente precario ovvero di una stabile occupazione conforme al percorso formativo svolto e alle proprie aspirazioni. Anche qualora il figlio si trovi in condizione di non autosufficienza economica,
l'obbligo di mantenimento viene meno se tale condizione dipende da un comportamento colpevole della prole stessa. Ciò può accadere a fronte di un atteggiamento di inerzia nella pagina 7 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ ricerca di un lavoro compatibile con il proprio percorso formativo ovvero di un rifiuto ingiustificato di occasioni lavorative.
Nel caso specifico, ha 26 anni, è laureato da alcuni mesi in giurisprudenza e svolge la Per_1
pratica forense presso uno studio di avvocato. Pur avendo percepito nel 2023 redditi pari a €
1.000,00 come da Certificazione Unica prodotta in atti e € 3.000,00 per un incarico di docenza nell'ambito del Corso di Alta Formazione in “Transizione digitale nella logistica portuale” presso l'Università di Ravenna nell'anno 2023/2024, non si può ragionevolmente sostenere che abbia raggiunto un'indipendenza economica in quanto è evidente che tali occupazioni non sono stabili e non sono pienamente conformi alle legittime aspettative di , che, da poco Per_1
laureato in giurisprudenza, è impegnato nella pratica forense, dalla quale, a tutto voler concedere, non può che ricavare una simbolica somma di denaro (indicata dallo stesso ricorrente nella misura di € 500 mensili), da utilizzare per il rimborso delle spese che quotidianamente deve affrontare per il viaggio da Cesena a Ravenna e ritorno. Il padre poi non ha indicato condotte del figlio contrarie al principio di autoresponsabilità né ha contestato quanto sostenuto dalla madre, ossia che ha sempre dimostrato di essersi impegnato come Per_1
dovuto nello studio, senza perdere tempo, ragion per cui deve essere sostenuto, anche economicamente, nel perseguire l'auspicato risultato professionale per immettersi in futuro nel mondo del lavoro in un'occupazione corrispondente agli studi e ai titoli conseguiti.
Sulla base delle considerazioni svolte non sussistono i presupposti non solo per la revoca ma neppure per la riduzione del mantenimento per il figlio, dovendo evidenziarsi che i redditi del ricorrente sono rimasti pressoché invariati rispetto al momento del divorzio, che lo stesso gode di un patrimonio che è stato stimato in tale sede in complessivi € 4.052.377 e che non deve più corrispondere alcun mantenimento alla ex moglie. Appare invece equo, tenuto conto della migliorata condizione economica della moglie, suddividere nella misura del 50% tra le parti le spese straordinarie per il figlio , secondo il protocollo in essere presso questo Tribunale. Per_1
3. Infine, per quanto attiene alla domanda del ricorrente di revoca del contributo al mantenimento della casa familiare, di sua proprietà, pari ad € 250,00, occorre rilevare come, in mancanza di accordo delle parti (l'accordo raggiunto sul punto in sede di divorzio deve considerarsi venuto meno proprio in ragione della domanda di revoca del resistente) la stessa non potrà che essere accolta. Invero, nel caso di assegnazione della casa familiare al coniuge pagina 8 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ che non ne è proprietario, come appunto nella fattispecie in esame, in mancanza di diverso accordo, troveranno applicazione le norme che disciplinano la ripartizione delle spese relative agli immobili tra proprietario e colui che ne ha il godimento con la conseguenza che saranno a carico del coniuge assegnatario, oltre alle spese per le utenze, tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'abitazione mentre gli interventi di tipo straordinario resteranno in capo al coniuge proprietario dell'immobile.
La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 737 Parte_3
c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 43/2016 della Corte d'Appello di Bologna: dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , la somma di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del
Tribunale di Forlì; revoca l'assegno divorzile in favore della resistente;
CP_1
revoca il contributo al mantenimento della casa familiare stabilito in € 250,00 mensili;
compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel ed est. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 9 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio adottate con la Sentenza n.
464/14 del Tribunale di Forlì con le variazioni di cui alla Sentenza n. 43/2016 della Corte di
Appello di Bologna, nel procedimento iscritto al n. 2748/2023 tra nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...]12 47521 CESENA (FC), con il patrocinio dell'avv.
RANIERI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO G.
GARIBALDI N. 54 47121 FORLI' (FC)
ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. , CP_1 C.F._2
residente in [...]43 47522 CESENA (FC), con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI
CHIARA e dell'avv. ANDREUCCI EMMANUELE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA PIETRO TURCHI 34 47521 CESENA (FC)
resistente pagina 1 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con “note di precisazione di conclusioni” depositate in data 02/09/2024 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di: “si Parte_1
chiede che vengano modificate le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 43/2016, pubbl. il 11.01.2016, RG 2477/2014 Corte di Appello di Bologna
Disponendo
a) Che venga interamente revocato l'assegno di mantenimento divorzile a favore della Sig.ra
per € 150,00; b) Che venga interamente revocato il contributo al mantenimento CP_1 alla casa familiare per € 250,00, c) Che venga revocato il contributo al mantenimento del figlio ovvero in subordine ridotto alla metà, in considerazione delle attuali Persona_1
capacità economiche della Sig.ra di contribuire in pari misura;
d) Che venga revocato CP_1
il contributo alle spese straordinarie riguardanti il figlio ovvero in subordine Persona_1
che esse siano ripartite al 50% tra i genitori, nella misura di € 300,00 a carico di ciascuno.
Il tutto con vittoria di spese in caso di opposizione.”.
Con “note di trattazione scritta” depositate in data 05/11/2024 la resistente ha CP_1 precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale “Che non venga revocato né rimodulato il contributo al mantenimento versato dal sig. in favore del figlio Parte_1
; Per_1
Che non venga revocato il contributo al mantenimento della casa famigliare e l'assegno divorzile concesso alla sig.ra eventualmente rimodulati lievemente in funzione Parte_2
del temporaneo incremento di stipendio percepito dalla resistente, nominata assessore del
Comune di Cesena, fino a che non tornerà a lavorare con funzioni di insegnante.
Con vittoria delle spese di giudizio.”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con “Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c.” depositato il 20/10/2023, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
di cui alla sentenza n. 43/2016 della Corte di Appello di Bologna, nella quale era previsto l'affidamento condiviso del figlio , l'assegnazione della casa coniugale alla madre quale Per_1 pagina 2 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ genitore collocatario e diritto di visita del padre rimesso agli accordi dello stesso con il figlio, nonché, per la parte qui di interesse, che fosse tenuto al versamento a favore di Parte_1 della somma di € 600,00 per il mantenimento ordinario del figlio minore , CP_1 Per_1
oltre al 75% delle spese straordinarie, rivalutabili annualmente su base Istat, nonché di € 150,00
a titolo di assegno divorzile e di € 250,00 quale contributo alle spese di mantenimento della casa coniugale.
Rappresentava che era mutata anche la condizione del figlio (nato il Persona_1
27/02/1998), divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente a seguito della laurea in giurisprudenza, dell'inizio delle attività retribuite di collaborazione con l'Università di
Bologna e di praticante presso uno studio legale, e che la poteva godere di redditi CP_1
maggiori rispetto al passato. Al contrario, affermava che la propria situazione economica era peggiorata in quanto la seconda figlia, nata dall'attuale compagna e ora sedicenne, aveva maggiori esigenze economiche connesse all'età.
Per tutte queste ragioni chiedeva che: venisse interamente revocato l'assegno di mantenimento divorzile a favore della Sig.ra per € 150,00; venisse interamente CP_1
revocato il contributo al mantenimento alla casa familiare per € 250,00; venisse revocato il contributo al mantenimento del figlio ovvero in subordine ridotto alla metà, in Persona_1
considerazione delle attuali capacità economiche della Sig.ra di contribuire in pari CP_1
misura; che venisse revocato il contributo alle spese straordinarie riguardanti il figlio
[...]
ovvero in subordine che le stesse fossero ripartite al 50% tra i genitori, nella misura Per_1
di € 300,00 a carico di ciascuno.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 10/04/2024 CP_1
contestando che il figlio , appena laureato e svolgente pratica forense da un professionista Per_1 al fine di sostenere l'esame di avvocato, fosse economicamente autosufficiente e rappresentando come il proprio aumento di reddito fosse dovuto a incarichi politici provvisori
(l'incarico presso l'ASP di Cesena era in scadenza) e per questo non certi negli anni a venire, aggiungendo che i danni dell'alluvione di maggio 2023 avevano in realtà provocato una riduzione delle proprie condizioni economiche. Concludeva pertanto chiedendo la conferma delle condizioni già in essere e di cui alla sentenza n. 43/2016 della Corte d'Appello di
Bologna. pagina 3 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ All'udienza del 21/05/2024 il Giudice formulava alle parti una proposta di conciliazione che prevedeva la revoca del contributo al mantenimento della casa pari ad € 250,00 mensili e la riduzione dell'assegno di mantenimento di ad € 500,00c, che veniva accettata dal Per_1
ricorrente ma rifiutata dalla resistente, la quale riteneva inaccettabile la riduzione del contributo al mantenimento del figlio. Fallito dunque il tentativo di conciliazione, alla successiva udienza, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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2.In primo luogo, relativamente all'assegno divorzile, stabilito in € 150,00 in favore della che il ricorrente chiede di revocare alla luce dell'aumento dei redditi della resistente, CP_1
mentre quest'ultima chiede che sia confermato in € 150,00 stante la precarietà del proprio attuale maggior guadagno o, in subordine, sospendersi per il solo periodo in cui la stessa ricoprirà l'incarico di assessore del Comune di Cesena, occorre certamente rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la revisione dell'assegno divorzile di cui all' art. 9 della l. n. 898 del 1970 “postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale reddituale accertata (Cass. 10133/2007; Cass. 787/2017; Cass.
11177/2019).
Ciò premesso, la sig.ra afferma di aver subito una forte riduzione delle sue condizioni CP_1
economiche, adducendo come motivazioni esclusive, da un lato, l'alluvione risalente al 17 maggio 2023, dall'altro, la rinuncia all'incarico presso l'A.S.P. Comune di Cesena.
pagina 4 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Quanto all'alluvione di maggio 2023, è proprio controparte a ricordare nella propria comparsa di costituzione che “La ricorrente ha ricevuto un risarcimento per l'alluvione subita di €.5.000,00 per il ripristino delle utenze (gas - luce – acqua)” e a dichiarare all'udienza del
25.05.2024: “I lavori post alluvione sono stati in parte pagati da in relazione alle Per_1 parti strutturali, come tali gravanti sul proprietario per un importo pari a circa € 20.000, mentre io devo sostenere le spese del mobilio per circa € 20000. Ho ricevuto € 5000 come sovvenzione pubblica per l'alluvione”.
Quanto all'incarico presso l'A.S.P. Comune di Cesena, la ricorrente alla medesima udienza ha dichiarato: “sono stata nominata nel 2020 come incarico politico quale Presidente ASP
Cesena Valle Savio, carica dalla quale mi sono dovuta dimettere ai primi di maggio di quest'anno perché incompatibile con la scelta di essere candidata all'elezione del consiglio comunale dei giorni 8 e 9 giugno. Da questa carica percepivo circa € 800 al mese, di cui la metà lasciavo al partito.”. E' di tutta evidenza, quindi, che la si è volontariamente CP_1
dimessa dalla carica Presidente ASP Cesena Valle Savio poiché ha deciso di candidarsi all'elezione del consiglio comunale che si sono tenute in data 8-9.06.24 con conseguente volontaria rinuncia anche all'indennizzo che ella riceveva mensilmente, documentato dagli estratti conto in atti.
La circostanza poi che la stessa versasse la metà del compenso ricevuto al partito politico di appartenenza non può avere alcuna rilevanza in questa sede in quanto non solo non documentata ma parimenti frutto delle libere determinazioni della stessa.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che il ricorrente ha percepito un reddito complessivo nell'anno 2020 pari a € 44.451,00, nel 2021 pari a € 44.683,00, nel 2022 pari a €
44.951,00, nel 2023 pari a € 48.677,00, a fronte di redditi complessivi della resistente pari a €
41.470,00 nell'anno 2020, mancante per il 2021, € 49.004,00 nel 2022, € 53.845,00 nel 2023.
Nella sentenza n. 464 del 2014 del Tribunale di Forlì, che pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra e , si dà atto di redditi complessivi del ricorrente di Parte_1 CP_1
poco inferiori a quelli attuali (2007 € 41.438,00 – 2008 € 41.445,00 – 2009 € 34.784,00 – 2010
€ 37.679,00 – 2011 € 40.576,00 – 2012 € 38.588,00), mentre i redditi della resistente, indicati in € 21.312,00 anno 2007 –€ 21.612,00 anno 2008 –€ 26.034,00 anno 2009 –€ 30.120,00 anno
2010 –€ 26.773,00 anno 2011 –€ 26.773,00 anno 2012 risultano di molto inferiori a quelli pagina 5 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ attuali, segno del fatto che la ha visto notevolmente aumentato il proprio reddito proprio CP_1
grazie alle cariche politiche ricoperte.
Occorre infine rilevare che non è controverso (il ricorrente lo ha dedotto nella propria comparsa conclusionale e la resistente vi ha fatto riferimento nelle note di trattazione scritta del
5.11.2024 per l'udienza di remissione della causa in decisione del 6.11.2024) che a decorrere dal 20.06.2024 la ricorrente sia stata nominata Assessore alla scuola e ai servizi educativi del
Comune di Cesena e la diretta interessata non ha smentito quanto riportato dalla controparte in merito al fatto che da tale incarico la stessa riceva un'indennità lorda mensile pari ad €
5.796,00.
Pertanto, se è vero che non vi è certezza circa la durata del suo mandato quale assessore, è tuttavia ragionevole ritenere che la possa comunque continuare a percepire emolumenti CP_1
da eventuali altre cariche politiche visto l'impegno profuso< dalla stessa negli anni, che l'ha portata a ricoprire dapprima la carica di assessore del Comune di Cesena (di cui viene dato atto in sede di divorzio, seppur con compensi nettamente inferiori a quelli attuali), poi quella di
Presidente dell'ASP Cesena-Valle Savio e da ultimo nuovamente di assessore nel medesimo comune.
Si deve quindi concludere che dall'analisi comparativa delle rispettive situazioni economico- reddituali delle parti così come sopra ricostruite, emerga un consistente aumento dei redditi della resistente, che ora percepisce entrate sostanzialmente simili a quelle del ricorrente, con il conseguente venir meno di quella disparità economica emersa in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale.
A ciò si aggiunga che rispetto a quest'ultimo momento devono ritenersi aumentate le spese per il mantenimento della figlia di secondo letto del ricorrente (nata nel settembre 2007), Per_2
oggi prossima alla maggiore età, in ossequio al principio secondo cui, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass., n. 11724/2023;
Cass., n. 13664/2022).
Le considerazioni finora esposte, che possono sintetizzarsi in un miglioramento delle condizioni economiche della e in un aumento delle spese alle quali il ricorrente deve far CP_1
fronte stante la crescita della figlia rispetto alla situazione esistente al momento dello Per_2 pagina 6 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, giustificano la revoca dell'assegno divorzile in favore della CP_1
3. Per quanto riguarda il mantenimento del figlio maggiorenne , è il caso di Per_1
rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316-bis e 337-ter c.c., e che esso consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337-ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza con entrambi i genitori.
In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica.
Il presupposto per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, infatti, è costituito dal mancato raggiungimento dell'indipendenza economica. In virtù del principio di autoresponsabilità, tale obbligo viene meno allorquando il figlio sia in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento e di soddisfare i propri bisogni principali. Specificatamente, “l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita” (Cass. civ., 8.08.2013, n. 18974). In ogni caso, il fatto che il figlio svolga attività lavorativa non determina in automatico la cessazione dell'obbligo di mantenimento: bisogna compiere una valutazione caso per caso, verificando se si tratti di un lavoro a carattere meramente precario ovvero di una stabile occupazione conforme al percorso formativo svolto e alle proprie aspirazioni. Anche qualora il figlio si trovi in condizione di non autosufficienza economica,
l'obbligo di mantenimento viene meno se tale condizione dipende da un comportamento colpevole della prole stessa. Ciò può accadere a fronte di un atteggiamento di inerzia nella pagina 7 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ ricerca di un lavoro compatibile con il proprio percorso formativo ovvero di un rifiuto ingiustificato di occasioni lavorative.
Nel caso specifico, ha 26 anni, è laureato da alcuni mesi in giurisprudenza e svolge la Per_1
pratica forense presso uno studio di avvocato. Pur avendo percepito nel 2023 redditi pari a €
1.000,00 come da Certificazione Unica prodotta in atti e € 3.000,00 per un incarico di docenza nell'ambito del Corso di Alta Formazione in “Transizione digitale nella logistica portuale” presso l'Università di Ravenna nell'anno 2023/2024, non si può ragionevolmente sostenere che abbia raggiunto un'indipendenza economica in quanto è evidente che tali occupazioni non sono stabili e non sono pienamente conformi alle legittime aspettative di , che, da poco Per_1
laureato in giurisprudenza, è impegnato nella pratica forense, dalla quale, a tutto voler concedere, non può che ricavare una simbolica somma di denaro (indicata dallo stesso ricorrente nella misura di € 500 mensili), da utilizzare per il rimborso delle spese che quotidianamente deve affrontare per il viaggio da Cesena a Ravenna e ritorno. Il padre poi non ha indicato condotte del figlio contrarie al principio di autoresponsabilità né ha contestato quanto sostenuto dalla madre, ossia che ha sempre dimostrato di essersi impegnato come Per_1
dovuto nello studio, senza perdere tempo, ragion per cui deve essere sostenuto, anche economicamente, nel perseguire l'auspicato risultato professionale per immettersi in futuro nel mondo del lavoro in un'occupazione corrispondente agli studi e ai titoli conseguiti.
Sulla base delle considerazioni svolte non sussistono i presupposti non solo per la revoca ma neppure per la riduzione del mantenimento per il figlio, dovendo evidenziarsi che i redditi del ricorrente sono rimasti pressoché invariati rispetto al momento del divorzio, che lo stesso gode di un patrimonio che è stato stimato in tale sede in complessivi € 4.052.377 e che non deve più corrispondere alcun mantenimento alla ex moglie. Appare invece equo, tenuto conto della migliorata condizione economica della moglie, suddividere nella misura del 50% tra le parti le spese straordinarie per il figlio , secondo il protocollo in essere presso questo Tribunale. Per_1
3. Infine, per quanto attiene alla domanda del ricorrente di revoca del contributo al mantenimento della casa familiare, di sua proprietà, pari ad € 250,00, occorre rilevare come, in mancanza di accordo delle parti (l'accordo raggiunto sul punto in sede di divorzio deve considerarsi venuto meno proprio in ragione della domanda di revoca del resistente) la stessa non potrà che essere accolta. Invero, nel caso di assegnazione della casa familiare al coniuge pagina 8 di 9 N. R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ che non ne è proprietario, come appunto nella fattispecie in esame, in mancanza di diverso accordo, troveranno applicazione le norme che disciplinano la ripartizione delle spese relative agli immobili tra proprietario e colui che ne ha il godimento con la conseguenza che saranno a carico del coniuge assegnatario, oltre alle spese per le utenze, tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'abitazione mentre gli interventi di tipo straordinario resteranno in capo al coniuge proprietario dell'immobile.
La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 737 Parte_3
c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 43/2016 della Corte d'Appello di Bologna: dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , la somma di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del
Tribunale di Forlì; revoca l'assegno divorzile in favore della resistente;
CP_1
revoca il contributo al mantenimento della casa familiare stabilito in € 250,00 mensili;
compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel ed est. dott.ssa Alessandra Medi
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