Articolo 68 ter della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 68 bisArticolo 83
Versione
3 agosto 2010
Art. 68-ter. (( 1. Il notaio puo' rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale e' stato formato su un supporto analogico. Parimenti, puo' rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.

2. Quando l'uso di un determinato supporto non e' prescritto dalla legge o non e' altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.

3. Il notaio attesta la conformita' del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale ))
Entrata in vigore il 3 agosto 2010
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