Versione
3 agosto 2010
3 agosto 2010
Art. 68-ter. (( 1. Il notaio puo' rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale e' stato formato su un supporto analogico. Parimenti, puo' rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.
2. Quando l'uso di un determinato supporto non e' prescritto dalla legge o non e' altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.
3. Il notaio attesta la conformita' del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale ))
2. Quando l'uso di un determinato supporto non e' prescritto dalla legge o non e' altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.
3. Il notaio attesta la conformita' del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale ))
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 22/09/2025, n. 1882Provvedimento: […] Lgs. 82/2005 e art. 68-ter della Legge notarile num. 89/1913, e depositata in copia informatica, da ritenersi radicalmente invalida in quanto il notaio non avrebbe apposto la propria firma digitale per attestarne la conformità all'originale. […] Effettivamente, la procura alle liti rilasciata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate ai procuratori speciali, tra i quali Nominativo_2, è stata prodotta in copia digitale da parte della difesa tecnica di ADER, ma la conformità di tale copia all'originale, digitale o cartaceo, avrebbe dovuto essere attestata dal notaio, con firma digitale, ai sensi dell'art. 68 ter della legge notarile n. 89/1913.Leggi di più...
- procura alle liti·
- notifica cartelle esattoriali·
- oneri probatori·
- prescrizione crediti tributari·
- art. 22-23 bis Dlgs n. 82/2005·
- art. 15 Dlgs Nominativo_3·
- invalidità derivata·
- art. 68 ter legge notarile·
- legittimazione ad agire