CA
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4713/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4713/2019 R.G.
TRA
c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura a Parte_1 P.IVA_1 margine dell'atto di citazione di primo grado, dagli avv.ti c.f. Parte_2
, e c.f. presso il cui C.F._1 Parte_3 C.F._2 studio elettivamente domicilia, in Caivano, alla via Cavour n.18
APPELLANTE
E p.iva , rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_2 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Maria Grazia
ON LM, c.f. ed LS RI, c.f. C.F._3
, presso il loro studio elettivamente domiciliata in Napoli, alla C.F._4 via Monte di Dio n.66
APPELLATA
NONCHE'
, c.f. Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2348/2019, pubblicata il 13.09.2019.
Conclusioni dell'appellante “1) Accogliere l'appello e, per Parte_1
l'effetto, riformare in parte qua, la sentenza impugnata e conseguentemente: 2)
Condannare le parti appellate, in solido tra loro, a pagare alla appellante, a titolo di risarcimento, l'importo di €. 82.372,10 oltre interessi moratori e rivalutazione
1 monetaria. 3) Condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese, competenze professionali, Iva, Cpa, e rimborso spese generali, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari in solido tra loro. 4)
In via gradata, in caso di denegata ipotesi di non accoglimento del gravame, si chiede di revocare la condanna alle spese di primo grado e disporre la compensazione delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, per la particolare natura della controversia”.
Conclusioni dell'appellata “Nel merito, in via Controparte_1 principale: Respingere l'appello proposto da perché inammissibile e Parte_1 comunque perchè infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 2348/2019 del 17.09.2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere. In subordine: Respinta la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di per difetto di interesse ad agire, per prescrizione, per Controparte_2 assenza di responsabilità in capo al vettore, perché non provata e comunque perché infondata in fatto e in diritto, conseguentemente respingere la domanda di Controparte_2
nei confronti di In ulteriore subordine: Ove
[...] Controparte_1 incredibilmente la fosse condannata a risarcire il danno a Controparte_2 contenere il risarcimento secondo quanto previsto dall'art. 1696 c.c., Parte_1
e cioè in € 23.376,21=.Respingere in ogni caso le eventuali domande di Controparte_2
nei confronti di per difetto di legittimazione
[...] Controparte_1 attiva (polizza n. 6860), nonché per prescrizione, per inoperatività della garanzia, per inadempimento dell'assicurato e perché infondata in fatto e in diritto. In estremo subordine: Ove incredibilmente fosse condannata a tenere Controparte_1 indenne e/o a garantire , limitare l'indennizzo a quanto Controparte_2 previsto dall'art. 1696 c.c., ferma la quota di coassicurazione di Controparte_1 pari al 60%; contenere – comunque – l'eventuale indennizzo nei limiti del massimale, dedotti scoperti e franchigie. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e spese generali nella misura del 15%”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione del 16.06.2014 la (d'ora in avanti solo Parte_1
convenne, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Pt_1 Controparte_2
(d'ora in avanti solo ed espose che: a) il 14.07.2010 aveva
[...] CP_2 ricevuto dalla un ordine di trasporto avente ad oggetto la consegna di un Parte_4 carico di merci alla per un valore complessivo di euro 59.024,48; b) per Parte_5
2 l'esecuzione del trasporto si era avvalsa della convenuta al fine di ottenere la CP_2 disponibilità di un autotreno con autista, che prese in consegna la merce in data
15.07.2010; c) il 19.07.2010 l'autista della denunciò di essere stato vittima di una CP_2 rapina durante il tragitto di consegna, nel corso del quale gli era stato sottratto l'autotreno con l'intero carico trasportato.
Tanto premesso precisò che, con raccomandata del 6.07.2011, la HDI-Gerling Pt_1
Industrie Versicherung AG, compagnia assicuratrice del trasporto delle merci per conto della - che aveva indennizzato quest'ultima per il sinistro - ritenendo Parte_4 essa società attrice responsabile per la perdita del carico merci, le aveva chiesto il risarcimento del danno, per un importo corrispondente al valore della merce perduta, pari ad euro 59.024,48, surrogandosi nei diritti dell'assicurata, ai sensi Parte_6 dell'art. 1916 c.c. Espose, in merito, di non aver riscontrato la richiesta risarcitoria in quanto “riceveva assicurazione dalla società convenuta ( , quale fornitrice CP_2 dell'autotreno e relativo autista, di aver aperto il prescritto sinistro nella stessa data del fatto criminoso presso la sua compagnia di assicurazione obbligatoria per il traporto merci, vale a dire ”. Controparte_3
La difesa dell'attrice, inoltre, dedusse che: a) in data 10.04.14 la compagnia assicuratrice
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG aveva notificato alla un atto di Pt_1 pignoramento presso terzi fondato sulla sentenza del Tribunale di Alessandria n. 674 del 24.07.2013, con cui la ra stata condannata, in contumacia, ex art. 1916 c.c., Pt_1 al pagamento di € 59.024,48 oltre interessi e rivalutazione, per i fatti dedotti, quale responsabile ex recepto, a favore della HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, surrogante, che aveva indennizzato la per la perdita della merce, sul Parte_4 rilievo che la società - vettore responsabile della custodia della merce durante il Pt_1 trasporto - “non avrebbe fornito la prova dell'inevitabilità assoluta della perdita della merce, mentre veniva condivisa la tesi dell' assicuratrice, in surroga, sui profili CP_4 di negligenza ed imprudenza causati dall'aver scelto un percorso più lungo attraverso strade statali e di notte, nel non aver impiegato dispositivi antirapina e non aver bloccato dall'interno il portellone del camion, consentendo ai rapinatori di introdursi nella cabina”.
Tanto premesso la C.S.N. chiese di “
1. Accertare e dichiarare che la Parte_1 non è responsabile della perdita del carico di merci durante il trasporto commissionato dalla 2. per l'effetto, in via di rivalsa ex art.
7-ter del D.Lgs. n. 286/2005, Parte_4 ovvero, in subordine in via di risarcimento del danno subito, condannare la ITALCAR
3 S.r.l. a corrispondere all'attrice la somma incamerata dalla HDI-Gerling Industrie
Versicherung AG in virtù del pignoramento presso terzi fondato sull'indennizzo versato dall'impresa assicuratrice alla società per la perdita delle merci Parte_4 trasportate sull'automezzo rapinato, in ragione dell'importo complessivo assegnato con ordinanza del G.E. del Tribunale di Alessandria”.
§ 1.1. Si costituì la resistendo alla domanda, e chiamò in causa l' CP_2 [...]
al fine di essere manlevata e tenuta indenne da ogni pretesa Controparte_1 avanzata nei suoi confronti dall'attrice.
Si costituì, altresì, la predetta compagnia assicurativa, contestando gli avversi addebiti e chiedendo il rigetto tanto della domanda attorea quanto della richiesta di manleva della convenuta CP_2
§1.2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò la domanda della condannandola al pagamento delle spese di lite a favore Pt_1 della e della quantificate, per entrambe, in euro CP_2 Controparte_1
11.810,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
La decisione del primo giudice si fonda sulle ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) La domanda di accertamento di insussistenza della responsabilità della per la Pt_1 perdita del carico di merci durante il trasporto commissionato dalla va Parte_4 rigettata per difetto di legittimazione passiva della convenuta Difatti “nel caso CP_2 di azione di accertamento negativo si è dinanzi a una contestazione di un diritto ritenuto inesistente in capo a controparte. Nel caso specifico, pertanto, la presente azione presuppone un vanto da parte della controparte di parte attorea della responsabilità, per gli eventi accaduti, di quest'ultima; responsabilità che può dar vita a una tutela anche risarcitoria. Ebbene, però, per poter accertare l'assenza della propria responsabilità sarebbe stato necessario agire nei confronti di chi detta responsabilità ritiene (anche solo astrattamente) sussistente che non è la società convenuta, bensì la concreta danneggiata dagli eventi descritti, ossia la società mittente ( o, Parte_4 in surroga, la compagnia di assicurazione che ha indennizzato quest'ultima del danno subito”.
2) Va rigettata anche la domanda in rivalsa ex art.
7-ter D.Lgs. 286/2005, con cui parte attrice ha chiesto la condanna di al pagamento di € 82.372,10. CP_2
L' art.
7-ter d.lgs. 286/2005 testualmente recita: “Il vettore di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente
4 vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.”. L'azione di rivalsa prescritta da detta disposizione, presuppone l'azione diretta del “secondario” vettore relativamente al “pagamento del corrispettivo”. Nel caso in esame, invece, non vi è un vettore che esige il pagamento del corrispettivo del contratto di trasporto, con conseguente diritto di rivalsa di uno dei soggetti nei cui confronti si è agito verso gli altri protagonisti dell'intero rapporto negoziale, bensì un mittente ( , Parte_4 danneggiato dall'inadempimento (per perdita della merce) del contratto di trasporto, e di un “primario” vettore che agisce per il risarcimento del danno nei confronti di un vettore secondario.
3) La domanda risarcitoria proposta dalla società istante non può essere qualificata come azione per responsabilità extracontrattuale. Ciò che rileva non è il fatto illecito in sé (la rapina), bensì l'inadempimento contrattuale della convenuta nei confronti di parte attrice, che ha determinato un danno consistente nel pignoramento presso terzi subito da quest'ultima. Nel caso di specie, sussistendo un'obbligazione contrattuale inadempiuta, la domanda deve qualificarsi come richiesta di risarcimento per responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c..
4) La suddetta domanda risarcitoria risulta prescritta ai sensi dell'art. 2951 c.c., in quanto i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Il sinistro si è verificato il 19.07.2010, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 16.06.2014, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione. L'eccezione di prescrizione, formulata dalla compagnia assicurativa chiamata in garanzia, può essere opposta in quanto, trattandosi di garanzia propria, il garante può sollevare le medesime eccezioni opponibili dall'obbligata principale, ivi compresa quella di prescrizione. L'eccepita prescrizione giova, altresì, alla convenuta, benché sollevata unicamente dalla CP_2 terza chiamata in causa.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la a cui ha resistito, Pt_1 costituendosi, la Controparte_1
benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e va dichiarata CP_2 contumace.
5 Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 17.06.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il successivo termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Sulla domanda di accertamento negativa”, la società appellante censura la sentenza impugnata, sostenendo che - diversamente da quanto statuito dal primo giudice - la domanda originariamente proposta dall'attrice, volta a far dichiarare l'insussistenza della propria responsabilità, non rappresenterebbe una richiesta di una pronuncia di mero accertamento negativo, ma
“il risvolto inevitabile dell'accertamento della responsabilità positiva in capo alla società convenuta odierna appellata, la quale nelle sue difese ha riconosciuto la propria responsabilità anche ai sensi dell'art. 115 cpc.”.
§ 2.2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sul difetto di legittimazione passiva”, la si duole dell'erroneità della pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto il difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_2
Argomenta che, nei giudizi di risarcimento danni, la titolarità del rapporto attivo e passivo attiene al merito della controversia e la carenza della suddetta titolarità non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalle parti, nei termini previsti dall'art. 167 c.p.c.. Precisa, quindi, che, nel caso concreto, non ha contestato i CP_2 fatti narrati dall'attrice e ha riconosciuto la propria responsabilità per l'evento dannoso, confermando di fatto la propria legittimazione passiva.
§ 2.3. Il terzo motivo di gravame veicola la riproposizione della domanda di rivalsa, ai sensi dell'art.
7-ter del D.Lgs. 286/2005. Secondo l'appellante “l'invocazione dell'art.
7 ter del d.lgs 286/2005 si sostanzia, fondamentalmente, nella affermazione del principio di responsabilità del subvettore nei confronti del vettore principale”.
§ 2.4. Con il quarto motivo di appello, rubricato “Sulla domanda risarcitoria”, la Pt_1 censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha statuito che la domanda risarcitoria proposta sia riconducibile ad una responsabilità di natura contrattuale.
Sul punto l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente valorizzato non già il fatto illecito rappresentato dalla rapina, ma l'inadempimento contrattuale della società convenuta nell'esecuzione del sub-trasporto. Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe escluso “immotivatamente” la coesistenza della responsabilità contrattuale e aquiliana. Richiama, a sostegno di tale tesi, la sentenza del Tribunale di
Alessandria n. 674 del 24.07.2013, che ha già accertato la colpa dell'autista del veicolo
6 rapinato, riconoscendo profili di negligenza e imprudenza nella scelta del percorso, nell'assenza di dispositivi antirapina e nel mancato blocco del portellone. Da ciò deriverebbe, secondo la tesi difensiva della società odierna appellante, la coesistenza della responsabilità contrattuale e di quella extracontrattuale, idonea a fondare la domanda risarcitoria proposta nei confronti della convenuta.
Censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione annuale di cui all'art. 2951 c.c. e deduce: “Non ha pregio l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c. sollevata dalla Compagnia di assicurazione terza chiamata, e assunta dal Primo Giudice a sostegno della propria decisione, giacchè, come argomentato nel capo precedente dedicato alla qualificazione del rapporto litigioso, il giudizio è fondato su una domanda di risarcimento derivante da fatto colpevole (la rapina subita dall'autocarro in data 19/07/2010, cui l'autista dell'automezzo è incorso per sua accertata incuria, negligenza ed imprudenza), per cui trattasi di responsabilità aquiliana ex art. 2947 c.c. che postula una prescrizione decennale.”.
Aggiunge, poi, che l'eccezione di prescrizione non può operare per la convenuta CP_2 essendo stata sollevata dalla sola compagnia assicuratrice Controparte_1
Si duole infine - anche qualora si volesse applicare la prescrizione di un anno di cui all'art. 2951 c.c. - del fatto che il primo giudice fa decorrere il termine di prescrizione dalla data del 19.07.2010, in cui si sarebbe verificato il sinistro e “non considera che la società attrice non ha avuto piena ed effettiva conoscenza del proprio diritto risarcitorio derivante dall'evento rapina, con tanto di quantificazione del danno, se non quando ha rinvenuto l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 10/04/2014. È quest'ultima infatti la data in cui l'attrice ha avuto piena consapevolezza del proprio diritto risarcitorio da far valere nei confronti della società convenuta ed è perciò da tale data che si deve calcolare il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2951
c.c.”.
§ 2.5. Con l'ultimo motivo di appello la impugna la sentenza di prime cure con Pt_1 riguardo al regolamento delle spese di lite. In particolare, sostiene che il Tribunale avrebbe applicato in modo eccessivamente rigoroso il principio di soccombenza, condannandola a corrispondere ad entrambe le parti appellate la somma di euro
11.810,00, oltre accessori, benché la “complessità e l'opinabilità delle questioni trattate, al cospetto di una piccola azienda che ha subito un rilevante danno senza alcuna colpa diretta, configurano uno di quei casi in cui i Giudici esercitano il loro prudente
7 apprezzamento per disporre una compensazione delle spese”. Invoca, quindi, la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, o, in subordine,
l'applicazione delle tariffe nei valori minimi. Si duole, infine, della violazione dell'art. 112 c.p.c., sul rilievo che la non aveva avanzato alcuna richiesta di rifusione delle CP_2 spese processuali.
§ 3. Pur essendo condivisibili i rilievi sollevati con i primi due motivi di appello, le doglianze della - per le ragioni che di seguito si espongono - non possono Pt_7 condurre all'accoglimento della domanda risarcitoria formulata da quest'ultima in primo grado e reiterata in sede di gravame.
E invero, non vi è dubbio che l'azione proposta dalla ia finalizzata a conseguire Pt_7 il risarcimento del danno nei confronti della alla quale, nella qualità di sub- CP_2 vettore, si imputa la responsabilità della perdita della merce incaricata di trasportare per conto della perdita che avrebbe determinato, a carico di essa società Parte_4
vettore “primario”, il danno rappresentato dall'esborso di euro € 59.024,48, a Pt_7 seguito dell'azione promossa - in surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 c.c. - dalla HDI-
Gerling Industrie Versicherung AG, compagnia assicuratrice che aveva indennizzato la
Parte_4
E' evidente - come del resto lo stesso primo giudice afferma in un passaggio della motivazione della sentenza impugnata, (“Ebbene, nel caso in esame ciò che viene in rilievo non è il fatto illecito (che altro non è che un antecedente degli eventi), bensì
l'inadempimento contrattuale dell'obbligazione gravante sulla convenuta verso la società attorea. Il fatto illecito (rapina), infatti, è alla base degli eventi ma non è stato commesso dalla società convenuta la quale, anzi, è risultata (in punto di mero fatto) vittima del fatto illecito ma, allo stesso tempo, in virtù del contratto di subtrasporto (non contestato) inadempiente verso parte attorea”). - che la domanda presupponga un accertamento della responsabilità contrattuale per la perdita della merce in capo alla convenuta e che sussiste la legittimazione passiva di quest'ultima. Pertanto CP_2 correttamente l'appellante con i primi due motivi di gravame deduce di non essersi limitato a chiedere una pronuncia di accertamento negativo della propria responsabilità
e che sussiste la legittimazione passiva di CP_2
§ 3.1. Tanto premesso, va pienamente condivisa la statuizione del primo giudice nella parte in cui esclude che alla fattispecie possa applicarsi l'art.
7-ter del D.Lgs. 286/2005, il quale attiene all'azione diretta del “secondario” vettore relativamente al “pagamento del corrispettivo” e alla rivalsa di coloro che hanno pagato nei confronti degli altri
8 protagonisti del rapporto negoziale. Le ragioni che il primo giudice ha posto a sostegno dell'esclusione dell'applicazione del citato art. 7 non vengono, quindi, efficacemente scalfite dal terzo motivo di gravame con il quale l'appellante si limita a dedurre che
“l'art. 7 ter del d.lgs 286/2005 si sostanzia, fondamentalmente, nella affermazione del principio di responsabilità del subvettore nei confronti del vettore principale”.
§ 3.2. Neanche coglie nel segno il quarto motivo di appello, in quanto, pur potendo sussistere nella vicenda dedotta in lite - come sostenuto dall'appellante - una responsabilità extracontrattuale dell'autista del veicolo rapinato, per profili di negligenza e imprudenza “nella scelta del percorso, nell'assenza di dispositivi antirapina e nel mancato blocco del portellone”, resta fermo che la ha agito nei Pt_7 confronti del sub-trasportatore, in forza di un rapporto contrattuale che assume CP_2 non essere stato adempiuto correttamente.
§ 3.3. Ciò posto occorre esaminare la vicenda sotto il profilo di doglianza relativo alla ritenuta prescrizione.
Dalla ricostruzione dei rapporti contrattuali emerge che rivestiva la qualità di Pt_1 vettore principale nel trasporto commissionato dalla società mentre la società Pt_4 operava, in forza di specifico incarico, quale sub-vettore (vettore esecutivo), CP_2 avendo materialmente eseguito il trasporto nel corso del quale si era verificata la perdita della merce a seguito di rapina.
Il rapporto tra e deve pertanto essere ricondotto al contratto di sub- Pt_1 CP_2 trasporto, con la conseguenza che i diritti derivanti da tale rapporto - ivi compresa la pretesa di manleva o di rivalsa per i danni connessi alla perdita della merce - sono soggetti al termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 c.c., decorrente dal giorno in cui la riconsegna non è avvenuta, ovvero dal momento in cui si è verificato l'inadempimento del sub-vettore.
In materia di responsabilità per perdita della merce nell'ambito del contratto di sub- trasporto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore siano soggetti al termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria "causa petendi" nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall'inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data concordata, che sorge l'interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti (cfr. Cass. ordinanza n. 32976 del 9.11.2022).
9 Dunque, la Suprema Corte ha chiarito che l'azione promossa dal vettore nei confronti del sub-vettore per la perdita o l'avaria della merce non costituisce un'azione di regresso, bensì un'azione diretta di natura contrattuale, in quanto trova il proprio fondamento nell'inadempimento da parte del sub-vettore degli obblighi derivanti dal contratto di sub-trasporto.
Ne consegue che, anche quando il vettore principale agisce nei confronti del sub-vettore per ottenere il ristoro delle somme pagate (o dovute) al mittente o al destinatario,
l'azione conserva natura contrattuale e resta soggetta al termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2951 c.c.. La responsabilità dedotta, infatti, non discende dal pagamento effettuato al committente, ma dall'inadempimento del sub-vettore, sicché
l'origine del diritto è pur sempre il contratto di sub-trasporto.
Pertanto, nel caso che ci occupa, l'azione proposta da deve qualificarsi come Pt_1 azione contrattuale diretta fondata sul , soggetta al termine prescrizionale CP_5 annuale decorrente dalla data del sinistro (19.07.2010), coincidente con il momento in cui la merce è andata definitivamente perduta e si è verificato l'inadempimento del sub- vettore.
Non assume rilievo, ai fini del decorso della prescrizione, la successiva data in cui la società avrebbe sopportato il danno patrimoniale, poiché, per quanto detto, Pt_7
l'azione trova la propria causa nell'inadempimento del contratto di sub-trasporto.
Infondata è anche la questione in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione da collocare - secondo l'appellante - all'epoca della notifica del pignoramento presso terzi, avvenuta il 10.04.2014, vale a dire quando la C.N.S. aveva avuto “piena ed effettiva conoscenza del proprio diritto risarcitorio derivante dall'evento rapina”.
Sul punto la Corte osserva che la C.N.S. nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha affermato di aver ricevuto una raccomandata in data 6.07.2011 dalla
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, compagnia assicuratrice del trasporto delle merci per conto della - che aveva indennizzato quest'ultima per il sinistro Parte_4
- con la quale essa C.N.S. veniva ritenuta responsabile per la perdita del carico merci.
Pertanto sin dal 6.07.2011 la vrebbe potuto fare valere il suo diritto nei confronti Pt_7 del sub-trasportatore, per l'inadempimento contrattuale. CP_2
“È ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che, in ambito di sub-trasporto, il primo vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria che siano imputabili al sub-vettore. Poiché, peraltro, nell'ambito del contratto di sub-trasporto,il vettore
10 assume la qualità di sub-mittente, in caso di perdita delle cose egli può far valere la responsabilità risarcitoria del sub-vettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti, e senza quindi dover dimostrare di avere risarcito il danno al mittente con tanto di quantificazione del danno” (cfr. parte motiva dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 32976 del
9.11.2022).
Neppure può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui l'eccezione di prescrizione sarebbe inammissibile perché sollevata dalla compagnia di assicurazione, terza chiamata, e non dalla convenuta CP_2
In materia di assicurazione per la responsabilità civile non obbligatoria, l'assicuratore dell'autore del fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato per essere manlevato dalle conseguenze economiche della condanna, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato. Ciò in quanto, sebbene la prescrizione costituisca un'eccezione in senso stretto, la relativa deduzione da parte dell'assicuratore trova fondamento nel principio di accessorietà dell'obbligazione di garanzia assicurativa rispetto all'obbligazione principale dell'assicurato verso il terzo.
L'assicuratore, infatti, ha interesse a paralizzare la pretesa del danneggiato nei confronti del proprio assicurato, poiché dall'accertamento dell'obbligazione principale deriva, in via riflessa, la propria responsabilità di manleva. Ne consegue che l'assicuratore, pur non essendo direttamente convenuto dal danneggiato, può eccepire la prescrizione del credito fatto valere dall'attore verso l'assicurato, con effetti estintivi del debito principale, anche qualora tale eccezione non sia stata proposta, o sia stata proposta tardivamente, dall'assicurato medesimo (cfr. Cass. Ordinanza n. 6139 del 07.03.2025).
In definitiva, poiché l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado risulta notificato soltanto in data 16.06.2014, deve ritenersi maturata la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c., che decorre dalla data in cui la ha avuto conoscenza della perdita Pt_7 della merce da parte del sub-vettore, vale a dire dal 6.07.2011, data in cui la compagnia assicuratrice HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, che aveva indennizzato la aveva comunicato con raccomandata alla di ritenerla Parte_4 Pt_7 responsabile del sinistro.
Per quanto esposto i motivi di gravame non scalfiscono la decisione del primo giudice di rigetto della domanda della odierna appellante, per intervenuta prescrizione Pt_7 del diritto al risarcimento del danno fatto valere da quest'ultima nei confronti di CP_2
11 § 4. La censura relativa al regolamento delle spese di lite del giudizio di prime cure, è parzialmente fondata.
La dedotta “complessità e l'opinabilità delle questioni trattate, al cospetto di una piccola azienda che ha subito un rilevante danno senza alcuna colpa diretta” non integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, che giustificano la compensazione delle spese di lite.
Del resto il rigetto della domanda risarcitoria si fonda sulla ragione assorbente della maturata prescrizione annuale del diritto azionato, pacifica alla luce di consolidata giurisprudenza di legittimità.
Va invece accolta la richiesta di contenimento della misura delle spese processuali nella misura prossima ai minimi di tariffa, in quanto la decisione si fonda sull'unica questione della prescrizione ed anche tenuto conto del fatto che in primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Priva di pregio è la doglianza relativa alla refusione delle spese di lite a favore della pur in mancanza di una esplicita richiesta. Sul punto va dato seguito al CP_2 consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al loro pagamento legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi” (cfr. Cass. Ordinanza n. 16596 del 20/06/2025).
L'appello proposto dalla va accolto, quindi, limitatamente alla censura relativa Pt_1 alla quantificazione delle spese di lite che, per il primo grado, vanno liquidate in misura prossima ai minimi di tariffa, come da dispositivo.
§ 5. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese del presente grado di giudizio, con riguardo al rapporto processuale tra e spese che, per i residui 2/3, vanno poste a Parte_1 Controparte_1 carico dell'appellante ed a favore dell'appellata costituita. Esse vanno quantificate in misura vicina ai minimi di tariffa, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e del fatto che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Part Nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra e in quanto CP_2 quest'ultima è rimasta contumace.
12
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente alla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, Parte_1 spese che si liquidano in euro 10,00 per esborsi ed euro 7.100,00 (in luogo di euro
11.810,00 liquidati dal primo giudice) per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% IVA, CPA, a favore di con attribuzione al procuratore CP_2 dichiaratosi antistatario, e in euro 7.100,00 ( in luogo di euro 11.810,00 liquidati dal giudice di primo grado) per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, a favore di Controparte_1
c) condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado Parte_1 di giudizio, che, già compensate per un terzo, si liquidano, a favore di
[...]
in euro 5.050,00, oltre al rimborso per spese generali nella misura Controparte_1 del 15%, iva e cpa.
Napoli, 18.11.2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
13