Versione
14 maggio 1982
14 maggio 1982
Art. 25. (Trasferimento d'ufficio)
I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge.
Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali piu' vicini, seguendo il criterio della minore anzianita' nella qualifica.
I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico alla indennita' di missione intera.
I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge.
Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali piu' vicini, seguendo il criterio della minore anzianita' nella qualifica.
I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico alla indennita' di missione intera.
Commentari • 2
- 1. Primogrado il bloghttps://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 2.2253494
[…] Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, il Consiglio provvede d'ufficio, nell'ambito di ciascuno dei tribunali e delle sezioni staccate più vicine individuate ai sensi del successivo comma 8, assicurando la rotazione dei magistrati interessati, che verranno scelti in ordine di minore anzianità di ruolo secondo quanto disposto dall'articolo 25 della legge 27 aprile 1982, n. 186. […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/08/2025, n. 6934Provvedimento: […] Aggiunge che sarebbe perfino opinabile che occorra una fonte primaria per disciplinare tale specifica materia per la magistratura contabile, stante il mancato richiamo dell'art. 25 della legge n. 186 del 1982 («I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge» ) da parte dell'art. 10 della legge n. 117 del 1988, istitutiva del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.Leggi di più...
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