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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7934/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Puccio Parte_1
Francesco);
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Ilenia Bacchi e avv. CP_1
Cimino Enrica);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo di cui al verbale di udienza del 06/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/06/2024, la ricorrente, premesso che con sentenza del Tribunale di Palermo n. 4090/2022 del 12/10/2022 (proc. n. 10501/2021 R.G.) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare, ha sollecitato l'affido condiviso della minore Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]) con domicilio esclusivo della stessa Persona_1
presso l'abitazione materna, l'onere di di corrispondere mensilmente alla CP_1
ricorrente la somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento per la figlia, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% nonché il versamento di € 7.200,00 quali arretrati relativi alla mancata corresponsione del mantenimento per la figlia.
2. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato quanto ex adverso dedotto, ha sollecitato il rigetto del ricorso e ha chiesto l'affidamento condiviso della minore con conferma della collocazione presso la madre, l'onere a proprio carico di corrispondere alla ricorrente un contributo al mantenimento mensile per la figlia nella misura di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e il rimborso da parte della di € 3.300,00 a titolo di Assegno Unico Universale percepito interamente Parte_1
da controparte.
3. All'udienza del 04/03/2025, sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti, il
Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti prevedendo l'onere di di corrispondere a la somma di € 300,00 a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento per la minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, con l'assegno unico ripartito nella misura del 50% tra le parti (cfr. verbale di udienza del 04/03/2025).
4. Successivamente, all'udienza del 06/10/2025, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio e ne hanno chiesto l'omologa.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“- Conferma dei provvedimenti provvisori già assunti all'udienza del 4/3/2025 in punto di mantenimento, spese straordinarie e ripartizione dell'assegno unico;
- le parti si impegnano a favorire il riavvicinamento della figlia minore, ormai sedicenne, al padre.
- Con riferimento all'arretrato si impegna a corrispondere € 800,00, con CP_1 rateizzazione di € 50,00 mensili.
- Rinuncia alle ulteriori domande formulate dalle parti.
- Spese compensate” (cfr. verbale di udienza del 07/10/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra Parte_1
e - delle condizioni di divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo CP_1
con sentenza n. 4090/2022 del 12/10/2022 (proc. n. 10501/2021 R.G.), passata in giudicato;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dalla dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7934/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Puccio Parte_1
Francesco);
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Ilenia Bacchi e avv. CP_1
Cimino Enrica);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo di cui al verbale di udienza del 06/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/06/2024, la ricorrente, premesso che con sentenza del Tribunale di Palermo n. 4090/2022 del 12/10/2022 (proc. n. 10501/2021 R.G.) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare, ha sollecitato l'affido condiviso della minore Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]) con domicilio esclusivo della stessa Persona_1
presso l'abitazione materna, l'onere di di corrispondere mensilmente alla CP_1
ricorrente la somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento per la figlia, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% nonché il versamento di € 7.200,00 quali arretrati relativi alla mancata corresponsione del mantenimento per la figlia.
2. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato quanto ex adverso dedotto, ha sollecitato il rigetto del ricorso e ha chiesto l'affidamento condiviso della minore con conferma della collocazione presso la madre, l'onere a proprio carico di corrispondere alla ricorrente un contributo al mantenimento mensile per la figlia nella misura di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e il rimborso da parte della di € 3.300,00 a titolo di Assegno Unico Universale percepito interamente Parte_1
da controparte.
3. All'udienza del 04/03/2025, sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti, il
Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti prevedendo l'onere di di corrispondere a la somma di € 300,00 a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento per la minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, con l'assegno unico ripartito nella misura del 50% tra le parti (cfr. verbale di udienza del 04/03/2025).
4. Successivamente, all'udienza del 06/10/2025, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio e ne hanno chiesto l'omologa.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“- Conferma dei provvedimenti provvisori già assunti all'udienza del 4/3/2025 in punto di mantenimento, spese straordinarie e ripartizione dell'assegno unico;
- le parti si impegnano a favorire il riavvicinamento della figlia minore, ormai sedicenne, al padre.
- Con riferimento all'arretrato si impegna a corrispondere € 800,00, con CP_1 rateizzazione di € 50,00 mensili.
- Rinuncia alle ulteriori domande formulate dalle parti.
- Spese compensate” (cfr. verbale di udienza del 07/10/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra Parte_1
e - delle condizioni di divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo CP_1
con sentenza n. 4090/2022 del 12/10/2022 (proc. n. 10501/2021 R.G.), passata in giudicato;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dalla dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.