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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 685/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
LB UN ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 02 febbraio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 685 dell'anno 2023
T R A
(C.F. -P.I. in proprio ed in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
qualità di titolare della ditta individuale con sede legale ed operativa in Manduria alla via Sorani snc, ed elettivamente domiciliato alla via per Maruggio n. 12 presso e nello studio dell'avv. Fabiana Lucia
AS (C.F. ) e dell'avv. Alessandra Campeggio (C.F. C.F._2
) dalle quali è congiuntamente e disgiuntamente rappresentato e difeso nel C.F._3
presente giudizio come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
( C.F. ) in persona del Sindaco p.t. ed elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in Manduria via Giovanni Falcone n.28, presso e nello studio dell'Avv. Arcangelo Maurizio
AS ( , dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in CodiceFiscale_4
atti;
Convenuto
1 Ove all'udienza del 19 settembre 2025;, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi del 18 novembre e del 09 dicembre 2025 ex artt. 189, 190 e 155 cpc.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo , nella qualità dichiarata, evocava innanzi al Parte_1
Tribunale di Taranto il rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[1)- accogliere la domanda e per l'effetto condannare il , in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento in favore di , in proprio e nella sua citata Parte_1
qualità, della somma di € 207.937,87 per la causale di cui innanzi, ovvero a quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di e sino al soddisfo;
2)- con il favore delle spese e competenze del giudizio con totale distrazione in favore dei procuratori.]
Così argomentava le proprie richieste processuali l'attore:
[Premesso che: a)- con atto pubblico del 25/11/2013 per notar , Persona_1 Parte_1
acquistava da l'azienda da questa esercitata nel chiosco sito in
[...] CP_2
Manduria alla via Sorani angolo via per Maruggio, censito al catasto del Comune di Manduria al foglio 61, p.lla n. 2410 sub 1, in virtù di licenza del 28/08/1995 n. 185 coeva autorizzazione alla vendita n. 362, nonché di concessione di suolo pubblico del 05/10/2001 n. 41 per la realizzazione e il mantenimento del chiosco in questione della durata di dieci anni con possibilità di proroga (doc.
1); b)- con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 20/05/2011, dichiarata immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio in data 01/06/2011 per i consueti 15 giorni, il Comune di
Manduria approvava il regolamento per l'erogazione dei servizi che introduceva delle modifiche rispetto al regolamento vigente all'epoca ossia per quanto qui di interesse prevedeva (doc. 2): - all'art. 6 che “I rapporti tra e concessionario sono regolati medianteconvenzione conforme CP_1
allo schema allegato al presente regolamento”;- all'art. 7 che “La durata della concessione in uso delle aree da adibire achioschi ha la durata di anni dieci con possibilità di rinnovo per altri cinque”;
2 - all'art. 9, co.2 che “E' consentito lo scomputo di parte della tassa di occupazione del suolo pubblico a fronte della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area adiacente il chiosco e sua pertinenza, che sarà determinato dal settore tecnico comunale secondo i prezzi di mercato”; - all'art. 15 che “i titolari di attività in chioschi già esistenti che sono sprovvisti di provvedimento autorizzativo o di stipula di convenzione dovranno provvedere a regolarizzare le proprie posizioni entro e non oltre mesi sei dalla data di esecutività della deliberazione con cui si approva il presente regolamento”;
c)- in conformità a tale ultima previsione presentava in data 16/12/2011 domanda di CP_2
rinnovo della concessione di uso di suolo pubblico in seguito all'adeguamento dell'immobile alle nuove direttive tecniche approvate con il regolamento di cui sopra, senza ricevere alcun riscontro da parte dell'amministrazione comunale (doc.3) d)- con istanza del 20/03/2012 la precedente concessionaria chiedeva la proroga per quattro anni della concessione in questione CP_2
ai fini della completa sostituzione del chiosco in muratura con altra struttura amovibile (doc. 4).
Tale istanza veniva riscontrata dal Dirigente dell'Area Tecnica con nota del 28/05/2012 prot. n.
12005 con cui trasmetteva la pratica al servizio AAPP per gli adempimenti di competenza del SUAP
(doc. 5). e)- con Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 21/02/2013 (doc.6) veniva modificata nuovamente la durata delle concessioni di aree pubbliche, che veniva innalzata ad anni
20 con possibilità di proroga per ulteriori 20 anni. Poiché nelle more la pubblica amministrazione non aveva ancora evaso l'istanza presentata da in data 16/12/2011, quest'ultima CP_2
presentava nuovamente la richiesta in data 13/05/2013, reiterata con urgenza in data 02/07/2013, con cui la stessachiedeva contestualmente l'autorizzazione al subentro nella medesima concessione di (doc. 7); f)- con Determina n. 728 del 14/10/2013 il Responsabile Parte_1
del servizio del autorizzava il subentro di alla Controparte_1 Parte_1
detta concessione di suolo pubblico (doc.8), a cui seguiva la stipula di apposita convenzione in data
23/10/2013 (doc.9); g)- in data 20/11/2013 con nota prot.19048 ha Parte_1
chiesto all'Amministrazione Comunale gli assensi necessari all'ampliamento del chiosco in questione, alla realizzazione dei servizi igienici ed all'installazione di un dehor,
dichiarandosi altresì disposto a realizzare, a scomputo di quanto dovuto a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico della maggiore area richiesta, una serie di opere di riqualificazione
3 e miglioramento della piazzetta su cui insiste il chiosco, tra cui l'installazione di giochi e giostre per bambini (doc. 10). Il relativo progetto, previo ottenimento dei prescritti pareri della Polizia
Municipale e del SIAN della competente ASL, veniva trasmesso al Servizio LLPP e Patrimonio per il parere di competenza;
h)- stante l'assenza di attività istruttoria da parte dei pubblici uffici,
[...]
in data 20/12/2013 chiedeva che la relativa pratica edilizia venisse istruita Parte_1
con urgenza, al fine di dare inizio ai lavori progettati soprattutto valorizzando la sua adesione al bando per i finanziamenti in misura 4.1.3 del GA, a mezzo dei quali avrebbe sostenuto la spesa necessaria alla realizzazione delle opere in progetto (doc.11). Ma anche in questa occasione l'istante non otteneva alcun riscontro dal di Manduria;
i)- con nota prot. n. 3539 del Pt_1 CP_1
12/02/2015 il Responsabile del Servizio LLPP esprimeva dubbi in ordine alle ricadute in termine di traffico che sarebbero conseguite alla realizzazione dei progettati giochi e giostrine per bambini, nonché in ordine all'avvenuto rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 del Regolamento disciplinante l'installazione di chioschi e strutture temporanee per le attività commerciali di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 21/02/2013. Per tale motivo il Responsabile del Servizio LLPP esprimeva il suo diniego alla concessione di suolo pubblico restituendo gli atti al Servizio Urbanistica per l'adozione dei provvedimenti consequenziali di competenza di quest'ultimo ufficio (doc. 12); ii)- al fine di superare tempestivamente e risolutivamente il citato diniego, si dichiarava disponibile a stralciare la parte del progetto Parte_1
riguardante l'installazione delle giostrine ed, infatti, preso atto di ciò il Dirigente dell'Area Tecnica con nota prot. 11007 dell'11/05/2015 rendeva parere favorevole al progetto dell'odierno istante (doc.
13); j)- con Delibera n. 114 del 19/06/2015 la Giunta Comunale approvava il progetto presentato dall'istante per la riqualificazione della piazzetta e concedeva allo stesso l'uso pubblico di Pt_1
complessivi 91 mq alle condizioni ivi previste (doc. 14). k)- proprio nella fase della finalizzazione del procedimento amministrativo con nota del 13/08/2015 n. 20756 (doc. 15) il dirigente dell'Area
Tecnica sollevava - solo in quel momento – la questione relativa al 'titolo' in forza del quale la precedente concessionaria aveva chiesto il subentro di nella CP_2 Parte_1
concessione di suolo pubblico così come formalizzato con Determina n. 729 del 04/10/2013 del
4 Responsabile AA.PP . l)- a seguito di quanto sopra detto, Parte_1
partecipava al procedimento con nota del 07/09/2015 (doc. 16) con cui:
1. dapprima esprimeva un chiaro e comprensibile stupore dovuto al fatto che lo stesso funzionario, che sin dal 20/11/2013 ha quasi ininterrottamente rivestito la qualifica di dirigente del Servizio, oltre ad aver espresso ripetutamente pareri sulla questione anche in qualità di Dirigente di altri Servizi, sollevasse solo in quel momento la questione circa la titolarità della concessione di uso del suolo pubblico;
2. dopo aver ricostruito gli antefatti della vicenda, chiariva che Parte_1
l'autorizzazione concessa dall'amministrazione comunale al suo subentro alla precedente concessionaria formalizzato con determina del Settore AA.PP n. 728 del 04/10/2013, fosse CP_2
stata rilasciata solo dopo una serie di verifiche circa la titolarità della concessione da parte della
, la regolarità degli atti e attività posti in essere da quest'ultima, nonché della CP_2
sussistenza in capo al dei requisiti oggettivi richiesti al fine del subentro in tale posizione;
3. Pt_1
è stata ribadita la legittimità della richiesta del concessionario circa Parte_1
la ristrutturazione e l'ampliamento del chiosco già esistente, nonché la sistemazione della piazzetta tra via Sorani, via per Maruggio e via S. Gregorio Magno, evidenziando, altresì, come in vista della sottoscrizione della convenzione con il Comune di Manduria, il richiedente avesse sopportato ingenti spese a titolo di investimenti;
4. è stato evidenziato che l'Ufficio Tecnico del Controparte_1
nel suo agire abbia palesemente violato i principi di legalità, correttezza e buon andamento della
P.A. oltre che di legittimo affidamento del privato;
5. è stato constatato che l'intera vicenda sia stata sollevata e preannunciata in palese violazione del vincolo di riservatezza da parte dei soggetti pubblici tenuti ad esso. Ed, invero, costituisce un dato obiettivo riscontrabile che tutto ciò abbia pure dato origine al fatto che una serie di articoli di cronaca giornalistica (doc. 17) abbiano affrontato e riportato in maniera superficiale la questione mostrando la loro palese ignoranza e dell'Ente civico riguardo gli atti amministrativi, le leggi, e i regolamenti vigenti, causando un grave danno di immagine al ledendo in tal modo gli interessi personali, patrimoniali e non patrimoniali di Pt_1
un privato cittadino - imprenditore.
6. Infine, con la già menzionata nota è stato diffidato il
[...]
ad adottare - senza ulteriore colpevole ritardo - i provvedimenti all'uopo idonei e CP_1
necessari per l'espletamento e definizione della procedura, preannunciando in difetto ogni tutela.
5 m)- con nota del 22/09/2015 prot. n. 24087 (doc. 18) il dirigente dell'Area Tecnica chiedeva all'Avvocatura Comunale l'espressione di un parere in ordine alla legittimità dell'iter procedurale seguito nella vicenda, disponendo la sospensione del procedimento nelle more dell'espressione dello stesso;
n)- non avendo avuto più notizie circa gli sviluppi del procedimento, tanto meno la finalizzazione dello stesso, con nota del 24/02/2016 (doc. 19) il legale incaricato da chiedeva Pt_1
notizie al riguardo, sollecitando la conclusione del procedimento anche e soprattutto tenendo in considerazione gli investimenti economici ed di ogni altra consequenziale natura, peraltro già sostenuti dal per la realizzazione del progetto in questione;
n1)- stante la stasi Pt_1
procedimentale verificatasi per esclusivo e colpevole ritardo del , che aveva Controparte_1
portato ad una ingiustificata e rilevante dilatazione dei tempi dell'iter autorizzativo, in conseguenza di ciò l'istante era costretto a rinunciare al finanziamento ottenuto in precedenza dal GA Pt_1
“Terre del Primitivo”, non potendo – contro la sua volontà - assolutamente dare esecuzione alle condizioni imposte dal bando e, pertanto, veniva invitato dal detto Ente finanziatore alla restituzione della somma precedentemente ricevuta per l'aiuto percepito, maggiorata del 10% a titolo di penale, per un totale complessivo di € 11.650,38 (doc. 20); n2)- solo in data 14/03/2016 veniva riscontrata la citata nota del 24/02/2016 con nota del Dirigente dell'Area Tecnica prot. 8720 del 14/03/2022 (doc. 21), con cui il Dirigente comunicava che mesi prima l'Avvocatura Comunale aveva espresso il parere richiesto, ritenendo che l'originaria concessione in testa a CP_2
fosse scaduta al momento della richiesta di subentro di e che, comunque, il medesimo ufficio Pt_1
aveva evidenziato come nel caso potesse trovare applicazione quanto disposto dalla “novella legislativa modificata dall'art. 21 nonies della legge 241/1990”. Sulla scorta di ciò, ribadendo il proprio parere in ordine alla scadenza del titolo concessorio originario, il Dirigente dell'Area
Tecnica chiedeva al suo omologo dell'Ufficio Commercio la sua “definitiva definizione, propedeutica ai provvedimenti da adottare dalla sezione urbanistica”. n3)- con successivi e continui solleciti, da ultimo con nota del 20/06/2016, chiedeva la Parte_1
definizione della pratica (doc. 22) ed in risposta a tanto il Dirigente dell'Area Amministrativa del con nota prot. 22388 del 12/07/2016 (doc. 23) respingeva la questione, Controparte_1
asserendo la sua totale incompetenza per la definizione del procedimento in questione comunicando
6 che “la direzione competente, per quanto alla deliberazione dirigenziale n. 114 del 19/06/2015, a cui è ascrivibile anche la relativa proposta stante il parere tecnico ex art. 49 c. 1 Dlgs 267/2000 è quella tecnico – urbanistica a cui risultano demandati gli atti gestionali conseguenti. Rimane in capo alla direzione tecnica e all'organo esecutivo la determinazione anche di revisione dell'interesse pubblico di quanto alla citata deliberazione n. 114 del 19/06/2015)”. o)- stante il continuo, perdurante ed irragionevole silenzio da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla conclusione del procedimento in questione, si rese necessario per Parte_1
ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Lecce, affinché venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'inerzia tenuta dal Dirigente dell'Area Tecnica del
[...]
e nel contempo venisse condannato lo stesso e/o l' CP_1 Controparte_3
a finalizzare il procedimento in questione (doc. 24); o1)- con sentenza n. 997/2017
[...]
pubblicata il 09/06/2017 (doc. 25) il TAR Lecce accoglieva il ricorso presentato da Parte_1
e per l'effetto dichiarava l'obbligo del di concludere il
[...] Controparte_1
procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della predetta sentenza. In difetto di adempimento, il Collegio giudicante nominava quale Commissario ad acta il Dirigente UTC del di Taranto, CP_1
affinché provvedesse entro i successivi 60 giorni a dare esecuzione al giudicato. o2)- la predetta sentenza munita della formula esecutiva veniva notificata al in data Controparte_1
22/06/2017 per gli adempimenti consequenziali ed in attuazione di quanto disposto dall'Organo giudicante, ma inutilmente. E, peraltro, per effetto dello spirare del “termine breve” la detta sentenza passava in giudicato in data 21/09/2017. o3)- con comunicazione pec del 12/09/2017 (doc. 26) veniva notiziato il Dirigente UTC del Comune di Taranto della sua nomina avvenuta con sentenza n.
997/2017 emessa del TAR Lecce nel procedimento avente N. RG. 1903/2016, affinché provvedesse a dare esecuzione al giudicato stante la continua e perdurante inattività da parte dell . o4)- con Determina n. prot. 7559 del 01/03/2018 Controparte_3
(doc. 27) il Commissario ad Acta, Arch. concedeva a Parte_2 Parte_1
l'occupazione del suolo pubblico per una superficie di mq 91, autorizzando lo stesso alla
[...]
realizzazione dei lavori di rifacimento dell'area sita in Manduria tra via Sorani, via Maruggio e
7 via S. Gregorio Magno, come da elaborati grafici redatti dal geom. ià autorizzati CP_4
con Delibera di Giunta comunale n. 144/2015. o5)- in data 18/05/2018 veniva sottoscritto tra il ed il concessionario il contratto di Controparte_1 Parte_1
concessione di suolo pubblico, registrato in Taranto il 29/05/2018 al n. 450 (doc. 28); o6)-
Successivamente, in data 11/10/2018 dietro richiesta dell'istante veniva rilasciato dal Dirigente dell'UTC del Comune di Manduria anche il permesso di costruire n. 79/2018 utile per l'esecuzione dei lavori progettati (doc. 29); o7)- in data 22/10/2018 trasmetteva Parte_1
per il tramite del geom. , direttore dei lavori, al Comune di Manduria la CP_4
comunicazione di inizio lavori (doc. 30) conclusi in data 10/10/2019 (doc. 31). p)- con pec del
31/01/2022 e del 30/12/2022 (doc. 32) l'attore invitava e diffidava nuovamente l' Pt_1 [...]
a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta CP_5
gravemente colpevole dell'amministrazione comunale, ma inutilmente;
q)- nel caso di specie vi è stata una palese lesione dell'affidamento dell'imprenditore commerciale ad opera Pt_1
dell poiché quest'ultima si comportava in modo ondivago ledendo le Controparte_3
aspettative ingenerate dall'amministrazione comunale in un determinato esito favorevole dell'imprenditore commerciale e cittadino , causando un dispendio Parte_1
di tempo e soprattutto di risorse economiche, come meglio specificate in seguito;
q1)- nella vicenda de qua vi è stata una grave violazione dei principi di correttezza e buona fede garantiti dalla
Costituzione da parte del e dei suoi dipendenti, che hanno ostacolato il Controparte_1
normale svolgimento del procedimento amministrativo, provocando un danno all'imprenditore commerciale quale conseguenza della violazione dell'affidamento del medesimo riposto nella Pt_1
correttezza dell'azione amministrativa. Tale violazione rientra nello schema della responsabilità di tipo contrattuale, meglio identificata come responsabilità relazionale o da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 cc. q1.1)- a conforto di ciò, secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite espresso con
Ordinanza n. 8236 del 28 aprile 2020 “ spetta alla giurisdizione dell'autorità la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si
8 assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. Per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento del medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da
“contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 cc, e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione”; r)- da quanto precede appare acclarata ed incontestabile la responsabilità assunta con la colpevole condotta tenuta dall'Ente pubblico e dai suoi dipendenti nel procedimento per cui è causa palesemente difforme dai canoni di correttezza e buona fede, quale conseguenza diretta della violazione dell'affidamento del privato riposto nella correttezza dell'azione amministrativa, causando per l'effetto un grave ed irreparabile danno patrimoniale e non patrimoniale al cittadino ed imprenditore commerciale , così come Parte_1
di seguito quantificati: · Costo per l'energia Elettrica A partire dal 2013 e sino al 2019 il concessionario ha dovuto sopportare il costo degli oneri fissi per Parte_1
l'energia elettrica per l'immobile oggetto di concessione nonostante non sia stato possibile utilizzare il suddetto immobile a causa della mancanza dell'adozione degli atti necessari da parte dell
[...]
affinché l'imprenditore potesse svolgere la sua attività commerciale. Tale danno CP_5 Pt_1
emergente è quantificato in € 1.501,33 come risulta dalle contabili di pagamento (doc.33). ·
Finanziamento GA restituito Come già esposto, il concessionario Parte_1
aveva partecipato al bando pubblicato da G.A.L. Terre del Primitivo che prevedeva l'attribuzione di un aiuto comunitario per un sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese pari ad €
10.591,25. La detta somma veniva altresì garantita, come espressamente richiesto dall'Ente al
Mazza, dalla polizza fideiussoria n. NF49/00A0475364 del 01/12/2014 rilasciata da Groupama
Assicurazioni S.p.A. Il tutto per l'importo complessivo di € 11.650,38 pari al 110% dell'aiuto richiesto. Stante il continuo e perdurare ritardo da parte della Pubblica Amministrazione
9 all'adozione degli atti dovuti a completamento del subentro del concessionario Parte_1
alla precedente concessionaria l'imprenditore è stato costretto a
[...] CP_2 Pt_1
presentare al Gal Terre del Primitivo la rinuncia all'aiuto comunitario richiesto. A seguito di ciò, con nota prot. 84 del 09/03/2016 l' richiedeva bonariamente la Parte_3
restituzione della somma di € 11.650,38, pari al 110% dell'aiuto richiesto. Pertanto, l'imprenditore ha dovuto sostenere un costo in perdita pari ad € 1.650,38 in conseguenza al comportamento Pt_1
scorretto e sleale tenuto dalla Pubblica Amministrazione e dai suoi dipendenti. · Mutuo bancario
Nell'anno 2019 l'imprenditore si rivolse alla Banca B.C.C. di Avetrana, chiedendo un Pt_1
finanziamento per l'avvio dell'attività commerciale da svolgersi nei locali oggetto di concessione per cui è causa, stante le ingenti e notevoli risorse economiche che erano state già impiegate per l'attività commerciale, ancora non decollata a causa del ritardo imputabile esclusivamente all'Ente Comunale ed all'operato dei suoi dipendenti. Stante, infatti, come già detto la perdita dell'aiuto comunitario erogato dal GA , che consisteva in un contributo in Controparte_6
conto capitale, ossia a fondo perduto, nella percentuale massima del 50% della spesa ammissibile,
l'imprenditore ha dovuto sottoscrivere con la Parte_1 CP_7
un finanziamento per la somma di € 25.000,00, da restituire in 7 anni con un tasso di
[...]
interessi pari al 6,57% (doc. 35). In conseguenza di ciò l'imprenditore ha sopportato maggiori Pt_1
oneri e costi qualificabili come ulteriore danno emergente e derivanti dalla debenza della somma a titolo di interessi del citato prestito, quantificabili in € 5.677,64, che il versa sino alla Pt_1
completa estinzione del finanziamento ricevuto dalla . Tale ulteriore componente Controparte_7
di danno è senza subbio eziologicamente connessa alla condotta illegittima tenuta dall nei confronti dell'istante. · Acquisto di beni strumentali Nel Controparte_3
periodo 2014 -2019 l'instante in vista dello svolgimento dell'attività Parte_1
commerciale ha sostenuto spese per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e beni strumentali per un complessivo importo pari ad € 31.069,00. L'attività commerciale non è stata svolta per causa imputabile esclusivamente all'Ente Pubblico e, nonostante ciò, l'imprenditore Pt_1
ha sostenuto il costo per il loro acquisto, ma soprattutto ha subito la perdita economica di tale attrezzatura per il normale deterioramento causato dall'inutilizzo di tale strumentazione. Tale
10 componente di danno emergente può quantificarsi in € 15.534,50 ed è sempre imputabile ed eziologicamente connessa alla mancata adozione da parte del Comune di Manduria dei provvedimenti necessari affinché l'imprenditore svolgesse la sua attività commerciale Pt_1
oggetto di concessione. · Tosap e canone di concessione periodo 2014-2019 L'instante
[...]
, nonostante il mancato utilizzo dell'immobile oggetto di concessione per Parte_1
cui è causa, è tenuto al regolare pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- TOSAP – per il periodo 2014-2019 quantificata in complessivi € 21.321,30, pari ad € 3.553,55 annui nonché al pagamento del canone di concessione periodica per una somma complessiva di €
16.380,00 , pari ad € 2.730 annui così come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 19/06/2015. Tali somme dovute dal concessionario e che potrebbero essere richieste Pt_1
dall sono ingiuste ed illegittime posto che l'imprenditore commerciale per il CP_5 Pt_1
periodo 2014-2019 non ha potuto utilizzare l'immobile oggetto di concessione ed avviare così la sua attività commerciale, così come previsto dal progetto presentato a suo tempo dall'istante Pt_1
a causa del comportamento colpevole, illecito ed ingiusto dell e dei suoi dipendenti. CP_5
· Mancato svolgimento dell'attività commerciale per il periodo 2014- 2019 Il continuo, perdurante ed irragionevole silenzio da parte dell'Amministrazione Comunale in ordine alla conclusione del procedimento amministrativo per cui è causa non ha di fatto consentito all'imprenditore
[...]
l'avvio e lo svolgimento dell'attività commerciale posta alla base al suo Parte_1
progetto imprenditoriale. Tale comportamento colpevolmente omissivo ed ostruzionistico da parte dell ha di fatto provocato un grave danno alla ditta individuale per il periodo 2014- CP_5
2019, individuabile nel lucro cessante ossia nel guadagno che l'imprenditore avrebbe Pt_1
plausibilmente conseguito in virtù dell'ottenimento della richiamata concessione amministrativa necessaria per lo svolgimento dell'attività commerciale innanzi richiamata, nonché di altre attività economiche correlate e connesse, viste le provate capacità commerciali e competenze dell'istante, che gli avrebbero senza dubbio procurato ulteriori guadagni. Com'è, infatti, evincibile dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2014-2021 (doc. 36) i primi sei anni decorrenti dalla data di apertura della partita Iva (segnatamente, avvenuta a seguito della determina n. 728 del 14/10/2013 con cui il Responsabile del servizio del autorizzava il subentro di Controparte_1 Pt_1
11 alla detta concessione di suolo pubblico, a cui seguiva la stipula di apposita Parte_1
convenzione in data 23/10/2013), sono segnati da gravi perdite economiche. Di contro, nel primo anno di effettivo svolgimento dell'attività commerciale la ditta individuale dell'istante ha ottenuto ricavi per € 58.473,00, ottenendo così un reddito d'impresa positivo pari ad € 4.042,00. Dunque, da quanto precede ne deriva che, essendo l'attività dell'imprenditore focalizzata nella Pt_1
produzione e vendita artigianale dei tipici “panzerotti fritti pugliesi” offerti al pubblico ad un prezzo medio di € 2,00 Cadauno IVA inclusa con un costo medio di € 0,58 cadauno IVA inclusa, l'attività
a pieno regime di vendite dopo un triennio di avviamento ben avrebbe potuto raggiungere un fatturato di € 97.000,00 circa al netto di IVA. Quanto appena detto può essere così schematizzato:
Giorni di lavoro Panzerotti prodotti e venduti al giorno Ricavo unitario di vendita Costo totale iva inclusa Ricavo totale di vendita al netto di IVA 312 200 2,00 € 124.800,00 € 113.454,55 € Giorni di lavoro Panzerotti prodotti e venduti al giorno Costo unitario di produzione iva inclusa Costo totale iva inclusa Costo totale al netto di IVA 312 200 0,50 € 31.200,00 € 28.363,64 € Ricavo prodotti artigianali 85.090,91 € A questo bisogna aggiungere la voce di guadagno ottenuto dalla vendita delle bevande quantificato in € 11.345,45 che comproverebbe un aumento dei ricavi complessivi quantificati così in € 96.436,36. A tale complessiva voce di guadagno andrebbe sottratta la voce riguardante lo stipendio ed i salari quantificati in € 35.000,00, i consumi pari ad € 2.000,00 ed oneri diversi di gestione pari ad € 1.500,00. Da quanto sopra esposto ne deriva che l'imprenditore avrebbe potuto realizzare dopo tre anni di avviamento un utile pari Pt_1 Parte_1
ad € 57.936,36. A tal proposito è lecito, logico e ragionevole ritenere che l'attività commerciale avrebbe potuto realizzare anche per il quarto ed il quinto anno almeno il medesimo utile realizzabile dopo il triennio di avviamento dell'attività in pieno regime se non anche un utile nettamente più elevato stante le eccellenti capacità imprenditoriali di . In ragione Parte_1
di tutto ciò è da addebitare al comportamento colpevolmente omissivo ed ostruzionistico dell'Ente
Comunale anche l'ulteriore grave danno provocato alla ditta individuale l'imprenditore a Pt_1
titolo di lucro cessante, quantificabile in € 115.872,72 e derivante, come detto, dal mancato guadagno che l'imprenditore avrebbe potuto senza dubbio conseguire nel quarto e quinto Pt_1
anno di svolgimento dell'attività commerciale…]
12 Si costituiva con comparsa di risposta il rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[IN VIA PREGIUDIZIALE: - Dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in favore del Giudice amministrativo, per le ragioni sopra esplicitate;
NEL MERITO In via principale: rigettare la domanda risarcitoria così come avanzata dal Sig. nei confronti Pt_1
del deducente , poiché infondata in fatto e diritto, oltre che non provata;
In via Controparte_1
gradata: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, ridurre drasticamente le voci di danno richieste alla misura che sarà provata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge costituiti dai cd. “oneri riflessi” (in luogo di
IVA e c.a.p.), in considerazione del fatto che l'Amministrazione Pubblica è stata difesa da avvocato iscritto all'Elenco Speciale (cfr. TAR Piemonte n. 11042017; TAR Bologna n. 151/2016; C.Appello
Torino n. 259/2010). ]
Così argomentava il le proprie richieste processuali: Controparte_1
[Sembra utile precisare che seppure i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria sono ricondotti, secondo la prospettazione attorea, al comportamento dell'Amministrazione
Comunale perché non informato ai principi buona fede e correttezza e tale da ingenerare un incolpevole affidamento circa il rilascio del permesso di costruire, in realtà, la predetta richiesta risarcitoria si radica più propriamente, ad una attenta disamina dei fatti come emergenti dalla narrativa dell'atto di citazione, nelle modalità di esercizio del potere amministrativo del civico Ente per violazione dei termini procedimentali.
Ciò perché, nella fattispecie de quo, portata all'attenzione dell'On.le Giudice adito, in realtà l'istante ha ottenuto ben due provvedimenti favorevoli: - l'uno di subentro nella concessione in titolarità della sig.ra , che, nonostante gli aspetti dubbi circa la sua legittimità non è stato CP_2
annullato; - l'altro ampliativo della concessione originaria (in cui era subentrato), adottato dal
Commissario ad acta nominato dal Tar Lecce con sentenza n. 977/2017, a definizione del ricorso ex art. 117 cpa. proposto dall'istante per il protratto comportamento silente dell'Amministrazione comunale. Il che vuol dire, allora, che la vicenda è ben diversa da quella devoluta alla Cassazione
a Sezioni Unite, che con Ordinanza n. 8235/2020delle SS. UU. ha chiarito il corretto riparto di
13 giurisdizione tra G.O. e Giudice amministrativo in ordine a quella parte dell'azione amministrativa che lede il principio dell'affidamento.
In effetti, da un'attenta lettura dell'atto di citazione, ciò che emerge in modo chiaro è che l'Amministrazione Comunale ed i dipendenti preposti agli Uffici hanno tenuto sì un comportamento inerte, come acclarato anche nella sentenza del TAR Lecce con cui si nominava il Commissario ad acta, ma ciò vuol dire altresì che la domanda risarcitoria merita la diversa qualificazione come domanda di risarcimento da ritardo e non già come domanda risarcitoria per lesione dell'affidamento a causa del comportamento ondivago dell'Amministrazione. Valgano a titolo esemplificativo alcuni passaggi dell'atto di citazione, che di seguito testualmente di riportano: -
“Stante la stasi procedimentale verificatasi per esclusivo e colpevole ritardo del CP_1
” ( cfr. atto di citazione, pag. 5 , capoverso V); - “Stante il continuo, perdurante ed
[...]
irragionevole silenzio da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla conclusione del procedimento in questione, si rese necessario per innanzi al Tribunale Parte_4
Amministrativo Regionale – Sez. di Lecce, affinché venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'inerzia tenuta dal Dirigente dell'Area Tecnica del e nel contempo venisse Controparte_1
condannato lo stesso e/o l' a finalizzare il procedimento in Controparte_3
questione” (cfr. atto di citazione pag. 6, capoverso III); - “Con comunicazione …..veniva notiziato il Dirigente UTC del Comune di Taranto della sua nomina avvenuta con sentenza n. 997/2017 emessa dal TAR Lecce… affinché provvedesse a dare esecuzione al giudicato stante la continua e perdurante inattività da parte dell' Manduria” (cfr. atto di citazione – pag. 7 – Controparte_3
capoverso II).
Sulla base di ciò, si ritiene pertanto che la domanda attorea è mal posta tanto più ove si consideri che il sig. è stato destinatario di ben due provvedimenti favorevoli, che non hanno formato Pt_1
oggetto di alcun successivo provvedimento in autotutela. Se così è, allora, i presunti danni - in questa sede pretesi - rivengono non già dalla asserita lesione dell'affidamento riposto nel comportamento tenuto dall'Amministrazione, che avrebbe ingenerato l'incolpevole affidamento circa il rilascio del titolo, provocando un danno all'imprenditore commerciale, bensì dal ritardo nel
14 rilascio del titolo edilizio per inerzia e per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, che potrebbe una lesione cagionare semmai , in tal caso, dell'interesse legittimo pretensivo al rilascio del titolo: quest'ultimo rilasciato - si ribadisce - in senso favorevole, e non già negato o annullato in via di autotutela. In effetti, la lesione dell'affidamento si sarebbe potuta prefigurare semmai ove il avesse annullato in autotutela la determinazione dirigenziale n. CP_1
728/2013 di subentro del Sig. nella concessione, in titolarità della sig.ra , Pt_1 CP_2
travolgendo per l'effetto anche la successiva convenzione di affidamento della concessione di suolo pubblico 23.10.2013: cosa che però non ha fatto. Per quanto sopra, sembra chiaro pertanto che la pretesa risarcitoria e nello specifico i danni lamentati richiesti, deriverebbero, se provati, piuttosto dal mancato esercizio del potere amministrativo, perché scaturenti dal ritardo o meglio ancora dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Poste tali precisazioni, si solleva quindi preliminarmente: I. DIFETTO DI GIURISDIZIONE
DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ADITA In via pregiudiziale, si eccepisce il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita, in quanto la pretesa risarcitoria avanzata in questa sede da parte attrice risulta riconducibile, sulla base della prospettazione emergente dalla narrativa dell'atto di citazione, non già al comportamento non informato ai principi di buona fede e correttezza, bensì ma al mancato esercizio del potere amministrativo: materia quest'ultima rientrante nella cognizione del giudice amministrativo. Ove si esaminino i fatti e le doglianze posti a fondamento dei danni pretesi a titolo risarcitorio è indubbio, del resto, che tutte rivengono dal contegno silente che l'Amministrazione Comunale ha tenuto in ordine all'istanza di ampliamento del chiosco, nella cui concessione originaria di suolo pubblico il era già subentrato in forza della Pt_1
determinazione dirigenziale n. 728 del 04.10.2013 sottoscrivendo il 23.10.2013 la convenzione di affidamento in uso temporaneo di area di proprietà comunale. In ordine, invece, al comportamento successivo che l'Amministrazione ha tenuto relativamente all'istanza di ampliamento del chiosco all'indomani della approvazione del progetto con delibera giuntale n. 114/2015, in realtà, va precisato che se è vero che i canoni di correttezza e buona fede costituiscono canoni di valutazione del comportamento complessivamente tenuto dalla P.A, tuttavia, nella fattispecie, la più volte dedotta protrazione dell'inerzia degli uffici non può valere quale fonte negoziale ed assurgere a contatto
15 sociale qualificato, atteso che l'approvazione del progetto con delibera giuntale ha rappresentato un atto intermedio del procedimento amministrativo da finalizzarsi al rilascio del titolo edilizio, espressione quest'ultimo di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, non essendo automatico l'ottenimento del permesso di costruire in ampliamento del chiosco. Del resto, tanto trova pure conferma nel fatto che l'istante ha impugnato, con ricorso ex art. 117 c.p.a., il comportamento silente della P.A. - rimasta inerte all'istanza di ampliamento - ma la sentenza ha accolto il ricorso limitatamente alla dichiarazione dell'obbligo di concludere il procedimento amministrativo con provvedimento espresso, senza sindacare, però, la fondatezza della pretesa al rilascio del titolo. Se dunque, l'On.le Giudice riterrà, alla luce dei fatti posti a fondamento della domanda, di dover escludere la configurabilità di un contatto sociale qualificato, dando invece rilievo al silenzio dell'Amministrazione e valutasse, per questo, che i danni lamentati dal sig. Pt_1
ove provati, discendano semmai dalla protrazione del silenzio e del ritardo nella conclusione del procedimento, allora, è chiaro che si è dinanzi ad una pretesa risarcitoria da mancato esercizio di quel potere amministrativo, che è speculare all'esercizio stesso, ma che non può essere trattato alla stregua di un mero comportamento.
E tanto più che nella fattispecie l'istante ha ottenuto un provvedimento favorevole, sicché in realtà i danni lamentati scaturiscono piuttosto dal rilascio del permesso di costruire avvenuto con ritardo.
Il ritardo non può essere considerato un comportamento invasivo di diritti soggettivi dei privati, ma un mancato tempestivo soddisfacimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative, a fronte del quale si trovano interessi pretensivi del privato (in tal caso finalizzato ad ottenere il rilascio del titolo edilizio e la concessione di una maggiore area demaniale), che per loro natura ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo. Tali conclusioni sono avvalorate dal Codice del processo amministrativo che, all'art. 7, devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di esercizio o mancato esercizio del potere, rimarcando come presupposto per il radicamento della giurisdizione amministrativa sia la riconducibilità della fattispecie al potere amministrativo, tanto nell'ipotesi in cui esso sia esercitato quanto nell'ipotesi in cui sia stato omesso. E anche la novella
L. n. 69/2009 ha preso atto che il silenzio costituisce omesso esercizio del potere, speculare al
16 positivo esercizio dello stesso e non già un comportamento mero, privo di qualsivoglia profilo pubblicistico.
Ne discende con ciò che nonostante la parte attrice lamenti la lesione dell'affidamento, in realtà, se si esamina la vicenda, unitamente all'esito del ricorso al TAR ( come instaurato nel 2016 e definito con sentenza nel 2017) sembra evidente che la doglianza si appunta sulla intempestiva conclusione del procedimento per omissione dell'esercizio del potere, per la protratta inerzia degli uffici, tanto da aver costretto l'istante ad impugnare il silenzio per sentir acclarare, dall'Autorità giudiziaria amministrativa, l'illegittimità dell'inerzia della Amministrazione e l'obbligo di quest'ultima di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, attraverso quindi l'esercizio del potere.
Tale conclusione ha trovato definitiva consacrazione normativa nell'art. 2 bis della L. n. 241/1990 introdotto con la novella Legge n. 69/2009, il cui comma 1 prevede che “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
La norma in realtà non sanziona il ritardo in sé considerato ma si limita a stabilire che se un ritardo vi è stato nell'adozione del provvedimento e abbia procurato al privato un danno ingiusto questo va risarcito.
Solo per completezza, a tal riguardo, si aggiunge che il riferimento dell'art. 2 bis all'ingiustizia, nonché alla necessità dell'elemento soggettivo mette in luce l'adesione del legislatore - confermata dal codice del processo - al modello aquiliano di responsabilità piuttosto che a quello contrattuale da contatto sociale ma, in tal caso, la cognizione apparterrebbe al Giudice amministrativo.
“Anche prima della introduzione dell'art. 2 bis nella legge 241 del 1990, la giurisprudenza amministrativa aveva ammesso la risarcibilità del danno cagionato dalla violazione dei termini procedimentali (c.d. danno da ritardo) riconducendolo alla fondatezza di un interesse pretensivo al conseguimento di un 'bene della vita' e quindi al ritardo nel suo conseguimento” (Cons. Stato n.
17 3269/2020).
Tra l'altro ciò si ricava anche dall'art. 30 cpa , i cui commi 2 e 4 fanno riferimento rispettivamente al “danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria” e al “ danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Ed invero, anche l'Adunanza Plenaria – chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di diritto inerenti alla responsabilità dell'amministrazione pubblica per il ritardo nella conclusione del procedimento originato da un'istanza autorizzativa - con sentenza n. 7/2021, è giunta alla conclusione che si tratta di una responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già da responsabilità da inadempimento contrattuale.
E sempre l'Adunanza Plenaria, con successiva pronuncia n. 20/2021, affrontando l'annosa questione se il diritto all'affidamento o un diritto alla correttezza dell'azione amministrativa debba essere considerata svincolata dalla vicenda amministrativa autoritativa e soprattutto se la lesione dell'affidamento dia luogo a posizioni soggettive autonome svincolate dalla vicenda sostanziale cui si riferiscono, ha chiarito che l'affidamento non è una posizione giuridica autonomamente rilevante, ma è un quid pluris che assume la natura del rapporto principale cui si innesta.
Per la Plenaria anche l'affidamento è soggetto al riparto di giurisdizione;
la sua lesione va alla cognizione del G.A. sia nel caso di richiesta risarcitoria derivante dall'annullamento di un atto o provvedimento ex art. 7 c.p.a. e, dunque, nella giurisdizione di legittimità degli interessi legittimi, sia nel caso di azione risarcitoria intentata nei giudizi su quei rapporti nei quali gli interessi legittimi e diritti soggettivi sono indistinguibili, e cioè in giurisdizione esclusiva.
Per quanto sopra ampiamente argomentato, atteso che “ Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non
18 dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5153 del
21/02/2019) si chiede che l'On.le Giudice Voglia qualificare i fatti posti a fondamento della domanda in modo diverso dalle indicazioni delle parti e, conseguentemente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.
NEL MERITO I. FE la superiore eccezione pregiudiziale, e solo nella remota ipotesi in cui l'On.le Giudice ravviserà che la pretesa risarcitoria possa essere esaminata in questa sede sussistendone gli elementi utili per la configurabilità della responsabilità da contatto sociale qualificato, si eccepisce che la domanda non merita comunque accoglimento, perché non riferibile ai fatti costitutivi posti a suo fondamento ed anche perché la documentazione fornita a corredo, che si impugna integralmente, è assolutamente inconferente ed inidonea allo scopo per le ragioni che saranno di seguito esplicitate
Tra l'altro, se il pregiudizio subito dall'istante è fatto derivare non dall'illegittimità di un atto, né dal mancato e/o tardivo esercizio dell'azione amministrativa, ma va inteso come scaturente da un comportamento attivo o passivo della Pubblica amministrazione lesivo dell'affidamento del privato imprenditore allora la lesione andrà correlata ad una posizione di diritto soggettivo, che in realtà parte attrice non ha esplicitato nella fattispecie che ci occupa. Né emerge agevolmente visto che il rapporto principale da cui scaturirebbe il pregiudizio lamentato, nel caso specifico, non si innesta ad un ambito propriamente privatistico, ma è commisto ad un rapporto che presenta caratteri pubblicistici, che al più portano a configurare un'aspettativa tutelabile.
Tuttavia, quand'anche si riconosca sussistente un comportamento lesivo dell'affidamento, riconducibile a responsabilità per violazione dei principi di buona fede e correttezza, comunque non può dirsi essersi concretizzata una vera e propria lesione dell'affidamento, perché in realtà il sig. ha ottenuto - si ribadisce - un provvedimento favorevole. Pt_1
E ciò giustifica il perché l'Amministrazione comunale, nel corso dell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 6, I° co.lett. a) della L. n. 241/1990 e s.m.i. era comunque tenuta a verificare “…le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti…per l'adozione del provvedimento finale” (Cons. Stato n. 3508/2014), anche se era
19 intervenuta delibera di Giunta di approvazione del progetto.
Se, dunque, non sembra sussistere un rapporto alla pari tale da poter configurare un contatto sociale qualificato, potendo semmai configurare una mera aspettativa tutelabile, allora, il danno risarcibile
- se provato - dovrebbe essere limitato all'interesse contrattuale negativo, e cioè alle sole spese sostenute ancor più ove si consideri che la convenzione di affidamento in concessione della maggiore area non è stata sottoscritta, dovendo attendere preventivamente il rilascio del permesso di costruire.
Pertanto, anche per questo, appare insussistente il comportamento affidante. Ad ogni modo, ove nel caso di specie si fosse ingenerata un'aspettativa tutelabile, in ragione della lunga gestione procedurale, ai fini della quantificazione del danno è, comunque, necessario che lo stesso risulti debitamente documentato: cosa che, però, nella fattispecie in esame difetta. Ciò vuol dire, che, di là dall'asserito affidamento nel rilascio del permesso di costruire, il pregiudizio economico riconoscibile dovrebbe essere limitato al danno emergente non potendo assumere rilievo il mancato guadagno, perché anche se il sig. ha ottenuto il chiesto ampliamento, non emerge in atti che Pt_1
aveva diritto all'invocato titolo edilizio.
In altri termini, non essendo stata stipulata, dopo la delibera di Giunta n. 114/2015, la convenzione di affidamento della maggiore area, non può dirsi integrato un comportamento affidante, motivo per cui non sussistono neanche i presupposti per il risarcimento da inadempimento contrattuale, potendo semmai configurarsi la lesione al corretto svolgimento delle trattative, il cui danno eventualmente risarcibile - sempre ove provato - è quello relativo alle perdite che sono derivate dall'aver fatto affidamento nella conclusione del contratto (che, nella fattispecie, si identificherebbe con la sottoscrizione della convenzione) e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle eventuali occasioni perdute (cfr. Cass. civ. n. 12313/2005).
FE pertanto ogni contestazione in ordine al lamentato pregiudizio economico che l'istante fa derivare dall'affidamento incolpevole nel comportamento non corretto della P.A., si rileva, in ogni caso, che le singole voci di danno sono pretestuose e non corredate da documentazione pertinente ed idonea allo scopo, per le ragioni che saranno evidenziate
20 - Sul “Costo per l'energia elettrica” In ordine a tale voce di costo, si sottolinea che le fatture esibite sono assolutamente inconferenti ai fini della pretesa risarcitoria avanzata in questa sede, perché in realtà afferiscono alla fornitura di energia in via per Maruggio n. 78-80 e non a quella relativa alla fornitura del chiosco in via per Maruggio angolo via Sorani.
Invero, a seguito di ricerche effettuate dagli uffici comunali, le dette fatture sembrano riferibili ad altra attività commerciale, che è stata gestita sino al 04.07.2018 direttamente dalla moglie del sig.
sig.ra , la quale, come evincibile dalla comunicazione trasmessa dalla stessa Pt_1 CP_8
all'Ufficio Tributi del Comune di Manduria (prot. n. 16580 del 08.05.2019 - sub all. 3 ) , ha ceduto
Part l'intera attività commerciale “ ” alla Società con sede in Manduria alla via per Pt_6
Maruggio n. 78, ma della quale al momento è amministratore (cfr. documenti, che si producono sub all. 4 e 5). Orbene, poiché dalla disamina delle fatture ci si potrà avvedere che tutte sono relative alla fornitura ad altra attività commerciale, si contestano integralmente perché gli importi in esse riportate risultano relativi a voci di costo estranee all'attività commerciale di via per Maruggio angolo via Sorani.
- Sul “Finanziamento GA restituito” In ordine, al finanziamento GA, asseritamente restituito, se ne rileva parimenti l'inconferenza, atteso che afferisce a “Programma di sviluppo rurale della
2007 – 2013, Asse III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione CP_9
dell'economia rurale “. Tra l'altro, dalla lettura della documentazione prodotta dall'istante, la restituzione è dovuta, per sua ammissione, alla presentazione da parte del beneficiario di una espressa rinuncia all'aiuto comunitario, motivo per cui deve escludersi ogni addebito atteso che dagli atti non si evince quale sia stata la vera motivazione.
Né può sfuggire che il bando cui l'istante ha partecipato è stato pubblicato sul BURP n. 119 del
16.8.2012, ossia in data antecedente al subentro dell'istante nella concessione rilasciata alla sig.ra
, pertanto, visto non è indicata la data di scadenza può dirsi assai inverosimile che il CP_2
finanziamento sia correlabile al progetto imprenditoriale intrapreso a seguito della cessione di azienda e della richiesta di ampliamento.
D'altronde, sulla base della stessa dichiarazione dell'attore, che trova conferma nella
21 documentazione prodotta si evince chiaramente che la restituzione è ricollegabile alla rinuncia del beneficiario, senza che via sia una minima correlazione alla lungaggine procedimentale relativa al rilascio del permesso di costruire, di talché anche per tale ragione l'asserito pregiudizio riveniente dalla perdita del finanziamento è infondato e, come tale, non meritevole di accoglimento.
- Sul “Mutuo bancario” Anche l'asserito pregiudizio che l'istante afferma di aver sopportato per aver acceso il mutuo in conseguenza della perdita del finanziamento, non merita alcuna considerazione sia per quanto sopra argomentato in ordine al finanziamento del GA, ma soprattutto perché il sig. si è limitato ad affermare in modo molto generico di aver impiegato risorse Pt_1
economiche per l'attività commerciale, per ritardo imputabile all'ente comunale.
In realtà, però, l'istante avrebbe potuto, sin da subito e cioè appena dopo il subentro nella concessione, avviare l'attività commerciale fruendo dell'affidamento della minore area avuta all'origine in concessione, ma ha scelto, invece, di rinviare l'avvio dell'attività commerciale all'esito del permesso di costruire chiesto per l'ampliamento, pur non avendo, in tal senso, alcun diritto, ma al più una aspettativa. Tanto basta per escludere che il rinvio dell'avvio dell'attività commerciale possa essere ascritto a responsabilità del , dovendosi, invece, Controparte_1
ricondurlo a scelta del sig. Pt_1
- Sull'”Acquisto di beni strumentali” La richiesta è priva di pregio giuridico, perché generica e non documentata e comunque quand'anche i mezzi strumentali siano stati acquistati tuttavia è indubbio che trattasi di acquisto che l'imprenditore avrebbe dovuto fare anche ove avesse dato inizio all'attività qualche anno prima. Pertanto, non essendoci evidenza documentale che l'acquisto postumo abbia comportato costi maggiori, si contesta anche questa voce di costo.
- Sulla “Tosap e canone di concessione periodo 2014 -2019” In ordine al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed al pagamento del canone di concessione, all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio Tributi, consta che il sig, non sia in regola con il Pt_1
versamento del canone di concessione, né ha mai effettuato la denuncia di occupazione ai fini TARI, cosa rileva e che rileverà anche ai fini del mantenimento della stessa concessione su di suolo pubblico, su cui gli uffici hanno già avviato gli accertamenti del caso. Pertanto, anche in ordine a
22 tale voce, la doglianza è priva di fondamento.
- Sul “Mancato svolgimento dell'attività commerciale per il periodo 2014 – 2019” Quanto al mancato svolgimento della attività commerciale per il periodo antecedente al 2019, si ribadisce che l'avvio posticipato di questa è stato frutto solo di una libera scelta del sig. al quale difatti Pt_1
non gli è stato impedito di poter esercitare l'attività nel chiosco di seguito al subentro nell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Per questo non riveste alcuna valenza, a tal riguardo, il fatto che il attendesse l'ampliamento dell'area in concessione, visto che non Pt_1
vantava comunque un vero e proprio diritto ad ottenere una maggiore area, trattandosi di area demaniale il cui utilizzo rientra nella valutazione discrezionale dell'Ente comunale. Si contesta, pertanto, il preteso riconoscimento di lucro cessante e la relativa quantificazione per come riportata nel prospetto di pag. 12 dell'atto di citazione, perché il sig. avrebbe comunque Pt_1
potuto avviare l'attività nell'area ottenuta al momento del subentro nel chiosco originario anticipatamente. Pertanto, è sicuramente ragionevole ritenere che le somme siano assolutamente ingiustificate, inconferenti oltre che esagerate, e comunque non riferibili alle lungaggini del procedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio.
- Sul “Danno non patrimoniale” In ordine a tale voce di danno, e nello specifico del danno all'immagine, parimenti questa difesa ne contesta la fondatezza perché richiesto in modo generico, ma soprattutto non provato nonostante incomba sull'attore l'onere probatorio.
Con l'ordinanza n. 4005/2020 la Cassazione ha statuito, infatti, che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come danno conseguenza non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, in base al concreto pregiudizio patito dal danneggiato se provato.
Esso richiede, infatti, una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende per ciò di essere risarcito (ex multis Cass. n. 20558/2014).
II. Inammissibilità della pretesa per esercizio dell'attività in immobile abusivo Fatte salvi tutti i rilievi di cui sopra, che escludono la fondatezza della pretesa risarcitoria palesemente pretestuosa
23 oltre che esagerata, questa difesa non può esimersi dal far presente che – a seguito delle verifiche che gli uffici hanno avviato per l'analisi dei danni prospettati dall'attore, rivenienti dal ritardato avvio dell'attività commerciale, è purtroppo emerso – all'esito del sopralluogo (come da relazione dell'Ufficio Urbanistica che si produce sub all. 6 unitamente a tutti gli atti ed elaborati relativi al progetto in ampliamento esistenti presso l'Ufficio Urbanistica sub all. 7- 11) - effettuato sull'immobile adibito a chiosco e dove è svolta l'attività commerciale – che detto immobile presenta una molteplicità di difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato ai fini dell'ampliamento. In difetto della conformità edilizio urbanistica, è chiaro, allora, che il preteso risarcimento diviene del tutto inammissibile, perché i danni che l'istante asserisce aver patito rivengono da un'attività commerciale svolta all'interno di un chiosco ove alcuna attività poteva essere legittimamente esercitata nei termini rappresentati. ]
Motivi della decisione
I.- L'art. 133 del DLvo 104/2010 (Codice del processo amministrativo), sotto la rubrica [ Materie di giurisdizione esclusiva], così dispone nel suo comma 1 lett.a) : [ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza de.ll'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento].
La editio actionis esplicitata nella narrativa dell'atto introduttivo sembra fare espresso ed evidente riferimento ai fatti costitutivi della domanda di condanna riconducendoli nella predetta ipotesi legislativa:
[…con sentenza n. 997/2017 pubblicata il 09/06/2017 (doc. 25) il TAR Lecce accoglieva il ricorso presentato da e per l'effetto dichiarava l'obbligo del Parte_1 CP_1
di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni
[...]
24 conduceva il procedimento, statuendo l'obbligo inderogabile di concluderlo nel Controparte_1
termine prefissato al fine di evitare il procrastinarsi della situazione antigiuridica di cui riconosceva, con tutta evidenza, l'attitudine lesiva dei diritti ed interessi legittimi del privato;
[…Stante il continuo e perdurare ritardo da parte della Pubblica Amministrazione all'adozione degli atti dovuti a completamento del subentro del concessionario alla Parte_1
precedente concessionaria ] Pt_7
[…stante le ingenti e notevoli risorse economiche che erano state già impiegate per l'attività commerciale, ancora non decollata a causa del ritardo imputabile esclusivamente all'Ente Comunale ed all'operato dei suoi dipendenti…]
[…ha subito la perdita economica di tale attrezzatura per il normale deterioramento causato dall'inutilizzo di tale strumentazione. Tale componente di danno emergente può quantificarsi in €
15.534,50 ed è sempre imputabile ed eziologicamente connessa alla mancata adozione da parte del dei provvedimenti necessari affinché l'imprenditore svolgesse la sua Controparte_1 Pt_1
attività commerciale oggetto di concessione…]
[…l'imprenditore commerciale per il periodo 2014-2019 non ha potuto utilizzare l'immobile Pt_1
oggetto di concessione ed avviare così la sua attività commerciale, così come previsto dal progetto presentato a suo tempo dall'istante a causa del comportamento colpevole, illecito ed ingiusto Pt_1
dell'Ente Comunale e dei suoi dipendenti. · Mancato svolgimento dell'attività commerciale per il periodo 2014- 2019 Il continuo, perdurante ed irragionevole silenzio da parte dell'Amministrazione
Comunale in ordine alla conclusione del procedimento amministrativo per cui è causa non ha di fatto consentito all'imprenditore l'avvio e lo svolgimento dell'attività Parte_1
commerciale posta alla base al suo progetto imprenditoriale…]
[…. In ragione di tutto ciò è da addebitare al comportamento colpevolmente omissivo ed ostruzionistico dell'Ente Comunale anche l'ulteriore grave danno provocato alla ditta individuale l'imprenditore a titolo di lucro cessante, quantificabile in € 115.872,72 e derivante, come Pt_1
detto, dal mancato guadagno che l'imprenditore avrebbe potuto senza dubbio conseguire nel Pt_1
25 quarto e quinto anno di svolgimento dell'attività commerciale…]
[…“Stante la stasi procedimentale verificatasi per esclusivo e colpevole ritardo del CP_1
” ( cfr. atto di citazione, pag. 5 , capoverso V);…]
[...]
[….Stante il continuo, perdurante ed irragionevole silenzio da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla conclusione del procedimento in questione, si rese necessario per …ricorrere Pt_1
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Lecce, affinché venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'inerzia tenuta dal Dirigente dell'Area Tecnica del Controparte_1
e nel contempo venisse condannato lo stesso e/o l' a Controparte_3
finalizzare il procedimento in questione (cfr. atto di citazione pag. 6, capoverso III)]
Co
[…Con comunicazione …..veniva notiziato il Dirigente UTC del Comune aranto della sua nomina avvenuta con sentenza n. 997/2017 emessa dal TAR Lecce… affinché provvedesse a dare esecuzione al giudicato stante la continua e perdurante inattività da parte dell' Controparte_3
” (cfr. atto di citazione – pag. 7 – capoverso II)…]
[...]
Sembra così fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in comparsa di costituzione e risposta dal Controparte_1
[….Sulla base di ciò, si ritiene pertanto che la domanda attorea è mal posta tanto più ove si consideri che il sig. è stato destinatario di ben due provvedimenti favorevoli, che non hanno formato Pt_1
oggetto di alcun successivo provvedimento in autotutela. Se così è, allora, i presunti danni - in questa sede pretesi - rivengono non già dalla asserita lesione dell'affidamento riposto nel comportamento tenuto dall'Amministrazione, che avrebbe ingenerato l'incolpevole affidamento circa il rilascio del titolo, provocando un danno all'imprenditore commerciale, bensì dal ritardo nel rilascio del titolo edilizio per inerzia e per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, che potrebbe una lesione cagionare semmai , in tal caso, dell'interesse legittimo pretensivo al rilascio del titolo: quest'ultimo rilasciato - si ribadisce - in senso favorevole, e non già negato o annullato in via di autotutela. In effetti, la lesione dell'affidamento si sarebbe potuta prefigurare semmai ove il avesse annullato in autotutela la determinazione dirigenziale n. CP_1
26 728/2013 di subentro del Sig. nella concessione, in titolarità della sig.ra , Pt_1 CP_2
travolgendo per l'effetto anche la successiva convenzione di affidamento della concessione di suolo pubblico 23.10.2013: cosa che però non ha fatto. Per quanto sopra, sembra chiaro pertanto che la pretesa risarcitoria e nello specifico i danni lamentati richiesti, deriverebbero, se provati, piuttosto dal mancato esercizio del potere amministrativo, perché scaturenti dal ritardo o meglio ancora dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo…]
( comparsa di costituzione e risposta del ). Controparte_1
Statuisce l' art. 7 comma 5 del Codice del Processo Amministrativo:
“Nelle materie di giurisdizione esclusiva indicate dalla legge e dall' articolo 133 il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.”
Il Tribunale ritiene pertanto che il difetto vi sia.
II.- Le sentenze che definiscono il giudizio su questioni meramente processuali , quali la improcedibilità della domanda, la competenza e/o la giurisdizione del giudice adito , non sono idonee alla formazione della c.d. regiudicata sostanziale ex art.2909 cod.civ. poiché nulla statuiscono sul merito del rapporto giuridico dedotto, limitandosi a dare vita al c.d. giudicato formale. 1 2 Il predetto rilievo, unitamente alla complessità della materia e dalla presenza di pronunce giurisdizionali di segno avverso, costituiscono giusta causa per la integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
a) visti ed applicati gli artt. 37 del cpc, 133 del DLvo n.104/2010, dichiara il difetto di giurisdizione 1 “Le sentenze che statuiscono sulla competenza – ad eccezione delle decisioni della Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza – non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale poiché la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto avanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinnanzi ad un giudice diverso.”(Cass.Civ.Sez.I sent.n.2697 del 08-03-1995 Cooperativa Valle del Sole c. Vicentin).
27 del giudice ordinario a conoscere sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti del e sulle domande connesse;
Controparte_1
b) dichiara compensate per intero le spese e competenze di lite;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli il 13 dicembre 2025;
Il giudice dott. LB UN
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della predetta sentenza. In difetto di adempimento, il Collegio giudicante nominava quale Commissario ad acta il Dirigente UTC del di Taranto, affinché provvedesse entro i successivi 60 giorni a dare esecuzione al CP_1
giudicato….]: il Giudice Amministrativo ha così riconosciuto il ritardo ingiustificato con quale il 2 Ugualmente è a dirsi per la questione di giurisdizione (Cass.Civ.Sezioni Unite sent.n.802 del 19-11-1999 Viscione c. Procura Generale presso la Corte dei Conti).
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
LB UN ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 02 febbraio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 685 dell'anno 2023
T R A
(C.F. -P.I. in proprio ed in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
qualità di titolare della ditta individuale con sede legale ed operativa in Manduria alla via Sorani snc, ed elettivamente domiciliato alla via per Maruggio n. 12 presso e nello studio dell'avv. Fabiana Lucia
AS (C.F. ) e dell'avv. Alessandra Campeggio (C.F. C.F._2
) dalle quali è congiuntamente e disgiuntamente rappresentato e difeso nel C.F._3
presente giudizio come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
( C.F. ) in persona del Sindaco p.t. ed elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in Manduria via Giovanni Falcone n.28, presso e nello studio dell'Avv. Arcangelo Maurizio
AS ( , dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in CodiceFiscale_4
atti;
Convenuto
1 Ove all'udienza del 19 settembre 2025;, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi del 18 novembre e del 09 dicembre 2025 ex artt. 189, 190 e 155 cpc.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo , nella qualità dichiarata, evocava innanzi al Parte_1
Tribunale di Taranto il rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[1)- accogliere la domanda e per l'effetto condannare il , in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento in favore di , in proprio e nella sua citata Parte_1
qualità, della somma di € 207.937,87 per la causale di cui innanzi, ovvero a quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di e sino al soddisfo;
2)- con il favore delle spese e competenze del giudizio con totale distrazione in favore dei procuratori.]
Così argomentava le proprie richieste processuali l'attore:
[Premesso che: a)- con atto pubblico del 25/11/2013 per notar , Persona_1 Parte_1
acquistava da l'azienda da questa esercitata nel chiosco sito in
[...] CP_2
Manduria alla via Sorani angolo via per Maruggio, censito al catasto del Comune di Manduria al foglio 61, p.lla n. 2410 sub 1, in virtù di licenza del 28/08/1995 n. 185 coeva autorizzazione alla vendita n. 362, nonché di concessione di suolo pubblico del 05/10/2001 n. 41 per la realizzazione e il mantenimento del chiosco in questione della durata di dieci anni con possibilità di proroga (doc.
1); b)- con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 20/05/2011, dichiarata immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio in data 01/06/2011 per i consueti 15 giorni, il Comune di
Manduria approvava il regolamento per l'erogazione dei servizi che introduceva delle modifiche rispetto al regolamento vigente all'epoca ossia per quanto qui di interesse prevedeva (doc. 2): - all'art. 6 che “I rapporti tra e concessionario sono regolati medianteconvenzione conforme CP_1
allo schema allegato al presente regolamento”;- all'art. 7 che “La durata della concessione in uso delle aree da adibire achioschi ha la durata di anni dieci con possibilità di rinnovo per altri cinque”;
2 - all'art. 9, co.2 che “E' consentito lo scomputo di parte della tassa di occupazione del suolo pubblico a fronte della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area adiacente il chiosco e sua pertinenza, che sarà determinato dal settore tecnico comunale secondo i prezzi di mercato”; - all'art. 15 che “i titolari di attività in chioschi già esistenti che sono sprovvisti di provvedimento autorizzativo o di stipula di convenzione dovranno provvedere a regolarizzare le proprie posizioni entro e non oltre mesi sei dalla data di esecutività della deliberazione con cui si approva il presente regolamento”;
c)- in conformità a tale ultima previsione presentava in data 16/12/2011 domanda di CP_2
rinnovo della concessione di uso di suolo pubblico in seguito all'adeguamento dell'immobile alle nuove direttive tecniche approvate con il regolamento di cui sopra, senza ricevere alcun riscontro da parte dell'amministrazione comunale (doc.3) d)- con istanza del 20/03/2012 la precedente concessionaria chiedeva la proroga per quattro anni della concessione in questione CP_2
ai fini della completa sostituzione del chiosco in muratura con altra struttura amovibile (doc. 4).
Tale istanza veniva riscontrata dal Dirigente dell'Area Tecnica con nota del 28/05/2012 prot. n.
12005 con cui trasmetteva la pratica al servizio AAPP per gli adempimenti di competenza del SUAP
(doc. 5). e)- con Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 21/02/2013 (doc.6) veniva modificata nuovamente la durata delle concessioni di aree pubbliche, che veniva innalzata ad anni
20 con possibilità di proroga per ulteriori 20 anni. Poiché nelle more la pubblica amministrazione non aveva ancora evaso l'istanza presentata da in data 16/12/2011, quest'ultima CP_2
presentava nuovamente la richiesta in data 13/05/2013, reiterata con urgenza in data 02/07/2013, con cui la stessachiedeva contestualmente l'autorizzazione al subentro nella medesima concessione di (doc. 7); f)- con Determina n. 728 del 14/10/2013 il Responsabile Parte_1
del servizio del autorizzava il subentro di alla Controparte_1 Parte_1
detta concessione di suolo pubblico (doc.8), a cui seguiva la stipula di apposita convenzione in data
23/10/2013 (doc.9); g)- in data 20/11/2013 con nota prot.19048 ha Parte_1
chiesto all'Amministrazione Comunale gli assensi necessari all'ampliamento del chiosco in questione, alla realizzazione dei servizi igienici ed all'installazione di un dehor,
dichiarandosi altresì disposto a realizzare, a scomputo di quanto dovuto a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico della maggiore area richiesta, una serie di opere di riqualificazione
3 e miglioramento della piazzetta su cui insiste il chiosco, tra cui l'installazione di giochi e giostre per bambini (doc. 10). Il relativo progetto, previo ottenimento dei prescritti pareri della Polizia
Municipale e del SIAN della competente ASL, veniva trasmesso al Servizio LLPP e Patrimonio per il parere di competenza;
h)- stante l'assenza di attività istruttoria da parte dei pubblici uffici,
[...]
in data 20/12/2013 chiedeva che la relativa pratica edilizia venisse istruita Parte_1
con urgenza, al fine di dare inizio ai lavori progettati soprattutto valorizzando la sua adesione al bando per i finanziamenti in misura 4.1.3 del GA, a mezzo dei quali avrebbe sostenuto la spesa necessaria alla realizzazione delle opere in progetto (doc.11). Ma anche in questa occasione l'istante non otteneva alcun riscontro dal di Manduria;
i)- con nota prot. n. 3539 del Pt_1 CP_1
12/02/2015 il Responsabile del Servizio LLPP esprimeva dubbi in ordine alle ricadute in termine di traffico che sarebbero conseguite alla realizzazione dei progettati giochi e giostrine per bambini, nonché in ordine all'avvenuto rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 del Regolamento disciplinante l'installazione di chioschi e strutture temporanee per le attività commerciali di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 21/02/2013. Per tale motivo il Responsabile del Servizio LLPP esprimeva il suo diniego alla concessione di suolo pubblico restituendo gli atti al Servizio Urbanistica per l'adozione dei provvedimenti consequenziali di competenza di quest'ultimo ufficio (doc. 12); ii)- al fine di superare tempestivamente e risolutivamente il citato diniego, si dichiarava disponibile a stralciare la parte del progetto Parte_1
riguardante l'installazione delle giostrine ed, infatti, preso atto di ciò il Dirigente dell'Area Tecnica con nota prot. 11007 dell'11/05/2015 rendeva parere favorevole al progetto dell'odierno istante (doc.
13); j)- con Delibera n. 114 del 19/06/2015 la Giunta Comunale approvava il progetto presentato dall'istante per la riqualificazione della piazzetta e concedeva allo stesso l'uso pubblico di Pt_1
complessivi 91 mq alle condizioni ivi previste (doc. 14). k)- proprio nella fase della finalizzazione del procedimento amministrativo con nota del 13/08/2015 n. 20756 (doc. 15) il dirigente dell'Area
Tecnica sollevava - solo in quel momento – la questione relativa al 'titolo' in forza del quale la precedente concessionaria aveva chiesto il subentro di nella CP_2 Parte_1
concessione di suolo pubblico così come formalizzato con Determina n. 729 del 04/10/2013 del
4 Responsabile AA.PP . l)- a seguito di quanto sopra detto, Parte_1
partecipava al procedimento con nota del 07/09/2015 (doc. 16) con cui:
1. dapprima esprimeva un chiaro e comprensibile stupore dovuto al fatto che lo stesso funzionario, che sin dal 20/11/2013 ha quasi ininterrottamente rivestito la qualifica di dirigente del Servizio, oltre ad aver espresso ripetutamente pareri sulla questione anche in qualità di Dirigente di altri Servizi, sollevasse solo in quel momento la questione circa la titolarità della concessione di uso del suolo pubblico;
2. dopo aver ricostruito gli antefatti della vicenda, chiariva che Parte_1
l'autorizzazione concessa dall'amministrazione comunale al suo subentro alla precedente concessionaria formalizzato con determina del Settore AA.PP n. 728 del 04/10/2013, fosse CP_2
stata rilasciata solo dopo una serie di verifiche circa la titolarità della concessione da parte della
, la regolarità degli atti e attività posti in essere da quest'ultima, nonché della CP_2
sussistenza in capo al dei requisiti oggettivi richiesti al fine del subentro in tale posizione;
3. Pt_1
è stata ribadita la legittimità della richiesta del concessionario circa Parte_1
la ristrutturazione e l'ampliamento del chiosco già esistente, nonché la sistemazione della piazzetta tra via Sorani, via per Maruggio e via S. Gregorio Magno, evidenziando, altresì, come in vista della sottoscrizione della convenzione con il Comune di Manduria, il richiedente avesse sopportato ingenti spese a titolo di investimenti;
4. è stato evidenziato che l'Ufficio Tecnico del Controparte_1
nel suo agire abbia palesemente violato i principi di legalità, correttezza e buon andamento della
P.A. oltre che di legittimo affidamento del privato;
5. è stato constatato che l'intera vicenda sia stata sollevata e preannunciata in palese violazione del vincolo di riservatezza da parte dei soggetti pubblici tenuti ad esso. Ed, invero, costituisce un dato obiettivo riscontrabile che tutto ciò abbia pure dato origine al fatto che una serie di articoli di cronaca giornalistica (doc. 17) abbiano affrontato e riportato in maniera superficiale la questione mostrando la loro palese ignoranza e dell'Ente civico riguardo gli atti amministrativi, le leggi, e i regolamenti vigenti, causando un grave danno di immagine al ledendo in tal modo gli interessi personali, patrimoniali e non patrimoniali di Pt_1
un privato cittadino - imprenditore.
6. Infine, con la già menzionata nota è stato diffidato il
[...]
ad adottare - senza ulteriore colpevole ritardo - i provvedimenti all'uopo idonei e CP_1
necessari per l'espletamento e definizione della procedura, preannunciando in difetto ogni tutela.
5 m)- con nota del 22/09/2015 prot. n. 24087 (doc. 18) il dirigente dell'Area Tecnica chiedeva all'Avvocatura Comunale l'espressione di un parere in ordine alla legittimità dell'iter procedurale seguito nella vicenda, disponendo la sospensione del procedimento nelle more dell'espressione dello stesso;
n)- non avendo avuto più notizie circa gli sviluppi del procedimento, tanto meno la finalizzazione dello stesso, con nota del 24/02/2016 (doc. 19) il legale incaricato da chiedeva Pt_1
notizie al riguardo, sollecitando la conclusione del procedimento anche e soprattutto tenendo in considerazione gli investimenti economici ed di ogni altra consequenziale natura, peraltro già sostenuti dal per la realizzazione del progetto in questione;
n1)- stante la stasi Pt_1
procedimentale verificatasi per esclusivo e colpevole ritardo del , che aveva Controparte_1
portato ad una ingiustificata e rilevante dilatazione dei tempi dell'iter autorizzativo, in conseguenza di ciò l'istante era costretto a rinunciare al finanziamento ottenuto in precedenza dal GA Pt_1
“Terre del Primitivo”, non potendo – contro la sua volontà - assolutamente dare esecuzione alle condizioni imposte dal bando e, pertanto, veniva invitato dal detto Ente finanziatore alla restituzione della somma precedentemente ricevuta per l'aiuto percepito, maggiorata del 10% a titolo di penale, per un totale complessivo di € 11.650,38 (doc. 20); n2)- solo in data 14/03/2016 veniva riscontrata la citata nota del 24/02/2016 con nota del Dirigente dell'Area Tecnica prot. 8720 del 14/03/2022 (doc. 21), con cui il Dirigente comunicava che mesi prima l'Avvocatura Comunale aveva espresso il parere richiesto, ritenendo che l'originaria concessione in testa a CP_2
fosse scaduta al momento della richiesta di subentro di e che, comunque, il medesimo ufficio Pt_1
aveva evidenziato come nel caso potesse trovare applicazione quanto disposto dalla “novella legislativa modificata dall'art. 21 nonies della legge 241/1990”. Sulla scorta di ciò, ribadendo il proprio parere in ordine alla scadenza del titolo concessorio originario, il Dirigente dell'Area
Tecnica chiedeva al suo omologo dell'Ufficio Commercio la sua “definitiva definizione, propedeutica ai provvedimenti da adottare dalla sezione urbanistica”. n3)- con successivi e continui solleciti, da ultimo con nota del 20/06/2016, chiedeva la Parte_1
definizione della pratica (doc. 22) ed in risposta a tanto il Dirigente dell'Area Amministrativa del con nota prot. 22388 del 12/07/2016 (doc. 23) respingeva la questione, Controparte_1
asserendo la sua totale incompetenza per la definizione del procedimento in questione comunicando
6 che “la direzione competente, per quanto alla deliberazione dirigenziale n. 114 del 19/06/2015, a cui è ascrivibile anche la relativa proposta stante il parere tecnico ex art. 49 c. 1 Dlgs 267/2000 è quella tecnico – urbanistica a cui risultano demandati gli atti gestionali conseguenti. Rimane in capo alla direzione tecnica e all'organo esecutivo la determinazione anche di revisione dell'interesse pubblico di quanto alla citata deliberazione n. 114 del 19/06/2015)”. o)- stante il continuo, perdurante ed irragionevole silenzio da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla conclusione del procedimento in questione, si rese necessario per Parte_1
ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Lecce, affinché venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'inerzia tenuta dal Dirigente dell'Area Tecnica del
[...]
e nel contempo venisse condannato lo stesso e/o l' CP_1 Controparte_3
a finalizzare il procedimento in questione (doc. 24); o1)- con sentenza n. 997/2017
[...]
pubblicata il 09/06/2017 (doc. 25) il TAR Lecce accoglieva il ricorso presentato da Parte_1
e per l'effetto dichiarava l'obbligo del di concludere il
[...] Controparte_1
procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della predetta sentenza. In difetto di adempimento, il Collegio giudicante nominava quale Commissario ad acta il Dirigente UTC del di Taranto, CP_1
affinché provvedesse entro i successivi 60 giorni a dare esecuzione al giudicato. o2)- la predetta sentenza munita della formula esecutiva veniva notificata al in data Controparte_1
22/06/2017 per gli adempimenti consequenziali ed in attuazione di quanto disposto dall'Organo giudicante, ma inutilmente. E, peraltro, per effetto dello spirare del “termine breve” la detta sentenza passava in giudicato in data 21/09/2017. o3)- con comunicazione pec del 12/09/2017 (doc. 26) veniva notiziato il Dirigente UTC del Comune di Taranto della sua nomina avvenuta con sentenza n.
997/2017 emessa del TAR Lecce nel procedimento avente N. RG. 1903/2016, affinché provvedesse a dare esecuzione al giudicato stante la continua e perdurante inattività da parte dell . o4)- con Determina n. prot. 7559 del 01/03/2018 Controparte_3
(doc. 27) il Commissario ad Acta, Arch. concedeva a Parte_2 Parte_1
l'occupazione del suolo pubblico per una superficie di mq 91, autorizzando lo stesso alla
[...]
realizzazione dei lavori di rifacimento dell'area sita in Manduria tra via Sorani, via Maruggio e
7 via S. Gregorio Magno, come da elaborati grafici redatti dal geom. ià autorizzati CP_4
con Delibera di Giunta comunale n. 144/2015. o5)- in data 18/05/2018 veniva sottoscritto tra il ed il concessionario il contratto di Controparte_1 Parte_1
concessione di suolo pubblico, registrato in Taranto il 29/05/2018 al n. 450 (doc. 28); o6)-
Successivamente, in data 11/10/2018 dietro richiesta dell'istante veniva rilasciato dal Dirigente dell'UTC del Comune di Manduria anche il permesso di costruire n. 79/2018 utile per l'esecuzione dei lavori progettati (doc. 29); o7)- in data 22/10/2018 trasmetteva Parte_1
per il tramite del geom. , direttore dei lavori, al Comune di Manduria la CP_4
comunicazione di inizio lavori (doc. 30) conclusi in data 10/10/2019 (doc. 31). p)- con pec del
31/01/2022 e del 30/12/2022 (doc. 32) l'attore invitava e diffidava nuovamente l' Pt_1 [...]
a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta CP_5
gravemente colpevole dell'amministrazione comunale, ma inutilmente;
q)- nel caso di specie vi è stata una palese lesione dell'affidamento dell'imprenditore commerciale ad opera Pt_1
dell poiché quest'ultima si comportava in modo ondivago ledendo le Controparte_3
aspettative ingenerate dall'amministrazione comunale in un determinato esito favorevole dell'imprenditore commerciale e cittadino , causando un dispendio Parte_1
di tempo e soprattutto di risorse economiche, come meglio specificate in seguito;
q1)- nella vicenda de qua vi è stata una grave violazione dei principi di correttezza e buona fede garantiti dalla
Costituzione da parte del e dei suoi dipendenti, che hanno ostacolato il Controparte_1
normale svolgimento del procedimento amministrativo, provocando un danno all'imprenditore commerciale quale conseguenza della violazione dell'affidamento del medesimo riposto nella Pt_1
correttezza dell'azione amministrativa. Tale violazione rientra nello schema della responsabilità di tipo contrattuale, meglio identificata come responsabilità relazionale o da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 cc. q1.1)- a conforto di ciò, secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite espresso con
Ordinanza n. 8236 del 28 aprile 2020 “ spetta alla giurisdizione dell'autorità la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si
8 assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. Per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento del medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da
“contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 cc, e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione”; r)- da quanto precede appare acclarata ed incontestabile la responsabilità assunta con la colpevole condotta tenuta dall'Ente pubblico e dai suoi dipendenti nel procedimento per cui è causa palesemente difforme dai canoni di correttezza e buona fede, quale conseguenza diretta della violazione dell'affidamento del privato riposto nella correttezza dell'azione amministrativa, causando per l'effetto un grave ed irreparabile danno patrimoniale e non patrimoniale al cittadino ed imprenditore commerciale , così come Parte_1
di seguito quantificati: · Costo per l'energia Elettrica A partire dal 2013 e sino al 2019 il concessionario ha dovuto sopportare il costo degli oneri fissi per Parte_1
l'energia elettrica per l'immobile oggetto di concessione nonostante non sia stato possibile utilizzare il suddetto immobile a causa della mancanza dell'adozione degli atti necessari da parte dell
[...]
affinché l'imprenditore potesse svolgere la sua attività commerciale. Tale danno CP_5 Pt_1
emergente è quantificato in € 1.501,33 come risulta dalle contabili di pagamento (doc.33). ·
Finanziamento GA restituito Come già esposto, il concessionario Parte_1
aveva partecipato al bando pubblicato da G.A.L. Terre del Primitivo che prevedeva l'attribuzione di un aiuto comunitario per un sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese pari ad €
10.591,25. La detta somma veniva altresì garantita, come espressamente richiesto dall'Ente al
Mazza, dalla polizza fideiussoria n. NF49/00A0475364 del 01/12/2014 rilasciata da Groupama
Assicurazioni S.p.A. Il tutto per l'importo complessivo di € 11.650,38 pari al 110% dell'aiuto richiesto. Stante il continuo e perdurare ritardo da parte della Pubblica Amministrazione
9 all'adozione degli atti dovuti a completamento del subentro del concessionario Parte_1
alla precedente concessionaria l'imprenditore è stato costretto a
[...] CP_2 Pt_1
presentare al Gal Terre del Primitivo la rinuncia all'aiuto comunitario richiesto. A seguito di ciò, con nota prot. 84 del 09/03/2016 l' richiedeva bonariamente la Parte_3
restituzione della somma di € 11.650,38, pari al 110% dell'aiuto richiesto. Pertanto, l'imprenditore ha dovuto sostenere un costo in perdita pari ad € 1.650,38 in conseguenza al comportamento Pt_1
scorretto e sleale tenuto dalla Pubblica Amministrazione e dai suoi dipendenti. · Mutuo bancario
Nell'anno 2019 l'imprenditore si rivolse alla Banca B.C.C. di Avetrana, chiedendo un Pt_1
finanziamento per l'avvio dell'attività commerciale da svolgersi nei locali oggetto di concessione per cui è causa, stante le ingenti e notevoli risorse economiche che erano state già impiegate per l'attività commerciale, ancora non decollata a causa del ritardo imputabile esclusivamente all'Ente Comunale ed all'operato dei suoi dipendenti. Stante, infatti, come già detto la perdita dell'aiuto comunitario erogato dal GA , che consisteva in un contributo in Controparte_6
conto capitale, ossia a fondo perduto, nella percentuale massima del 50% della spesa ammissibile,
l'imprenditore ha dovuto sottoscrivere con la Parte_1 CP_7
un finanziamento per la somma di € 25.000,00, da restituire in 7 anni con un tasso di
[...]
interessi pari al 6,57% (doc. 35). In conseguenza di ciò l'imprenditore ha sopportato maggiori Pt_1
oneri e costi qualificabili come ulteriore danno emergente e derivanti dalla debenza della somma a titolo di interessi del citato prestito, quantificabili in € 5.677,64, che il versa sino alla Pt_1
completa estinzione del finanziamento ricevuto dalla . Tale ulteriore componente Controparte_7
di danno è senza subbio eziologicamente connessa alla condotta illegittima tenuta dall nei confronti dell'istante. · Acquisto di beni strumentali Nel Controparte_3
periodo 2014 -2019 l'instante in vista dello svolgimento dell'attività Parte_1
commerciale ha sostenuto spese per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e beni strumentali per un complessivo importo pari ad € 31.069,00. L'attività commerciale non è stata svolta per causa imputabile esclusivamente all'Ente Pubblico e, nonostante ciò, l'imprenditore Pt_1
ha sostenuto il costo per il loro acquisto, ma soprattutto ha subito la perdita economica di tale attrezzatura per il normale deterioramento causato dall'inutilizzo di tale strumentazione. Tale
10 componente di danno emergente può quantificarsi in € 15.534,50 ed è sempre imputabile ed eziologicamente connessa alla mancata adozione da parte del Comune di Manduria dei provvedimenti necessari affinché l'imprenditore svolgesse la sua attività commerciale Pt_1
oggetto di concessione. · Tosap e canone di concessione periodo 2014-2019 L'instante
[...]
, nonostante il mancato utilizzo dell'immobile oggetto di concessione per Parte_1
cui è causa, è tenuto al regolare pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- TOSAP – per il periodo 2014-2019 quantificata in complessivi € 21.321,30, pari ad € 3.553,55 annui nonché al pagamento del canone di concessione periodica per una somma complessiva di €
16.380,00 , pari ad € 2.730 annui così come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 19/06/2015. Tali somme dovute dal concessionario e che potrebbero essere richieste Pt_1
dall sono ingiuste ed illegittime posto che l'imprenditore commerciale per il CP_5 Pt_1
periodo 2014-2019 non ha potuto utilizzare l'immobile oggetto di concessione ed avviare così la sua attività commerciale, così come previsto dal progetto presentato a suo tempo dall'istante Pt_1
a causa del comportamento colpevole, illecito ed ingiusto dell e dei suoi dipendenti. CP_5
· Mancato svolgimento dell'attività commerciale per il periodo 2014- 2019 Il continuo, perdurante ed irragionevole silenzio da parte dell'Amministrazione Comunale in ordine alla conclusione del procedimento amministrativo per cui è causa non ha di fatto consentito all'imprenditore
[...]
l'avvio e lo svolgimento dell'attività commerciale posta alla base al suo Parte_1
progetto imprenditoriale. Tale comportamento colpevolmente omissivo ed ostruzionistico da parte dell ha di fatto provocato un grave danno alla ditta individuale per il periodo 2014- CP_5
2019, individuabile nel lucro cessante ossia nel guadagno che l'imprenditore avrebbe Pt_1
plausibilmente conseguito in virtù dell'ottenimento della richiamata concessione amministrativa necessaria per lo svolgimento dell'attività commerciale innanzi richiamata, nonché di altre attività economiche correlate e connesse, viste le provate capacità commerciali e competenze dell'istante, che gli avrebbero senza dubbio procurato ulteriori guadagni. Com'è, infatti, evincibile dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2014-2021 (doc. 36) i primi sei anni decorrenti dalla data di apertura della partita Iva (segnatamente, avvenuta a seguito della determina n. 728 del 14/10/2013 con cui il Responsabile del servizio del autorizzava il subentro di Controparte_1 Pt_1
11 alla detta concessione di suolo pubblico, a cui seguiva la stipula di apposita Parte_1
convenzione in data 23/10/2013), sono segnati da gravi perdite economiche. Di contro, nel primo anno di effettivo svolgimento dell'attività commerciale la ditta individuale dell'istante ha ottenuto ricavi per € 58.473,00, ottenendo così un reddito d'impresa positivo pari ad € 4.042,00. Dunque, da quanto precede ne deriva che, essendo l'attività dell'imprenditore focalizzata nella Pt_1
produzione e vendita artigianale dei tipici “panzerotti fritti pugliesi” offerti al pubblico ad un prezzo medio di € 2,00 Cadauno IVA inclusa con un costo medio di € 0,58 cadauno IVA inclusa, l'attività
a pieno regime di vendite dopo un triennio di avviamento ben avrebbe potuto raggiungere un fatturato di € 97.000,00 circa al netto di IVA. Quanto appena detto può essere così schematizzato:
Giorni di lavoro Panzerotti prodotti e venduti al giorno Ricavo unitario di vendita Costo totale iva inclusa Ricavo totale di vendita al netto di IVA 312 200 2,00 € 124.800,00 € 113.454,55 € Giorni di lavoro Panzerotti prodotti e venduti al giorno Costo unitario di produzione iva inclusa Costo totale iva inclusa Costo totale al netto di IVA 312 200 0,50 € 31.200,00 € 28.363,64 € Ricavo prodotti artigianali 85.090,91 € A questo bisogna aggiungere la voce di guadagno ottenuto dalla vendita delle bevande quantificato in € 11.345,45 che comproverebbe un aumento dei ricavi complessivi quantificati così in € 96.436,36. A tale complessiva voce di guadagno andrebbe sottratta la voce riguardante lo stipendio ed i salari quantificati in € 35.000,00, i consumi pari ad € 2.000,00 ed oneri diversi di gestione pari ad € 1.500,00. Da quanto sopra esposto ne deriva che l'imprenditore avrebbe potuto realizzare dopo tre anni di avviamento un utile pari Pt_1 Parte_1
ad € 57.936,36. A tal proposito è lecito, logico e ragionevole ritenere che l'attività commerciale avrebbe potuto realizzare anche per il quarto ed il quinto anno almeno il medesimo utile realizzabile dopo il triennio di avviamento dell'attività in pieno regime se non anche un utile nettamente più elevato stante le eccellenti capacità imprenditoriali di . In ragione Parte_1
di tutto ciò è da addebitare al comportamento colpevolmente omissivo ed ostruzionistico dell'Ente
Comunale anche l'ulteriore grave danno provocato alla ditta individuale l'imprenditore a Pt_1
titolo di lucro cessante, quantificabile in € 115.872,72 e derivante, come detto, dal mancato guadagno che l'imprenditore avrebbe potuto senza dubbio conseguire nel quarto e quinto Pt_1
anno di svolgimento dell'attività commerciale…]
12 Si costituiva con comparsa di risposta il rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[IN VIA PREGIUDIZIALE: - Dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in favore del Giudice amministrativo, per le ragioni sopra esplicitate;
NEL MERITO In via principale: rigettare la domanda risarcitoria così come avanzata dal Sig. nei confronti Pt_1
del deducente , poiché infondata in fatto e diritto, oltre che non provata;
In via Controparte_1
gradata: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, ridurre drasticamente le voci di danno richieste alla misura che sarà provata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge costituiti dai cd. “oneri riflessi” (in luogo di
IVA e c.a.p.), in considerazione del fatto che l'Amministrazione Pubblica è stata difesa da avvocato iscritto all'Elenco Speciale (cfr. TAR Piemonte n. 11042017; TAR Bologna n. 151/2016; C.Appello
Torino n. 259/2010). ]
Così argomentava il le proprie richieste processuali: Controparte_1
[Sembra utile precisare che seppure i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria sono ricondotti, secondo la prospettazione attorea, al comportamento dell'Amministrazione
Comunale perché non informato ai principi buona fede e correttezza e tale da ingenerare un incolpevole affidamento circa il rilascio del permesso di costruire, in realtà, la predetta richiesta risarcitoria si radica più propriamente, ad una attenta disamina dei fatti come emergenti dalla narrativa dell'atto di citazione, nelle modalità di esercizio del potere amministrativo del civico Ente per violazione dei termini procedimentali.
Ciò perché, nella fattispecie de quo, portata all'attenzione dell'On.le Giudice adito, in realtà l'istante ha ottenuto ben due provvedimenti favorevoli: - l'uno di subentro nella concessione in titolarità della sig.ra , che, nonostante gli aspetti dubbi circa la sua legittimità non è stato CP_2
annullato; - l'altro ampliativo della concessione originaria (in cui era subentrato), adottato dal
Commissario ad acta nominato dal Tar Lecce con sentenza n. 977/2017, a definizione del ricorso ex art. 117 cpa. proposto dall'istante per il protratto comportamento silente dell'Amministrazione comunale. Il che vuol dire, allora, che la vicenda è ben diversa da quella devoluta alla Cassazione
a Sezioni Unite, che con Ordinanza n. 8235/2020delle SS. UU. ha chiarito il corretto riparto di
13 giurisdizione tra G.O. e Giudice amministrativo in ordine a quella parte dell'azione amministrativa che lede il principio dell'affidamento.
In effetti, da un'attenta lettura dell'atto di citazione, ciò che emerge in modo chiaro è che l'Amministrazione Comunale ed i dipendenti preposti agli Uffici hanno tenuto sì un comportamento inerte, come acclarato anche nella sentenza del TAR Lecce con cui si nominava il Commissario ad acta, ma ciò vuol dire altresì che la domanda risarcitoria merita la diversa qualificazione come domanda di risarcimento da ritardo e non già come domanda risarcitoria per lesione dell'affidamento a causa del comportamento ondivago dell'Amministrazione. Valgano a titolo esemplificativo alcuni passaggi dell'atto di citazione, che di seguito testualmente di riportano: -
“Stante la stasi procedimentale verificatasi per esclusivo e colpevole ritardo del CP_1
” ( cfr. atto di citazione, pag. 5 , capoverso V); - “Stante il continuo, perdurante ed
[...]
irragionevole silenzio da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla conclusione del procedimento in questione, si rese necessario per innanzi al Tribunale Parte_4
Amministrativo Regionale – Sez. di Lecce, affinché venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'inerzia tenuta dal Dirigente dell'Area Tecnica del e nel contempo venisse Controparte_1
condannato lo stesso e/o l' a finalizzare il procedimento in Controparte_3
questione” (cfr. atto di citazione pag. 6, capoverso III); - “Con comunicazione …..veniva notiziato il Dirigente UTC del Comune di Taranto della sua nomina avvenuta con sentenza n. 997/2017 emessa dal TAR Lecce… affinché provvedesse a dare esecuzione al giudicato stante la continua e perdurante inattività da parte dell' Manduria” (cfr. atto di citazione – pag. 7 – Controparte_3
capoverso II).
Sulla base di ciò, si ritiene pertanto che la domanda attorea è mal posta tanto più ove si consideri che il sig. è stato destinatario di ben due provvedimenti favorevoli, che non hanno formato Pt_1
oggetto di alcun successivo provvedimento in autotutela. Se così è, allora, i presunti danni - in questa sede pretesi - rivengono non già dalla asserita lesione dell'affidamento riposto nel comportamento tenuto dall'Amministrazione, che avrebbe ingenerato l'incolpevole affidamento circa il rilascio del titolo, provocando un danno all'imprenditore commerciale, bensì dal ritardo nel
14 rilascio del titolo edilizio per inerzia e per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, che potrebbe una lesione cagionare semmai , in tal caso, dell'interesse legittimo pretensivo al rilascio del titolo: quest'ultimo rilasciato - si ribadisce - in senso favorevole, e non già negato o annullato in via di autotutela. In effetti, la lesione dell'affidamento si sarebbe potuta prefigurare semmai ove il avesse annullato in autotutela la determinazione dirigenziale n. CP_1
728/2013 di subentro del Sig. nella concessione, in titolarità della sig.ra , Pt_1 CP_2
travolgendo per l'effetto anche la successiva convenzione di affidamento della concessione di suolo pubblico 23.10.2013: cosa che però non ha fatto. Per quanto sopra, sembra chiaro pertanto che la pretesa risarcitoria e nello specifico i danni lamentati richiesti, deriverebbero, se provati, piuttosto dal mancato esercizio del potere amministrativo, perché scaturenti dal ritardo o meglio ancora dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Poste tali precisazioni, si solleva quindi preliminarmente: I. DIFETTO DI GIURISDIZIONE
DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ADITA In via pregiudiziale, si eccepisce il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita, in quanto la pretesa risarcitoria avanzata in questa sede da parte attrice risulta riconducibile, sulla base della prospettazione emergente dalla narrativa dell'atto di citazione, non già al comportamento non informato ai principi di buona fede e correttezza, bensì ma al mancato esercizio del potere amministrativo: materia quest'ultima rientrante nella cognizione del giudice amministrativo. Ove si esaminino i fatti e le doglianze posti a fondamento dei danni pretesi a titolo risarcitorio è indubbio, del resto, che tutte rivengono dal contegno silente che l'Amministrazione Comunale ha tenuto in ordine all'istanza di ampliamento del chiosco, nella cui concessione originaria di suolo pubblico il era già subentrato in forza della Pt_1
determinazione dirigenziale n. 728 del 04.10.2013 sottoscrivendo il 23.10.2013 la convenzione di affidamento in uso temporaneo di area di proprietà comunale. In ordine, invece, al comportamento successivo che l'Amministrazione ha tenuto relativamente all'istanza di ampliamento del chiosco all'indomani della approvazione del progetto con delibera giuntale n. 114/2015, in realtà, va precisato che se è vero che i canoni di correttezza e buona fede costituiscono canoni di valutazione del comportamento complessivamente tenuto dalla P.A, tuttavia, nella fattispecie, la più volte dedotta protrazione dell'inerzia degli uffici non può valere quale fonte negoziale ed assurgere a contatto
15 sociale qualificato, atteso che l'approvazione del progetto con delibera giuntale ha rappresentato un atto intermedio del procedimento amministrativo da finalizzarsi al rilascio del titolo edilizio, espressione quest'ultimo di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, non essendo automatico l'ottenimento del permesso di costruire in ampliamento del chiosco. Del resto, tanto trova pure conferma nel fatto che l'istante ha impugnato, con ricorso ex art. 117 c.p.a., il comportamento silente della P.A. - rimasta inerte all'istanza di ampliamento - ma la sentenza ha accolto il ricorso limitatamente alla dichiarazione dell'obbligo di concludere il procedimento amministrativo con provvedimento espresso, senza sindacare, però, la fondatezza della pretesa al rilascio del titolo. Se dunque, l'On.le Giudice riterrà, alla luce dei fatti posti a fondamento della domanda, di dover escludere la configurabilità di un contatto sociale qualificato, dando invece rilievo al silenzio dell'Amministrazione e valutasse, per questo, che i danni lamentati dal sig. Pt_1
ove provati, discendano semmai dalla protrazione del silenzio e del ritardo nella conclusione del procedimento, allora, è chiaro che si è dinanzi ad una pretesa risarcitoria da mancato esercizio di quel potere amministrativo, che è speculare all'esercizio stesso, ma che non può essere trattato alla stregua di un mero comportamento.
E tanto più che nella fattispecie l'istante ha ottenuto un provvedimento favorevole, sicché in realtà i danni lamentati scaturiscono piuttosto dal rilascio del permesso di costruire avvenuto con ritardo.
Il ritardo non può essere considerato un comportamento invasivo di diritti soggettivi dei privati, ma un mancato tempestivo soddisfacimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative, a fronte del quale si trovano interessi pretensivi del privato (in tal caso finalizzato ad ottenere il rilascio del titolo edilizio e la concessione di una maggiore area demaniale), che per loro natura ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo. Tali conclusioni sono avvalorate dal Codice del processo amministrativo che, all'art. 7, devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di esercizio o mancato esercizio del potere, rimarcando come presupposto per il radicamento della giurisdizione amministrativa sia la riconducibilità della fattispecie al potere amministrativo, tanto nell'ipotesi in cui esso sia esercitato quanto nell'ipotesi in cui sia stato omesso. E anche la novella
L. n. 69/2009 ha preso atto che il silenzio costituisce omesso esercizio del potere, speculare al
16 positivo esercizio dello stesso e non già un comportamento mero, privo di qualsivoglia profilo pubblicistico.
Ne discende con ciò che nonostante la parte attrice lamenti la lesione dell'affidamento, in realtà, se si esamina la vicenda, unitamente all'esito del ricorso al TAR ( come instaurato nel 2016 e definito con sentenza nel 2017) sembra evidente che la doglianza si appunta sulla intempestiva conclusione del procedimento per omissione dell'esercizio del potere, per la protratta inerzia degli uffici, tanto da aver costretto l'istante ad impugnare il silenzio per sentir acclarare, dall'Autorità giudiziaria amministrativa, l'illegittimità dell'inerzia della Amministrazione e l'obbligo di quest'ultima di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, attraverso quindi l'esercizio del potere.
Tale conclusione ha trovato definitiva consacrazione normativa nell'art. 2 bis della L. n. 241/1990 introdotto con la novella Legge n. 69/2009, il cui comma 1 prevede che “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
La norma in realtà non sanziona il ritardo in sé considerato ma si limita a stabilire che se un ritardo vi è stato nell'adozione del provvedimento e abbia procurato al privato un danno ingiusto questo va risarcito.
Solo per completezza, a tal riguardo, si aggiunge che il riferimento dell'art. 2 bis all'ingiustizia, nonché alla necessità dell'elemento soggettivo mette in luce l'adesione del legislatore - confermata dal codice del processo - al modello aquiliano di responsabilità piuttosto che a quello contrattuale da contatto sociale ma, in tal caso, la cognizione apparterrebbe al Giudice amministrativo.
“Anche prima della introduzione dell'art. 2 bis nella legge 241 del 1990, la giurisprudenza amministrativa aveva ammesso la risarcibilità del danno cagionato dalla violazione dei termini procedimentali (c.d. danno da ritardo) riconducendolo alla fondatezza di un interesse pretensivo al conseguimento di un 'bene della vita' e quindi al ritardo nel suo conseguimento” (Cons. Stato n.
17 3269/2020).
Tra l'altro ciò si ricava anche dall'art. 30 cpa , i cui commi 2 e 4 fanno riferimento rispettivamente al “danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria” e al “ danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Ed invero, anche l'Adunanza Plenaria – chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di diritto inerenti alla responsabilità dell'amministrazione pubblica per il ritardo nella conclusione del procedimento originato da un'istanza autorizzativa - con sentenza n. 7/2021, è giunta alla conclusione che si tratta di una responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già da responsabilità da inadempimento contrattuale.
E sempre l'Adunanza Plenaria, con successiva pronuncia n. 20/2021, affrontando l'annosa questione se il diritto all'affidamento o un diritto alla correttezza dell'azione amministrativa debba essere considerata svincolata dalla vicenda amministrativa autoritativa e soprattutto se la lesione dell'affidamento dia luogo a posizioni soggettive autonome svincolate dalla vicenda sostanziale cui si riferiscono, ha chiarito che l'affidamento non è una posizione giuridica autonomamente rilevante, ma è un quid pluris che assume la natura del rapporto principale cui si innesta.
Per la Plenaria anche l'affidamento è soggetto al riparto di giurisdizione;
la sua lesione va alla cognizione del G.A. sia nel caso di richiesta risarcitoria derivante dall'annullamento di un atto o provvedimento ex art. 7 c.p.a. e, dunque, nella giurisdizione di legittimità degli interessi legittimi, sia nel caso di azione risarcitoria intentata nei giudizi su quei rapporti nei quali gli interessi legittimi e diritti soggettivi sono indistinguibili, e cioè in giurisdizione esclusiva.
Per quanto sopra ampiamente argomentato, atteso che “ Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non
18 dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5153 del
21/02/2019) si chiede che l'On.le Giudice Voglia qualificare i fatti posti a fondamento della domanda in modo diverso dalle indicazioni delle parti e, conseguentemente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.
NEL MERITO I. FE la superiore eccezione pregiudiziale, e solo nella remota ipotesi in cui l'On.le Giudice ravviserà che la pretesa risarcitoria possa essere esaminata in questa sede sussistendone gli elementi utili per la configurabilità della responsabilità da contatto sociale qualificato, si eccepisce che la domanda non merita comunque accoglimento, perché non riferibile ai fatti costitutivi posti a suo fondamento ed anche perché la documentazione fornita a corredo, che si impugna integralmente, è assolutamente inconferente ed inidonea allo scopo per le ragioni che saranno di seguito esplicitate
Tra l'altro, se il pregiudizio subito dall'istante è fatto derivare non dall'illegittimità di un atto, né dal mancato e/o tardivo esercizio dell'azione amministrativa, ma va inteso come scaturente da un comportamento attivo o passivo della Pubblica amministrazione lesivo dell'affidamento del privato imprenditore allora la lesione andrà correlata ad una posizione di diritto soggettivo, che in realtà parte attrice non ha esplicitato nella fattispecie che ci occupa. Né emerge agevolmente visto che il rapporto principale da cui scaturirebbe il pregiudizio lamentato, nel caso specifico, non si innesta ad un ambito propriamente privatistico, ma è commisto ad un rapporto che presenta caratteri pubblicistici, che al più portano a configurare un'aspettativa tutelabile.
Tuttavia, quand'anche si riconosca sussistente un comportamento lesivo dell'affidamento, riconducibile a responsabilità per violazione dei principi di buona fede e correttezza, comunque non può dirsi essersi concretizzata una vera e propria lesione dell'affidamento, perché in realtà il sig. ha ottenuto - si ribadisce - un provvedimento favorevole. Pt_1
E ciò giustifica il perché l'Amministrazione comunale, nel corso dell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 6, I° co.lett. a) della L. n. 241/1990 e s.m.i. era comunque tenuta a verificare “…le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti…per l'adozione del provvedimento finale” (Cons. Stato n. 3508/2014), anche se era
19 intervenuta delibera di Giunta di approvazione del progetto.
Se, dunque, non sembra sussistere un rapporto alla pari tale da poter configurare un contatto sociale qualificato, potendo semmai configurare una mera aspettativa tutelabile, allora, il danno risarcibile
- se provato - dovrebbe essere limitato all'interesse contrattuale negativo, e cioè alle sole spese sostenute ancor più ove si consideri che la convenzione di affidamento in concessione della maggiore area non è stata sottoscritta, dovendo attendere preventivamente il rilascio del permesso di costruire.
Pertanto, anche per questo, appare insussistente il comportamento affidante. Ad ogni modo, ove nel caso di specie si fosse ingenerata un'aspettativa tutelabile, in ragione della lunga gestione procedurale, ai fini della quantificazione del danno è, comunque, necessario che lo stesso risulti debitamente documentato: cosa che, però, nella fattispecie in esame difetta. Ciò vuol dire, che, di là dall'asserito affidamento nel rilascio del permesso di costruire, il pregiudizio economico riconoscibile dovrebbe essere limitato al danno emergente non potendo assumere rilievo il mancato guadagno, perché anche se il sig. ha ottenuto il chiesto ampliamento, non emerge in atti che Pt_1
aveva diritto all'invocato titolo edilizio.
In altri termini, non essendo stata stipulata, dopo la delibera di Giunta n. 114/2015, la convenzione di affidamento della maggiore area, non può dirsi integrato un comportamento affidante, motivo per cui non sussistono neanche i presupposti per il risarcimento da inadempimento contrattuale, potendo semmai configurarsi la lesione al corretto svolgimento delle trattative, il cui danno eventualmente risarcibile - sempre ove provato - è quello relativo alle perdite che sono derivate dall'aver fatto affidamento nella conclusione del contratto (che, nella fattispecie, si identificherebbe con la sottoscrizione della convenzione) e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle eventuali occasioni perdute (cfr. Cass. civ. n. 12313/2005).
FE pertanto ogni contestazione in ordine al lamentato pregiudizio economico che l'istante fa derivare dall'affidamento incolpevole nel comportamento non corretto della P.A., si rileva, in ogni caso, che le singole voci di danno sono pretestuose e non corredate da documentazione pertinente ed idonea allo scopo, per le ragioni che saranno evidenziate
20 - Sul “Costo per l'energia elettrica” In ordine a tale voce di costo, si sottolinea che le fatture esibite sono assolutamente inconferenti ai fini della pretesa risarcitoria avanzata in questa sede, perché in realtà afferiscono alla fornitura di energia in via per Maruggio n. 78-80 e non a quella relativa alla fornitura del chiosco in via per Maruggio angolo via Sorani.
Invero, a seguito di ricerche effettuate dagli uffici comunali, le dette fatture sembrano riferibili ad altra attività commerciale, che è stata gestita sino al 04.07.2018 direttamente dalla moglie del sig.
sig.ra , la quale, come evincibile dalla comunicazione trasmessa dalla stessa Pt_1 CP_8
all'Ufficio Tributi del Comune di Manduria (prot. n. 16580 del 08.05.2019 - sub all. 3 ) , ha ceduto
Part l'intera attività commerciale “ ” alla Società con sede in Manduria alla via per Pt_6
Maruggio n. 78, ma della quale al momento è amministratore (cfr. documenti, che si producono sub all. 4 e 5). Orbene, poiché dalla disamina delle fatture ci si potrà avvedere che tutte sono relative alla fornitura ad altra attività commerciale, si contestano integralmente perché gli importi in esse riportate risultano relativi a voci di costo estranee all'attività commerciale di via per Maruggio angolo via Sorani.
- Sul “Finanziamento GA restituito” In ordine, al finanziamento GA, asseritamente restituito, se ne rileva parimenti l'inconferenza, atteso che afferisce a “Programma di sviluppo rurale della
2007 – 2013, Asse III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione CP_9
dell'economia rurale “. Tra l'altro, dalla lettura della documentazione prodotta dall'istante, la restituzione è dovuta, per sua ammissione, alla presentazione da parte del beneficiario di una espressa rinuncia all'aiuto comunitario, motivo per cui deve escludersi ogni addebito atteso che dagli atti non si evince quale sia stata la vera motivazione.
Né può sfuggire che il bando cui l'istante ha partecipato è stato pubblicato sul BURP n. 119 del
16.8.2012, ossia in data antecedente al subentro dell'istante nella concessione rilasciata alla sig.ra
, pertanto, visto non è indicata la data di scadenza può dirsi assai inverosimile che il CP_2
finanziamento sia correlabile al progetto imprenditoriale intrapreso a seguito della cessione di azienda e della richiesta di ampliamento.
D'altronde, sulla base della stessa dichiarazione dell'attore, che trova conferma nella
21 documentazione prodotta si evince chiaramente che la restituzione è ricollegabile alla rinuncia del beneficiario, senza che via sia una minima correlazione alla lungaggine procedimentale relativa al rilascio del permesso di costruire, di talché anche per tale ragione l'asserito pregiudizio riveniente dalla perdita del finanziamento è infondato e, come tale, non meritevole di accoglimento.
- Sul “Mutuo bancario” Anche l'asserito pregiudizio che l'istante afferma di aver sopportato per aver acceso il mutuo in conseguenza della perdita del finanziamento, non merita alcuna considerazione sia per quanto sopra argomentato in ordine al finanziamento del GA, ma soprattutto perché il sig. si è limitato ad affermare in modo molto generico di aver impiegato risorse Pt_1
economiche per l'attività commerciale, per ritardo imputabile all'ente comunale.
In realtà, però, l'istante avrebbe potuto, sin da subito e cioè appena dopo il subentro nella concessione, avviare l'attività commerciale fruendo dell'affidamento della minore area avuta all'origine in concessione, ma ha scelto, invece, di rinviare l'avvio dell'attività commerciale all'esito del permesso di costruire chiesto per l'ampliamento, pur non avendo, in tal senso, alcun diritto, ma al più una aspettativa. Tanto basta per escludere che il rinvio dell'avvio dell'attività commerciale possa essere ascritto a responsabilità del , dovendosi, invece, Controparte_1
ricondurlo a scelta del sig. Pt_1
- Sull'”Acquisto di beni strumentali” La richiesta è priva di pregio giuridico, perché generica e non documentata e comunque quand'anche i mezzi strumentali siano stati acquistati tuttavia è indubbio che trattasi di acquisto che l'imprenditore avrebbe dovuto fare anche ove avesse dato inizio all'attività qualche anno prima. Pertanto, non essendoci evidenza documentale che l'acquisto postumo abbia comportato costi maggiori, si contesta anche questa voce di costo.
- Sulla “Tosap e canone di concessione periodo 2014 -2019” In ordine al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed al pagamento del canone di concessione, all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio Tributi, consta che il sig, non sia in regola con il Pt_1
versamento del canone di concessione, né ha mai effettuato la denuncia di occupazione ai fini TARI, cosa rileva e che rileverà anche ai fini del mantenimento della stessa concessione su di suolo pubblico, su cui gli uffici hanno già avviato gli accertamenti del caso. Pertanto, anche in ordine a
22 tale voce, la doglianza è priva di fondamento.
- Sul “Mancato svolgimento dell'attività commerciale per il periodo 2014 – 2019” Quanto al mancato svolgimento della attività commerciale per il periodo antecedente al 2019, si ribadisce che l'avvio posticipato di questa è stato frutto solo di una libera scelta del sig. al quale difatti Pt_1
non gli è stato impedito di poter esercitare l'attività nel chiosco di seguito al subentro nell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Per questo non riveste alcuna valenza, a tal riguardo, il fatto che il attendesse l'ampliamento dell'area in concessione, visto che non Pt_1
vantava comunque un vero e proprio diritto ad ottenere una maggiore area, trattandosi di area demaniale il cui utilizzo rientra nella valutazione discrezionale dell'Ente comunale. Si contesta, pertanto, il preteso riconoscimento di lucro cessante e la relativa quantificazione per come riportata nel prospetto di pag. 12 dell'atto di citazione, perché il sig. avrebbe comunque Pt_1
potuto avviare l'attività nell'area ottenuta al momento del subentro nel chiosco originario anticipatamente. Pertanto, è sicuramente ragionevole ritenere che le somme siano assolutamente ingiustificate, inconferenti oltre che esagerate, e comunque non riferibili alle lungaggini del procedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio.
- Sul “Danno non patrimoniale” In ordine a tale voce di danno, e nello specifico del danno all'immagine, parimenti questa difesa ne contesta la fondatezza perché richiesto in modo generico, ma soprattutto non provato nonostante incomba sull'attore l'onere probatorio.
Con l'ordinanza n. 4005/2020 la Cassazione ha statuito, infatti, che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come danno conseguenza non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, in base al concreto pregiudizio patito dal danneggiato se provato.
Esso richiede, infatti, una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende per ciò di essere risarcito (ex multis Cass. n. 20558/2014).
II. Inammissibilità della pretesa per esercizio dell'attività in immobile abusivo Fatte salvi tutti i rilievi di cui sopra, che escludono la fondatezza della pretesa risarcitoria palesemente pretestuosa
23 oltre che esagerata, questa difesa non può esimersi dal far presente che – a seguito delle verifiche che gli uffici hanno avviato per l'analisi dei danni prospettati dall'attore, rivenienti dal ritardato avvio dell'attività commerciale, è purtroppo emerso – all'esito del sopralluogo (come da relazione dell'Ufficio Urbanistica che si produce sub all. 6 unitamente a tutti gli atti ed elaborati relativi al progetto in ampliamento esistenti presso l'Ufficio Urbanistica sub all. 7- 11) - effettuato sull'immobile adibito a chiosco e dove è svolta l'attività commerciale – che detto immobile presenta una molteplicità di difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato ai fini dell'ampliamento. In difetto della conformità edilizio urbanistica, è chiaro, allora, che il preteso risarcimento diviene del tutto inammissibile, perché i danni che l'istante asserisce aver patito rivengono da un'attività commerciale svolta all'interno di un chiosco ove alcuna attività poteva essere legittimamente esercitata nei termini rappresentati. ]
Motivi della decisione
I.- L'art. 133 del DLvo 104/2010 (Codice del processo amministrativo), sotto la rubrica [ Materie di giurisdizione esclusiva], così dispone nel suo comma 1 lett.a) : [ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza de.ll'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento].
La editio actionis esplicitata nella narrativa dell'atto introduttivo sembra fare espresso ed evidente riferimento ai fatti costitutivi della domanda di condanna riconducendoli nella predetta ipotesi legislativa:
[…con sentenza n. 997/2017 pubblicata il 09/06/2017 (doc. 25) il TAR Lecce accoglieva il ricorso presentato da e per l'effetto dichiarava l'obbligo del Parte_1 CP_1
di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni
[...]
24 conduceva il procedimento, statuendo l'obbligo inderogabile di concluderlo nel Controparte_1
termine prefissato al fine di evitare il procrastinarsi della situazione antigiuridica di cui riconosceva, con tutta evidenza, l'attitudine lesiva dei diritti ed interessi legittimi del privato;
[…Stante il continuo e perdurare ritardo da parte della Pubblica Amministrazione all'adozione degli atti dovuti a completamento del subentro del concessionario alla Parte_1
precedente concessionaria ] Pt_7
[…stante le ingenti e notevoli risorse economiche che erano state già impiegate per l'attività commerciale, ancora non decollata a causa del ritardo imputabile esclusivamente all'Ente Comunale ed all'operato dei suoi dipendenti…]
[…ha subito la perdita economica di tale attrezzatura per il normale deterioramento causato dall'inutilizzo di tale strumentazione. Tale componente di danno emergente può quantificarsi in €
15.534,50 ed è sempre imputabile ed eziologicamente connessa alla mancata adozione da parte del dei provvedimenti necessari affinché l'imprenditore svolgesse la sua Controparte_1 Pt_1
attività commerciale oggetto di concessione…]
[…l'imprenditore commerciale per il periodo 2014-2019 non ha potuto utilizzare l'immobile Pt_1
oggetto di concessione ed avviare così la sua attività commerciale, così come previsto dal progetto presentato a suo tempo dall'istante a causa del comportamento colpevole, illecito ed ingiusto Pt_1
dell'Ente Comunale e dei suoi dipendenti. · Mancato svolgimento dell'attività commerciale per il periodo 2014- 2019 Il continuo, perdurante ed irragionevole silenzio da parte dell'Amministrazione
Comunale in ordine alla conclusione del procedimento amministrativo per cui è causa non ha di fatto consentito all'imprenditore l'avvio e lo svolgimento dell'attività Parte_1
commerciale posta alla base al suo progetto imprenditoriale…]
[…. In ragione di tutto ciò è da addebitare al comportamento colpevolmente omissivo ed ostruzionistico dell'Ente Comunale anche l'ulteriore grave danno provocato alla ditta individuale l'imprenditore a titolo di lucro cessante, quantificabile in € 115.872,72 e derivante, come Pt_1
detto, dal mancato guadagno che l'imprenditore avrebbe potuto senza dubbio conseguire nel Pt_1
25 quarto e quinto anno di svolgimento dell'attività commerciale…]
[…“Stante la stasi procedimentale verificatasi per esclusivo e colpevole ritardo del CP_1
” ( cfr. atto di citazione, pag. 5 , capoverso V);…]
[...]
[….Stante il continuo, perdurante ed irragionevole silenzio da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla conclusione del procedimento in questione, si rese necessario per …ricorrere Pt_1
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Lecce, affinché venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'inerzia tenuta dal Dirigente dell'Area Tecnica del Controparte_1
e nel contempo venisse condannato lo stesso e/o l' a Controparte_3
finalizzare il procedimento in questione (cfr. atto di citazione pag. 6, capoverso III)]
Co
[…Con comunicazione …..veniva notiziato il Dirigente UTC del Comune aranto della sua nomina avvenuta con sentenza n. 997/2017 emessa dal TAR Lecce… affinché provvedesse a dare esecuzione al giudicato stante la continua e perdurante inattività da parte dell' Controparte_3
” (cfr. atto di citazione – pag. 7 – capoverso II)…]
[...]
Sembra così fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in comparsa di costituzione e risposta dal Controparte_1
[….Sulla base di ciò, si ritiene pertanto che la domanda attorea è mal posta tanto più ove si consideri che il sig. è stato destinatario di ben due provvedimenti favorevoli, che non hanno formato Pt_1
oggetto di alcun successivo provvedimento in autotutela. Se così è, allora, i presunti danni - in questa sede pretesi - rivengono non già dalla asserita lesione dell'affidamento riposto nel comportamento tenuto dall'Amministrazione, che avrebbe ingenerato l'incolpevole affidamento circa il rilascio del titolo, provocando un danno all'imprenditore commerciale, bensì dal ritardo nel rilascio del titolo edilizio per inerzia e per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, che potrebbe una lesione cagionare semmai , in tal caso, dell'interesse legittimo pretensivo al rilascio del titolo: quest'ultimo rilasciato - si ribadisce - in senso favorevole, e non già negato o annullato in via di autotutela. In effetti, la lesione dell'affidamento si sarebbe potuta prefigurare semmai ove il avesse annullato in autotutela la determinazione dirigenziale n. CP_1
26 728/2013 di subentro del Sig. nella concessione, in titolarità della sig.ra , Pt_1 CP_2
travolgendo per l'effetto anche la successiva convenzione di affidamento della concessione di suolo pubblico 23.10.2013: cosa che però non ha fatto. Per quanto sopra, sembra chiaro pertanto che la pretesa risarcitoria e nello specifico i danni lamentati richiesti, deriverebbero, se provati, piuttosto dal mancato esercizio del potere amministrativo, perché scaturenti dal ritardo o meglio ancora dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo…]
( comparsa di costituzione e risposta del ). Controparte_1
Statuisce l' art. 7 comma 5 del Codice del Processo Amministrativo:
“Nelle materie di giurisdizione esclusiva indicate dalla legge e dall' articolo 133 il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.”
Il Tribunale ritiene pertanto che il difetto vi sia.
II.- Le sentenze che definiscono il giudizio su questioni meramente processuali , quali la improcedibilità della domanda, la competenza e/o la giurisdizione del giudice adito , non sono idonee alla formazione della c.d. regiudicata sostanziale ex art.2909 cod.civ. poiché nulla statuiscono sul merito del rapporto giuridico dedotto, limitandosi a dare vita al c.d. giudicato formale. 1 2 Il predetto rilievo, unitamente alla complessità della materia e dalla presenza di pronunce giurisdizionali di segno avverso, costituiscono giusta causa per la integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
a) visti ed applicati gli artt. 37 del cpc, 133 del DLvo n.104/2010, dichiara il difetto di giurisdizione 1 “Le sentenze che statuiscono sulla competenza – ad eccezione delle decisioni della Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza – non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale poiché la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto avanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinnanzi ad un giudice diverso.”(Cass.Civ.Sez.I sent.n.2697 del 08-03-1995 Cooperativa Valle del Sole c. Vicentin).
27 del giudice ordinario a conoscere sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti del e sulle domande connesse;
Controparte_1
b) dichiara compensate per intero le spese e competenze di lite;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli il 13 dicembre 2025;
Il giudice dott. LB UN
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della predetta sentenza. In difetto di adempimento, il Collegio giudicante nominava quale Commissario ad acta il Dirigente UTC del di Taranto, affinché provvedesse entro i successivi 60 giorni a dare esecuzione al CP_1
giudicato….]: il Giudice Amministrativo ha così riconosciuto il ritardo ingiustificato con quale il 2 Ugualmente è a dirsi per la questione di giurisdizione (Cass.Civ.Sezioni Unite sent.n.802 del 19-11-1999 Viscione c. Procura Generale presso la Corte dei Conti).