Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00738/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00472/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Parrello e Benedetto Sanfilippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Commissariato di OI TA e Commissariato di Palmi, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego tacitamente formatosi ai sensi dell’art. 25 L. n. 241/90, all’ostensione degli atti richiesti alle Amministrazioni resistenti, ed in specifico:
- del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti, presentata mediante pec il -OMISSIS-, rivolta alla Questura di Reggio Calabria e al Commissariato di OI TA e tesa all’ostensione d copia del verbale di controllo del Commissariato di OI TA del -OMISSIS-;
- del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti, presentata mediante pec il -OMISSIS-, rivolta alla Questura di Reggio Calabria e al Commissariato di Palmi e tesa all’ostensione di (-) copia del verbale di controllo del Commissariato della Polizia di Stato di Palmi del -OMISSIS- in -OMISSIS-, (-) copia del verbale di controllo del Commissariato della Polizia di Stato di Palmi del -OMISSIS- in -OMISSIS- e (-) copia del verbale di controllo del-OMISSIS-;
nonché per la declaratoria dell’accertamento
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti oggetto delle istanze di cui sopra, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. ME IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato il 26.8.2025 e depositato il 2.9.2025, la società ricorrente ha impugnato ex art. 116 c.p.a. il diniego tacito formatosi sulle due istanze di accesso presentate il -OMISSIS- e meglio specificate in epigrafe e ha conseguenzialmente chiesto, previa declaratoria dell’inadempimento dell’amministrazione, la condanna all’ostensione dei seguenti documenti:
a) copia del verbale di controllo del Commissariato di OI TA del -OMISSIS- da cui -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, e -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- risultano controllati con -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (riportato a pagina 54 dell’informazione antimafia);
b) copia del verbale di controllo del Commissariato della Polizia di Stato di Palmi del -OMISSIS- in -OMISSIS-, da cui -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- risulta controllato con -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (riportato a pagina 49 dell’informazione antimafia);
c) copia del verbale di controllo del Commissariato della Polizia di Stato di Palmi del -OMISSIS- in -OMISSIS-, da cui -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- risulta controllato con -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (riportato a pagina 49 dell’informazione antimafia);
d) copia del verbale di controllo del-OMISSIS- da cui -OMISSIS- risulta controllata con -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (riportato a pagina 47 dell’informazione antimafia).
1.1- Espone la ricorrente:
-) di essere destinataria di informazione antimafia n.-OMISSIS-. emessa il-OMISSIS- dalla Prefettura di Cremona;
-) di aver presentato apposita istanza di accesso agli atti istruttori nei quali sono riportati dati e contatti segnalati, ivi compresi tutti i verbali di controllo richiamati nel provvedimento interdittivo e puntualmente indicati nell’istanza medesima;
-) di aver, quindi, proposto istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. dinnanzi al TAR Lombardia - Sede di Brescia, nel ricorso avverso la predetta informazione interdittiva (R.G. n.-OMISSIS-) onde ottenere la condanna ad esibire gli atti richiamati;
-) con ordinanza n.-OMISSIS- del -OMISSIS-il TAR Brescia ha accolto «parzialmente la domanda incidentale di accesso formulata dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e per il resto in parte l(’h)a rigetta(ta), in parte l(’h)a dichiara(ta) inammissibile e in parte (ha) dichiara(to) cessata la materia del contendere, come precisato in motivazione», in particolare così decidendo:
« (F) Ritenuto infine, quanto alla domanda di accesso ai verbali di tutti i controlli sopra menzionati (v. punto b dell’epigrafe), che:
- la domanda è infondata nella parte in cui è rivolta alla Prefettura di Cremona, perché dalla risposta data da quest’ultima alla ricorrente con nota del 24.1.2025 risulta chiaro che essa non detiene quei verbali: la Prefettura ha infatti affermato di avere desunto notizia dei controlli in questione dalle citate note del -OMISSIS-e del -OMISSIS-del Comando Provinciale Carabinieri di Cremona, nonché dai citati rapporti informativi del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria del -OMISSIS- e della Questura di Reggio Calabria del -OMISSIS-; pertanto, se la ricorrente desidera ottenere copia di quei verbali, deve chiederli alle autorità appena menzionate, qualora li detengano, oppure direttamente alle forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia di Stato) che hanno eseguito quei controlli e redatto i relativi verbali” ;
-) a seguito della predetta ordinanza, con due distinte istanze di pari data (-OMISSIS-) la ricorrente ha chiesto alla Questura di Reggio Calabria e, rispettivamente, al Commissariato di OI TA e al Commissariato di Palmi il rilascio di copia dei verbali di controllo indicati in epigrafe, alle quali tuttavia le Amministrazioni non hanno risposto cosicché da formare, ai sensi dell’art. 25 L. n. 241/1990, il silenzio con effetto di diniego tacito.
1.2- Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente insorge avvero i dinieghi di accesso deducendo, in un unico motivo di ricorso: “ Violazione delle disposizioni sull’accesso agli atti di cui alla L. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. n. 241/90. Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Difetto assoluto di motivazione ”.
Sostiene la ricorrente che le amministrazioni resistenti, nonostante la Prefettura di Cremona (non in possesso degli atti richiesti, come evidenziato anche dal TAR Brescia nell’ordinanza n.-OMISSIS-/2025) abbia richiamato nell’informazione antimafia emessa i suddetti controlli, avrebbe illegittimamente negato, tramite la formazione del silenzio, l’ostensione dei verbali che riportano i controlli in questione.
Al fine di poter esercitare con pienezza il diritto di difesa nell’ambito del giudizio pendente dinnanzi al TAR Brescia, infatti, la ricorrente avrebbe assolutamente necessità di conoscere “ il contesto, le modalità, le circostanze e condizioni, i tempi degli incontri, in due casi su quattro (il controllo del Commissariato di OI TA del -OMISSIS- da cui -OMISSIS- e -OMISSIS- risultano controllati con -OMISSIS-; il controllo del-OMISSIS- da cui -OMISSIS- risulta controllata con -OMISSIS-) anche i luoghi degli incontri ”.
L’accesso difensivo ex art. 24 co. 7 L. n. 241/90 dovrebbe, dunque, prevalere su qualsiasi altra esigenza di riservatezza (salvo il segreto di Stato, che non sussisterebbe nel caso di specie).
2- Per resistere al ricorso si sono costituiti, con atto di mera forma depositato il 3.11.2025, il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria.
3- Alla camera di consiglio del 5.11.2025 la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
4- Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, sollevata oralmente dalla difesa erariale nel corso della discussione svoltasi in camera di consiglio.
4.1- Si può prescindere, infatti, da ogni considerazione in ordine alla tardività e, dunque, all’ammissibilità di tale eccezione ai sensi dell’art. 15, comma 3, del c.p.a, trattandosi di questione scrutinabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a. (“ Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado ”).
4.2- L’eccezione è infondata.
4.3- Come emerge dalla superiore premessa in punto di fatto, parte ricorrente ha già azionato ex art. 116, comma 2, c.p.a. una domanda di accesso dinnanzi al TAR Brescia, avanti al quale pende il giudizio di impugnazione dell’informativa antimafia a carattere interdittivo che costituisce la ragione giustificativa dell’interesse sotteso all’accesso difensivo fatto valere dalla società ricorrente (per la verità, in quel contesto, l’istanza di accesso in corso di causa muoveva da una richiesta avanzata alla sola Prefettura di Cremona, mentre le “forze dell’ordine che hanno eseguito ogni singolo controllo” non sono state evocate in quel giudizio).
Si tratta, dunque, di stabilire se il TAR competente a conoscere dell’impugnazione dell’informativa antimafia sia competente a decidere il ricorso (autonomo) proposto contro le determinazioni sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi e se l’avvenuta proposizione di un’istanza di accesso in corso di causa ex art. 116 co. 2 c.p.a. imponga di proporre sempre dinnanzi allo stesso giudice un successivo ricorso contro le determinazioni sull’accesso.
4.4- Il Collegio ritiene che ai quesiti vada data risposta negativa per le ragioni di seguito illustrate, essendo territorialmente competente questa Sezione nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Amministrazione alla quale è stata rivolta l'istanza di accesso.
4.5- Intanto, va premesso che per le controversie riguardanti l’accesso ai documenti amministrativi il legislatore non ha stabilito un particolare criterio di riparto di competenza, sicchè trovano applicazione gli ordinari criteri sulla competenza.
4.5.1- In forza del principio di decentramento della competenza territoriale dei Tribunali amministrativi regionali (art. 125 Cost.; art. 13, comma 1, c.p.a.) i criteri generali individuati dal legislatore per stabilire la competenza territoriale del Tar sono due: il criterio della "sede" dell'amministrazione che ha dottato il provvedimento impugnato e il criterio degli "effetti diretti" del provvedimento. In caso di concorso, il criterio degli "effetti diretti" prevale ("comunque") su quello della "sede".
Pertanto, il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla "sede" dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli "effetti diretti" dell'atto "qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale" (Adunanza Plenaria n. 13/2021).
Come è stato affermato, "la ratio sottesa al c.d. criterio dell'efficacia, previsto dall'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., è indubbiamente quella di temperare il c.d. criterio della sede, radicando, secondo un più generale principio di prossimità, che costituisce corollario del principio di difesa ex art. 24 Cost., e secondo una logica di decentramento della giurisdizione amministrativa, che è accolto dal legislatore costituzionale all'art. 125 Cost., la competenza territoriale del Tribunale "periferico" in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un Tribunale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale di un altro Tribunale" (Adunanza Plenaria n. 13/2021).
4.6- Va, ulteriormente, premesso, che l’accesso in corso di causa ha carattere facoltativo (ex art. 116 co. 2 c.p.a.: “In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale”); sulla relativa istanza è competente il TAR “ cui è assegnato il ricorso principale ”, che decide “con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio ” (cfr. Ad. Plen. n. 4/2023), in quanto l’istanza di accesso, proposta dal ricorrente in corso di causa, dà origine ad un rapporto processuale comunque accessorio rispetto al giudizio principale.
4.6.1- Sul ricorso autonomo di accesso ex art. 116 co. 1 c.p.a., invece, il “giudice decide con sentenza in forma semplificata” (art. 116 co. 4 c.p.a.), a conclusione di un rapporto processuale autonomo.
4.6.2- Dalla mera possibilità per l’interessato (e, si ripete, dalla facoltatività) di innestare il ricorso in materia di accesso all’interno di altro giudizio principale avverso l’atto lesivo, discendono due corollari:
a) che non è precluso al ricorrente proporre un ricorso autonomo contro la determinazione e contro il silenzio sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi;
b) che, con riferimento a tale ricorso autonomo, si riespandono i criteri generali sulla competenza territoriale (art. 13 c.p.a.).
4.6.3- D’altronde, la previsione del secondo comma dell’art. 116 c.p.a. non integra un’ipotesi di competenza “funzionale” del giudice avanti il quale pende il ricorso principale, ma esclusivamente un’ipotesi di competenza alternativa, quando non coincidente, rispetto a quella determinata secondo i criteri “ordinari” di cui all’art. 13 c.p.a., norma che deve essere applicata anche ai giudizi in materia di accesso ai documenti ex art. 116 c.p.c., non contemplando detta previsione una disciplina speciale in ordine alla competenza.
4.7- Ora, occorre considerare che:
a) con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha inteso richiedere tutela di una situazione giuridica propria, distinta dalle situazioni involte nel rapporto relativo alla vicenda rispetto alla quale è stata articolata l’istanza di accesso, e consistente, per l’appunto, nella ritenuta sussistenza del diritto a conoscere gli atti richiamati nell’informativa;
b) gli effetti dell’informativa interdittiva (peraltro ultraregionali, donde la competenza “a conoscere dell’impugnazione della stessa il Tar del luogo ove ha sede la prefettura che ha adottato l’atto”, in quanto “giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha adottato la stessa, ex art. 13, co.1. primo periodo , c.p.a.”: Ad. Plen. n. 17/2014) non hanno, comunque, rilievo (se non a giustificare l’eventuale interesse all’accesso) per la presente controversia, che ha ad oggetto esclusivamente il diritto ad ottenere l’ingresso di alcuni atti nel patrimonio conoscitivo della società ricorrente;
c) vanno tenuti distinti gli effetti del provvedimento di diniego dell’accesso dalle ragioni di interesse all’ostensione, che attengono, più esattamente, ad un presupposto dell’accesso e non all’imputazione degli effetti del diniego nello spazio;
d) l’alterità tra le due situazioni preclude, quindi, di poter applicare, in relazione ad un giudizio di accesso agli atti, criteri che – in ipotesi – sarebbero valevoli per un giudizio instaurato avverso l’informativa antimafia, senza dire che il TAR Brescia è competente a decidere sull’impugnazione dell’interdittiva perché è il “giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha adottato la stessa , ex art. 13, co.1. primo periodo, c.p.a.” (Ad. Plen. n. 17/2014), mentre finirebbe per avere competenza – fuori dai criteri generali di competenza territoriale - sul diniego di accesso adottato da un’autorità che ha sede nella circoscrizione di questa Sezione Staccata.
Come chiarito, in fattispecie analoga, dal Consiglio di Stato sez. VI con l’ordinanza n. 9158/2024 (sul regolamento di competenza ex art. 16 c.p.a.), infatti, “ nel caso di giudizio relativo all’accesso non può trovare applicazione il criterio di cui all’art. 13, primo comma, secondo periodo, c.p.a., considerato che gli effetti diretti di tali atti - incidendo sul patrimonio conoscitivo della parte - imporrebbero di radicare la competenza nei luoghi di localizzazione legale della parte privata, dando, in sostanza, indebito ingresso ad un criterio di determinazione della competenza non prevista dal codice del processo amministrativo ” sicchè “ in simili casi opera, pertanto, il solo criterio di cui all’art. 13, comma 1, c.p.a., con conseguente necessità di ritenere competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale hanno sede le Amministrazioni che hanno adottato il provvedimento contestato ”.
4.8- In altri termini, eventuali ragioni di connessione risultano recessive, in ragione comunque dell’inderogabilità della competenza per ragioni di connessione (art. 13 co. 4 c.p.a.); senza dire che nel presente giudizio non potrebbe dubitarsi che la “competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere” (art. 13 co. 4-bis c.p.a.) sia di questo TAR, atteso che oggetto di impugnazione è soltanto il provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso.
4.9- Tali conclusioni sono, d’altronde, confermate dalla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto [cfr. T.A.R. Molise sent. 15/04/2024, n. 112 §§ 9.1. e 9.2. e giurisprudenza ivi richiamata che ritiene « territorialmente competente il Tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Amministrazione alla quale è rivolta l'istanza di accesso (T.A.R. Umbria, 15/02/2016, n. 101; TAR Lazio, Sez. III, n. 9127/2013). In tali casi, come rilevato dal Consiglio di Stato, la competenza territoriale va perciò individuata con riferimento al provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso. »; sicchè « Neppure la connessione oggettiva tra i diversi contenuti della pretesa ostensiva fatta valere in giudizio potrebbe giustificare lo spostamento della competenza territoriale individuata rispetto alla sede dell’Autorità emanante l’atto di diniego, in assenza di un’apposita previsione di legge. Come sottolineato dal Consiglio di Stato, infatti: “Il ricorso cumulativo, pur ammissibile, non può determinare la modifica della competenza inderogabile per connessione, al di là delle ipotesi previste dalla legge, quando siano impugnati atti di diverse autorità, regionali e ultraregionali” (Cons. Stato, Sez. III. n. 23 ottobre 2013, n. 5141)» ; ed invero, proprio con riferimento a giudizi in materia di accesso agli atti, e al cospetto di un ricorso contenente domande eterogenee quanto ad oggetto e destinatari, la decisione appena richiamata - Consiglio di Stato, Sez. III n. 5141/2013 - ha affermato che « Non esiste, infatti, alcuna esigenza di un simultaneus processus, con conseguente concentrazione del giudizio avanti ad un unico giudice per l’esigenza di effettività della tutela che giustifica la deroga della connessione (cfr., sul punto, Cons. St., Ad. Plen., 16.11.2011, n. 20), di fronte alla richiesta di esibizione di atti di autorità, enti o soggetti differenti, dislocati sul territorio nazionale, che potrebbero avere il più vario ed eterogeneo contenuto, per la diversità dei soggetti coinvolti e delle singole vicende esaminate, e che quindi non necessariamente o opportunamente devono essere trattati in uno stesso processo, non esistendo tra di essi alcun rapporto di presupposizione logica o giuridica, al di là della eguaglianza o similarità della vicenda dalla quale sono occasionati. »].
5- Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
5.1- Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso “ per carenza di interesse ostensivo ” sollevata pure dalla difesa erariale in sede di discussione orale, in quanto, come emerge dalla stessa ordinanza n.-OMISSIS-/2025 del TAR Brescia, la ricorrente non ha avuto ancora accesso ai verbali di tutti i controlli sopra menzionati, avendo inizialmente (in data 15.1.2025) rivolto l’istanza alla Prefettura di Cremona che “ non detiene quei verbali ” e non avendo evocato in quel giudizio “ le forze dell’ordine che hanno eseguito ogni singolo controllo ”; ne ha sicuro interesse, attesa l’esigenza di rilievo costituzionale (art. 24 Cost.) di tutelare i propri interessi giuridici in sede processuale ai sensi dell’art 24 co. 7 L.241/90.
6- Tanto premesso, i verbali oggetto del presente giudizio (v. sopra, § 1) erano stati puntualmente indicati, rispettivamente, nell’istanza presentata il -OMISSIS- alla Questura di Reggio Calabria e al Commissariato di OI TA (all. 002, 003 e 004, quanto al verbale sub a ) e nell’istanza presentata in pari data alla Questura di Reggio Calabria e al Commissariato di Palmi (all. 005, 006 e 007, quanto ai verbali sub b), c) e d ).
7- Come chiarito dal Consiglio di Stato in fattispecie analoga (sez. III, sentenza n. 2385 del 24.3.2025) relativa ad un’istanza ostensiva degli atti istruttori relativi ad un procedimento di iscrizione nella cd. white list , e contenente un’ampia ricostruzione della disciplina in materia di accesso a tali documenti, a cui si rimanda ai sensi degli artt. 74 e 88 co. 2 lett. d) c.p.a.) i verbali dei controlli di polizia non sono sottratti all’accesso difensivo, a meno che non contengano informazioni che « siano utilizzate, o potenzialmente utilizzabili, ai fini dello svolgimento dell’attività strumentale al perseguimento degli interessi alla prevenzione, al contrasto ed al controllo della criminalità, e non esauriscano invece la loro rilevanza all’interno dello specifico procedimento cui si riferisce la domanda ostensiva» o come prevede l’art. 92, comma 2-bis, d.lvo n. 159/2011 « elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose» .
8- Nel caso controverso, le istanze della società ricorrente, motivate dall’esigenza di tutela dei propri interessi giuridici in sede processuale ai sensi dell’art 24 co. 7 L.241/90, risultano correlate ad una posizione sostanziale qualificata e differenziata senza che le amministrazioni destinatarie della richiesta di accesso abbiano rappresentato nemmeno esigenze di riservatezza concernenti dati riferibili a terzi controinteressati ostative all’ostensione della documentazione richiesta o anche soltanto tali da giustificarne il differimento.
9- Alla luce di tali considerazioni, il diniego tacitamente formatosi a seguito del silenzio serbato dall’Amministrazione risulta ingiustificato e conseguentemente il ricorso va accolto.
Per l’effetto, riconosciuto l’inadempimento della stessa all’evasione delle istanze di cui in epigrafe, va ordinato alla Questura di Reggio Calabria – Commissariato di Polizia di OI TA e Commissariato di Polizia di Palmi, per quanto di rispettiva competenza, l’ostensione -entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione- dei documenti dianzi enucleati (v. sopra, § 1).
10- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Questura di Reggio Calabria – Commissariato di Polizia di OI TA e Commissariato di Polizia di Palmi, per quanto di rispettiva competenza, di consentire alla ricorrente entro (15) quindici giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza l’accesso ai seguenti documenti:
a) copia del verbale di controllo del Commissariato di OI TA del -OMISSIS- da cui -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, e -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- risultano controllati con -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (riportato a pagina 54 dell’informazione antimafia);
b) copia del verbale di controllo del Commissariato della Polizia di Stato di Palmi del -OMISSIS- in -OMISSIS-, da cui -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- risulta controllato con -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (riportato a pagina 49 dell’informazione antimafia);
c) copia del verbale di controllo del Commissariato della Polizia di Stato di Palmi del -OMISSIS- in -OMISSIS-, da cui -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- risulta controllato con -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (riportato a pagina 49 dell’informazione antimafia);
d) copia del verbale di controllo del-OMISSIS- da cui -OMISSIS- risulta controllata con -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (riportato a pagina 48 dell’informazione antimafia e non, come erroneamente indicato da parte ricorrente, a pag. 47).
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, a favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, nella misura di € 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e tutti i soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT SC, Presidente
ME IO, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME IO | AT SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.