Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
I D , O A L 0 S L 1 S 3 O . 3 A B REPUBBLICA ITALIANA T T 5 I , R D . A A ' S N A E L T L P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 S E S I 7 O D P N I S M - 2 09/02 Oggetto A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I N E A S risoluzione D K E O C T affitto R O SEZIONE ZERZA CI T 04 N C S E I agrario I S R G E A I E L D R Composta dagli Ill Magistra Sig L E D R.G.N.10988/00 Presidente NICASTRO Dott. Gaetano Consigliere Dott. Ernesto LUPO LIMONGELLI Consigliere Cron. 9815 Dott. Antonio DURANTE Consigliere Rep. Dott. Bruno FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 12/11/01 Dott. Mario ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: DÌ AR, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchivia presso l'avv. Dario De Blasiis, difesa dall'avv. Giuseppe Giuffrida Taviano, giusta de- lega in atti;
- ricorrente
contro
NN MA, elettivamente domiciliato in Roma, via O. da Gubbio n. 214, presso l'avv. Francesca Giambellu- difesa dall'avv. Antonio Forzano, giusta delega in ca, atti;
- controricorrente nonché contro 1927 1 NN TU NT, in proprio e quale eree di AI AR;
IN GI;
- intimate - avversO la sentenza della Corte d'appello di Messina sezione specializzata agraria, del 22 aprile - 2 giugno 1999 n. 260/99 (R.G. 109/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 20001 dal Relatore Cons. Mario FInocchiaro;
Udito l'avv. Giuseppe Giuffrida Taviano per la ricor- rente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 11 marzo 1977 LA CA OR, qua- le procuratore di AI AR e NN TU NT, nonché NN LA, in proprio e per conto di NN MA, convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Patti, sezione specializzata agraria BRI- GA OV. Premesso di essere proprietari di un fondo in Fal- condotto in affitto dal DÌ, che questo ul- cone, timo si era reso gravemente inadempiente nei confronti 2 delle obbligazioni nascenti dal contratto, realizzando ingiustificatamente delle tracce stradali, abbandonando una porzione del fondo e autoriducendosi illegittima- mente il canone dovuto a far data dal 1971, gli attori chiedevano che l'adito tribunale pronunziasse la riso- luzione, per inadempimento del conduttore, del contrat - to inter partes, con condanna dello stesso al risarci - mento dei danni nonché al pagamento dei canoni arretra- ti. Costituitasi nel corso del giudizio l'attrice BO NN MA personalmente, nonché DÌ AR e GI, figlie ed eredi del convenuto, deceduto nel corso del giudizio stesso, l'adita sezione con sentenza 5 maggio 1997 in accoglimento delle domande attrici di- chiarava risolto per inadempimento dell'affittuario il contratto inter partes e condannava le convenute al ri- lascio del fondo nonché al pagamento della somma di lire 13.750.000 a titolo di risarcimento dei danni e di pagamento dei canoni arretrati. Gravata tale pronunzia da DÌ AR e costi- tuitasi in giudizio esclusivamente NN MA la corte di appello di Palermo, sezione specializzata agraria, con sentenza 22 aprile 1999, depositata il 2 giugno 1999 rigettava la proposta impugnazione e poneva a carico dell'appellante le spese del grado. 3 Per la cassazione di tale decisione, non notifica- ha proposto ricorso DÌ AR, affidato a 3 ta, motivi. Resiste, con controricorso, NN MA. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede NN OR NT né ND GI. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno pronunziato la risoluzione del contratto di affitto inter partes per inadempimento del condutto- re, resosi responsabile di molteplici inadempienze (ac- certate in causa anche a mezzo della relazione di con- sulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado) .
2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la sentenza gravata lamentando «violazione art. 4, 1. 11 febbraio 1971 [n. 11] in relazione all'art. 360, n. 3 [c.p.c.]». Il tribunale adito, Osserva la ricorrente, atteso che la causa era stata introdotta denunziando parte at- trice [tra l'altro un] inadempimento consistente anche nella morosità del conduttore per l'arbitraria riduzio- ne del canone doveva, prima di assumere ogni altro provvedimento, concedere all'affittuario un termine per sanara la morosità, in applicazione dell'art. 4 della 4 legge n. 11 nel testo in vigore all'epoca della propo- sizione della domanda (11 marzo 1977).
3. La censura è, per un verso, inammissibile, per altro, totalmente infondata. 3. 1. Sotto il primo profilo (inammissibilità) si osserva che dalla sentenza gravata non risulta, in al- cun modo, che la questione relativa alla mancata con- cessione di un termine di grazia per la purgazione del- la mora abbia formato oggetto del dibattito del giudi- zio di secondo grado. ΟΙ È palese, pertanto, essendo precluso prospettare in sede di legittimità questioni fatto nuove, non esamina- te in sede di merito, che era onere della ricorrente a pena di inammissibilità del relativo motivo (cfr. art. 366 n. 4 c.p.c.) - indicare in quale occasione, nel corso del giudizio di primo grado (o in quello di appello) aveva prospettato la omessa concessione del termine di grazia per il pagamento dei canoni. 3. 2. Anche a prescindere da quanto precede, inol- la deduzione de qua è inammissibile per difetto di tre, interesse (art. 100 c.p.c.). Certo, infatti, che la risoluzione del contratto inter partes è stata pronunziata, nella specie, per moltissime inadempienze contrattuali, poste in essere dal conduttore è palese che anche nell'eventualità do- 5 vesse escludersi la morosità non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata. 3. 3. In ordine, infine, alla infondatezza della deduzione si osserva, da una parte, che la norma denun- ziata (art. 4, 1. 11 febbraio 1971, n. 11), non riguar- da affatto la circostanza che il conduttore sia conve- nuto in giudizio per omesso pagamento dei canoni e non prevede, né nella sua formulazione originaria, né in quella assunta per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 18 della 1. 3 maggio 1982, n. 203 la conces - sione di un termine di grazia per il pagamento dei ca- noni. Contemporaneamente, da ultimo, precisato che l'esatto riferimento deve intendersi fatto all'art. 4, 1. 10 dicembre 1973, n. 814, si Osserva che la giuri- sprudenza di questa Corte è fermissima anche attesa la formulazione letterale della norma nell'affermare - che la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della - che prevede la concessione 1. 10 dicembre 1973 n. 814 del termine di grazia per la purgazione della mora nel pagamento dei canoni relativi all'affitto di fondi ru- stici riguarda solo il mancato pagamento dei canoni stessi con riferimento alle annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73 e, avendo carattere di eccezionalità, non è applicabile quando la morosità riguardi canoni 6 relativi ad annate agrarie diverse da quelle suindica- te, ancorché nel complessivo periodo di morosità siano comprese pure quelle annate (Cass. 14 gennaio 1988, n. 209; Cass. 27 gennaio 1986, n. 528). È evidente, pertanto, certo che la mora in cui è incorso il conduttore riguarda molteplici annualità, anche successive a quelle tenute presenti dalla legge de qua, l'irrilevanza della disposizione in esame ai fini del decidere (rimanendo comunque fermo l'inadempimento del conduttore, quanto al pagamento dei canoni per le annate diverse da quelle per le quali è consentita la purgazione della mora).
4. Con il secondo motivo, denunziando «violazione artt. 181 e 196 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.» la ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui questa non ha ritenuto la nullità della consulenza tecnica d'ufficio posta a base della decisione da parte dei primi giudici. Si osserva, infatti, che il c.t.u. ha depositato la relazione dopo essere stato sostituito, con conseguente nullità della relazione stessa.
5. Al pari del precedente il motivo non può trovare accoglimento. Sotto diversi, concorrenti, profili. 5. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice: tutte le nullità relative all'espletamento della consulenza tecnica hanno carattere relativo (Cass. 1 ottobre 1999, n. 10870); le nullità in questione, pertanto, devono essere eccepite, а pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazio- ne, del quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 157 c.p.c., sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, al difensore della parte interessata (Cass. 23 dicembre 1999, n. 14483); agli effetti della norma di cui al comma 2 del- l'art. 157 c.p.c., che impone alla parte che vi abbia interesse di eccepire la nullità di un atto nella prima istanza o difesa successiva all'atto od alla notizia di esso, il termine istanza deve ritenersi comprensivo di qualsiasi richiesta delle parti tendente ad ottenere anche un semplice atto ordinatorio, quale è il provve- dimento di rinvio della udienza istruttoria: conseguen- temente, è tardiva la eccezione di nullità della consu- lenza tecnica che non sia stata dedotta nella udienza successiva al deposito della consulenza stessa, ancor- ché in detta udienza sia stato chiesto e disposto un 8 mero rinvio (Cass. 1 agosto 1995, n. 8383; Cass. 10 marzo 1986, n. 1599, tra le tantissime). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva, in linea di fatto che non è controverso in causa, come precisato anche nella sentenza gravata (e dalla stessa parte ricorrente), che il c.t.u. dott. Messina ha depo- sitato la propria relazione di consulenza il 4 marzo 1996 e che nella stessa udienza del 4 marzo 1996 su richiesta concorde dei procuratori delle parti» il tri- bunale ha rinviato la causa per l'esame della consulen- za tecnica depositata. È evidente, pertanto, che eventuali nullità della consulenza tecnica, seppure esistenti, sono state sana- te dalla circostanza che la difesa degli attuali ricor- renti, avuta notizia del deposito della relazione, an- ziché eccepire come era suo onere immediatamente la nullità della consulenza stessa, ha chiesto termine 5.2. Anche a prescindere da quanto precede, comun- per esame>>. deve escludersi che nella specie sussista, sotto que, il profilo denunciato, alcuna nullità della relazione di consulenza tecnica, atteso che allorché i primi giu- dici, preso atto dell'avvenuto deposito della relazio- - dichiarare la - come era loro facoltà ne, anziché inutilizzabile ai fini della decisione, per es- stessa 9 sere stata depositata successivamente alla disposta no- mina di un secondo consulente, hanno, da un lato, re- vocato>>> la nomina del secondo consulente, dall'altro, concesSO termine alle parti per «l'esame della consu- lenza depositata», da ultimo [con ordinanza 6 maggio 1995] liquidato il compenso al consulente, così impli- citamente confermando la propria precedente ordinanza che aveva conferito al dott. MESSINA l'incarico di con- sulente tecnico. Come già statuito da questa Corte in una fattispe- cie analoga alla presente, infatti, che ribadirsi che una volta venuto meno il provvedimento di sostituzione del consulente tecnico in conseguenza della sua succes- siva revoca, ha luogo una integrale reintegrazione del consulente nelle funzioni a lui originariamente confe- rite, con conseguente riconoscimento della piena vali- dità ed efficacia di tutta l'attività dal medesimo svolta nell'espletamento dell'incarico affidatogli, senza che possa distinguersi tra attività compiuta dal consulente tecnico anteriormente e posteriormente al provvedimento che dispone la sua sostituzione (Cass. 20 dicembre 1985, n. 6559, ove la precisazione, altresì che revocarela possibilità di ex art. 177 comma 2 c.p.c. il provvedimento di sostituzione del consulente, legittimandone così l'operato con effetto ex tunc non 10 trova ostacolo nella circostanza che la parte abbia ec- cepito la inammissibilità della relazione peritale de- positata dopo il provvedimento di sostituzione).
6. Sempre con riguardo alla consulenza tecnica espletata dal dott. MESSINA i ricorrenti, con il terzo motivo, denunciano «violazione [degli] artt. 157, 194 e 195 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.»>, con il quale si censura la sentenza gravata per non avere ritenuto la nullità della relazione di consulenza ancorché questa abbia affermato che «ulte- riori sopralluoghi, anche in data recente, sono stati effettuati dal sottoscritto [consulente] >> senza dare rituale avviso ai convenuti costituitisi in corso in corso di causa, i quali attendevano la convocazione per l'inizio delle operazioni peritali da parte del nuovo consulente tecnico d'ufficio per esercitare il loro di- ritto di difesa.
7. Al pari dei precedenti il motivo non coglie nel segno. Almeno sotto due, concorrenti, profili. 7. 1. In primo luogo è palese, come già evidenziato sede di esame del secondo motivo, che era onere in dell'attuale ricorrente, al fine di evitare la «sanato- ria» della consulenza, eccepirne eventuali nullità, an- che sotto il profilo dell'assenza di essa concludente 11 assistita dai propri difensori, in alcuni sopralluoghi, nella prima istanza successiva al deposito della rela- zione stessa, e non limitarsi, come ha fatto, ha solle- citare la concessione di un per l'esame della relazione di consulenza. 7. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che ai sensi degli art. 194, c.p.c. e 90 comma 1 disp. att. c.p.c., alle comma 2, parti costituite (e non anche al contumace, Cass. 22 novembre 1991, n. 12578) va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni perita- li, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive (cfr. Cass. 7 febbraio 1996, n. 986) e nel caso di specie è rimasto accertato, altresì, che IN OV (originario convenuto), seppure contumace, era personalmente presente ai primi sopral- luoghi espletati dal c.t.u. (il 28 novembre 1989 e il 18 dicembre 1989) dopo il conferimento dell'incarico. E' palese, pertanto, che la circostanza che il con- sulente tecnico abbia compiuto alcune attività senza darne notizia alle eredi dell'originario convenuto, successivamente costituitesi in giudizio, è irrilevante al fine del decidere. Specie tenuto presente che non risulta in alcun modo che «gli ulteriori sopralluoghi, anche in data re- 12 cente» effettuati dal consulente tecnico, e di cui lo stesso dà atto nella propria relazione, siano successi- vi all'udienza del 2 ottobre 1995, cioè alla data in cui le DÌ si sono costituite in giudizio. In altri termini sussistendo l'onere, per il consu- lente, di dare notizia dell'inizio (e della ripresa dei lavori) alle parti solo allorché queste sono costituite in giudizio, l'attuale ricorrente non poteva limitarsi ad affermare di non avere avuto notizia delle operazio- ni compiute dal consulente, ma dimostrare, altresì, che tali attività erano state poste in essere in epoca suc- cessiva alla sua costituzione in giudizio, avvenuta, come detto sopra esclusivamente il 2 ottobre 1995. 8. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente NN MA, -liquidate in lire 100.000 = 6516 1tre lire.
2.500.000 per onorari -Єлганли 13 Così deciso in Roma, nella la terza sezione civile della giorno 12 novembre 2001. il Consigliere relatore est lifer fle il Presidente бобоси вида IL CANCELIERE C1 Gina Casoli 14 camera di consiglio del- Corte di Cassazione . Depositata in Cancelleria ** 12 5.3.01 MA L CANCELLIERE C1 Gina Casoli