Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SU RENA DI CASSAZIONE0 1 1 33 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL POPOLO TAI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo - Presidente MILEO - R.G.N. 4816/99 MIANI CANEVARI - Consigliere - Cron. 2826 Dott. Fabrizio Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. DE RENZIS Consigliere - Ud. 05/10/01 Dott. Alessandro Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI AN, BA E.TO, IC SE, AP EM, VA AN, RN VA, DI IO, IN PI, IC OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FELSANI MARIA CECILIA, rappresentati e difesi dagli avvocati RASCHIO PIERGIORGIO, STORACE ISIDE B., giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 3774 -1- presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 517/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 27/02/98 R.G.N. 5834/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Genova PE ER e gli altri otto pensionati indicati in rubrica convenivano in giudizio L'INPS per il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme loro erogate in sede di riliquidazione della pensione a norma dell'art. 21 comma 6° della L. n. 67/88 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 72/90, con decorrenza dal 121° giorno successivo al 1/1/88, data di efficacia delle norme di cui alla L. n. 67/88. L'INPS contrastava la domanda, sul presupposto che in caso di liquidazione effettuata d'ufficio non spettavano ☑I detti accessori, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Genova, investito in sede di appello ad istanza dell'INPS, con sentenza del 15/1 - 27/2/98 accoglieva l'appello e rigettava la domande proposte in primo grado. Precisava il giudice del riesame che, a prescindere dalla opinabilità di una decisione che faceva decorrere. lo "spatium deliberandi" concesso all'amministrazione da data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 21 della L. n. 67/88 che aveva efficacia retroattiva, non era condivisibile in radice il presupposto giuridico fondamentale, la ravvisabilità cioè della responsabilità dell'Ente per la mancata liquidazione d'ufficio entro il termine di 120 dalla entrata in vigore della norma. La ragione di ciò si fondava non sull'intervento della Corte Costituzionale (che era consistito in una sentenza interpretativa di rigetto, che aveva indicato quale fosse la lettura della norma compatibile con la Costituzione, senza modificare la disciplina 1 previgente), ma sui principi generali in tema di responsabilità degli enti previdenziali per tardivo adempimento: il giudice delle leggi aveva assegnato rilievo determinante alle esigenze organizzative e di gestione degli enti, affermando il principio della decorrenza degli accessori dalla data di reiezione della domanda o dall'inutile decorso dello spatium deliberandi di 120 dalla presentazione della medesima, la domanda quindi si poneva come atto necessario per l'attivazione del procedimento amministrativo ed elemento costitutivo della+ responsabilità dell'ente, salvo che la legge non prevedesse un diverso fatto "propulsivo"; l'onere della domanda nel sistema previdenziale costituiva la regola a fronte delle ipotesi eccezionali di obbligo dell'ente di procedere d'ufficio. Nel caso di specie, non sussisteva l'obbligo di procedere d'ufficio, anche se si trattava di procedere ad un ricalcolo della pensione sulla base di dati già in possesso dell'INPS; la riliquidazione era però fondata sul presupposto del superamento di un limite retributivo, non comune a tutti i pensionati, sicché nessun automatismo era ravvisabile fra titolarità della pensione e diritto alla - corresponsione di una quota aggiuntiva;
né la circostanza che la liquidazione era avvenuta d'ufficio inficiava la rilevanza logica e giuridica di tali considerazioni: Essendo onere degli interessati di attivare il procedimento diretto alla riquantificazione del trattamento pensionistico, con presentazione di apposita domanda, che non era stata invece proposta, non decorreva il termine dilatorio di 120 giorni. 2 Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione il PE e gli altri pensionati, fondato su un solo motivo. * dat L'INPS si è costituito solo con procura MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1219 n 2 cc, art. 7 L n. 533/73), nonché insufficiente se contraddittoria motivazione, deducono i ricorrenti che il Tribunale ha sbagliato a ritenere che non ci fossero le condizioni di responsabilita legale dell'ente per il ritardo nell'adempimento. Partendo dal principio sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 156/91, secondo cui gli accessori devono considerarsi parte del "complesso" credito previdenziale, la Suprema Corte con pronuncia a SS. UU. n. 8478/93 è pervenuta alla conclusione che il diritto alla rivalutazione ed interessi prescinde dalla costituzione in mora (ravvisandosi una mora ex re riconducibile all'art. 1219 c.c.) ed anche da ogni profilo di3: ; imputabilità soggettiva per il ritardo, con la conseguenza che gli effetti della mora decorrevano dalla tempestiva reiezione della domanda, o dal decorso dello “spatium deliberandi” dei 120 giorni dalla stessa, ⠀ oppure, in caso di prestazione per la quale la domanda non fosse necessaria, dalla maturazione del credito P Nel caso di specie, ricorre quest'ultima ipotesi, in quanto l'art. 21, comma 6, della L. n. 67 del 11/3/88, stabilisce come doveva a essere calcolata “la retribuzione pensionabile” e la Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 22/2/90, ha precisato che detta norma si riferisce anche alle pensioni 3 che sono state liquidate anteriormente al 1/1/88. La domanda di prestazione pensionistica è stata a suo tempo presentata e l'ente :doveva provvedere d'ufficio a riliquidarla in conformità della normativa applicabile retroattivamente, senza necessità di ulteriore istanza;
di fatto la nuova liquidazione è stata fatta d'ufficio, senza istanze degli aventi diritto, che peraltro, ove presentate, avrebbero avuto la natura di un mero sollecito. La decisione impugnata deve quindi essere cassata. Il ricorso è fondato- Questa Corte ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto secondo cui “sulle quote aggiuntive di pensione, correlate al calcolo delle retribuzioni imponibili eccedenti il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, secondo la disciplina dell'art. 21 L. n. 67 del 11/3/88, applicabile anche per le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, vanno liquidati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle legge;
mentre nel nuovo regine di esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 421 del 1991- su tali quote, a decorrere dal 31 dicembre 1991, compete soltanto la maggior somma tra. interessi e rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT" (Cass. n. 14542 del 9/11/2000). Il Collegio condivide questo principio e quindi il ricorso va accolto e la sentenza cassata, com rimessione alla Corte di Appello di Genova, che deciderà la causa sulla base del principio di diritto sopra 4 enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova. Roma 5 ottobre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.moffitat incenzo Miles согано о п Shille I D A , 0 S 1 3 O S 3 . L A L T 5 T , R O . B A IL CANCELLIERE A ' S I N E L D Depositato in Cancelleria L P 3 S E A 7 I 29 GEN. 2002 D - T N S I 8 - S G O D oggi, 1 E O P N 1 R E P M A S IL CANCELLARE I D E I C A E G A , D G O O E E R T T L T T N S I I E R A I G S L E E D L R E O D 5