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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14628 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. LF AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 7704/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Maria Zito
e US EL, nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Giovanni
Pierluigi da Palestrina n.63, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE-QUERELANTE
E
tramite la mandataria CP_1 CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Meo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, p.le Ostiense n.2, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
CONVENUTO-QUERELATO
E
tramite la mandataria Controparte_3 CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Sarra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, p.le Ostiense n.2, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO-QUERELATO OGGETTO: querela di falso/contratto somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 16 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio e proponendo querela di Parte_1 CP_1 Controparte_3 falso.
In particolare, proponeva querela di falso avverso:
-il verbale di verifica prelievi irregolari n. 21 – PI1861 – PS - 1861 del 27.08.2021;
-il Prospetto di ricalcolo dei consumi redatto il 30.8.21 dai funzionari di CP_1
-la Fattura n. 10121003360476 del 23.09.2021 di dell'importo di euro Controparte_3
58.782,93 per accertare la corrispondenza, o meno, al vero dei fatti ivi rappresentati.
Chiedeva, quindi, di ritenere e dichiarare l'insussistenza del credito e non dovuta la somma portate dalla fattura n. 10121003360476, respingendo qualsivoglia ulteriore e diversa richiesta di pagamento, per le medesime causali.
Nel corso del procedimento la parte attrice limitava la querela al verbale di verifica ed al prospetto di calcolo.
e si costituivano in giudizio chiedendo entrambe di dichiarare CP_1 Controparte_3 inammissibile ed infondata la domanda attorea con condanna ex art.96 c.p.c. della parte querelante.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Va premesso che è già pendente tra la parte attrice ed procedimento di Controparte_3 accertamento negativo del credito oggetto della fattura sopra indicata.
Il verbale di verifica oggetto di querela di falso è il “verbale di verifica di prelievi irregolari” del 27.8.2021, effettuato in contraddittorio con l'utente, ove sostanzialmente era accertata una manomissione del contatore che era la causa “dell'errore di integrazione dei prelievi energetici” rilevato nella misura del -51%; contestualmente era repertato in busta chiusa ed era installato un nuovo gruppo di misura.
L'altra scrittura oggetto di querela di falso è il prospetto dei consumi dell'energia prelevata e da fatturare a seguito della ricostruzione dell'andamento dei consumi.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene assorbente, la questione preliminare circa l'inammissibilità della querela di falso. In proposito, considerato che, come da principio della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez.V, sent. n.7074 del 2020), “in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati Pt_2 dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e
358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione”, va rilevato, innanzitutto, che non ogni attività dei dipendenti di erogatori di pubblico servizio rientra tra quelle di incaricato di pubblico servizio, ma solo quelle, come è nell'ipotesi di attività di accertamento di allaccio abusivo, che hanno una natura di rilievo pubblico.
Va ritenuto, quindi, che il prospetto di calcolo di costituisce scrittura privata in relazione CP_1 alla quale la querela di falso è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato
(cfr., tra le altre Cass., Sez.III, ordin. 12707/2019), veridicità che poteva essere oggetto di verifica, tramite un'ordinaria attività istruttoria, nel procedimento già pendente in ordine all'accertamento negativo del credito di cui alla fattura in discussione tra le parti.
Rilevato, quindi, che nel presente procedimento la querela di falso è proprio diretta ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato nella scrittura privata costituente il predetto prospetto di calcolo, deve ritenersi inammissibile in relazione a detto documento.
Riguardo al verbale di verifica, pur se in detta scrittura, avvenuta comunque, nel contraddittorio delle parti, i verificatori, per quanto sopra detto, possono considerarsi incaricati di pubblico servizio, si ritiene che anche in questo caso la querela di falso risulti inammissibile.
Sul punto, va premesso, che, in ordine ai profili di falsità di detto verbale, la parte attrice pone sostanzialmente a fondamento della contestazione dell'accertamento contenuto nel verbale -che, come detto, riguarda la sussistenza di un errore nella misurazione dei consumi in conseguenza di una manomissione del contatore- la dedotta circostanza che le operazioni di verifica sul contatore dell'attrice non erano state effettuate nel rispetto della normativa vigente (pag.10 citazione/pagg. 4 e
5 della prima memoria ex art.171 ter c.p.c.).
In proposito, il Tribunale ritiene che tali doglianze non riguardino profili di falsità ideologica del documento in questione -non sono inerenti, infatti, alla volontà degli autori della scrittura di rappresentare circostanze difformi dalla realtà- bensì attengano a profili di contestazione della negligenza dell'operato dei verificatori che potevano essere dedotti e verificati nel procedimento già in essere riguardante la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal fornitore di energia.
Pertanto, si ritiene di dichiarare inammissibile la querela di falso avanzata dalla parte attrice con conseguente assorbimento della conseguente domanda di accertamento negativo del credito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
Va rigettata, infine, la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. avanzata dalle parti convenute non ritenendone sussistere i presupposti soggettivi in considerazione della particolare natura interpretativa e tecnica delle questioni.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara l'inammissibilità della querela di falso, ritenendo assorbita la connessa domanda di accertamento negativo del credito;
rigetta la richiesta ex at.96 c.p.c. avanzata dalle parti convenute;
condanna alla rifusione, in favore di e di delle Parte_1 CP_1 Controparte_3 spese di lite, che si liquidano complessivamente, per ciascuna parte, in €.9.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 20.10.2025 Il Giudice
LF AN