Art. 7.
Per le pensioni ai superstiti, al trattamento spettante all'assicurato in base alle norme della presente legge, si applicano le percentuali di cui all'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 .
Per le pensioni ai superstiti, al trattamento spettante all'assicurato in base alle norme della presente legge, si applicano le percentuali di cui all'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 .