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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/07/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 611/2024
Il Giudice Gianluca Mulà, all'udienza del 08/07/2025, tenutasi in forma cartolare con termine per note al giorno d'udienza, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.ta RICCI PETITONI VALENTINA e dall'avv
CASADIO GIANNI
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti MANCINI GIANLUCA/ resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il grado di danno biologico complessivo per l'infortunio del 13.8.2012 già riconosciuto dall' – CP_1
sottoposto a revisione - di cui soffre il signor da Parte_1 valutarsi per un grado complessivo superiore al 39% e o comunque per la diversa misura che risulterà ad istruttoria espletata conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante, con sede in CP_1
a corrispondere le relative indennità economiche ex Dlgs.38/2000 CP_1
dalla data di revisione o dalla diversa decorrenza utile”.
Per la parte resistente: “Respingersi il ricorso in quanto in-fondato.
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
“In subordine, in caso di riconoscimento di ina-bilità, ove vi sia già un'altra rendita preesi-stente, ai fini della valutazione complessiva CP_1
delle due invalidità ex Tabelle , visto l'art. 80 del D.P.R. 1124 del CP_1
30.6.1965, si chiede che la valuta zione del primo caso CP_1
(preesistenza) venga sot-toposta a revisione, anche se ultradecennale.
In ogni caso, dichiararsi le due rendite sommabili ai sensi di legge
(applicando la c.d. “Formula Gabriel-li” o la c.d. “formula scalare” ove necessario) e so-lo se appartenenti alla stessa gestione (agricola o industriale); e solo se non già liquidata la preesi-stente rendita in conto capitale;
e solo se entrambe le invalidità anteriori o entrambe posteriori al
D.LGS. 38/2000.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha allegato di essere titolare di rendita per infortunio
509909074 del 13.8.2012 e di essere stato sottoposto a Revisione dall' di ai sensi dell'art.83 del T.U. (D.P.R.30 giugno 1965 CP_1 CP_1
n.1124) conclusasi il 28.11.2023 con diminuzione della misura della rendita dal 46% al 39%, dolendosi di tale diminuzione e rappresentando che sussistono i presupposti per il ripristino del punteggio precedente.
Si è costituito resistendo al ricorso. CP_1
Pag. 2 di 4 La causa è stata espletata mediante CTU sul seguente quesito: “Accertare e dichiarare il grado di danno biologico complessivo per l'infortunio del
13.8.2012 già riconosciuto dall' – sottoposto a revisione - di cui soffre CP_1
il signor da valutarsi per un grado complessivo Parte_1
superiore al 39% e o comunque per la diversa misura che risulterà ad istruttoria espletata conseguentemente condannare l' in persona CP_1
del legale rappresentante, con sede in a corrispondere le relative CP_1
indennità economiche ex Dlgs.38/2000 dalla data di revisione o dalla diversa decorrenza utile”.
Il CTU ha concluso come segue: “il complesso menomativo patito dal Sig.
a seguito dell'infortunio per cui è causa (13 agosto Parte_1
2012), nonché la soggettività riferita, configurano un sostanziale decremento della preesistente integrità psico-fisica, ad oggi valutabile alla stregua del cosiddetto “danno biologico” ai sensi del D. Lgs 38/2000, nella misura del 42% (quarantadue per cento) circa. Poiché il sunnominato presentava preesistenza lavorativa (1%) correlata a precedente traumatismo coesistente (“Esiti anatomici di Frattura scomposta F1 3° dito mano sn”), la valutazione complessiva prevede un decremento della preesistente integrità psicofisica, ad oggi valutabile alla stregua del cosiddetto “danno biologico” ai sensi del D. Lgs 38/2000, nella misura del
43% (quarantatre per cento) circa.”
La conclusione del CTU, il quale ha esaurientemente risposto alle osservazioni del TP , appare condivisibile in quanto logicamente CP_1
argomentata.
Il ricorso va quindi accolto accertando che il grado di danno biologico per l'infortunio del 13.8.2012 è pari al 42 %.
Pag. 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
(scaglione di valore indeterminabile, valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta che il grado di danno biologico complessivo per l'infortunio del 13.8.2012 è pari al 42%, condannando l'istituto a corrispondere le relative indennità di legge ex d.lgs 38/2000 dalla data di revisione;
b) condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in € 4.638, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
08/07/2025 Il Giudice
Gianluca Mulà
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 611/2024
Il Giudice Gianluca Mulà, all'udienza del 08/07/2025, tenutasi in forma cartolare con termine per note al giorno d'udienza, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.ta RICCI PETITONI VALENTINA e dall'avv
CASADIO GIANNI
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti MANCINI GIANLUCA/ resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il grado di danno biologico complessivo per l'infortunio del 13.8.2012 già riconosciuto dall' – CP_1
sottoposto a revisione - di cui soffre il signor da Parte_1 valutarsi per un grado complessivo superiore al 39% e o comunque per la diversa misura che risulterà ad istruttoria espletata conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante, con sede in CP_1
a corrispondere le relative indennità economiche ex Dlgs.38/2000 CP_1
dalla data di revisione o dalla diversa decorrenza utile”.
Per la parte resistente: “Respingersi il ricorso in quanto in-fondato.
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
“In subordine, in caso di riconoscimento di ina-bilità, ove vi sia già un'altra rendita preesi-stente, ai fini della valutazione complessiva CP_1
delle due invalidità ex Tabelle , visto l'art. 80 del D.P.R. 1124 del CP_1
30.6.1965, si chiede che la valuta zione del primo caso CP_1
(preesistenza) venga sot-toposta a revisione, anche se ultradecennale.
In ogni caso, dichiararsi le due rendite sommabili ai sensi di legge
(applicando la c.d. “Formula Gabriel-li” o la c.d. “formula scalare” ove necessario) e so-lo se appartenenti alla stessa gestione (agricola o industriale); e solo se non già liquidata la preesi-stente rendita in conto capitale;
e solo se entrambe le invalidità anteriori o entrambe posteriori al
D.LGS. 38/2000.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha allegato di essere titolare di rendita per infortunio
509909074 del 13.8.2012 e di essere stato sottoposto a Revisione dall' di ai sensi dell'art.83 del T.U. (D.P.R.30 giugno 1965 CP_1 CP_1
n.1124) conclusasi il 28.11.2023 con diminuzione della misura della rendita dal 46% al 39%, dolendosi di tale diminuzione e rappresentando che sussistono i presupposti per il ripristino del punteggio precedente.
Si è costituito resistendo al ricorso. CP_1
Pag. 2 di 4 La causa è stata espletata mediante CTU sul seguente quesito: “Accertare e dichiarare il grado di danno biologico complessivo per l'infortunio del
13.8.2012 già riconosciuto dall' – sottoposto a revisione - di cui soffre CP_1
il signor da valutarsi per un grado complessivo Parte_1
superiore al 39% e o comunque per la diversa misura che risulterà ad istruttoria espletata conseguentemente condannare l' in persona CP_1
del legale rappresentante, con sede in a corrispondere le relative CP_1
indennità economiche ex Dlgs.38/2000 dalla data di revisione o dalla diversa decorrenza utile”.
Il CTU ha concluso come segue: “il complesso menomativo patito dal Sig.
a seguito dell'infortunio per cui è causa (13 agosto Parte_1
2012), nonché la soggettività riferita, configurano un sostanziale decremento della preesistente integrità psico-fisica, ad oggi valutabile alla stregua del cosiddetto “danno biologico” ai sensi del D. Lgs 38/2000, nella misura del 42% (quarantadue per cento) circa. Poiché il sunnominato presentava preesistenza lavorativa (1%) correlata a precedente traumatismo coesistente (“Esiti anatomici di Frattura scomposta F1 3° dito mano sn”), la valutazione complessiva prevede un decremento della preesistente integrità psicofisica, ad oggi valutabile alla stregua del cosiddetto “danno biologico” ai sensi del D. Lgs 38/2000, nella misura del
43% (quarantatre per cento) circa.”
La conclusione del CTU, il quale ha esaurientemente risposto alle osservazioni del TP , appare condivisibile in quanto logicamente CP_1
argomentata.
Il ricorso va quindi accolto accertando che il grado di danno biologico per l'infortunio del 13.8.2012 è pari al 42 %.
Pag. 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
(scaglione di valore indeterminabile, valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta che il grado di danno biologico complessivo per l'infortunio del 13.8.2012 è pari al 42%, condannando l'istituto a corrispondere le relative indennità di legge ex d.lgs 38/2000 dalla data di revisione;
b) condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in € 4.638, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
08/07/2025 Il Giudice
Gianluca Mulà
Pag. 4 di 4