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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/12/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1420/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del
Giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1420 R.G. dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Francesco Marotta (C.F. ), presso lo studio del quale C.F._2
elettivamente domicilia in Laurino (SA) alla P.zza Magliani n. 3
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Armando Bello (C.F.
), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano C.F._3
(NA) alla Via Pittore n. 127
PARTE APPELLATA
E
(C.F. P. IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, in forza di acquisizione della società Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Armando Bello (C.F. ), C.F._3
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Pittore n.
127
PARTE INTERVENTRICE
pagina 1 di 9 avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 585/2021 (R.G. n. 424/2021) del Giudice di Pace di
Sala Consilina, dott. Antonio Capozzolo, depositata il 25/10/2021”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio, Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, al fine di ottenere il pagamento Parte_1 della somma di € 2.000,00 a titolo di rivalsa sulla polizza n. 40018233008077, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
A sostegno della propria domanda deduceva: che a seguito di sinistro stradale avvenuto in data
20/07/2014, alle ore 03.00, in Sassano (SA), provocato da , conducente Controparte_3
dell'autovettura Alfa Romeo 156 Tg. CE007PW, di proprietà di , assicurata con Parte_1 polizza n. 40018233002077, aveva risarcito il danno ai terzi trasportati sull'autovettura in questione;
che il sinistro era stato rilevato dai carabinieri di Sala Consilina i quali avevano elevato, nei confronti di
, verbale di contestazione per violazione dell'art.186, comma 2, del C.d.S. Controparte_3
(guida in stato di ebbrezza); che ai sensi delle condizioni generali di polizza (art. 18, lett. H) sottoscritta da , nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza Parte_1
di sostanze stupefacenti, la società assicuratrice ha diritto ad esercitare la rivalsa per un importo di euro
2.000,00 solamente per il primo sinistro, indipendentemente dall'ammontare del danno.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in via Parte_1
preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita, nel merito, la mancata sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Acquisita la documentazione prodotta, rigettata l'eccezione preliminare e le richieste istruttorie avanzate da parte convenuta, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 585/2021, depositata il 25/10/2021, il giudice di primo grado accoglieva la domanda attorea condannando al pagamento in favore della società attrice della somma di Parte_1
€ 2.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 400,00, oltre oneri.
Avverso tale sentenza proponeva appello e conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro. Controparte_1
A fondamento dell'appello, lamentava l'erronea valutazione delle risultanze documentali e probatorie da parte del giudice di prime cure che aveva disatteso il disconoscimento formulato ex art. 214 c.p.c. di ogni sigla apposta ai documenti di causa e, particolarmente, alla polizza n. 40018233002077 ovvero pagina 2 di 9 alle Condizioni Generali di Assicurazione, disconoscimento alla cui luce la parte attorea avrebbe dovuto richiedere istanza di verificazione del documento esibito.
Tanto premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “a) Riformare ed ANNULLARE
l'impugnata Sentenza n. 585/2021 resa dal G.d.P. di Sala Consilina (SA), per TUTTI i MOTIVI analiticamente esposti, argomentati e DOCUMENTATI in premessa. b) Condannare, altresì, in ogni caso, Parte Attorea - Appellata, al pagamento delle spese e competenze del di Parte_2
giudizio, da destinarsi in favore del Procuratore Costituito per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., oltre , CNAP ed IVA come per legge.” CP_4
Con comparsa depositata in data 03/02/2022 si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_1 eccependo: l'inammissibilità dell'avverso atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis
[...]
c.p.c.; l'infondatezza del gravame in ordine alla ritenuta erronea valutazione delle risultanze istruttorie documentali avendo il giudice di prime cure correttamente attribuito rilievo probatorio al contratto di polizza prodotto in atti;
la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della parte appellante.
Per tali ragioni, chiedeva “Voglia il Tribunale adito, ed in rigetto del proposto appello, confermare in toto la sentenza n. 585/2021 del 25.10.2021, pubblicata in data 26.10.2021, R.G. n. 424/202, emessa dal Giudice di Pace di Sala Consilina, dott. A. Capozzolo;
- e per l'effetto, accertare e dichiarare, giusta quanto dedotto e provato circa l'evidente colpa grave connotante la condotta processuale del sig. , il diritto, ex art. 96 c.p.c., comma 1, di essa appellata al Parte_1 Controparte_5
risarcimento dei danni conseguiti a siffatto caratterizzato agire della parte convenuta, oggi appellante,
e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_5
di somma che si stima far corrispondere a quella di €. 1.500,00, ovvero per somme a liquidarsi in via equitativa e secondo prudente apprezzamento da parte dell'Ecc.mo Tribunale adito;
- condannarsi, per
l'effetto, la predetta parte, sig. , al pagamento di spese, diritti ed onorario del Parte_1
presente grado giudizio.”
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni, e, successivamente, rinviata, per esigenze di ruolo, in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/09/2025.
Con atto di intervento in depositato in data 15/09/2025, si costituiva in giudizio la società CP_2
in forza di acquisizione della società , al fine di
[...] Controparte_6 assumerne, per effetto del trasferimento integrale dell'azienda assicurativa, la posizione processuale e sostanziale facendo proprie tutte le difese, istanze, eccezioni, domande e conclusioni formulate da
[...]
negli atti di causa. CP_1
pagina 3 di 9 Concludeva, pertanto, chiedendo: “1) in via pregiudiziale: ammettersi l'intervento in questo giudizio della avendo la stessa acquisito i diritti e gli obblighi di cui al rapporto per cui è Controparte_2 causa e, conseguentemente, dichiararsi l'estromissione dal giudizio di cui in epigrafe della
[...]
essendo la stessa divenuta estranea alla causa de qua, per difetto di Controparte_1 legittimazione passiva (o, in alternativa, “attiva” a seconda del rapporto dedotto in giudizio); 2) accogliere le conclusioni già formulate dalla convenuta comprese, per quanto Controparte_5
occorra, quelle articolate in via subordinata, coma da atti di causa, qui da intendersi per integralmente ripetute e trascritte;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 DM 55/2014 e succ.mod., CPA e IVA.”
Con ordinanza del 25/09/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con comparsa conclusionale depositata in data 10/12/2025 e Controparte_1 CP_2 concludevano chiedendo: “a) dichiarare l'appello inammissibile;
b) ammettere l'intervento
[...] della e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione, dal presente giudizio della Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art 111 c.p.c.; c)nel merito, in rigetto del proposto appello, confermare la CP_5
sentenza n.585/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sala Consilina;
d) condannare, per l'effetto, la parte attorea al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
e) condannare, altresì, l'appellante ex art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni conseguiti alla colpa grave connotante la condotta processuale da liquidarsi in via equitativa e secondo prudente apprezzamento dell'Ecc.mo Tribunale adito.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla in Controparte_2 forza dell'art. 111 c.p.c.
Parte appellante nulla ha eccepito, dovendosi, pertanto, ritenere implicitamente ammessa la legittimazione sostanziale della interventrice.
Resta inteso, però, che pur nell'ammissibilità dell'intervento va dichiarata inammissibile l'istanza di successione della conferitaria di azienda nei diritti della conferente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Come chiarito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, (Cassazione civile sez. I,
22/10/2009, n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla
pagina 4 di 9 formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015 n. 2171).
In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “L'intervento spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della CP_7
relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti della Banca appellata. La cessione del credito, infatti, risulta essere avvenuta nella pendenza del giudizio di primo grado. Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che può anche avvenire in appello…Tuttavia, trattasi di domanda inammissibile non essendosi verificati i presupposti di cui all'articolo 111, comma 3 c.p.c. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso ma non vi è stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante. Di talché, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della
Con CU (succeduta all'alienante pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” (Corte Appello Venezia sez. I ,10/01/2018, n. 15).
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti, in particolare dell'appellante, all'estromissione dal giudizio della conseguendone che la pronuncia, fatti Controparte_1
salvi i suoi effetti anche nei confronti della conferitaria, verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere disatteso.
Parte appellante ha contestato la valutazione della prova operata dal giudice di prime cure per non avere tenuto in debita considerazione il disconoscimento della sottoscrizione apposta alle condizioni generali di polizza assicurativa, con conseguente richiesta di rivalutazione a questo Tribunale.
Detta censura è infondata nel merito tenuto conto che, dalla lettura del provvedimento gravato, emerge il ragionamento logico-giuridico posto a base del convincimento del giudice di primo grado.
Ed invero, dalla valutazione complessiva della documentazione versata in atti risulta regolarmente sottoscritta la polizza assicurativa contestata, così come si evince anche dal rapporto di incidente stradale redatto dai C.C. di Sala Consilina intervenuti al momento del sinistro.
Peraltro, del tutto privo di pregio si appalesa il disconoscimento, operato dall'odierno appellante, della documentazione prodotta dalla società assicuratrice e, segnatamente, della copia della polizza assicurativa e delle condizioni generali di assicurazione recante la sua sottoscrizione, posta dalla predetta società a fondamento della propria pretesa.
Detta contestazione risulta, infatti, formulata in via affatto generica e, pertanto, in contrasto con il disposto di cui all'art. 214 c.p.c.
pagina 5 di 9 Invero, è pacifico che ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria una impugnazione specifica e determinata diretta a contestarne chiaramente l'autenticità e tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento (cfr. Cass. n. 5461/2006; Cass. n. 11048 del 27.05.2016).
Pertanto, non può considerarsi sufficiente a privare di rilevanza probatoria un documento una contestazione meramente generica o omnicomprensiva, come si presenta il disconoscimento operato dal . Parte_1
Tale disconoscimento risulta essere inidoneo a privare di efficacia la sottoscrizione apposta dall'odierno appellante, essendosi lo stesso limitato ad affermare in maniera generica di non aver sottoscritto il contratto senza allegare alcun elemento di fatto a corredo del disconoscimento che potesse fornire elementi, sia pur presuntivi, della falsità del documento.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali, esige un'impugnazione chiara ed inequivoca dovendo rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, non essendo ammissibile il ricorso a formule generiche o di mero stile (Cass. n. 1537 del 22.1.2018).
Tale chiarezza deve attenere non solo alla forma assunta dalla manifestazione del pensiero (intesa quindi come certezza in ordine alla non autenticità della sottoscrizione) ma anche all'oggetto del disconoscimento indicando gli estremi a sostegno della negazione della genuinità della scrittura. Solo in tal modo l'allegazione a sostegno dell'eccezione formulata può ritenersi circostanziata.
In altri termini, il disconoscimento deve essere non soltanto specifico ma anche analitico e motivato, dovendo la parte non soltanto specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento ma anche le ragioni di siffatto disconoscimento, cioè, illustrare al Giudice gli elementi che consentono di contestare l'apocrifìa della sottoscrizione e da cui poter desumere tale circostanza.
Nel caso di specie, l'odierno appellante ha omesso di effettuare il disconoscimento della sottoscrizione secondo tali modalità, essendosi limitato a dedurre “di non avere mai sottoscritto contratti di assicurazioni in relazione al quale sarebbe dovuto la rivalsa per cui è causa, contestando formalmente ed integralmente ogni eventuale sottoscrizione ad essa imputabile” senza supportare l'eccezione suddetta tramite “allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (cfr. ex multis C. 23313/2018; C. 8998/2001; C. 13382/2011). L'eccezione è, dunque, infondata stante l'assoluta genericità del disconoscimento nelle modalità operate dall'odierno appellante, non idonee ad assolvere l'onere della prova dell'effettività del disconoscimento della sottoscrizione e della conseguente non riferibilità allo stesso del contratto di assicurazione posto a base della domanda di rivalsa.
pagina 6 di 9 Correttamente il giudice di prime cure ha, dunque, seppur implicitamente, ritenuto la genericità del disconoscimento della firma così come formulato dall'odierno appellante. Né un disconoscimento operato in questi termini potrebbe risultare idoneo a innescare l'onere della controparte di proporre l'istanza di verificazione e, in conseguenza di ciò, a determinare l'inutilizzabilità della scrittura a fini probatori.
Alla luce delle predette valutazioni, deve pertanto ritenersi la genuinità della documentazione prodotta dall'Assicurazione con conseguente validità inter partes del contratto di assicurazione recante la specifica sottoscrizione dell'opponente.
L'infondatezza nel merito della domanda proposta dal esime il Tribunale da ogni Parte_1 valutazione in punto di ammissibilità dell'atto di appello, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (così anche Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).
Da tanto consegue il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Venendo, infine, alla domanda con la quale parte appellata e parte interventrice hanno chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 96 (“Responsabilità aggravata”), comma 1, c.p.c., “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.”.
La responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 15-4-2013, n. 9080). L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, e sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
pagina 7 di 9 Vero è che, nella stessa sentenza sopra citata, la Suprema Corte, dopo aver rilevato come la domanda ex art. 96 c.p.c. richieda la prova sia dell'an, sia del quantum debeatur, ha statuito come tali elementi possano essere concretamente desumibili dagli atti di causa (“...deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”,
Cass. civ., sez. lav., 15-4-2013, n. 9080, punto 5.1).
Occorre, tuttavia, rilevare come alcun elemento concreto possa, nel caso di specie, essere desumibile dagli atti di causa.
In particolare non è stata fornita alcuna prova del pregiudizio sofferto, laddove, invece, con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è - come sopra detto - onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare (oltre all'elemento soggettivo, anche) la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (incombe cioè alla parte istante la prova sia dell'“an”, sia del “quantum debeatur”).
Da quanto sopra, consegue il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite del presente grado di giudizio nei rapporti tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa - pari ad € 2.000,00 - in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione della bassa complessità delle questioni di fatto e diritto trattate, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non concretamente espletata.
Attesa l'identità della posizione processuale di parte appellata e di parte interventrice e tenuto conto del mancato accordo tra le parti in ordine alla estromissione della società appellata (circostanza che impone, comunque, di procedere alla liquidazione in favore di ambedue le parti), la complessiva determinazione del compenso viene suddivisa alla luce della riconducibilità dell'attività difensiva all'una e all'altra parte (segnatamente, le voci per la fase di studio e introduttiva in favore della parte appellata;
la voce relativa alla fase decisoria in favore della parte interventrice).
Stante la declaratoria di rigetto del presente atto di appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 585/2021 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Sala Consilina, nella persona del dott. Antonio Capozzolo, depositata in data
25/10/2021, nell'ambito del giudizio n. 424/C/2021 R.G.;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida Parte_1
come segue: in favore di parte appellata euro 426,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
in favore della parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. euro 426,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali Controparte_2
(nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Lagonegro, il 20/12/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del
Giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1420 R.G. dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Francesco Marotta (C.F. ), presso lo studio del quale C.F._2
elettivamente domicilia in Laurino (SA) alla P.zza Magliani n. 3
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Armando Bello (C.F.
), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano C.F._3
(NA) alla Via Pittore n. 127
PARTE APPELLATA
E
(C.F. P. IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, in forza di acquisizione della società Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Armando Bello (C.F. ), C.F._3
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Pittore n.
127
PARTE INTERVENTRICE
pagina 1 di 9 avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 585/2021 (R.G. n. 424/2021) del Giudice di Pace di
Sala Consilina, dott. Antonio Capozzolo, depositata il 25/10/2021”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio, Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, al fine di ottenere il pagamento Parte_1 della somma di € 2.000,00 a titolo di rivalsa sulla polizza n. 40018233008077, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
A sostegno della propria domanda deduceva: che a seguito di sinistro stradale avvenuto in data
20/07/2014, alle ore 03.00, in Sassano (SA), provocato da , conducente Controparte_3
dell'autovettura Alfa Romeo 156 Tg. CE007PW, di proprietà di , assicurata con Parte_1 polizza n. 40018233002077, aveva risarcito il danno ai terzi trasportati sull'autovettura in questione;
che il sinistro era stato rilevato dai carabinieri di Sala Consilina i quali avevano elevato, nei confronti di
, verbale di contestazione per violazione dell'art.186, comma 2, del C.d.S. Controparte_3
(guida in stato di ebbrezza); che ai sensi delle condizioni generali di polizza (art. 18, lett. H) sottoscritta da , nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza Parte_1
di sostanze stupefacenti, la società assicuratrice ha diritto ad esercitare la rivalsa per un importo di euro
2.000,00 solamente per il primo sinistro, indipendentemente dall'ammontare del danno.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in via Parte_1
preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita, nel merito, la mancata sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Acquisita la documentazione prodotta, rigettata l'eccezione preliminare e le richieste istruttorie avanzate da parte convenuta, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 585/2021, depositata il 25/10/2021, il giudice di primo grado accoglieva la domanda attorea condannando al pagamento in favore della società attrice della somma di Parte_1
€ 2.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 400,00, oltre oneri.
Avverso tale sentenza proponeva appello e conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro. Controparte_1
A fondamento dell'appello, lamentava l'erronea valutazione delle risultanze documentali e probatorie da parte del giudice di prime cure che aveva disatteso il disconoscimento formulato ex art. 214 c.p.c. di ogni sigla apposta ai documenti di causa e, particolarmente, alla polizza n. 40018233002077 ovvero pagina 2 di 9 alle Condizioni Generali di Assicurazione, disconoscimento alla cui luce la parte attorea avrebbe dovuto richiedere istanza di verificazione del documento esibito.
Tanto premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “a) Riformare ed ANNULLARE
l'impugnata Sentenza n. 585/2021 resa dal G.d.P. di Sala Consilina (SA), per TUTTI i MOTIVI analiticamente esposti, argomentati e DOCUMENTATI in premessa. b) Condannare, altresì, in ogni caso, Parte Attorea - Appellata, al pagamento delle spese e competenze del di Parte_2
giudizio, da destinarsi in favore del Procuratore Costituito per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., oltre , CNAP ed IVA come per legge.” CP_4
Con comparsa depositata in data 03/02/2022 si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_1 eccependo: l'inammissibilità dell'avverso atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis
[...]
c.p.c.; l'infondatezza del gravame in ordine alla ritenuta erronea valutazione delle risultanze istruttorie documentali avendo il giudice di prime cure correttamente attribuito rilievo probatorio al contratto di polizza prodotto in atti;
la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della parte appellante.
Per tali ragioni, chiedeva “Voglia il Tribunale adito, ed in rigetto del proposto appello, confermare in toto la sentenza n. 585/2021 del 25.10.2021, pubblicata in data 26.10.2021, R.G. n. 424/202, emessa dal Giudice di Pace di Sala Consilina, dott. A. Capozzolo;
- e per l'effetto, accertare e dichiarare, giusta quanto dedotto e provato circa l'evidente colpa grave connotante la condotta processuale del sig. , il diritto, ex art. 96 c.p.c., comma 1, di essa appellata al Parte_1 Controparte_5
risarcimento dei danni conseguiti a siffatto caratterizzato agire della parte convenuta, oggi appellante,
e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_5
di somma che si stima far corrispondere a quella di €. 1.500,00, ovvero per somme a liquidarsi in via equitativa e secondo prudente apprezzamento da parte dell'Ecc.mo Tribunale adito;
- condannarsi, per
l'effetto, la predetta parte, sig. , al pagamento di spese, diritti ed onorario del Parte_1
presente grado giudizio.”
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni, e, successivamente, rinviata, per esigenze di ruolo, in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/09/2025.
Con atto di intervento in depositato in data 15/09/2025, si costituiva in giudizio la società CP_2
in forza di acquisizione della società , al fine di
[...] Controparte_6 assumerne, per effetto del trasferimento integrale dell'azienda assicurativa, la posizione processuale e sostanziale facendo proprie tutte le difese, istanze, eccezioni, domande e conclusioni formulate da
[...]
negli atti di causa. CP_1
pagina 3 di 9 Concludeva, pertanto, chiedendo: “1) in via pregiudiziale: ammettersi l'intervento in questo giudizio della avendo la stessa acquisito i diritti e gli obblighi di cui al rapporto per cui è Controparte_2 causa e, conseguentemente, dichiararsi l'estromissione dal giudizio di cui in epigrafe della
[...]
essendo la stessa divenuta estranea alla causa de qua, per difetto di Controparte_1 legittimazione passiva (o, in alternativa, “attiva” a seconda del rapporto dedotto in giudizio); 2) accogliere le conclusioni già formulate dalla convenuta comprese, per quanto Controparte_5
occorra, quelle articolate in via subordinata, coma da atti di causa, qui da intendersi per integralmente ripetute e trascritte;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 DM 55/2014 e succ.mod., CPA e IVA.”
Con ordinanza del 25/09/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con comparsa conclusionale depositata in data 10/12/2025 e Controparte_1 CP_2 concludevano chiedendo: “a) dichiarare l'appello inammissibile;
b) ammettere l'intervento
[...] della e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione, dal presente giudizio della Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art 111 c.p.c.; c)nel merito, in rigetto del proposto appello, confermare la CP_5
sentenza n.585/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sala Consilina;
d) condannare, per l'effetto, la parte attorea al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
e) condannare, altresì, l'appellante ex art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni conseguiti alla colpa grave connotante la condotta processuale da liquidarsi in via equitativa e secondo prudente apprezzamento dell'Ecc.mo Tribunale adito.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla in Controparte_2 forza dell'art. 111 c.p.c.
Parte appellante nulla ha eccepito, dovendosi, pertanto, ritenere implicitamente ammessa la legittimazione sostanziale della interventrice.
Resta inteso, però, che pur nell'ammissibilità dell'intervento va dichiarata inammissibile l'istanza di successione della conferitaria di azienda nei diritti della conferente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Come chiarito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, (Cassazione civile sez. I,
22/10/2009, n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla
pagina 4 di 9 formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015 n. 2171).
In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “L'intervento spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della CP_7
relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti della Banca appellata. La cessione del credito, infatti, risulta essere avvenuta nella pendenza del giudizio di primo grado. Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che può anche avvenire in appello…Tuttavia, trattasi di domanda inammissibile non essendosi verificati i presupposti di cui all'articolo 111, comma 3 c.p.c. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso ma non vi è stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante. Di talché, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della
Con CU (succeduta all'alienante pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” (Corte Appello Venezia sez. I ,10/01/2018, n. 15).
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti, in particolare dell'appellante, all'estromissione dal giudizio della conseguendone che la pronuncia, fatti Controparte_1
salvi i suoi effetti anche nei confronti della conferitaria, verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere disatteso.
Parte appellante ha contestato la valutazione della prova operata dal giudice di prime cure per non avere tenuto in debita considerazione il disconoscimento della sottoscrizione apposta alle condizioni generali di polizza assicurativa, con conseguente richiesta di rivalutazione a questo Tribunale.
Detta censura è infondata nel merito tenuto conto che, dalla lettura del provvedimento gravato, emerge il ragionamento logico-giuridico posto a base del convincimento del giudice di primo grado.
Ed invero, dalla valutazione complessiva della documentazione versata in atti risulta regolarmente sottoscritta la polizza assicurativa contestata, così come si evince anche dal rapporto di incidente stradale redatto dai C.C. di Sala Consilina intervenuti al momento del sinistro.
Peraltro, del tutto privo di pregio si appalesa il disconoscimento, operato dall'odierno appellante, della documentazione prodotta dalla società assicuratrice e, segnatamente, della copia della polizza assicurativa e delle condizioni generali di assicurazione recante la sua sottoscrizione, posta dalla predetta società a fondamento della propria pretesa.
Detta contestazione risulta, infatti, formulata in via affatto generica e, pertanto, in contrasto con il disposto di cui all'art. 214 c.p.c.
pagina 5 di 9 Invero, è pacifico che ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria una impugnazione specifica e determinata diretta a contestarne chiaramente l'autenticità e tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento (cfr. Cass. n. 5461/2006; Cass. n. 11048 del 27.05.2016).
Pertanto, non può considerarsi sufficiente a privare di rilevanza probatoria un documento una contestazione meramente generica o omnicomprensiva, come si presenta il disconoscimento operato dal . Parte_1
Tale disconoscimento risulta essere inidoneo a privare di efficacia la sottoscrizione apposta dall'odierno appellante, essendosi lo stesso limitato ad affermare in maniera generica di non aver sottoscritto il contratto senza allegare alcun elemento di fatto a corredo del disconoscimento che potesse fornire elementi, sia pur presuntivi, della falsità del documento.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali, esige un'impugnazione chiara ed inequivoca dovendo rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, non essendo ammissibile il ricorso a formule generiche o di mero stile (Cass. n. 1537 del 22.1.2018).
Tale chiarezza deve attenere non solo alla forma assunta dalla manifestazione del pensiero (intesa quindi come certezza in ordine alla non autenticità della sottoscrizione) ma anche all'oggetto del disconoscimento indicando gli estremi a sostegno della negazione della genuinità della scrittura. Solo in tal modo l'allegazione a sostegno dell'eccezione formulata può ritenersi circostanziata.
In altri termini, il disconoscimento deve essere non soltanto specifico ma anche analitico e motivato, dovendo la parte non soltanto specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento ma anche le ragioni di siffatto disconoscimento, cioè, illustrare al Giudice gli elementi che consentono di contestare l'apocrifìa della sottoscrizione e da cui poter desumere tale circostanza.
Nel caso di specie, l'odierno appellante ha omesso di effettuare il disconoscimento della sottoscrizione secondo tali modalità, essendosi limitato a dedurre “di non avere mai sottoscritto contratti di assicurazioni in relazione al quale sarebbe dovuto la rivalsa per cui è causa, contestando formalmente ed integralmente ogni eventuale sottoscrizione ad essa imputabile” senza supportare l'eccezione suddetta tramite “allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (cfr. ex multis C. 23313/2018; C. 8998/2001; C. 13382/2011). L'eccezione è, dunque, infondata stante l'assoluta genericità del disconoscimento nelle modalità operate dall'odierno appellante, non idonee ad assolvere l'onere della prova dell'effettività del disconoscimento della sottoscrizione e della conseguente non riferibilità allo stesso del contratto di assicurazione posto a base della domanda di rivalsa.
pagina 6 di 9 Correttamente il giudice di prime cure ha, dunque, seppur implicitamente, ritenuto la genericità del disconoscimento della firma così come formulato dall'odierno appellante. Né un disconoscimento operato in questi termini potrebbe risultare idoneo a innescare l'onere della controparte di proporre l'istanza di verificazione e, in conseguenza di ciò, a determinare l'inutilizzabilità della scrittura a fini probatori.
Alla luce delle predette valutazioni, deve pertanto ritenersi la genuinità della documentazione prodotta dall'Assicurazione con conseguente validità inter partes del contratto di assicurazione recante la specifica sottoscrizione dell'opponente.
L'infondatezza nel merito della domanda proposta dal esime il Tribunale da ogni Parte_1 valutazione in punto di ammissibilità dell'atto di appello, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (così anche Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).
Da tanto consegue il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Venendo, infine, alla domanda con la quale parte appellata e parte interventrice hanno chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 96 (“Responsabilità aggravata”), comma 1, c.p.c., “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.”.
La responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 15-4-2013, n. 9080). L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, e sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
pagina 7 di 9 Vero è che, nella stessa sentenza sopra citata, la Suprema Corte, dopo aver rilevato come la domanda ex art. 96 c.p.c. richieda la prova sia dell'an, sia del quantum debeatur, ha statuito come tali elementi possano essere concretamente desumibili dagli atti di causa (“...deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”,
Cass. civ., sez. lav., 15-4-2013, n. 9080, punto 5.1).
Occorre, tuttavia, rilevare come alcun elemento concreto possa, nel caso di specie, essere desumibile dagli atti di causa.
In particolare non è stata fornita alcuna prova del pregiudizio sofferto, laddove, invece, con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è - come sopra detto - onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare (oltre all'elemento soggettivo, anche) la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (incombe cioè alla parte istante la prova sia dell'“an”, sia del “quantum debeatur”).
Da quanto sopra, consegue il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite del presente grado di giudizio nei rapporti tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa - pari ad € 2.000,00 - in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione della bassa complessità delle questioni di fatto e diritto trattate, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non concretamente espletata.
Attesa l'identità della posizione processuale di parte appellata e di parte interventrice e tenuto conto del mancato accordo tra le parti in ordine alla estromissione della società appellata (circostanza che impone, comunque, di procedere alla liquidazione in favore di ambedue le parti), la complessiva determinazione del compenso viene suddivisa alla luce della riconducibilità dell'attività difensiva all'una e all'altra parte (segnatamente, le voci per la fase di studio e introduttiva in favore della parte appellata;
la voce relativa alla fase decisoria in favore della parte interventrice).
Stante la declaratoria di rigetto del presente atto di appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 585/2021 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Sala Consilina, nella persona del dott. Antonio Capozzolo, depositata in data
25/10/2021, nell'ambito del giudizio n. 424/C/2021 R.G.;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida Parte_1
come segue: in favore di parte appellata euro 426,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
in favore della parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. euro 426,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali Controparte_2
(nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Lagonegro, il 20/12/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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