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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 41/2025 promossa da:
(Cod. Fisc.: ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Veronica Pepoli del Foro di Rimini con Studio Legale in Rimini (47923-RN) alla Via XXIII Settembre 1845 n. 107 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna;
rappresentata e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonia Cassalia in servizio presso il Controparte_1
-
[...] Controparte_2
di Rimini – ed elettivamente domiciliato
[...] CP_3 CP_4 presso la sede del predetto Ambito territoriale in Rimini, C.so d'Augusto n. 231 (PEC: Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto , docente che ha Parte_1 prestato per più di 36 mesi attività lavorativa alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente di religione cattolica in forza di Controparte_1 più contratti a tempo determinato su posti vacanti nell'organico di diritto (sino al
1 31/08) ex art. 4 comma 1 Legge n. 124/1999 e senza ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente nelle seguenti annualità scolastiche :
2010/2011; 2011/2012; 2013/2014 (con decorrenza dal 07/03/2013 al
30/08/2014); 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019;
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 ha adito l'intestato Tribunale esponendo di aver intrattenuto con il
[...]
molteplici e successivi contratti a tempo determinato ritenuti Controparte_1 illegittimi alla stregua della normativa nazionale e sovranazionale tanto per abuso nella reiterazione dei contratti a termine stipulati per esigenze non transitorie, bensì stabili, dell'Amministrazione quanto per la disparità di trattamento retributivo con i docenti assunti a tempo indeterminato, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno per l'abusiva CP_1 reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni scolastiche convenute deducendo, nel merito, la piena legittimità dei contratti stipulati con i ricorrenti, tenuto conto della speciale disciplina di cui alla Legge 124/1999 e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa alla conversione del rapporto, come pure al risarcimento del danno.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale il ricorso appare meritevole di accoglimento sulla base dei principi di diritto espressi da Cass. Sez. L. n. 18698 del 9\06\2022 (Rv. 664918 - 01) di seguito indicati :
1) Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022 in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli.
2) l'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro lesiva dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE si realizza nei riguardi del singolo insegnante di religione cattolica allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi
2 sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore : ipotesi questa pacificamente verificatasi nel caso di specie .
In particolare :
− chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso ha diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario , essendo l'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive.
− chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
Sulla base dei cennati principi di diritto , risultando pacifica in atti la mancata indizione di concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge, risulta provato come il docente in questione abbia subito la illegittima precarizzazione del suo rapporto di impiego ed abbia dunque diritto ad ottenere il conseguente risarcimento del danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nei limiti di cui all'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal Decreto Legge n. 131/2024 e quindi nella misura forfetizzata ivi prevista pari ad una indennità onnicomprensiva compresa tra le 4 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto, non avendo la parte ricorrente provato di avere subito pregiudizi ulteriori rispetto alla mera perdita di chance di una occupazione migliore.
Nel caso di specie , avuto riguardo al numero dei contratti intervenuti ed all'arco temporale di vigenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato ( 14 anni) , si ritiene così equo liquidare alla parte ricorrente a titolo risarcitorio una indennità onnicomprensiva nella misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto .
D'altra parte va riconosciuta in generale al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine la anzianità di servizio maturata ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo .
3 Dovendo essere qui richiamati i chiari principi di diritto enunciati nelle sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione in data 7\11\2016 n. 22552/2016
( RG 15299/2011 – est. Torrice - CAP Perugia - ATA- organico di diritto infra
36 mesi- supplenze su organico di fatto –irrilevanza - rigetto ) , n. 22553/2016 (
RG 15300/2011 – est. Tria - CAP Perugia : docente – stabilizzata dal 1.9.2015
– rigetto ) , n. 22554/2016 ( RG 13348/2012- est. Blasutto – CAP Cagliari : docente – organico di fatto - rigetto - preclusione questione discriminazione ) , n.
22555/2016 ( RG 693/2011 – est. Di Paolantonio – CAP SC : docente - stabilizzato nel 2007- supplenze su organico di fatto - Accoglimento - cassazione e ex art. 384 cpc rigetto domanda;
rigetto ricorso incidentale ) , n. 22556/2016 ( RG 14906/2012 – est. Tricomi- CAP Roma - docente stabilizzato – supplenza meno di 36 mesi;
cassa e ex art. 384 cpc rigetto domanda ) n. 22557/2016 ( RG
27546/2011- est. Boghetich - CAP Perugia – docente - stabilizzato dal 1.9.2012- supplenze organico di fatto – rigetto ) e n. 22558/2016 ( RG 28834/2013 – est.
Di Paolantonio – CAP Torino- docente CTD – progressione stipendiale e/o scatti- spetta progressione stipendiale anche ai CAT – non spettano scatti- accolto- cassazione con rinvio ) di seguito riportati :
1) “ La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n.
368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità ”.
2) “ Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva
1999/70/CE 1999 è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi ”.
3) “ Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione ” .
4) “ Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore
4 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della Legge n. 107 del 2015 ” .
5) “ Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali. ”
6) “ Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. ”
7) “ Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i
5 principi affermati nella già richiamata sentenza delle SS.UU. di questa Corte n.
5072 del 2016 ”.
8) “ Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee ( e quindi non aventi durata annuale ) non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima. ”
9) “ La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e
71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione .
”.
Va infine precisato che nella presente fattispecie , in cui sono state fatte valere in giudizio delle differenze retributive , trovi corretta applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc. decorrente dalla data di insorgenza del credito (cfr. Cass. sent. n. 22146 del 20 ottobre 2014 ) , termine che è decorso sia in pendenza dei diversi contratti di lavoro a termine sia durante gli eventuali intervalli tra un contratto e l'altro (cfr. Cass. Sez. Unite 16 gennaio 2003, n. 575 ) .
A tale riguardo risulta inoltre applicabile il disposto di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. Legge di stabilità 2012) che assoggetta alla prescrizione quinquennale il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie : “ la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre
6 dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato “.
L'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal resistente CP_1 appare dunque fondata , ragione per la quale andranno corrisposte le sole differenze retributive spettanti per il quinquennio anteriore al primo atto interruttivo notificato all'Amministrazione resistente (cfr. Corte d'appello di Bologna Sez. L. sentenza n. 901 depositata il 7 agosto 2017 ) .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 21\01\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
e le amministrazioni scolastiche Controparte_1 periferiche convenute :
1) Accertata l'esistenza di un danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, condanna le amministrazioni scolastiche convenute a corrispondere a Parte_1
a titolo risarcitorio ex art. 36 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal
Decreto Legge n. 131/2024 una indennità onnicomprensiva pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo .
2) Ordina alle amministrazioni scolastiche convenute di riconoscere al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine la anzianità di servizio maturata ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo nei limiti della prescrizione quinquennale .
3) Condanna le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.309,00 ( di cui euro 301,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) , oltre ad € 118,50 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini, all'udienza del giorno 20\05\2025 .
7 Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
8