Art. 34.
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I e III della presente legge, e' fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I e III della presente legge, e' fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.