Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 106/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
27/3/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 106/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione compensi per attività di difensore d'ufficio.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione
Terza Penale, in data 23/11/2023, nell'ambito del procedimento penale n.
546/20 R.G. SIGE (in relazione al procedimento penale n. 2014/31966 SIEP, n.
2012/5898 R.G. e notificato in data 3/11/2022 e n. 2011/1967 RGNR); in
1
in favore di quale difensore d'ufficio nominato dall'autorità Controparte_2
giudiziaria procedente;
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
ritenuto che l'opposizione sia fondata e vada accolta;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 1.350,00 oltre spese, IVA e CPA, lamenta la mancata determinazione dei compensi e delle spese processuali relativi al giudizio di merito (pari a € 850,50 come riconosciuti e quantificati dal Tribunale civile) e al precetto (che in relazione al valore della somma precettata è pari a € 142,00), inutilmente intentati per il recupero dei crediti professionali;
rilevato che il ricorrente ha chiesto la riforma del “contenuto del Decreto di liquidazione impugnato/opposto nella sola parte in cui non prevede la liquidazione dei richiesti compensi civili”; considerato che l'art. 116 del TUSG (DPR n. 115/2002) dispone che
“l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”; rilevato altresì che, come affermato dalla Corte di Cassazione, “Il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione dei costi del procedimento monitorio inutilmente intentato per il recupero dei crediti professionali, atteso che il suo esperimento non risponde ad una libera iniziativa del difensore medesimo, bensì all'esigenza di porre in essere le condizioni previste dalla legge per ottenere successivamente la liquidazione dei propri onorari ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36921/2007; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 37406/2007); considerato che, pur non ignorando il diverso principio affermato in precedenza dalla Corte di Cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 14441/2006), tuttavia questo decidente ritiene di uniformarsi alle ultime pronunce, apparendo a tal
2 fine decisivo il rilievo secondo cui, “va anzitutto tenuta presente la natura pubblicistica della difesa d'ufficio, in quanto predisposta a tutela di un diritto costituzionalmente garantito nonché il suo carattere obbligatorio per gli iscritti negli appositi elenchi, dal quale discende la previsione dell'anticipo del pagamento del relativo compenso da parte dell'Erario, in caso di insolvenza da parte del cliente e a condizione che l'interessato dimostri di essersi attivato per ottenere soddisfazione da quest'ultimo attraverso la prevista procedura per il recupero in sede civile dei crediti professionali, agevolata dall'esenzione delle spese anche per imposte e bolli (art.32 disp. att. c.p.p.). Deriva da ciò la natura non eccezionale delle norme che pongono a carico dello Stato, alle condizioni indicate, l'onere suddetto e quindi la possibilità di una loro interpretazione estensiva, nel senso di comprendere nel loro oggetto anche diritti e onorari relativi a prestazioni svolte per il recupero in sede civile del compenso concernente la prestazione resa nel processo penale”; ritenuto, pertanto, che, al ricorrente spetti anche il compenso per l'attività di recupero del credito professionale;
rilevato conclusivamente che il decreto impugnato deve essere annullato nella parte in cui non ha riconosciuto al difensore anche il corrispettivo per il recupero in sede civile del compenso concernente la prestazione resa nel processo penale, e che pertanto, va liquidata l'ulteriore somma di € 992,50 di cui
€ 850,50 (per il giudizio di merito, riconosciuti e quantificati dal Tribunale civile con ordinanza del 3/2/2023) e € 142,00 per il precetto (valore medio), oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA, come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, in € 850,00, così determinata: competenza giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa da €
1.101 a € 5.200 (nei limiti della domanda accolta), valore minimo (tenuto conto della ridotta complessità delle questioni), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (senza fase istruttoria, non svolta);
P.Q.M.
3 Nella contumacia del , qui dichiarata, in parziale Controparte_1
riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Terza penale, in data
23/11/2023, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio di CP_2
– l'ulteriore somma di € 992,50, oltre rimborso spese forfettario, CPA
[...]
e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 850,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 17/04/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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