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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 660/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, C.F. , parte nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIOLO LAURA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. nato in [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE contumace–
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 22.4.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
allegando: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in Tunisia in data 31.12.1994;
- che dal matrimonio sono nati:
1. in data 16.2.1998; CP_3
1 2. in data 18.6.2003; CP_4
- che con sentenza non definitiva n. 856/2022 del Tribunale di Rovigo è stata pronunziata la separazione personale tra i coniugi;
- che con sentenza n. 96/2024 è stato definito il giudizio di separazione;
- che la GL è studentessa e frequenta l'Università di Padova, mentre il figlio CP_4 [...]
è in cerca di occupazione;
Per_1
- che ella svolge lavori saltuari come addetta alle pulizie.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito il resistente, ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., sentita la ricorrente, il giudice deSInato ha disposto l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. circa la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
Alla successiva udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato il difensore alla discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c., il quale ha precisato le conclusioni come da ricorso, rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il giudice deSInato ha poi rimesso la causa in decisione.
3. Conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n° 2 lett. b), della
Legge 1 dicembre 1970 n° 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la SI.ra
[...]
e il SI. ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di Parte_1 Controparte_1
procedere alla annotazione della Sentenza;
2) porre a carico del SI. la corresponsione di un assegno di mantenimento di € Controparte_1
350,00 cadauno per i figli, non economicamente autosufficienti, rivalutabile ex lege;
3) porre a carico del SI. la corresponsione di un assegno di mantenimento di € Controparte_1
500,00 mensili in favore della SI.ra , rivalutabile ex lege”. Parte_1
4. Declaratoria di contumacia di parte resistente
Prima di tutto va dichiarata la contumacia di , parte che, nonostante la Controparte_1 regolare notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita.
5. Sulla giurisdizione
Preliminarmente, giova verificare la sussistenza della giurisdizione in capo all'intestato Tribunale con riferimento alle domande svolte, considerata la presenza di elementi di estraneità.
2 Non risulta dirimente che il matrimonio sia stato celebrato all'estero, né che non sia stato chiarito se le parti abbiano ottenuto la cittadinanza italiana: infatti, occorre fare rinvio al disposto di cui all'art. 3 del Regolamento (Ce) del ConSIlio n. 1111/2019, ratione temporis applicabile, risultando la ricorrente cittadina residente in Italia per un periodo di almeno un anno prima della domanda (Cfr. doc. n. 4 e n. 5 di parte ricorrente).
Quanto alla legge applicabile al rapporto de quo, deve richiamarsi il Regolamento 1259/2010, il cui art. 4 sancisce espressamente il principio universalistico relativamente al suo ambito di applicazione: “La legge deSInata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”.
Tanto premesso, si osserva che nessuna delle parti ha operato una specifica ed espressa scelta in ordine alla legge applicabile, ragione per cui, in ossequio all'art. 8 del Regolamento, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, ai sensi dell'art 8, comma 1, lett d) Reg. 1259/2010 si applica, in mancanza di scelta, la legge italiana.
6. La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi– computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 23.12.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito sentenza di separazione di questo Tribunale del 21.10.2022 (Cfr. doc. n. 4 e 5).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
3 Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
7. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali della ricorrente, quest'ultima ha dichiarato: di lavorare come addetta alle pulizie;
di percepire una retribuzione di circa 800-900 euro al mese;
di convivere con entrambi i figli in un immobile (alloggio Ater) condotto in locazione;
di pagare un canone di locazione di circa 90 euro al mese, sebbene sia variabile;
che il figlio nel luglio 2024 è stato assunto da con contratto a tempo determinato, per il quale ha percepito 1600-1700 euro al mese CP_5
circa; che il resistente non ha mai corrisposto quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento.
Dall'estratto contributivo acquisito, si ricava che la ricorrente ha svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità quantomeno dal 2007 in poi;
tuttavia, non risultano presentate dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni.
Rispetto alle condizioni reddituali della resistente, dall'estratto contributivo acquisito si desume che egli ha svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità quantomeno dal 1990 al 2018.
Ora, per quanto i dati emergenti dai documenti acquisiti e sopra esaminati non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo Collegio reputa comunque necessario utilizzare gli stessi quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali delle parti, in particolare del resistente.
8. Il mantenimento in favore dei figli
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali eSIenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il
4 pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In primo luogo, occorre verificare se si sia in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Orbene, si osserva che, con riferimento al figlio già nella sentenza di separazione era CP_3
stato accertato che lo stesso aveva raggiunto l'indipendenza economica, tanto che nessun assegno di mantenimento in favore dello stesso era stato posto in capo al resistente (Cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente).
La raggiunta autosufficienza del figlio maggiorenne, come noto, non è una condizione reversibile.
Infatti, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile sez. I, 15/12/2021,
n.40282).
Dunque, va rigettata la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento del figlio maggiorenne , in quanto ormai da tempo economicamente autosufficiente. CP_3
Per quanto concerne la GL , anch'ella maggiorenne, può ritenersi provato che la stessa sia CP_4
convivente con la di lei madre e che non sia ancora indipendente, atteso che ella frequenta l'Università e ha compiuto ventun anni.
Tanto premesso, giova precisare che, alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore (o maggiorenne ma non autosufficiente), seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze
5 meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il resistente si trova in età lavorativa, non risulta essere affetto da problemi fisici e di salute si deve affermare che questo è tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento a cui allo stato ha fatto fronte la madre del minore.
Di conseguenza, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti e degli ulteriori elementi sopra esaminati, può essere confermato quanto stabilito al momento della sentenza di separazione a titolo di contributo al mantenimento della GL , con un leggero aumento, CP_4
tenuto conto del tempo decorso e del notorio aumento delle eSIenze della stessa.
Dunque, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento della GL, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 220,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Per la decorrenza dell'assegno di mantenimento dei figli è rilevante non il passaggio in giudicato della sentenza che lo determina, ma la data della domanda (cfr. Cass. Civ. 21087 del 2004; Cass.
Civ. 317 del 1998).
9. L'assegno divorzile
In relazione alla domanda proposta dalla convenuta, avente ad oggetto l'attribuzione di un assegno divorzile, il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi enunciati dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018), le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale.
In particolare, l'evocata pronuncia ha determinato il superamento, nella interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, valorizzando la funzione, da un punto di vista assiologico, non solo assistenziale – alimentare, ma anche perequativa-compensativa dell'assegno divorzile.
Dunque, l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, deve essere compiuto non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
6 Per l'effetto, una interpretazione del contenuto della “adeguatezza dei mezzi” - o della impossibilità di procurarseli - non deve limitarsi né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico – patrimoniali delle parti.
A maggiore specificazione, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, occorre verificare, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, se la disparità della situazione economica – patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro”.
De iure, solo in tale prospettiva il giudizio di adeguatezza, che trova nella prima parte della norma i criteri a cui ancorarsi, assume quella dimensione composita e comparativa tale da collegarsi al principio di solidarietà, diretta espressione della pari dignità dei coniugi, e da abbracciare le complessità di una pluralità di modelli di conduzione della vita coniugale.
Pertanto, la funzione di riequilibrio dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ciò comporta per il coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base della disparità economico-patrimoniale, ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico-reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile.
Siffatta soluzione interpretativa è stata ribadita ed ulteriormente chiarita dalla Suprema Corte, la quale, recentemente, ha affermato che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente;
a tal fine, l'assunzione, in tutto
7 o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non costituisce ex se prova del suddetto contributo, rientrando piuttosto nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
E ancora, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali eSIenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le eSIenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
Nella specie, non è mersa l'esistenza di una disparità economico-reddituale tra le parti.
Nondimeno, non può trascurarsi come la ricorrente non abbia allegato alcun elemento rilevante, in conformità ai principi sopra richiamati, in ordine alla sussistenza del diritto all'assegno divorzile.
In questa prospettiva, si osserva che la ricorrente ha sempre svolto una attività lavorativa, quantomeno dal 2007 in poi, e non ha specificato se, in ragione delle scelte condivise con il coniuge, abbia sacrificato aspettative di crescita professionale e reddituale.
Al contempo, a tanto appare dirimente, è opportuno evidenziare come già all'esito del processo di separazione non era stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore della Parte_1
De iure, la domanda va rigettata.
10. Il regime delle spese
Considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura. Va dunque disposta la compensazione delle spese di lite, nella misura della metà.
Con riferimento alla residua quota di metà, le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
8 b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, di complessità bassa;
c) del numero assai scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
e) della provvisoria ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
DICHIARA lo SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO celebrato in Tunisia in data 31.12.1994 tra e , come sopra generalizzati (atto n.°129, parte II, Parte_1 Controparte_1
serie C, reg atti matrimonio anno 2021 del Comune di Rovigo);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
RIGETTA l'istanza diretta al riconoscimento dell'ASSEGNO DIVORZILE;
PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della GL , un assegno di € 220,00, annualmente ed CP_4
automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
9 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi;
DICHIARA compensate nella misura della metà le spese di lite;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore dello Stato della Controparte_1
restante parte della quota di metà delle spese di giudizio, che si liquida in € 2.329,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge.
Così deciso in Rovigo nella camera di conSIlio tenutasi in data 8.4.2024
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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