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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO NN, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 504/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 254/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 2
e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL905PF00555-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL905PF00555-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL905PF00555-2023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 504/2025, la signora Ricorrente_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_1, impugnava la sentenza N. 254/2024 del 20.11.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Savona respingeva il ricorso, a spese compensate, avverso l'Avviso di accertamento n.
TL905PF00555/2023 per l'anno 2017, avente origine da altro avviso di accertamento n. TL3033004229/2019 (cd. Atto presupposto) relativo alla società Società_1 s.r.l.. del 29.11.2019, notificato alla società, della quale l'appellante era socia al 33%, insieme al Signor Nominativo_1, socio anch'egli al 33% e al Signor Nominativo_2 socio al 34% e amministratore della società.
Contro la predetta sentenza si propongono i motivi di diritto già formulati nel ricorso di primo grado e nella specie si denuncia l'erroneità della stessa nella parte in cui ha ritenuto di aver già “deciso analogo ricorso proposto dalla stessa Ricorrente_1 avverso all'Avviso di Accertamento n. TL905PF01534 relativo alle imposte dirette per l'anno 2016, notificatole il 21 novembre 2022, unitamente all'accertamento presupposto n.
TL3032901307/2019 emesso nei confronti della società Società_1 s.r.l., notificato alla società il 12 agosto 2019, società della quale la ricorrente era socia. Come in quel caso si deve ritenere che non essendo stato impugnato l'Avviso di Accertamento relativo alla società, questo è divenuto definitivo e le maggiori imposte accertate sono attribuite in ragione delle quote possedute dai soci. Ciò vale a maggior ragione nel presente procedimento nel quale la ricorrente lamenta ancora una volta vizi dell'avviso di accertamento relativo alla società che però è già stato confermato con la sentenza precedente di questa corte”
E' errata la statuizione della decisione impugnata posto che la suddetta sentenza relativa alla società non
è passata in giudicato ed anzi è stata appellata davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria avente R.G.
498/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di Savona avrebbe errato anche nel ritenere, in base ad un orientamento ormai superato dalla Giurisprudenza, che l'accertamento societario faccia pieno stato anche nei confronti della contribuente, la quale non può far altro che subirlo senza poterlo contestare.
Proprio nell'ambito delle società a ristretta base sociale la Giurisprudenza ha ritenuto che sebbene il contribuente non possa impugnare l'atto impositivo rivolto alla società, tuttavia nell'impugnare l'avviso di accertamento a lui diretto può contestare anche la fondatezza della ricostruzione del reddito sociale indipendentemente dalla sua definitività dell'accertamento effettuato a carico della società. Si tratterebbe, secondo l'appellante di un ragionamento logico deduttivo fatto proprio anche dallo statuto del contribuente il quale all'art 7 afferma che se nella motivazione degli atti si fa riferimento ad un altro atto questo debba essere allegato all'atto che richiama rendendolo peraltro conoscibile alla difesa del contribuente.
Inoltre, nel caso di specie, si è svolta un'indagine penale per evasione fiscale che ha riguardato la Società_1 s.r.l., con principale imputato l'amministratore sig. Nominativo_2, nella quale sarebbe stata dimostrata l'assoluta estraneità dell'appellante alla distribuzione dei ricavi e più in generale alla gestione societaria, come risulterebbe dalla documentazione prodotta in primo grado, nella specie dalle sbobinature delle conversazioni whattsapp intercorse nel 2016 tra l'amministratore Nominativo_2 e il Direttore Nominativo_3 che evidenziano la totale estraneità della contribuente alla gestione societaria, atteso che ogni spesa, ogni pagamento, ogni rimborso venivano decisi da costoro, senza alcuna partecipazione dei soci, che risultavano all'oscuro di tutta la quotidianità, ricevendo: generiche informazioni, piccoli rimborsi spese, a titolo di compensi. In via subordinata, l'appellante eccepisce che il reddito a lei attribuibile non può essere corrispondente alla traslazione completa del maggior reddito accertato in capo alla società direttamente ai soci pro-quota. Se il reddito, sostiene la contribuente. è stato accertato alla società e la società viene chiamata all'assolvimento delle imposte relative, tali imposte devono gravare esclusivamente sulla società onde non determinare un'illegittima e sgradevole situazione di doppia imposizione in capo al socio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Savona, la quale respingeva le eccezioni di controparte, anche con successiva memoria e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta che l'accertamento relativo alla società non sarebbe stato conosciuto dalla socia, odierna appellante, dal momento che la notifica veniva ritirata dall'amministratore della società, il quale non ne faceva menzione alla compagine societaria, nascondendo di fatto la circostanza, come nulla ha saputo in ordine alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, circostanza anch'essa nascosta dall'amministratore, il quale, invece, sosteneva che gli adempimenti fiscali erano stati correttamente adempiuti personalmente, essendosi qualificato commercialista abilitato, con titolo di studio di Ragioniere.
Risulta anche che l'appellante, nel 2016 non aveva ricevuto né direttamente né indirettamente alcun dividendo da parte della società, ma solamente rimborsi spese e piccole somme a titolo di compenso;
mai, comunque, aveva ricevuto dividendi.
Solo con la notifica dell'avviso di accertamento la contribuente apprendeva come la società versasse in una situazione fiscalmente ed economicamente molto complessa, con malversazioni e appropriazioni indebite di denaro della società.
Dalle sbobinature delle conversazioni WhatsApp, prodotte nel procedimento penale iniziato nei confronti del socio Nominativo_2 viene confermato il fatto che parzialmente qualche somma di minima entità e sempre a titolo di restituzione anticipi o rimborso spese, nel corso del 2016 fosse stata consegnata ai soci pretermessi, ma nelle predette conversazioni non si faceva nemmeno un cenno ad un controllo degli utili eventuali della società da parte dei soci né tantomeno dalle conversazioni emergevano accordi su meccanismi di spartizione degli stessi, essendo peraltro anche i contenuti rimborsi rimessi alla decisione del Nominativo_2 e del Nominativo_3 che decidevano momento ed entità del rimborso;
Dalle conclusioni e dagli atti del procedimento penale iniziato nei confronti dell'amministratore, Signor
Nominativo_2, è risultato che la Signora Ricorrente_1 era completamente estranea, sia alla gestione finanziaria che a quella fiscale della società e che il Signor Nominativo_2 era l'unico responsabile non solo dell'amministrazione della società, ma anche delle malversazioni e delle appropriazioni indebite a lui imputate dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza.
Pertanto, non solo la presunzione di ripartizione utili in società a responsabilità limitata a ristretta base societaria, è inapplicabile al caso di specie;
e ciò sia alla luce della situazione fattuale, sia perché alla Signora Ricorrente_1 non è stata concessa la possibilità di produrre prova contraria ed eccepire l'effettiva assenza di distribuzione degli utili da parte della società sia in sede amministrativa che in sede contenziosa;
ma detta deduzione indiretta non è praticabile nella nostra vicenda processuale, soprattutto perché è stata presunta anche la percezione degli utili da parte della Signora Ricorrente_1.
In sostanza è stato determinato un reddito per avvenuta distribuzione di dividendi dell'appellante sulla base di una doppia presunzione. Una presunzione di distribuzione dei predetti utili, operata attraverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società_1 s.r.l.. del 29.11.2019 , recante il numero n. TL3033004229/2019 e una presunzione di percezione degli utili da parte della Signora
Ricorrente_1, riportata nell'avviso di accertamento n. TL905PF00555/2023 per l'anno 2017. Ma la doppia presunzione (o presunzione di secondo grado), vale a dire l'uso di una presunzione legale o semplice come fatto base per dedurre un'ulteriore presunzione, è illegittima in ambito tributario, in base al principio noto come praesumptum de praesumpto non admittitur.
Pertanto, l'avviso di accertamento basato su una doppia presunzione viola i principi che regolano le prove indiziarie, stabiliti dall'articolo 2729 del Codice Civile, per cui utilizzare un fatto noto, presunto per dedurne un altro fatto ignoto, ugualmente presunto, decostruisce e rende inefficaci entrambe le presunzioni, che non sono più gravi, precise e concordanti, non basandosi su un fatto certo, noto, ma presunto.
L'Amministrazione Finanziaria non può emettere un avviso di accertamento in cui, come nel nostro caso, si presume un maggior reddito della società, distribuito ai soci (prima presunzione) e, da questo, si presume automaticamente la distribuzione di utili extracontabili ai soci (seconda presunzione).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ed incontrovertibilmente ribadito il divieto di doppia presunzione, sin dalla Sentenza del 09/01/2014 n. 245, sostenuta successivamente e da ultimo confermata con ordinanze che hanno censurato l'avviso di accertamento fondato su una prima presunzione basata su fatti non certi ma dedotti logicamente e su una seconda presunzione supportata da ulteriori elementi indiziari, anch'essi puramente presuntivi.
Ma allo stesso tempo,proprio in relazione a tale tipo societario (ristretta base sociale), nel corso degli anni, ha trovato spazio anche l'orientamento di legittimità (ex multis: Cass. n. 26473/2024; Cass. n. 4603/2024;
Cass. n. 19442/2021; Cass. n. 24534/2017; Cass. n. 9519/2009; Cass. n. 6197/2007) secondo il quale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo ad una società a ristretta base sociale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e salva facoltà degli stessi di fornire la prova contraria. In altri termini, se viene dimostrato che la società non ha dichiarato ricavi, il fatto che la compagine sociale sia estremamente ristretta fa presumere che vi sia un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e, di conseguenza, che il maggior reddito sia stato anche ripartito pro quota tra i soci. È evidente, dunque, che la suddetta distribuzione ai soci degli eventuali utili in nero della società a ristretta base azionaria, affonda le proprie origini non in una disposizione normativa ma in una presunzione di matrice giurisprudenziale. Tale forma di presunzione, secondo la Corte di
Cassazione, non violerebbe il divieto di doppia presunzione poiché il fatto noto, che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale (cfr. Cass. n. 15995/2024; Cass. n. 29794/2021; Cass. n.
5581/2015). In altri termini, la presunzione predetta non rappresenta una violazione del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinviene nella
“complicità” che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone, sicché è ammessa la presunzione che utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci nel corso dello stesso esercizio annuale
(cfr. Cass. n. 31932/2024; Cass. n. 5567/2023; Cass. n. 13485/2008). Ed invero, la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extrabilancio, alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale. Pertanto, la ristretta base azionaria è assunta come fatto noto per presumere, con sufficiente probabilità, che gli utili non dichiarati dalla società siano stati effettivamente distribuiti ai soci, che la distribuzione sia avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui li avrebbe prodotti la società e nella stessa proporzione della quota di partecipazione al capitale sociale.
Posto che da un fatto sì certo, ma apparentemente neutro e precostituito sin dalla costituzione della società, vale a dire la presenza nella compagine sociale di soli tre soci il Signor Nominativo_2, socio al 34% e amministratore della società, il Signor Nominativo_1, socio al 33% e la Signora Ricorrente_1 anch'ella socia al 33%, possa essere assunto a fatto noto su cui fondare la seconda presunzione e, quindi, ammesso che nel caso di specie non ricorre una doppia presunzione e quindi, non operi il relativo divieto che inficerebbe l'avviso di accertamento, occorre ribadire che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio non è assoluta, ma può essere superata dal socio fornendo la prova contraria. Con riferimento al contenuto della prova liberatoria, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.
2464 del 02 febbraio 2025, in adesione al più recente indirizzo di legittimità in tema di contenuto della prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, il socio di una società
a ristretta base azionaria può vincere la suddetta presunzione offrendo la dimostrazione anche solo della propria assoluta estraneità alla gestione e conduzione societaria. Come chiarito dai giudici di legittimità nell'ordinanza de qua, una volta dimostrata l'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società, cosa perfettamente avvenuta nel caso che ci occupa. la massima di comune esperienza che, dalla ristrettezza della base sociale, inferisce un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci.
Pertanto, il contenuto della prova liberatoria può consistere nella dimostrazione anche solo dell'estraneità del socio alla conduzione societaria (cfr. Cass. n. 32002/2024; Cass. n. 15991/2024; Cass. n. 7170/2022;
Cass. n. 24870/2021). Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta base sociale, l'assoluta estraneità della socia alla gestione e alla vita stessa della società, la suddetta massima di esperienza che rappresenta una forte complicità che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone, sicché è ammessa la presunzione che utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci nel corso dello stesso esercizio annuale, perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci. Sul piano probatorio l'estraneità dell'appellante alla conduzione societaria è stata dimostrata attraverso la produzione dei documenti (le dichiarazioni rese alla Guardia di
Finanza, dalla stessa appellante in qualità di testimone/ parte offesa, come risulta dal verbale di sommarie informazioni, presente nel fascicolo di primo grado) attestanti che la socia, ritenuta beneficiario in via presuntiva degli utili in nero, non svolgeva alcuna attività di gestione della società; la produzione delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza che dimostrano l'esistenza di conflitti tra il socio di minoranza e quelli di maggioranza. In particolare, la socia ha provato l'esistenza di divergenze economiche e personali con il socio amministratore, sfociati in iniziative penali (procedimenti penali a carico del Nominativo_2 e a carico del Nominativo_3, Direttore Generale della sociuetà, unici soggetti effettivamente perseguiti dalla Procura di Genova)
. Sebbene i suesposti orientamenti di legittimità, in ordine al divieto di doppia presunzione e relativamente alla natura ed alla tipologia della prova contraria, cui è stata chiamata la socia pretermessa nella gestione sociale, offrano interpretazioni differenti in merito alla necessità ed al contenuto della prova contraria, occorre evidenziare che vi è un elemento che li accomuna: la pervasività della prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci. Infatti, secondo tutti gli orientamenti di legittimità richiamati, la prova contraria, consistente in procedimenti penali a carico del socio amministratore (precisa e rigorosa come quella fornita dalla contribuente che ha anche avuto modo, una volta scoperta l'assoluta malagestio del Nominativo_2, di confrontarsi con il signor Nominativo_3, che quale Direttore Generale della società veniva autorizzato a sporgere formale denuncia/querela nei confronti di Nom_2) è sufficiente a vincere la presunzione de qua, in uno con la produzione documentale capace di identificare con precisione, gravità e concordanza la prova contraria inferente il comportamento del socio amministratore, volto ad occultare ai soci qualsiasi notizia sull'andamento della società, ad escludere i soci dalla gestione economico e fiscale della società, ad appropriarsi indebitamente degli utili conseguiti e riguardante la sostanziale e incolpevole estraneità dell'appellante alla amministrazione e conduzione societaria.
Per i retroestesi motivi l'appello va accolto. Viste le particolari circostanze che hanno coinvolto la società nel corso della gestione del signor Nominativo_2 e il lungo percorso sostenuto dall'appellante per dimostrare l'estraneità alla gestione societaria, facendo ricorso anche a presunzioni, la Corte compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO NN, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 504/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 254/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 2
e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL905PF00555-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL905PF00555-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL905PF00555-2023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 504/2025, la signora Ricorrente_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_1, impugnava la sentenza N. 254/2024 del 20.11.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Savona respingeva il ricorso, a spese compensate, avverso l'Avviso di accertamento n.
TL905PF00555/2023 per l'anno 2017, avente origine da altro avviso di accertamento n. TL3033004229/2019 (cd. Atto presupposto) relativo alla società Società_1 s.r.l.. del 29.11.2019, notificato alla società, della quale l'appellante era socia al 33%, insieme al Signor Nominativo_1, socio anch'egli al 33% e al Signor Nominativo_2 socio al 34% e amministratore della società.
Contro la predetta sentenza si propongono i motivi di diritto già formulati nel ricorso di primo grado e nella specie si denuncia l'erroneità della stessa nella parte in cui ha ritenuto di aver già “deciso analogo ricorso proposto dalla stessa Ricorrente_1 avverso all'Avviso di Accertamento n. TL905PF01534 relativo alle imposte dirette per l'anno 2016, notificatole il 21 novembre 2022, unitamente all'accertamento presupposto n.
TL3032901307/2019 emesso nei confronti della società Società_1 s.r.l., notificato alla società il 12 agosto 2019, società della quale la ricorrente era socia. Come in quel caso si deve ritenere che non essendo stato impugnato l'Avviso di Accertamento relativo alla società, questo è divenuto definitivo e le maggiori imposte accertate sono attribuite in ragione delle quote possedute dai soci. Ciò vale a maggior ragione nel presente procedimento nel quale la ricorrente lamenta ancora una volta vizi dell'avviso di accertamento relativo alla società che però è già stato confermato con la sentenza precedente di questa corte”
E' errata la statuizione della decisione impugnata posto che la suddetta sentenza relativa alla società non
è passata in giudicato ed anzi è stata appellata davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria avente R.G.
498/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di Savona avrebbe errato anche nel ritenere, in base ad un orientamento ormai superato dalla Giurisprudenza, che l'accertamento societario faccia pieno stato anche nei confronti della contribuente, la quale non può far altro che subirlo senza poterlo contestare.
Proprio nell'ambito delle società a ristretta base sociale la Giurisprudenza ha ritenuto che sebbene il contribuente non possa impugnare l'atto impositivo rivolto alla società, tuttavia nell'impugnare l'avviso di accertamento a lui diretto può contestare anche la fondatezza della ricostruzione del reddito sociale indipendentemente dalla sua definitività dell'accertamento effettuato a carico della società. Si tratterebbe, secondo l'appellante di un ragionamento logico deduttivo fatto proprio anche dallo statuto del contribuente il quale all'art 7 afferma che se nella motivazione degli atti si fa riferimento ad un altro atto questo debba essere allegato all'atto che richiama rendendolo peraltro conoscibile alla difesa del contribuente.
Inoltre, nel caso di specie, si è svolta un'indagine penale per evasione fiscale che ha riguardato la Società_1 s.r.l., con principale imputato l'amministratore sig. Nominativo_2, nella quale sarebbe stata dimostrata l'assoluta estraneità dell'appellante alla distribuzione dei ricavi e più in generale alla gestione societaria, come risulterebbe dalla documentazione prodotta in primo grado, nella specie dalle sbobinature delle conversazioni whattsapp intercorse nel 2016 tra l'amministratore Nominativo_2 e il Direttore Nominativo_3 che evidenziano la totale estraneità della contribuente alla gestione societaria, atteso che ogni spesa, ogni pagamento, ogni rimborso venivano decisi da costoro, senza alcuna partecipazione dei soci, che risultavano all'oscuro di tutta la quotidianità, ricevendo: generiche informazioni, piccoli rimborsi spese, a titolo di compensi. In via subordinata, l'appellante eccepisce che il reddito a lei attribuibile non può essere corrispondente alla traslazione completa del maggior reddito accertato in capo alla società direttamente ai soci pro-quota. Se il reddito, sostiene la contribuente. è stato accertato alla società e la società viene chiamata all'assolvimento delle imposte relative, tali imposte devono gravare esclusivamente sulla società onde non determinare un'illegittima e sgradevole situazione di doppia imposizione in capo al socio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Savona, la quale respingeva le eccezioni di controparte, anche con successiva memoria e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta che l'accertamento relativo alla società non sarebbe stato conosciuto dalla socia, odierna appellante, dal momento che la notifica veniva ritirata dall'amministratore della società, il quale non ne faceva menzione alla compagine societaria, nascondendo di fatto la circostanza, come nulla ha saputo in ordine alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, circostanza anch'essa nascosta dall'amministratore, il quale, invece, sosteneva che gli adempimenti fiscali erano stati correttamente adempiuti personalmente, essendosi qualificato commercialista abilitato, con titolo di studio di Ragioniere.
Risulta anche che l'appellante, nel 2016 non aveva ricevuto né direttamente né indirettamente alcun dividendo da parte della società, ma solamente rimborsi spese e piccole somme a titolo di compenso;
mai, comunque, aveva ricevuto dividendi.
Solo con la notifica dell'avviso di accertamento la contribuente apprendeva come la società versasse in una situazione fiscalmente ed economicamente molto complessa, con malversazioni e appropriazioni indebite di denaro della società.
Dalle sbobinature delle conversazioni WhatsApp, prodotte nel procedimento penale iniziato nei confronti del socio Nominativo_2 viene confermato il fatto che parzialmente qualche somma di minima entità e sempre a titolo di restituzione anticipi o rimborso spese, nel corso del 2016 fosse stata consegnata ai soci pretermessi, ma nelle predette conversazioni non si faceva nemmeno un cenno ad un controllo degli utili eventuali della società da parte dei soci né tantomeno dalle conversazioni emergevano accordi su meccanismi di spartizione degli stessi, essendo peraltro anche i contenuti rimborsi rimessi alla decisione del Nominativo_2 e del Nominativo_3 che decidevano momento ed entità del rimborso;
Dalle conclusioni e dagli atti del procedimento penale iniziato nei confronti dell'amministratore, Signor
Nominativo_2, è risultato che la Signora Ricorrente_1 era completamente estranea, sia alla gestione finanziaria che a quella fiscale della società e che il Signor Nominativo_2 era l'unico responsabile non solo dell'amministrazione della società, ma anche delle malversazioni e delle appropriazioni indebite a lui imputate dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza.
Pertanto, non solo la presunzione di ripartizione utili in società a responsabilità limitata a ristretta base societaria, è inapplicabile al caso di specie;
e ciò sia alla luce della situazione fattuale, sia perché alla Signora Ricorrente_1 non è stata concessa la possibilità di produrre prova contraria ed eccepire l'effettiva assenza di distribuzione degli utili da parte della società sia in sede amministrativa che in sede contenziosa;
ma detta deduzione indiretta non è praticabile nella nostra vicenda processuale, soprattutto perché è stata presunta anche la percezione degli utili da parte della Signora Ricorrente_1.
In sostanza è stato determinato un reddito per avvenuta distribuzione di dividendi dell'appellante sulla base di una doppia presunzione. Una presunzione di distribuzione dei predetti utili, operata attraverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società_1 s.r.l.. del 29.11.2019 , recante il numero n. TL3033004229/2019 e una presunzione di percezione degli utili da parte della Signora
Ricorrente_1, riportata nell'avviso di accertamento n. TL905PF00555/2023 per l'anno 2017. Ma la doppia presunzione (o presunzione di secondo grado), vale a dire l'uso di una presunzione legale o semplice come fatto base per dedurre un'ulteriore presunzione, è illegittima in ambito tributario, in base al principio noto come praesumptum de praesumpto non admittitur.
Pertanto, l'avviso di accertamento basato su una doppia presunzione viola i principi che regolano le prove indiziarie, stabiliti dall'articolo 2729 del Codice Civile, per cui utilizzare un fatto noto, presunto per dedurne un altro fatto ignoto, ugualmente presunto, decostruisce e rende inefficaci entrambe le presunzioni, che non sono più gravi, precise e concordanti, non basandosi su un fatto certo, noto, ma presunto.
L'Amministrazione Finanziaria non può emettere un avviso di accertamento in cui, come nel nostro caso, si presume un maggior reddito della società, distribuito ai soci (prima presunzione) e, da questo, si presume automaticamente la distribuzione di utili extracontabili ai soci (seconda presunzione).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ed incontrovertibilmente ribadito il divieto di doppia presunzione, sin dalla Sentenza del 09/01/2014 n. 245, sostenuta successivamente e da ultimo confermata con ordinanze che hanno censurato l'avviso di accertamento fondato su una prima presunzione basata su fatti non certi ma dedotti logicamente e su una seconda presunzione supportata da ulteriori elementi indiziari, anch'essi puramente presuntivi.
Ma allo stesso tempo,proprio in relazione a tale tipo societario (ristretta base sociale), nel corso degli anni, ha trovato spazio anche l'orientamento di legittimità (ex multis: Cass. n. 26473/2024; Cass. n. 4603/2024;
Cass. n. 19442/2021; Cass. n. 24534/2017; Cass. n. 9519/2009; Cass. n. 6197/2007) secondo il quale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo ad una società a ristretta base sociale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e salva facoltà degli stessi di fornire la prova contraria. In altri termini, se viene dimostrato che la società non ha dichiarato ricavi, il fatto che la compagine sociale sia estremamente ristretta fa presumere che vi sia un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e, di conseguenza, che il maggior reddito sia stato anche ripartito pro quota tra i soci. È evidente, dunque, che la suddetta distribuzione ai soci degli eventuali utili in nero della società a ristretta base azionaria, affonda le proprie origini non in una disposizione normativa ma in una presunzione di matrice giurisprudenziale. Tale forma di presunzione, secondo la Corte di
Cassazione, non violerebbe il divieto di doppia presunzione poiché il fatto noto, che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale (cfr. Cass. n. 15995/2024; Cass. n. 29794/2021; Cass. n.
5581/2015). In altri termini, la presunzione predetta non rappresenta una violazione del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinviene nella
“complicità” che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone, sicché è ammessa la presunzione che utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci nel corso dello stesso esercizio annuale
(cfr. Cass. n. 31932/2024; Cass. n. 5567/2023; Cass. n. 13485/2008). Ed invero, la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extrabilancio, alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale. Pertanto, la ristretta base azionaria è assunta come fatto noto per presumere, con sufficiente probabilità, che gli utili non dichiarati dalla società siano stati effettivamente distribuiti ai soci, che la distribuzione sia avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui li avrebbe prodotti la società e nella stessa proporzione della quota di partecipazione al capitale sociale.
Posto che da un fatto sì certo, ma apparentemente neutro e precostituito sin dalla costituzione della società, vale a dire la presenza nella compagine sociale di soli tre soci il Signor Nominativo_2, socio al 34% e amministratore della società, il Signor Nominativo_1, socio al 33% e la Signora Ricorrente_1 anch'ella socia al 33%, possa essere assunto a fatto noto su cui fondare la seconda presunzione e, quindi, ammesso che nel caso di specie non ricorre una doppia presunzione e quindi, non operi il relativo divieto che inficerebbe l'avviso di accertamento, occorre ribadire che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio non è assoluta, ma può essere superata dal socio fornendo la prova contraria. Con riferimento al contenuto della prova liberatoria, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.
2464 del 02 febbraio 2025, in adesione al più recente indirizzo di legittimità in tema di contenuto della prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, il socio di una società
a ristretta base azionaria può vincere la suddetta presunzione offrendo la dimostrazione anche solo della propria assoluta estraneità alla gestione e conduzione societaria. Come chiarito dai giudici di legittimità nell'ordinanza de qua, una volta dimostrata l'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società, cosa perfettamente avvenuta nel caso che ci occupa. la massima di comune esperienza che, dalla ristrettezza della base sociale, inferisce un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci.
Pertanto, il contenuto della prova liberatoria può consistere nella dimostrazione anche solo dell'estraneità del socio alla conduzione societaria (cfr. Cass. n. 32002/2024; Cass. n. 15991/2024; Cass. n. 7170/2022;
Cass. n. 24870/2021). Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta base sociale, l'assoluta estraneità della socia alla gestione e alla vita stessa della società, la suddetta massima di esperienza che rappresenta una forte complicità che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone, sicché è ammessa la presunzione che utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci nel corso dello stesso esercizio annuale, perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci. Sul piano probatorio l'estraneità dell'appellante alla conduzione societaria è stata dimostrata attraverso la produzione dei documenti (le dichiarazioni rese alla Guardia di
Finanza, dalla stessa appellante in qualità di testimone/ parte offesa, come risulta dal verbale di sommarie informazioni, presente nel fascicolo di primo grado) attestanti che la socia, ritenuta beneficiario in via presuntiva degli utili in nero, non svolgeva alcuna attività di gestione della società; la produzione delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza che dimostrano l'esistenza di conflitti tra il socio di minoranza e quelli di maggioranza. In particolare, la socia ha provato l'esistenza di divergenze economiche e personali con il socio amministratore, sfociati in iniziative penali (procedimenti penali a carico del Nominativo_2 e a carico del Nominativo_3, Direttore Generale della sociuetà, unici soggetti effettivamente perseguiti dalla Procura di Genova)
. Sebbene i suesposti orientamenti di legittimità, in ordine al divieto di doppia presunzione e relativamente alla natura ed alla tipologia della prova contraria, cui è stata chiamata la socia pretermessa nella gestione sociale, offrano interpretazioni differenti in merito alla necessità ed al contenuto della prova contraria, occorre evidenziare che vi è un elemento che li accomuna: la pervasività della prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci. Infatti, secondo tutti gli orientamenti di legittimità richiamati, la prova contraria, consistente in procedimenti penali a carico del socio amministratore (precisa e rigorosa come quella fornita dalla contribuente che ha anche avuto modo, una volta scoperta l'assoluta malagestio del Nominativo_2, di confrontarsi con il signor Nominativo_3, che quale Direttore Generale della società veniva autorizzato a sporgere formale denuncia/querela nei confronti di Nom_2) è sufficiente a vincere la presunzione de qua, in uno con la produzione documentale capace di identificare con precisione, gravità e concordanza la prova contraria inferente il comportamento del socio amministratore, volto ad occultare ai soci qualsiasi notizia sull'andamento della società, ad escludere i soci dalla gestione economico e fiscale della società, ad appropriarsi indebitamente degli utili conseguiti e riguardante la sostanziale e incolpevole estraneità dell'appellante alla amministrazione e conduzione societaria.
Per i retroestesi motivi l'appello va accolto. Viste le particolari circostanze che hanno coinvolto la società nel corso della gestione del signor Nominativo_2 e il lungo percorso sostenuto dall'appellante per dimostrare l'estraneità alla gestione societaria, facendo ricorso anche a presunzioni, la Corte compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.