Sentenza 24 novembre 1987
Massime • 2
In tema di rapporto di lavoro nautico, rispetto al quale le norme del codice civile possono trovare applicazione, secondo il disposto dell'art. 1 cod. nav., solo quando tale codice non contenga apposite Disposizioni ne' altre applicabili per analogia, la Determinazione delle componenti della retribuzione da prendere a base del calcolo del compenso per ferie ed altre competenze indirette deve essere compiuta alla stregua della specifica disciplina dettata dai contratti collettivi (che il citato art. 1 comprende tra le fonti del diritto della navigazione), restando esclusa - anche ai fini della verifica dell'osservanza del precetto del primo comma dell'art. 36 cost. - la possibilità di commissione fra i criteri risultanti da detta normativa e quelli stabilita dalla disciplina convenzionale. ( Conf 7572/87).*
In tema di rapporto di lavoro nautico, il compenso per lavoro straordinario forfettizzato è escluso dal computo dell'indennità di anzianità, disponendo in tal senso il C.C.n.L. 23 luglio 1959 (dichiarato efficace erga omnes con d.P.R. 28 agosto 1960 n. 1333) ed essendo la legittimità di tale previsione della disciplina collettiva - la quale deroga, ai sensi del secondo comma dell'art. 374 cod. nav., all'art. 361 dello stesso codice - confermata dalla modifica apportata al citato art. 361 dall'art. 1, terzo comma, del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977 n. 91), il quale, per il futuro, demanda in via esclusiva alla contrattazione collettiva l'individuazione degli emolumenti di carattere fisso e continuativo da prendere a base per la Determinazione dell'indennità di anzianità. ( Conf 5443/87, mass n 454006 seconda parte; ( contra 5870/87, mass n 454265).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/1987, n. 8674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8674 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1987 |
Testo completo
In tema di rapporto di lavoro nautico, rispetto al quale le norme del codice civile possono trovare applicazione, secondo il disposto dell'art. 1 cod. nav., solo quando tale codice non contenga apposite Disposizioni ne' altre applicabili per analogia, la Determinazione delle componenti della retribuzione da prendere a base del calcolo del compenso per ferie ed altre competenze indirette deve essere compiuta alla stregua della specifica disciplina dettata dai contratti collettivi (che il citato art. 1 comprende tra le fonti del diritto della navigazione), restando esclusa - anche ai fini della verifica dell'osservanza del precetto del primo comma dell'art. 36 cost. - la possibilità di commissione fra i criteri risultanti da detta normativa e quelli stabilita dalla disciplina convenzionale. ( Conf 7572/87).*