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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2500/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2500/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZATI Parte_1 C.F._1 STEFANIA e dell'avv. MANCUSO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CURTATONE 6 MILANO presso il difensore avv. LAZZATI STEFANIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARESCA ARTURO e dell'avv. BOZZI CARLO e dell'avv. BOCCIA FRANCO RAIMONDO, elettivamente domiciliata in VIA PASQUALE VILLARI 39 FIRENZE presso il difensore avv.
MARTUCCI TERESA MARIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Parte_1 Controparte_2
conclusioni:
“In via principale
- previo accertamento della nullità dei contratti/rapporto di stage/tirocinio e/o del termine apposto al contratto stipulato in data 30/8/2020 e/o della proroga comunicata con missiva del 13/7/2021 accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente con decorrenza dalla data ritenuta di giustizia con mansioni di addetto customer care e con inquadramento nella 2 area professionale 2 livello retributivo, con applicazione del CCNL per i quadri direttivi e per il personale della aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane del
21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di Euro 2.127,77 per 13 mensilità e per l'effetto:
- condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32 comma 5 L n. 183/2010 pari a 12 mensilità o comunque tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad Euro 2.300,75 (€ 2123,77 x 13 / 12)
In via subordinata
- previa dichiarazione della violazione dell'accordo per le ragioni meglio in narrativa, dichiarare e accertare ai sensi dell'art. 2932 cc l'obbligo di assumere il ricorrente con contratto a CP_1 tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione di e Parte_2 [...]
e per l'effetto dichiarare costituito inter partes un rapporto di lavoro di subordinato a CP_3 tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione di e Parte_2 [...] con mansioni di addetto customer care e con inquadramento nella 2 area professionale 2 CP_3 livello retributivo, con applicazione del CCNL per i quadri direttivi e per il personale della aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane del 21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di Euro 2.127,77 per 13 mensilità.
In ogni caso condannare la resistente al pagamento delle competenze onorari e spese oltre accessori di legge secondo il Dm in vigore”.
Il ricorrente ha riferito:
- di aver sottoscritto in data 11.6.2020 progetto formativo di tirocinio finalizzato all'inserimento al lavoro, per 40 ore settimanali, dal 15.6.2020 al 14.12.2020, con soggetto promotore Umana S.p.A., soggetto ospitante Sinergia S.c.a.r.l. e tutore , avente quale obiettivo la formazione per Persona_1 la figura di addetto all'ufficio customer service;
- di aver successivamente stipulato con l'odierna resistente, in data 30.7.2020, contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi (dall'1.8.2020 al 31.7.2021), poi prorogato al 30.7.2022, con orario di
37 ore settimanali e mansioni di addetto al customer care (inquadramento nell'area professionale 2, livello retributivo 2, del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane). ha eccepito la nullità del contratto di tirocinio (per durata dello stage inferiore a quella Parte_1
minima di legge;
per mancanza di svolgimento dell'attività formativa;
per aver assunto la sua prestazione lavorativa, nei fatti, i caratteri di un vero e proprio rapporto di natura subordinata) e la nullità del successivo contratto a tempo determinato (sottoscritto per far fronte in realtà a stabili e durevoli esigenze lavorative della resistente e in violazione delle percentuali massime di lavoratoti assunti a tempo determinato di cui all'art. 23 D.Lgs. 81/2015), con conseguente sussistenza ab origine di un unitario rapporto a tempo indeterminato e diritto al conseguimento della indennità risarcitoria di cui all'art 32, comma 5, D.Lgs. 183/2010; in subordine, il ricorrente ha fatto valere la violazione da parte della resistente dell'accordo raggiunto il 10.12.2021 in sede sindacale, con cui si era CP_1 assunta l'obbligo di dare priorità, per le assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2021/2023, a coloro che avessero sviluppato esperienza di almeno un anno, nell'ambito di rapporti a tempo indeterminato (anche in somministrazione), chiedendo l'adempimento dell'obbligo ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha preliminarmente eccepito in rito l'inammissibilità delle domande del “ripristino del rapporto di lavoro” per tardività della relativa proposizione oltre il termine decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. a) L. 183/2010; nel merito, ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo documenti e prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.
***
Tra il ricorrente e (che si occupa della gestione di servizi di front Controparte_2
back office, customer care per i correntisti delle banche associate di Iccrea Banca S.p.A.: vd. docc.
1-3 fasc. ric.) è intercorso progetto formativo di tirocinio finalizzato all'inserimento al lavoro, per 40 ore settimanali, dal 15.6.2020 al 14.12.2020 (soggetto promotore Umana S.p.A., soggetto ospitante
Sinergia S.c.a.r.l. e tutore ), avente quale obiettivo la formazione per la figura di Persona_1 addetto all'ufficio customer service (doc. 4 fasc. ric.; doc. 1 fasc. res.) ed anticipatamente conclusosi quando tra le parti è stato stipulato contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi dall'1.8.2020 al
31.7.2021 (poi prorogato al 30.7.2022), con orario di 37 ore settimanali, mansioni di addetto al customer care ed inquadramento nell'area professionale 2, livello retributivo 2, del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane (contratto del 30.7.2020: docc. 9 e 10 fasc. ric.; doc. 4 fasc. res.).
L'ordinamento conosce diverse tipologie di tirocinio, differenziate in relazione al soggetto che partecipa al progetto formativo ed alle finalità sottese a quest'ultimo.
Per quel che qui riguarda, i “tirocini formativi e di orientamento” trovano riconoscimento nell'art. 18 L.
196/1997 e nel relativo Regolamento (D.M. 25.3.1998, n. 142) e costituiscono quei tirocini (non curriculari) adottati per “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” (così l'art. 18 cit.).
Approvata nel 2001 la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito alle Regioni ed alle
Province autonome potestà esclusiva in materia di “formazione professionale”, la Regione Toscana ha adottato:
a) la L.R n. 32/2002 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), la quale tuttavia, nella sua originaria formulazione, non conteneva alcuna disciplina specifica in materia di tirocini non curriculari, introdotta per la prima volta solo nel 2012 (a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. 3/2012, che ha inserito gli artt. da 17-bis a 17-sexies) e successivamente modificata dalla L.R. 15/2018 (che ha ritrascritto il testo degli artt. 17-bis ss. nella formulazione attualmente vigente); in particolare, l'art. 17-bis precisa che i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e sono volti ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, costituendo forme di tirocinio non curriculare quale esperienza lavorativa, orientativa o professionalizzante, da realizzare presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale;
b) il Regolamento 8.8.2003 n. 47/R di attuazione della L.R. 32/02, anch'esso inizialmente privo di una apposita regolamentazione dei tirocini non curriculari, introdotta nel 2012 per effetto dell'inserimento – ad opera del d.p.g.r. 22.3.2012, n. 11/R – della “sezione I bis” dedicata ai “Tirocini non curriculari”
(artt. da 86-bis a 86-decies), sezione ulteriormente modificata dal d.p.g.r. 30.1.2019 n. 6/R, che ha aggiunto gli articoli da 86-undecies a 86-quaterdecies.
Parallelamente, a livello nazionale sono state stipulate – in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 co. 34 L. 92/2012 – le Linee-guida per assicurare standard minimi di carattere disciplinare (“Linee- guida in materia di tirocinio” del 24.1.2013), ove è stato ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, il tirocinio del ricorrente è stato promosso da Umana S.p.A. sulla base della convenzione stipulata il 26.5.2020 (e richiamata nel frontespizio dell'atto). ha dedotto sotto vari profili la nullità del progetto formativo, in quanto celante un rapporto di Parte_1
natura subordinata, di cui ha allegato gli elementi caratterizzanti.
Rispetto a tale domanda, infondata è l'eccezione di decadenza sollevata con riferimento alla previsione dell'art. 32, comma 3, lett a) L. 183/2010 (“Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”), per l'assorbente rilievo che nessun atto di recesso (in ipotesi da impugnare e da cui far decorrere il termine di decadenza) è stato adottato dalla resistente, nei cui confronti è stata fatta valere una domanda di accertamento di un ordinario rapporto di lavoro subordinato sotteso ad un formale progetto formativo di tirocinio, domanda non sottoposta ad alcun termine decadenziale.
Ciò posto, nel progetto formativo sottoscritto dal ricorrente si legge:
“Obiettivi del tirocinio: “il tirocinio ha l'obiettivo di formare la tirocinante per la figura di addetto all'ufficio custumer service. Grazie al percorso formativo, al costante supporto del tutor e del team si apprenderanno le competenze e gli skill previsti dalla figura professionale”
Modalità di svolgimento “la tirocinante affiancherà il tutor aziendale nelle attività di customer service.
Supporterà il tutor aziendale ed il team nelle attività di fornitura di indicazioni ai clienti per la risoluzione di piccole disfunzioni, fornitura di informazioni al pubblico sui prodotti o sui servizi offerti dall'azienda, realizzazione delle operazioni per l'accoglienza telefonica dei clienti, compilazione dei report per la registrazione delle richieste dei clienti e delle informazioni fornite, inoltro all'assistenza tecnica delle richieste dei clienti che necessitano di un particolare intervento.” Competenze da acquisire: gestire autonomamente le banche dati informative funzionali all'erogazione dei servizi, delle prestazioni e al controllo dell'organizzazione dell'ente; Utilizzare le funzionalità del sistema informativo per la diffusione e la trasformazione delle informazioni in formato accessibile a tutte le utenze;
provvedere alla risoluzione delle problematiche di funzionalità anche attraverso il contatto con i servizi di assistenza tecnica;
gestione del back office;
gestire la relazione telefonica con il cliente, seguendolo nella fase di accoglienza, di erogazione di informazioni e di gestione dei reclami.
Se, quindi, in base al progetto formativo, il ricorrente era chiamato ad assumere compiti di mero
“affiancamento” (al tutor aziendale ) e di semplice “supporto” (al medesimo tutor Persona_2
aziendale e al team) per il compimento delle attività sopra indicate e allo scopo di conseguire una formazione per la figura professionale di addetto all'ufficio custumer service, nella realtà egli – dopo un periodo di formazione teorica in aula durata non più di due settimane1 – ha operato autonomamente, senza affiancare nessuno e senza essere affiancato da nessuno, effettuando telefonate ai correntisti all'interno di una stanza ove erano presenti in ogni turno 10 stagisti e nella quale operavano anche dipendenti della resistente (tra cui e qualificati Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
quali team leader), mentre il suo tutor si trovava in una stanza attigua, senza mai avere Per_1
relazione con lui2.
Tali modalità della prestazione resa, risultanti in particolare dalle deposizioni della teste
[...]
(della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non avendo ella più rapporti con la Tes_4
resistente e non avendo avviato contenziosi contro la medesima), traspaiono a ben vedere anche dalle dichiarazioni del teste di parte resistente , che doveva essere la persona cui Persona_2 Parte_1
avrebbe dovuto fare da supporto in affiancamento: egli ha addirittura dichiarato di non ricordare se fosse stato lui il tutor del ricorrente, non ha saputo dire se abbia affiancato il durante il suo Parte_1 tirocinio e ha confermato che la sua postazione di lavoro si trovava in ufficio “in fondo al salone” ove operavano gli stagisti.
Quanto al ruolo dei team leader Signorini, e dipendenti della resistente, già solo il Tes_2 Tes_3
dato numerico della presenza di 10 stagisti a fronte di 3 team leader esclude che ciascuno di questi ultimi abbia potuto assicurare, in favore di ciascun stagista, quell'affiancamento costante che ha descritto il teste (uno dei team leader) ed a cui ha fatto riferimento anche il teste Testimone_1
Tes_5
E' allora ben più attendibile quanto sul punto dichiarato dalla teste secondo cui “quando ho Tes_4
iniziato a fare le telefonate, nella stanza vi erano i miei colleghi ma anche i team Leader, cioè
[...]
e anche e in alcuni momenti erano presenti anche tutti e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
tre, e io, come gli altri operatori, ci potevamo rivolgere a loro per chiedere come fare procedure che ancora non avevamo conosciuto o per altri chiarimenti o dubbi su cose che non sapevamo[…]ricordo che, se avevo bisogno, mi alzavo e andavo da un team leader a chiedere le cose;
ho visto anche i team leader recarsi presso gli operatori per aiutarli;
quanto ho detto vale anche per il periodo in cui vi era il ricorrente, che come detto è arrivato poco dopo di me;
che io mi ricordi, quando vi era il ricorrente i team leader erano le 3 persone di cui ho detto prima, caso mai alcune volte non erano presenti tutti e tre insieme. La situazione che ho descritto non ha subito modifiche determinati da quando sono arrivata io a quando è arrivato il ricorrente, anche visto che lui è arrivato poco dopo di me”.
Tali affermazioni sono in linea con quanto riferito in argomento anche dalla teste Testimone_6
, che quindi sul punto possono ritenersi attendibili (anche se la teste è moglie del ricorrente ed ha
[...]
avviato analogo contenzioso contro e tuttora pendente). Controparte_2
Di fatto il ricorrente, dopo una iniziale formazione teorica, è stato incaricato di svolgere attività di assistenza ai clienti correntisti come front office (telefonate) e, in minima parre, come back office
(gestione pratiche), del tutto analoga a quella resa dai “colleghi senior” della resistente (vd. il riferimento a questi colleghi è stato fatto dal teste , se non per il fatto di necessitare di Tes_1
richieste di chiarimenti e di risoluzione di problemi da parte di questi ultimi;
tanto che la teste ha potuto affermare che “Non mi risultano modalità diverse di lavoro svolte da quando ero Tes_4
in stage a quando sono diventata dipendente, per quanto mi riguarda col passare del tempo sono diventata più veloce nell'evasione delle richieste scritte e quindi sono stata più frequentemente messa a fare questo piuttosto che a fare le telefonate” (anche la teste ha dichiarato: “Quanto ciò ho detto Tes_6
vale per tutto il periodo dello stage, e anche per il periodo successivo con i contratti a tempo determinato, quando il lavoro è stato lo stesso, anche se con l'aumentare dell'esperienza la richiesta di assistenza è via via diminuita”).
Pertanto, se anche si possa ritenere che la formazione pratica operata (non dal tutor, ma) da parte di alcuni dipendenti più esperti (Signorini, non sia di per sé illecita, certamente questo Tes_3 Tes_2
non avrebbe dovuto tradursi (come invece avvenuto nel caso di specie) nel fare effettuare allo stagista
(che, si ribadisce, non è titolare di un contratto di lavoro) attività lavorativa in nulla distinguibile rispetto a quella svolta dai lavoratori subordinati, tanto che le modalità della prestazione sono rimaste invariate dopo la stipula del contratto a tempo determinato, risultando ininfluente sotto questo profilo il dato quantitativo (rispettivamente, 828 e 1119) del maggior numero di tickets evasi dal ricorrente nei mesi di agosto e settembre 2020 rispetto a quelli dei precedenti mesi coperti dal tirocinio (in totale
607): al di là del fatto che tali dati non sono stati documentati in atti dalla resistente, si osserva come in ogni caso essi possano essere spiegati anche alla luce di una maggiore esperienza via via acquisita dal ricorrente, che gli ha permesso di trattare progressivamente un numero sempre maggiore di pratiche.
A ciò si aggiunga che gli stagisti (compreso il ricorrente) sono stati inseriti in turni di lavoro insieme ai dipendenti della resistente (doc. 6 fasc. ric.; vd. anche dichiarazioni della teste e sono stati Tes_4 destinatari delle medesime comunicazioni sull'orario di lavoro e sulle pause pranzo inviate ai dipendenti di (docc. 7 e 8 fasc. ric.), a conferma dell'inserimento Controparte_2 del nell'organizzazione aziendale e della necessità che egli – al pari degli altri stagisti – Parte_1
assicurasse una rotazione e non lasciasse le postazioni sguarnite (vd. ancora le dichiarazioni della teste
. Tes_4
Su quanto sopra valutato non influiscono le “riunioni settimanali” cui ha fatto riferimento la teste esse erano funzionali a rendere questa attività nei termini autonomi sopra indicati e, Tes_7
comunque, avendo la teste riferito che le riunioni vi sarebbero state “forse non fin da subito”, non si può affermare con certezza che siano state svolte già durante il periodo del tirocinio.
In forza delle considerazioni che precedono (che assorbono le altre doglianze svolte sul punto in ricorso), il progetto formativo di tirocinio ha celato lo svolgimento di un effettivo rapporto di lavoro e, pertanto, dichiarata la nullità del primo, deve essere accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e con decorrenza Controparte_2
dall'11.6.2020, mansioni di addetto customer care e inquadramento nella 2 area professionale 2 livello retributivo, con applicazione del CCNL per i quadri direttivi e per il personale della aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane del 21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di € 2.127,77 per 13 mensilità.
Trattasi delle condizioni di assunzione che il ricorrente ha avuto in sede di stipula del contratto a termine del 30.7.2020, la cui clausola appositiva del termine deve ritenersi priva di effetto, essendo successiva all'avvio tra le parti di un rapporto subordinato a tempo indeterminato (cfr., Cass.,
16473/2009, Cass., 17674/2002); è appena il caso di osservare che il ricorrente ha impugnato il termine apposto al contratto del 30.7.2022 con comunicazione del 5.10.2022, ricevuta il 6.10.2022 (doc. 15 fasc. res.), entro il termine di 180 giorni dalla scadenza prorogata del rapporto del 30.7.2022 ai sensi dell'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2015, cui ha seguito il deposito dell'odierno ricorso in data 4.11.2024.
Ai sensi dell'art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015 (che ha abrogato l'art. 32, comma 5, L. 183/2010, richiamato in ricorso), “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.
La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
In difetto di allegazione e prova di un maggior danno subito, il Tribunale – tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e del numero dei dipendenti occupati (dai docc.
8-10 fasc. res. negli anni
2020-20220 l'organico della resistete oscilla tra 350 e 500 persone), dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro (il rapporto a termine è durato due anni) e del comportamento e delle condizioni delle parti – quantifica l'indennità in 10 mensilità e, quindi, in complessivi € 23.007,50 (€ 2.300,75 – importo non contestato dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – moltiplicato per 10).
La resistente deve quindi essere condannata a pagare al ricorrente la somma di € 23.007,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Rimane assorbita nelle statuizioni che precedono la disamina della domanda del ricorso svolta in subordine e relativa alla violazione da parte della resistente dell'Accordo del 10.12.2021.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) accerta e dichiara l'esistenza tra il ricorrente e Parte_1 Controparte_2
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'11.6.2020, mansioni di addetto customer care e inquadramento nella 2 area professionale 2 livello retributivo, con applicazione del
CCNL per i quadri direttivi e per il personale della aree professionali delle banche di credito
– casse rurali ed artigiane del 21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal CP_5
lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di € 2.127,77 per 13 mensilità;
2) condanna a pagare al ricorrente a titolo di Controparte_2 Parte_1 indennità omnicomprensiva ex art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015, l'importo complessivo di €
23.007,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Controparte_2
8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La teste che ha seguito il medesimo percorso del ricorrente (prima contratto di tirocinio Testimone_4
e, poi contratto a tempo determinato) e che è entrata presso la resistente qualche giorno prima del medesimo, ha riferito di aver avuto una formazione teorica di un paio di settimane e di aver fatto parte del gruppo che ha avuto la formazione teorica più lunga. 2 La teste ha riferito che “Il era il nostro responsabile d'ufficio, era lui che ci faceva Tes_4 Per_1 turni, in fondo alla stanza rispetto a dove entravamo vi erano due stanze più piccole, in una vi era Per_1 e nell'altra ; per come mi ricordo, erano i team leader a dare l'aiuto tecnico sulle Controparte_4 procedure di cui ho detto, essendo presenti in stanza”. 3 Teste Signorini: “L'affiancamento da parte nostra consisteva nell'ascoltare la telefonata, analizzare insieme la casistica (la chiamata poteva essere messa in pausa) e, una volta trovata la risposta, riprendere la chiamata concludendola, con parere finale dato allo stagista su come aveva gestito la telefonata. In caso di dubbi o problematiche, gli stagisti potevano contattare uno di noi per essere informati su come procedere;
ricordo alcune telefonate fatte dal ricorrente e da me seguite, quante ne abbiano seguite gli altri colleghi per il ricorrente non saprei dire”. Teste “La formazione sul campo consisteva nell'utilizzo degli strumenti e nel rispondere alle Per_1 telefonate dei clienti, quindi lo stagista rispondeva con accanto una persona che stava con lui, in prevalenza era Signorini ma vi potevano essere anche o oppure io”. Tes_3 Tes_2 4 “Forse non fin da subito, comunque vi sono state riunioni settimanali fatte su Teams con divisione degli addetti in gruppi e ciascuna riunione col singolo gruppo fatta da un team leader;
questi gruppi variavano nella composizione, quindi in alcuni posso essere stata col ricorrente, in altri no;
in queste riunioni i team leder ci spiegavano gli aggiornamenti o modifiche nelle procedure da seguire oppure affrontavano argomenti che erano un po' per tutti più ostici e quindi cercavano di spiegarli nuovamente;
inoltre, dovevamo seguire dei corsi obbligatori svolti tramite Teams, es su Excel o sulla sicurezza, con persone che ci spiegavano le cose, ma non ricordo chi fossero;
questi corsi erano seguiti a rotazione tra le varie persone, per non lasciare le postazioni sguarnite, anche il ricorrente ha fatto i corsi che ho seguito io, tutti li dovevamo fare, anche perché vi era un calendario mensile con orario dei turni mensili e i corsi da seguire per ciascuno di noi era indicato in tale calendario oppure veniva comunicato via email”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2500/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZATI Parte_1 C.F._1 STEFANIA e dell'avv. MANCUSO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CURTATONE 6 MILANO presso il difensore avv. LAZZATI STEFANIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARESCA ARTURO e dell'avv. BOZZI CARLO e dell'avv. BOCCIA FRANCO RAIMONDO, elettivamente domiciliata in VIA PASQUALE VILLARI 39 FIRENZE presso il difensore avv.
MARTUCCI TERESA MARIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Parte_1 Controparte_2
conclusioni:
“In via principale
- previo accertamento della nullità dei contratti/rapporto di stage/tirocinio e/o del termine apposto al contratto stipulato in data 30/8/2020 e/o della proroga comunicata con missiva del 13/7/2021 accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente con decorrenza dalla data ritenuta di giustizia con mansioni di addetto customer care e con inquadramento nella 2 area professionale 2 livello retributivo, con applicazione del CCNL per i quadri direttivi e per il personale della aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane del
21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di Euro 2.127,77 per 13 mensilità e per l'effetto:
- condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32 comma 5 L n. 183/2010 pari a 12 mensilità o comunque tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad Euro 2.300,75 (€ 2123,77 x 13 / 12)
In via subordinata
- previa dichiarazione della violazione dell'accordo per le ragioni meglio in narrativa, dichiarare e accertare ai sensi dell'art. 2932 cc l'obbligo di assumere il ricorrente con contratto a CP_1 tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione di e Parte_2 [...]
e per l'effetto dichiarare costituito inter partes un rapporto di lavoro di subordinato a CP_3 tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione di e Parte_2 [...] con mansioni di addetto customer care e con inquadramento nella 2 area professionale 2 CP_3 livello retributivo, con applicazione del CCNL per i quadri direttivi e per il personale della aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane del 21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di Euro 2.127,77 per 13 mensilità.
In ogni caso condannare la resistente al pagamento delle competenze onorari e spese oltre accessori di legge secondo il Dm in vigore”.
Il ricorrente ha riferito:
- di aver sottoscritto in data 11.6.2020 progetto formativo di tirocinio finalizzato all'inserimento al lavoro, per 40 ore settimanali, dal 15.6.2020 al 14.12.2020, con soggetto promotore Umana S.p.A., soggetto ospitante Sinergia S.c.a.r.l. e tutore , avente quale obiettivo la formazione per Persona_1 la figura di addetto all'ufficio customer service;
- di aver successivamente stipulato con l'odierna resistente, in data 30.7.2020, contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi (dall'1.8.2020 al 31.7.2021), poi prorogato al 30.7.2022, con orario di
37 ore settimanali e mansioni di addetto al customer care (inquadramento nell'area professionale 2, livello retributivo 2, del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane). ha eccepito la nullità del contratto di tirocinio (per durata dello stage inferiore a quella Parte_1
minima di legge;
per mancanza di svolgimento dell'attività formativa;
per aver assunto la sua prestazione lavorativa, nei fatti, i caratteri di un vero e proprio rapporto di natura subordinata) e la nullità del successivo contratto a tempo determinato (sottoscritto per far fronte in realtà a stabili e durevoli esigenze lavorative della resistente e in violazione delle percentuali massime di lavoratoti assunti a tempo determinato di cui all'art. 23 D.Lgs. 81/2015), con conseguente sussistenza ab origine di un unitario rapporto a tempo indeterminato e diritto al conseguimento della indennità risarcitoria di cui all'art 32, comma 5, D.Lgs. 183/2010; in subordine, il ricorrente ha fatto valere la violazione da parte della resistente dell'accordo raggiunto il 10.12.2021 in sede sindacale, con cui si era CP_1 assunta l'obbligo di dare priorità, per le assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2021/2023, a coloro che avessero sviluppato esperienza di almeno un anno, nell'ambito di rapporti a tempo indeterminato (anche in somministrazione), chiedendo l'adempimento dell'obbligo ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha preliminarmente eccepito in rito l'inammissibilità delle domande del “ripristino del rapporto di lavoro” per tardività della relativa proposizione oltre il termine decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. a) L. 183/2010; nel merito, ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo documenti e prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.
***
Tra il ricorrente e (che si occupa della gestione di servizi di front Controparte_2
back office, customer care per i correntisti delle banche associate di Iccrea Banca S.p.A.: vd. docc.
1-3 fasc. ric.) è intercorso progetto formativo di tirocinio finalizzato all'inserimento al lavoro, per 40 ore settimanali, dal 15.6.2020 al 14.12.2020 (soggetto promotore Umana S.p.A., soggetto ospitante
Sinergia S.c.a.r.l. e tutore ), avente quale obiettivo la formazione per la figura di Persona_1 addetto all'ufficio customer service (doc. 4 fasc. ric.; doc. 1 fasc. res.) ed anticipatamente conclusosi quando tra le parti è stato stipulato contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi dall'1.8.2020 al
31.7.2021 (poi prorogato al 30.7.2022), con orario di 37 ore settimanali, mansioni di addetto al customer care ed inquadramento nell'area professionale 2, livello retributivo 2, del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane (contratto del 30.7.2020: docc. 9 e 10 fasc. ric.; doc. 4 fasc. res.).
L'ordinamento conosce diverse tipologie di tirocinio, differenziate in relazione al soggetto che partecipa al progetto formativo ed alle finalità sottese a quest'ultimo.
Per quel che qui riguarda, i “tirocini formativi e di orientamento” trovano riconoscimento nell'art. 18 L.
196/1997 e nel relativo Regolamento (D.M. 25.3.1998, n. 142) e costituiscono quei tirocini (non curriculari) adottati per “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” (così l'art. 18 cit.).
Approvata nel 2001 la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito alle Regioni ed alle
Province autonome potestà esclusiva in materia di “formazione professionale”, la Regione Toscana ha adottato:
a) la L.R n. 32/2002 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), la quale tuttavia, nella sua originaria formulazione, non conteneva alcuna disciplina specifica in materia di tirocini non curriculari, introdotta per la prima volta solo nel 2012 (a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. 3/2012, che ha inserito gli artt. da 17-bis a 17-sexies) e successivamente modificata dalla L.R. 15/2018 (che ha ritrascritto il testo degli artt. 17-bis ss. nella formulazione attualmente vigente); in particolare, l'art. 17-bis precisa che i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e sono volti ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, costituendo forme di tirocinio non curriculare quale esperienza lavorativa, orientativa o professionalizzante, da realizzare presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale;
b) il Regolamento 8.8.2003 n. 47/R di attuazione della L.R. 32/02, anch'esso inizialmente privo di una apposita regolamentazione dei tirocini non curriculari, introdotta nel 2012 per effetto dell'inserimento – ad opera del d.p.g.r. 22.3.2012, n. 11/R – della “sezione I bis” dedicata ai “Tirocini non curriculari”
(artt. da 86-bis a 86-decies), sezione ulteriormente modificata dal d.p.g.r. 30.1.2019 n. 6/R, che ha aggiunto gli articoli da 86-undecies a 86-quaterdecies.
Parallelamente, a livello nazionale sono state stipulate – in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 co. 34 L. 92/2012 – le Linee-guida per assicurare standard minimi di carattere disciplinare (“Linee- guida in materia di tirocinio” del 24.1.2013), ove è stato ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, il tirocinio del ricorrente è stato promosso da Umana S.p.A. sulla base della convenzione stipulata il 26.5.2020 (e richiamata nel frontespizio dell'atto). ha dedotto sotto vari profili la nullità del progetto formativo, in quanto celante un rapporto di Parte_1
natura subordinata, di cui ha allegato gli elementi caratterizzanti.
Rispetto a tale domanda, infondata è l'eccezione di decadenza sollevata con riferimento alla previsione dell'art. 32, comma 3, lett a) L. 183/2010 (“Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”), per l'assorbente rilievo che nessun atto di recesso (in ipotesi da impugnare e da cui far decorrere il termine di decadenza) è stato adottato dalla resistente, nei cui confronti è stata fatta valere una domanda di accertamento di un ordinario rapporto di lavoro subordinato sotteso ad un formale progetto formativo di tirocinio, domanda non sottoposta ad alcun termine decadenziale.
Ciò posto, nel progetto formativo sottoscritto dal ricorrente si legge:
“Obiettivi del tirocinio: “il tirocinio ha l'obiettivo di formare la tirocinante per la figura di addetto all'ufficio custumer service. Grazie al percorso formativo, al costante supporto del tutor e del team si apprenderanno le competenze e gli skill previsti dalla figura professionale”
Modalità di svolgimento “la tirocinante affiancherà il tutor aziendale nelle attività di customer service.
Supporterà il tutor aziendale ed il team nelle attività di fornitura di indicazioni ai clienti per la risoluzione di piccole disfunzioni, fornitura di informazioni al pubblico sui prodotti o sui servizi offerti dall'azienda, realizzazione delle operazioni per l'accoglienza telefonica dei clienti, compilazione dei report per la registrazione delle richieste dei clienti e delle informazioni fornite, inoltro all'assistenza tecnica delle richieste dei clienti che necessitano di un particolare intervento.” Competenze da acquisire: gestire autonomamente le banche dati informative funzionali all'erogazione dei servizi, delle prestazioni e al controllo dell'organizzazione dell'ente; Utilizzare le funzionalità del sistema informativo per la diffusione e la trasformazione delle informazioni in formato accessibile a tutte le utenze;
provvedere alla risoluzione delle problematiche di funzionalità anche attraverso il contatto con i servizi di assistenza tecnica;
gestione del back office;
gestire la relazione telefonica con il cliente, seguendolo nella fase di accoglienza, di erogazione di informazioni e di gestione dei reclami.
Se, quindi, in base al progetto formativo, il ricorrente era chiamato ad assumere compiti di mero
“affiancamento” (al tutor aziendale ) e di semplice “supporto” (al medesimo tutor Persona_2
aziendale e al team) per il compimento delle attività sopra indicate e allo scopo di conseguire una formazione per la figura professionale di addetto all'ufficio custumer service, nella realtà egli – dopo un periodo di formazione teorica in aula durata non più di due settimane1 – ha operato autonomamente, senza affiancare nessuno e senza essere affiancato da nessuno, effettuando telefonate ai correntisti all'interno di una stanza ove erano presenti in ogni turno 10 stagisti e nella quale operavano anche dipendenti della resistente (tra cui e qualificati Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
quali team leader), mentre il suo tutor si trovava in una stanza attigua, senza mai avere Per_1
relazione con lui2.
Tali modalità della prestazione resa, risultanti in particolare dalle deposizioni della teste
[...]
(della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non avendo ella più rapporti con la Tes_4
resistente e non avendo avviato contenziosi contro la medesima), traspaiono a ben vedere anche dalle dichiarazioni del teste di parte resistente , che doveva essere la persona cui Persona_2 Parte_1
avrebbe dovuto fare da supporto in affiancamento: egli ha addirittura dichiarato di non ricordare se fosse stato lui il tutor del ricorrente, non ha saputo dire se abbia affiancato il durante il suo Parte_1 tirocinio e ha confermato che la sua postazione di lavoro si trovava in ufficio “in fondo al salone” ove operavano gli stagisti.
Quanto al ruolo dei team leader Signorini, e dipendenti della resistente, già solo il Tes_2 Tes_3
dato numerico della presenza di 10 stagisti a fronte di 3 team leader esclude che ciascuno di questi ultimi abbia potuto assicurare, in favore di ciascun stagista, quell'affiancamento costante che ha descritto il teste (uno dei team leader) ed a cui ha fatto riferimento anche il teste Testimone_1
Tes_5
E' allora ben più attendibile quanto sul punto dichiarato dalla teste secondo cui “quando ho Tes_4
iniziato a fare le telefonate, nella stanza vi erano i miei colleghi ma anche i team Leader, cioè
[...]
e anche e in alcuni momenti erano presenti anche tutti e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
tre, e io, come gli altri operatori, ci potevamo rivolgere a loro per chiedere come fare procedure che ancora non avevamo conosciuto o per altri chiarimenti o dubbi su cose che non sapevamo[…]ricordo che, se avevo bisogno, mi alzavo e andavo da un team leader a chiedere le cose;
ho visto anche i team leader recarsi presso gli operatori per aiutarli;
quanto ho detto vale anche per il periodo in cui vi era il ricorrente, che come detto è arrivato poco dopo di me;
che io mi ricordi, quando vi era il ricorrente i team leader erano le 3 persone di cui ho detto prima, caso mai alcune volte non erano presenti tutti e tre insieme. La situazione che ho descritto non ha subito modifiche determinati da quando sono arrivata io a quando è arrivato il ricorrente, anche visto che lui è arrivato poco dopo di me”.
Tali affermazioni sono in linea con quanto riferito in argomento anche dalla teste Testimone_6
, che quindi sul punto possono ritenersi attendibili (anche se la teste è moglie del ricorrente ed ha
[...]
avviato analogo contenzioso contro e tuttora pendente). Controparte_2
Di fatto il ricorrente, dopo una iniziale formazione teorica, è stato incaricato di svolgere attività di assistenza ai clienti correntisti come front office (telefonate) e, in minima parre, come back office
(gestione pratiche), del tutto analoga a quella resa dai “colleghi senior” della resistente (vd. il riferimento a questi colleghi è stato fatto dal teste , se non per il fatto di necessitare di Tes_1
richieste di chiarimenti e di risoluzione di problemi da parte di questi ultimi;
tanto che la teste ha potuto affermare che “Non mi risultano modalità diverse di lavoro svolte da quando ero Tes_4
in stage a quando sono diventata dipendente, per quanto mi riguarda col passare del tempo sono diventata più veloce nell'evasione delle richieste scritte e quindi sono stata più frequentemente messa a fare questo piuttosto che a fare le telefonate” (anche la teste ha dichiarato: “Quanto ciò ho detto Tes_6
vale per tutto il periodo dello stage, e anche per il periodo successivo con i contratti a tempo determinato, quando il lavoro è stato lo stesso, anche se con l'aumentare dell'esperienza la richiesta di assistenza è via via diminuita”).
Pertanto, se anche si possa ritenere che la formazione pratica operata (non dal tutor, ma) da parte di alcuni dipendenti più esperti (Signorini, non sia di per sé illecita, certamente questo Tes_3 Tes_2
non avrebbe dovuto tradursi (come invece avvenuto nel caso di specie) nel fare effettuare allo stagista
(che, si ribadisce, non è titolare di un contratto di lavoro) attività lavorativa in nulla distinguibile rispetto a quella svolta dai lavoratori subordinati, tanto che le modalità della prestazione sono rimaste invariate dopo la stipula del contratto a tempo determinato, risultando ininfluente sotto questo profilo il dato quantitativo (rispettivamente, 828 e 1119) del maggior numero di tickets evasi dal ricorrente nei mesi di agosto e settembre 2020 rispetto a quelli dei precedenti mesi coperti dal tirocinio (in totale
607): al di là del fatto che tali dati non sono stati documentati in atti dalla resistente, si osserva come in ogni caso essi possano essere spiegati anche alla luce di una maggiore esperienza via via acquisita dal ricorrente, che gli ha permesso di trattare progressivamente un numero sempre maggiore di pratiche.
A ciò si aggiunga che gli stagisti (compreso il ricorrente) sono stati inseriti in turni di lavoro insieme ai dipendenti della resistente (doc. 6 fasc. ric.; vd. anche dichiarazioni della teste e sono stati Tes_4 destinatari delle medesime comunicazioni sull'orario di lavoro e sulle pause pranzo inviate ai dipendenti di (docc. 7 e 8 fasc. ric.), a conferma dell'inserimento Controparte_2 del nell'organizzazione aziendale e della necessità che egli – al pari degli altri stagisti – Parte_1
assicurasse una rotazione e non lasciasse le postazioni sguarnite (vd. ancora le dichiarazioni della teste
. Tes_4
Su quanto sopra valutato non influiscono le “riunioni settimanali” cui ha fatto riferimento la teste esse erano funzionali a rendere questa attività nei termini autonomi sopra indicati e, Tes_7
comunque, avendo la teste riferito che le riunioni vi sarebbero state “forse non fin da subito”, non si può affermare con certezza che siano state svolte già durante il periodo del tirocinio.
In forza delle considerazioni che precedono (che assorbono le altre doglianze svolte sul punto in ricorso), il progetto formativo di tirocinio ha celato lo svolgimento di un effettivo rapporto di lavoro e, pertanto, dichiarata la nullità del primo, deve essere accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e con decorrenza Controparte_2
dall'11.6.2020, mansioni di addetto customer care e inquadramento nella 2 area professionale 2 livello retributivo, con applicazione del CCNL per i quadri direttivi e per il personale della aree professionali delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane del 21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di € 2.127,77 per 13 mensilità.
Trattasi delle condizioni di assunzione che il ricorrente ha avuto in sede di stipula del contratto a termine del 30.7.2020, la cui clausola appositiva del termine deve ritenersi priva di effetto, essendo successiva all'avvio tra le parti di un rapporto subordinato a tempo indeterminato (cfr., Cass.,
16473/2009, Cass., 17674/2002); è appena il caso di osservare che il ricorrente ha impugnato il termine apposto al contratto del 30.7.2022 con comunicazione del 5.10.2022, ricevuta il 6.10.2022 (doc. 15 fasc. res.), entro il termine di 180 giorni dalla scadenza prorogata del rapporto del 30.7.2022 ai sensi dell'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2015, cui ha seguito il deposito dell'odierno ricorso in data 4.11.2024.
Ai sensi dell'art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015 (che ha abrogato l'art. 32, comma 5, L. 183/2010, richiamato in ricorso), “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.
La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
In difetto di allegazione e prova di un maggior danno subito, il Tribunale – tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e del numero dei dipendenti occupati (dai docc.
8-10 fasc. res. negli anni
2020-20220 l'organico della resistete oscilla tra 350 e 500 persone), dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro (il rapporto a termine è durato due anni) e del comportamento e delle condizioni delle parti – quantifica l'indennità in 10 mensilità e, quindi, in complessivi € 23.007,50 (€ 2.300,75 – importo non contestato dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – moltiplicato per 10).
La resistente deve quindi essere condannata a pagare al ricorrente la somma di € 23.007,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Rimane assorbita nelle statuizioni che precedono la disamina della domanda del ricorso svolta in subordine e relativa alla violazione da parte della resistente dell'Accordo del 10.12.2021.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) accerta e dichiara l'esistenza tra il ricorrente e Parte_1 Controparte_2
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'11.6.2020, mansioni di addetto customer care e inquadramento nella 2 area professionale 2 livello retributivo, con applicazione del
CCNL per i quadri direttivi e per il personale della aree professionali delle banche di credito
– casse rurali ed artigiane del 21/12/2012, per 37 ore settimanali su turni distribuiti dal CP_5
lunedì al venerdì, con uno stipendio mensile di € 2.127,77 per 13 mensilità;
2) condanna a pagare al ricorrente a titolo di Controparte_2 Parte_1 indennità omnicomprensiva ex art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015, l'importo complessivo di €
23.007,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Controparte_2
8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La teste che ha seguito il medesimo percorso del ricorrente (prima contratto di tirocinio Testimone_4
e, poi contratto a tempo determinato) e che è entrata presso la resistente qualche giorno prima del medesimo, ha riferito di aver avuto una formazione teorica di un paio di settimane e di aver fatto parte del gruppo che ha avuto la formazione teorica più lunga. 2 La teste ha riferito che “Il era il nostro responsabile d'ufficio, era lui che ci faceva Tes_4 Per_1 turni, in fondo alla stanza rispetto a dove entravamo vi erano due stanze più piccole, in una vi era Per_1 e nell'altra ; per come mi ricordo, erano i team leader a dare l'aiuto tecnico sulle Controparte_4 procedure di cui ho detto, essendo presenti in stanza”. 3 Teste Signorini: “L'affiancamento da parte nostra consisteva nell'ascoltare la telefonata, analizzare insieme la casistica (la chiamata poteva essere messa in pausa) e, una volta trovata la risposta, riprendere la chiamata concludendola, con parere finale dato allo stagista su come aveva gestito la telefonata. In caso di dubbi o problematiche, gli stagisti potevano contattare uno di noi per essere informati su come procedere;
ricordo alcune telefonate fatte dal ricorrente e da me seguite, quante ne abbiano seguite gli altri colleghi per il ricorrente non saprei dire”. Teste “La formazione sul campo consisteva nell'utilizzo degli strumenti e nel rispondere alle Per_1 telefonate dei clienti, quindi lo stagista rispondeva con accanto una persona che stava con lui, in prevalenza era Signorini ma vi potevano essere anche o oppure io”. Tes_3 Tes_2 4 “Forse non fin da subito, comunque vi sono state riunioni settimanali fatte su Teams con divisione degli addetti in gruppi e ciascuna riunione col singolo gruppo fatta da un team leader;
questi gruppi variavano nella composizione, quindi in alcuni posso essere stata col ricorrente, in altri no;
in queste riunioni i team leder ci spiegavano gli aggiornamenti o modifiche nelle procedure da seguire oppure affrontavano argomenti che erano un po' per tutti più ostici e quindi cercavano di spiegarli nuovamente;
inoltre, dovevamo seguire dei corsi obbligatori svolti tramite Teams, es su Excel o sulla sicurezza, con persone che ci spiegavano le cose, ma non ricordo chi fossero;
questi corsi erano seguiti a rotazione tra le varie persone, per non lasciare le postazioni sguarnite, anche il ricorrente ha fatto i corsi che ho seguito io, tutti li dovevamo fare, anche perché vi era un calendario mensile con orario dei turni mensili e i corsi da seguire per ciascuno di noi era indicato in tale calendario oppure veniva comunicato via email”.