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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/10/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 832/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 832/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1 C.F._1
NE (C.F ) e dell'avv. Danila Solinas ( CF C.F._2
), elettivamente domiciliato in Via Spaventa, 29 di Chieti presso il C.F._3 difensore avv. NE
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Sara Controparte_1 C.F._4
RA con studio in via Seneca N. 22 di Pescara
CONVENUTO
Oggetto: scioglimento comunione
Conclusioni
Come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa, introdotta da nei confronti del fratello ai Parte_1 Controparte_1 fini dello scioglimento dell'asse ereditario discendente dalla successione della madre Per_1 pagina 1 di 3 nata a [...] il [...] e deceduta il 2.12.20, è pervenuta in decisione all'esito Per_2 dell'espletamento di una ctu, alla stregua delle conclusioni concordi espresse all'udienza del 25 maggio 2025 dalle parti che si sono riportate all'accordo del 24.4.2025 tra le stesse intervenuto e versato in atti.
Giova precisare che la causa, trattenuta in decisione in quella data era nuovamente rimessa sul ruolo per la necessità di acquisire una copia editabile dell'accordo da recepire in sentenza.
Pertanto, all'esito dell'adempimento, sciogliendo la riserva dell'udienza in trattazione scritta del 9 luglio 2025, la causa era nuovamente trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto sopra, la presente decisione tiene conto delle conclusioni concordi ratificando l'accordo tra le parti sotto ogni aspetto. Si deve peraltro anche prendere atto del versamento all'udienza del 26/5/24 dell'assegno circolare intestato a Controparte_1 datato 24.4.2025 dell'importo di euro 25.000,00 in ottemperanza a quanto tra le parti concordato.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara lo scioglimento tra le parti del presente procedimento della comunione dei beni di cui all'asse ereditario della comune madre nata a [...] il [...] CP_2
e deceduta in Pescara il 2 dicembre 2020 (asse ricostruito nella presente causa dal Ctu incaricato ing. ) in conformità agli accordi tra le parti intervenuti e che di Persona_3 seguito si riportano, dando atto dell'avvenuto versamento della somma di euro 25.000 come da verbale d'udienza del 16 maggio 2025 e che le parti con l'accordo hanno espressamente rinunciato ad ogni ulteriore pretesa formulata nei rispettivi scritti difensivi e non ratificati con l' accordo dichiarando che, una volta adempiute le obbligazioni assunte nella scrittura non avranno più niente a pretendere ad alcun titolo l'una dall'altra.
pagina 2 di 3 : Dichiara di accettare l'eredità così come individuata nella CTU e cede Controparte_1 la propria quota parte di eredità della madre e pari al 50% alla Sig.ra CP_2
a fronte del versamento da parte di quest'ultima della quota di € 25.000,00 Parte_1
(venticinquemila/00- al netto di tutte le spese, ivi comprese il 50% delle somme liquidate al
CTU e già corrisposte integralmente dalla Sig.ra e l'ulteriore Persona_3 Parte_1
50% delle spese di registrazione della sentenza ancora non quantificabili)
Il medesimo cede altresì la quota parte dei terreni siti in Neviano al medesimo pervenuti nella misura di 1/3 dopo la morte del padre , erroneamente indicati in Persona_4
CTU come piena proprietà di anziché nella misura di 1/3. CP_2
Con l'integrale pagamento delle somme sopra concordate e con l'accollo in capo alla Sig.ra dei debiti gravanti sulla massa ereditaria già individuati nella consulenza, la Parte_1 stessa rilascia relativa quietanza;
: Dichiara di accettare l'eredità così come individuata nella CTU e di Parte_1 acquisire la quota parte del 50% del germano che la cede a fronte del Controparte_1 versamento di 25.000,00 (venticinquemila/00) al netto di tutte le spese come indicate nel punto sub 2), nonché l'accollo di tutti i debiti della massa ereditaria come ricostruiti dal
CTU e comunque dalla medesima derivanti.
Spese compensate.
Pescara, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 832/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1 C.F._1
NE (C.F ) e dell'avv. Danila Solinas ( CF C.F._2
), elettivamente domiciliato in Via Spaventa, 29 di Chieti presso il C.F._3 difensore avv. NE
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Sara Controparte_1 C.F._4
RA con studio in via Seneca N. 22 di Pescara
CONVENUTO
Oggetto: scioglimento comunione
Conclusioni
Come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa, introdotta da nei confronti del fratello ai Parte_1 Controparte_1 fini dello scioglimento dell'asse ereditario discendente dalla successione della madre Per_1 pagina 1 di 3 nata a [...] il [...] e deceduta il 2.12.20, è pervenuta in decisione all'esito Per_2 dell'espletamento di una ctu, alla stregua delle conclusioni concordi espresse all'udienza del 25 maggio 2025 dalle parti che si sono riportate all'accordo del 24.4.2025 tra le stesse intervenuto e versato in atti.
Giova precisare che la causa, trattenuta in decisione in quella data era nuovamente rimessa sul ruolo per la necessità di acquisire una copia editabile dell'accordo da recepire in sentenza.
Pertanto, all'esito dell'adempimento, sciogliendo la riserva dell'udienza in trattazione scritta del 9 luglio 2025, la causa era nuovamente trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto sopra, la presente decisione tiene conto delle conclusioni concordi ratificando l'accordo tra le parti sotto ogni aspetto. Si deve peraltro anche prendere atto del versamento all'udienza del 26/5/24 dell'assegno circolare intestato a Controparte_1 datato 24.4.2025 dell'importo di euro 25.000,00 in ottemperanza a quanto tra le parti concordato.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara lo scioglimento tra le parti del presente procedimento della comunione dei beni di cui all'asse ereditario della comune madre nata a [...] il [...] CP_2
e deceduta in Pescara il 2 dicembre 2020 (asse ricostruito nella presente causa dal Ctu incaricato ing. ) in conformità agli accordi tra le parti intervenuti e che di Persona_3 seguito si riportano, dando atto dell'avvenuto versamento della somma di euro 25.000 come da verbale d'udienza del 16 maggio 2025 e che le parti con l'accordo hanno espressamente rinunciato ad ogni ulteriore pretesa formulata nei rispettivi scritti difensivi e non ratificati con l' accordo dichiarando che, una volta adempiute le obbligazioni assunte nella scrittura non avranno più niente a pretendere ad alcun titolo l'una dall'altra.
pagina 2 di 3 : Dichiara di accettare l'eredità così come individuata nella CTU e cede Controparte_1 la propria quota parte di eredità della madre e pari al 50% alla Sig.ra CP_2
a fronte del versamento da parte di quest'ultima della quota di € 25.000,00 Parte_1
(venticinquemila/00- al netto di tutte le spese, ivi comprese il 50% delle somme liquidate al
CTU e già corrisposte integralmente dalla Sig.ra e l'ulteriore Persona_3 Parte_1
50% delle spese di registrazione della sentenza ancora non quantificabili)
Il medesimo cede altresì la quota parte dei terreni siti in Neviano al medesimo pervenuti nella misura di 1/3 dopo la morte del padre , erroneamente indicati in Persona_4
CTU come piena proprietà di anziché nella misura di 1/3. CP_2
Con l'integrale pagamento delle somme sopra concordate e con l'accollo in capo alla Sig.ra dei debiti gravanti sulla massa ereditaria già individuati nella consulenza, la Parte_1 stessa rilascia relativa quietanza;
: Dichiara di accettare l'eredità così come individuata nella CTU e di Parte_1 acquisire la quota parte del 50% del germano che la cede a fronte del Controparte_1 versamento di 25.000,00 (venticinquemila/00) al netto di tutte le spese come indicate nel punto sub 2), nonché l'accollo di tutti i debiti della massa ereditaria come ricostruiti dal
CTU e comunque dalla medesima derivanti.
Spese compensate.
Pescara, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 3 di 3