Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 2
Nei casi di perdita di efficacia del provvedimento cautelare a norma dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., il soggetto che ha diritto a riacquistare la libertà può, in ogni tempo, salvo il limite della preclusione derivante dal giudicato cautelare, non solo chiedere al giudice del procedimento principale la dichiarazione di sopravvenuta caducazione automatica dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'inosservanza dei termini indicati nella citata norma, ma anche agire dinanzi al giudice della procedura incidentale di impugnazione per farla valere. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'assenza di un obbligo di devoluzione della questione al giudice del procedimento principale risponde alla logica complessiva del sistema, secondo cui il giudice della procedura incidentale di impugnazione è giudice della propria competenza, della regolare instaurazione del contraddittorio e della validità di ogni suo atto, nonché, a maggior ragione, del rispetto dei termini della procedura, dalla cui inosservanza discenda la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva, logicamente pregiudiziale rispetto a ogni altra questione di legittimità o di merito).
Il mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con la conseguente perdita, a norma del successivo comma decimo, di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, è deducibile dall'interessato ed è rilevabile d'ufficio nel procedimento dinanzi al giudice chiamato a decidere sull'impugnazione e, ove non dedotto o non rilevato di ufficio nel procedimento di riesame, può essere oggetto di cognizione nell'eventuale giudizio di cassazione, in cui la questione può essere sollevata dal ricorrente, indipendentemente da altri motivi attinenti alla legittimità originaria della misura, o rilevata d'ufficio anche oltre i limiti del devoluto: e ciò perché la perdita di efficacia del provvedimento impugnato incide sul "thema decidendum" devoluto alla Corte di cassazione con motivi di ricorso riferiti alla legittimità originaria della misura, essendo la permanenza cogente del titolo pregiudiziale dei fini della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/01/1999, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Reg. Gen.
Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente n. 7325/98
1. Dott. Umberto PAPADIA Componente
2. Dott. Bruno FOSCARINI "
3. Dott. Luciano DI NOTO "
4. Dott. Carlo DAPELO "
5. Dott. Giovanni DE ROBERTO "
6. Dott. Vincenzo COLARUSSO "
7. Dott. Adalberto ALBAMONTE "
8. Dott. Giovanni CANZIO " (Relatore)
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: EL IM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza in data 18.12.1997. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni CANZIO;
Udito il pubblico ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Filippo FIORE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Alfredo Galasso, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- EL IM veniva rinviato a giudizio con l'accusa di avere - pur stabilmente dimorando nel territorio del comune di Tursi - ottenuto l'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente nel comune di Policoro in virtù di una serie di falsità in atti pubblici, e precisamente: nella relazione informativa, contraria al vero, redatta dietro sua istigazione da un vigile urbano di Policoro nell'anno 1974 - capo c) -; nello stato di sezione provvisoria del censimento generale dell'ottobre 1981, in cui egli attestava falsamente, in qualità di rilevatore, l'esistenza del domicilio anagrafico del proprio nucleo familiare in Policoro - capo b) -; nello stato di sezione provvisoria del censimento generale dell'ottobre 1991, in cui il rilevatore, indotto in errore dal EL, attestava falsamente la persistenza del domicilio anagrafico del nucleo familiare di quest'ultimo in Policoro - capo a) -.
Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, con raggiri consistenti nell'iniziale mendacio e nelle successive attività falsificatorie dirette a non disvelare la sua effettiva residenza, aveva indotto in errore gli organi pubblici competenti, ottenendo dapprima, nel dicembre 1977, l'iscrizione nella lista speciale e l'inserimento nella graduatoria dei giovani disoccupati residenti nel comune di Policoro ai sensi della l. n. 285/77, e, successivamente, l'assunzione a far data dall'1.7.1978 presso quell'amministrazione con la qualifica di operaio.
Nella costituzione e nel mantenimento del "rapporto impiegatizio che, senza l'inganno della falsa iscrizione nell'anagrafe del comune, sarebbe stato fatto estinguere per mancanza del requisito della "residenza" indefettibilmente richiesto ai fini della costituzione del medesimo, venendo in tal modo il EL a procurarsi un ingiusto profitto - costituzione dello status, retribuzioni e quant'altro legato alla posizione impiegatizia - con conseguente e correlativo danno patrimoniale per l'ente pubblico", si configuravano, secondo l'accusa, gli estremi del delitto di truffa aggravata e continuata, ai sensi degli artt. 640 cpv. n. 1 e 81 cpv. c.p., commesso "dal 19/6/1978 - data della prima delibera di assunzione con contratto di formazione lavoro da parte della giunta comunale - ad epoca corrente".
Il tribunale di Matera, con sentenza del 10.7.1995, assolveva il EL dai reati ascrittigli "perché il fatto non sussiste", sul duplice rilievo che: per le falsità di cui ai capi a) e b), il rilevatore del censimento difettava della qualità di pubblico ufficiale, mentre per la falsità di cui al capo c) le emergenze istruttorie non consentivano di verificare con certezza il dato della residenza anagrafica;
quanto alla truffa, la sua configurabilità restava esclusa dal venir meno del presupposto delle falsità documentali;
d'altra parte, non sembrava logico attribuire all'imputato fin dal lontano 1974 il disegno dell'assunzione presso il comune di Policoro in forza di una legge deliberata solo successivamente nel 1977, richiedente fra l'altro il requisito della residenza anagrafica.
Con sentenza in data 18.12.1997 la corte d'appello di Potenza, impugnante il pubblico ministero, in parziale riforma della prima decisione interamente liberatoria, dichiarava il EL colpevole del delitto di truffa aggravata - capo d) - in danno del comune di Policoro e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi 7 di reclusione e lire 200.000 di multa;
dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di falso di cui al capo c), commesso nel 1974, aggravato dal nesso teleologico con il ritenuto reato di truffa;
confermava la pronuncia assolutoria concernente le altre due imputazioni di falso del 1981 e del 1991 di cui ai capi a) e b). Ritenendo sostanzialmente fondata la prospettazione accusatoria, osservava la corte territoriale che gli elementi di prova acquisiti nel processo dimostravano ampiamente come l'imputato avesse sempre abitato a Tursi, sicché era provata la sussistenza delle contestate falsità: quanto ai censimenti del 1981 e del 1991 - capi a) e b) - difettava peraltro nella figura del rilevatore la qualità di pubblico ufficiale, mentre del reato di falso rubricato al capo c) risalente al 1974 doveva dichiararsi l'estinzione per essere maturato il termine prescrizionale.
Detta falsa rappresentazione della realtà integrava il mendacio che aveva consentito prima, nel dicembre 1977, l'iscrizione nella lista speciale e l'inserimento nella graduatoria dei giovani disoccupati di Policoro ai sensi della l. n. 285/77, e quindi la costituzione del rapporto d'impiego, sia pure per passaggi intermedi - dalla delibera giuntale del 19.6.1978 di assunzione a tempo determinato fino all'immissione in ruolo del 1984 -, presso quell'amministrazione comunale, con la conseguente corresponsione all'interessato delle relative retribuzioni mensili e di tutte le provvidenze connesse allo stato di impiegato: il delitto di truffa s'era consumato al momento della percezione della prima mensilità, mentre le riscossioni successive integravano ulteriori analoghi reati, tutti unificati dal vincolo della continuazione. 2. - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha chiesto di "annullare l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma la penale responsabilità dell'imputato", denunciando con plurimi motivi di gravame:
a) difetto di motivazione in ordine alla ritenuta falsità della circostanza che egli stabilmente dimorasse in Policoro;
b) violazione di legge e vizio della motivazione sull'esistenza del nesso teleologico tra il reato di falso e quello di truffa, non potendo il falso, commesso nel 1974, in alcun modo essere collegato strumentalmente alla truffa, in quanto la legge che ha consentito la sua assunzione presso l'ente pubblico è stata emanata alcuni anni più tardi, nel 1977;
c) violazione dell'art. 640 c.p., in relazione agli artt. 4, 5, 7 e 26 l. n. 285/77, sul rilievo che l'iscrizione nelle liste dei giovani disoccupati era diretta alla creazione di una graduatoria presso l'ufficio di collocamento per l'avviamento al lavoro mediante contratti di formazione a tempo determinato, senza che ciò comportasse, di per sé, alcun rapporto di pubblico impiego, che si è viceversa instaurato solo quando, in attuazione delle procedure previste dalla normativa successiva (art. 26 d.l. 30.12.1979 n. 663, conv. in l. 29.2.1980 n. 33; l. reg. Basilicata 24.5.1980 n. 43; l. 16.5.1984 n. 138), l'amministrazione comunale ha sistemato in ruolo il personale inserito in apposite graduatorie, di guisa che, a fronte di un simile iter normativo, "ogni ipotesi di raggiro viene meno per l'impossibilità del soggetto agente di effettuare ogni previsione" e per "assenza assoluta di dolo", erroneamente ritenuto in re ipsa;
d) violazione dell'art. 640 c.p., in relazione agli artt. 26 d.l. n. 663/79 conv. in l. n. 33/80, 1 l. reg. Basilicata n. 43/80, 1
ss. l. n. 138/84, e vizio della motivazione sulla necessità del requisito della "residenza" per l'instaurazione del rapporto impiegatizio, sì che nessun artificio o raggiro circa la posizione anagrafica poteva rilevare penalmente;
e) violazione dell'art. 640 c.p. e vizio della motivazione sul rilievo che, non essendo la residenza un requisito rappresentativo di particolari doti professionali o attitudinali, la sua mancanza in capo a colui che instaura un rapporto d'impiego con l'amministrazione non arreca alcun danno, ne' rende impossibile una prestazione lavorativa ugualmente qualificata e produttiva, a fronte della quale l'ente beneficiario è tenuto alla corresponsione dei relativi emolumenti;
f) violazione d egli artt. 81 e 640 c.p., in relazione agli artt. 157 e 158 c.p., in quanto, essendo la truffa reato istantaneo, il quale si consuma nel momento in cui l'agente realizza il profitto, essa nel caso di specie si è perfezionata con l'iscrizione nelle liste dei giovani disoccupati nel 1978, mediante il mendacio sulla residenza, o comunque con l'instaurazione del rapporto d'impiego mediante il conseguimento della nomina in ruolo l'1.9.1984, non già nel momento della percezione delle retribuzioni, le quali, essendo il corrispettivo di prestazioni effettuate, non possono ritenersi elargite sine causa, con la conseguenza che in ogni caso è maturato il termine di prescrizione.
3.- Il ricorso, assegnato alla seconda Sezione penale della Corte di cassazione, è stato rimesso da quest'ultima alle Sezioni Unite con ordinanza del 19.6.1998, sul rilievo dell'esistenza del contrasto interpretativo manifestatosi in ordine al problema - sollevato dal ricorrente con l'ultimo motivo di gravame ai fini del computo del termine di prescrizione del reato -
dell'individuazione del momento consumativo della truffa commessa in danno di ente pubblico avente ad oggetto l'assunzione a un pubblico impiego, con la conseguente percezione periodica da parte dell'agente di prestazioni patrimoniali differite nel tempo. Si sostiene, da un lato, che il reato ha natura istantanea, esaurendosi con la costituzione del rapporto e non rilevando penalmente il pagamento dei singoli ratei di prestazione: con la conseguenza che, coincidendo il momento consumativo con il conseguimento illegittimo della nomina ottenuta mediante false attestazioni o dichiarazioni, il contestato delitto di truffa sarebbe ormai prescritto.
Si afferma, dall'altro, che il reato si consumerebbe all'atto della prima riscossione, mentre le successive configurerebbero un'ipotesi di reato continuato: tesi, questa, sostenuta dall'accusa e recepita dal giudice di merito.
Secondo un terzo e più recente orientamento il reato di truffa, per indebita riscossione di emolumenti maturati periodicamente, sarebbe un reato "a consumazione prolungata", caratterizzato da un evento che continua a prodursi nel tempo finché avviene la corresponsione degli emolumenti, così aumentando a mano a mano l'entità del danno patrimoniale, che va perciò valutata unitariamente.
Il Primo Presidente Aggiunto della Corte di cassazione ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La questione di diritto che ha dato luogo alla rimessione del ricorso alle Sezioni Unite consiste nello stabilire se - anche ai fini del computo del termine di prescrizione del reato - la truffa in danno di un ente pubblico, finalizzata all'assunzione nel pubblico impiego ed al conseguimento del diritto a periodici emolumenti correlati all'espletamento dell'attività lavorativa, abbia natura di reato istantaneo, esaurendosi con la costituzione del rapporto e non rilevando penalmente il pagamento dei singoli ratei, o di reato continuato, con riguardo alla prima ed alle successive riscossioni, ovvero di reato permanente o "a consumazione prolungata", protraendosi nel tempo fintanto che avviene la corresponsione degli emolumenti.
Mette conto peraltro di osservare (considerato che l'inesistenza di un danno penalmente rilevante è stata denunziata dal ricorrente con uno specifico motivo di gravame) che la questione in esame è strettamente collegata all'altra, logicamente pregiudiziale, concernente addirittura l'ipotizzabilità in concreto di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione, nell'ipotesi di artifici o raggiri - ad esempio, mediante la produzione di falsa documentazione - finalizzati all'assunzione nel pubblico impiego. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha dato a questo problema risposte non univoche, rinvenendosi sul punto diversi orientamenti.
1.1.- Secondo un primo indirizzo interpretativo - espresso, per quanto consta, da un'isolata decisione (Cass., Sez. V, 20.9.1989, Pizzichetta, rv. 182649) -, sull'assunto che il raggiro, da cui non sia derivato, o che comunque non sia idoneo a cagionare, per il soggetto passivo un danno avente un contenuto patrimoniale, non integra il delitto di truffa, l'illegittimo conseguimento di un ufficio da parte di persona cui lo stesso non competa, ma che sia in possesso dei requisiti professionali richiesti, può comportare l'annullamento del provvedimento che lo conferisce ma non costituisce il reato de quo, sempreché l'illegittimità non consista nell'assenza dei requisiti di capacità professionale che rendano possibile l'adempimento degli obblighi che ne derivano. 1.2.- L'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente perviene invece al risultato della configurabilità di un danno per la pubblica amministrazione, anche se in forza di percorsi argomentativi non omogenei.
Il danno, da ravvisarsi nel fatto stesso del conseguimento illegittimo della nomina - senza che rilevi la circostanza che l'agente abbia esercitato l'impiego con prestazione effettiva di attività lavorativa -, viene, di volta in volta, individuato nel pregiudizio per la pubblica amministrazione derivante dall'assunzione di persona carente dei necessari requisiti e dall'alterazione della graduatoria del concorso, nelle spese che l'amministrazione deve sostenere per riparare l'errore in cui è stata indotta, nello stesso pregiudizio per gli altri concorrenti, essendo l'amministrazione tenuta a garantire il buon esito del concorso (Cass., Sez. II, 24.5.1967, Lucara, rv. 106137; 19.4.1971, Crò, rv. 119979; Sez. I, 10.1.1978, Bergamo, rv. 137755; Sez. II, 13.6.1985, Macalli, rv. 171003). Si è posto anche l'accento sia sugli oneri finanziari sostenuti dall'amministrazione medesima per istruire la domanda e perfezionare l'assunzione (Cass., Sez. II, 24.6.1986, Luccitti, rv. 173844), sia sulle spese che l'amministrazione deve sostenere onde riparare l'errore cui è stata indotta dall'agente - e cioè, disservizi conseguenti alla modifica della graduatoria, nuova convocazione della commissione, vacanza del posto messo a concorso nel periodo di tempo fra la revoca del colpevole e la nomina dell'avente diritto ecc. -, che sul mancato guadagno dei concorrenti esclusi derivanti dal ritardo nell'assunzione (Cass., Sez. II, 15.4.1970, Astarita, rv. 116497; 12.6.1981, Capicotto, rv. 150968; 24.10.1984, Mercadini, rv. 163095; 11.3.1986, Urcinolo, rv. 173408; ma, per la riferibilità del danno soltanto all'ente pubblico, soggetto passivo della truffa, e non agli altri concorrenti, v. Sez. II, 22.11.1978, Maggio, rv. 141354). Circa il rilievo da attribuirsi, nel giudizio sulla sussistenza del danno e sulla configurabilità del reato di truffa, all'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'agente, la giurisprudenza di legittimità è decisamente orientata ad escludere qualsiasi valenza alle circostanze che l'agente abbia dimostrato una concreta idoneità in relazione ai compiti affidatigli e prestato un servizio vantaggioso per l'amministrazione, in quanto successive al momento dell'assunzione indebita in cui si perfeziona il reato (Cass., 12.3.1960, Zampieri;
Sez. II, 19.4.1971, Crò, cit.; Sez. I, 10.1.1978, Bergamo, cit.; Sez. V, 20.3.1980, Bertozzi, rv. 144752). L'indirizzo giurisprudenziale largamente maggioritario, che ritiene integrato il danno patrimoniale dell'amministrazione nello stesso fatto dell'indebito conseguimento della nomina per le disfunzioni e spese di ordine vario che ne conseguono, colloca di conseguenza il momento consumativo della truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego, non all'atto della percezione delle retribuzioni, "che essendo il corrispettivo di prestazioni effettuate non possono comunque ritenersi elargite sine causa e quindi indebitamente", ma all'atto stesso del "conseguimento illegittimo della nomina, da cui deriva, correlativamente, il danno patrimoniale per la pubblica amministrazione".
1.3.- In difformità dalle indicate pronunce in tema di conseguimento di un pubblico impiego (ma in coerenza con altro indirizzo giurisprudenziale formatosi in ordine al diverso problema dell'individuazione del momento consumativo del reato di truffa in danno degli enti previdenziali, per indebita percezione di prestazioni periodiche derivanti da erogazioni pubbliche: Sez. II, 1.3.1972, Civallo, rv. 121780; 27.2.1984, Messina, rv. 164375;
25.11.1986, Di Lonardo, rv. 174983) si è pronunciata Cass., Sez. II, 9.5.1994, Cipriano, rv. 198045, la quale ha affermato che il reato perdura fino a quando non viene interrotta la riscossione dei singoli ratei, o per volontà del soggetto attivo o per iniziativa di quello passivo, sicché il momento consumativo coincide con la cessazione dell'attività illecita. Nella fattispecie in esame sarebbe configurabile un reato - non continuato, o permanente, ovvero istantaneo ad effetti permanenti, bensì - "a consumazione prolungata", in cui sin dall'inizio l'autore è ben consapevole che la sua azione darà luogo ad un evento che continuerà a prodursi nel tempo con la realizzazione degli illeciti profitti man mano maturatisi con altrui danno, identificandosi, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria condotta illecita, la completa esecuzione del delitto e il massimo approfondimento della concreta e progressiva lesione dell'interesse protetto, e per ciò il momento consumativo "sostanziale" del reato.
Tale orientamento si pone a sua volta in contrasto con quanto statuito in argomento dalle Sezioni Unite nella sentenza 22.3.1969, P.M. in proc. Carraro, rv. 111418 (seguita da numerosissime, conformi, decisioni delle singole Sezioni: da ultimo, ex plurimis, Sez. V, 30.3.1992, Tosolini, rv. 190981, e, in tema di conseguimento di un pubblico impiego, Sez. II, 18.6.1969, Ferrandi, rv. 113218), la quale, in un'ipotesi di truffa concernente prestazioni pensionistiche, ha sostenuto che, quando l'obbligazione viene adempiuta dal soggetto passivo in momenti successivi ed a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato rispetto al quale le singole riscossioni dei ratei di pensione costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso le successive condotte, sia mantenendo il silenzio sulla illiceità della situazione, sia manifestando un comportamento idoneo al persistere dell'errore in cui era caduta la pubblica amministrazione.
2.- Le diverse e confliggenti linee interpretative in ordine al tema del momento consumativo della truffa ripropongono il contrasto tra due tesi: quella secondo cui il delitto di truffa si consuma nel momento in cui il soggetto passivo assume, per effetto di artifizi e raggiri, l'obbligazione, e l'altra, che non ritiene sufficiente la sola circolazione giuridica dei beni, ma richiede la loro circolazione economica, e quindi l'esistenza di un danno concreto ed effettivo del patrimonio.
Tale questione ha già formato oggetto di esame da parte di queste Sezioni Unite, le quali, con le sentenze 22.3.1969, P.M. in proc. Carraro, cit. (in Foro it., 1970, II, 5) e 30.11.1974, Forneris (in Cass. pen., 1975, 741), premesso che l'elemento del danno deve necessariamente avere un contenuto patrimoniale, dovendo consistere in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre la perdita definitiva del bene da parte del soggetto passivo, hanno affermato - condividendo così la seconda delle due tesi in contrasto - che "il reato di truffa si perfeziona soltanto con l'effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene che sia idoneo ad una valutazione patrimoniale, con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo".
E non vi è motivo per andare in diverso avviso, poiché, se s'intende mantenere ancorata l'operatività della norma incriminatrice ad una solida base oggettiva, deve convenirsi - in coerenza con le tradizionali ma anche recenti prese di posizione di larga parte della dottrina e della giurisprudenza di legittimità in materia (v., da ultimo, Cass., Sez. VI, 3.6.1998, Grossi, rv. 211373; 11.3.1998, Rizzo, rv. 210534; Sez. II, 28.10.1997, Stabile, rv. 209671; Sez. I, 30.5.1997, Petrone, rv. 207988; 15.3.1989, Giusti, cit.) - che, oltre alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore, è necessario, ai fini dell'integrazione del reato di truffa, che si verifichi anche un'effettiva deminutio patrimonii, intesa in senso strettamente economico, del soggetto passivo.
Alla luce di un'attenta analisi degli elementi costitutivi della fattispecie, la truffa si costruisce dunque, secondo la linea interpretativa tracciata dal menzionato, prevalente, orientamento giurisprudenziale e dottrinale, come reato istantaneo e di danno:
non reato permanente, perché si perfeziona nel momento stesso in cui si concretano tutti gli elementi che lo costituiscono e non consente ne' una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, ne' la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace;
non reato di pericolo, poiché, a differenza di altre ipotesi criminose che pure offendono il patrimonio per le quali basta una situazione di pericolo, l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno altrui, elementi questi dell'arricchimento e del depauperamento che sono collegati tra loro in modo da costituire concettualmente due aspetti di un'unica realtà.
Essendo la truffa, quanto alla collocazione sistematica della disposizione incriminatrice nel titolo XIII del libro II del codice penale e all'oggettività giuridica tutelata, delitto contro il patrimonio mediante frode, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sè qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno, proprio in virtù dell'evento consumativo che caratterizza tipicamente la realizzazione della fattispecie criminosa, deve avere necessario contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa.
Di talché, in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifizi o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata.
Mette conto infine di osservare che l'opportunità di agganciare in modo rigoroso al verificarsi di un danno economico-patrimoniale la repressione penale di comportamenti che ledono la libertà negoziale consente di limitare l'area dell'intervento penale rispetto a quella del diritto civile.
L'opposta opinione, tendendo a trasformare il delitto di truffa, contro la lettera e la chiara volontas legis, in reato di attentato alla sola libertà di consenso della vittima nei negozi patrimoniali e di mero pericolo per l'integrità del patrimonio di questa, opera in realtà un'inammissibile dilatazione dell'ambito di applicazione della norma incriminatrice, la quale, invece, espressamente richiede uno specifico ed effettivo danno di indole patrimoniale, ovvero un reale depauperamento economico del soggetto passivo del reato, nella forma del danno emergente o del lucro cessante.
3.- Anche in tema di danno nel delitto di truffa riferito alle ipotesi in cui l'inganno colpisca interessi di pertinenza dello Stato o di altro ente pubblico, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che il danno rilevante è sempre quello di natura patrimoniale, essendo il patrimonio il bene protetto dall'art. 640 c.p., e nega di conseguenza la configurabilità del reato quando l'interesse leso attenga alla regolarità delle procedure amministrative e non si rinvenga un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto passivo (Cass., Sez. V, 13.7.1994, Tarquini, in Cass. pen., 1995, 952; 20.6.1980, Truglio, ivi, 1982, 514).
L'essenza obiettiva del danno effettivo di contenuto stricto sensu economico-patrimoniale, insito nella ratio dell'incriminazione (nel quale s'individua l'offesa tipica con la cui verificazione si consuma il delitto di truffa), appare pertanto requisito inderogabile anche quando soggetto passivo del reato sia lo Stato o altro ente pubblico, nonostante l'indubbia rilevanza e le peculiari caratteristiche del fenomeno della truffa ai danni della pubblica amministrazione.
Ed invero, attesa la natura di circostanza aggravante speciale rispetto all'ipotesi criminosa di base della figura disciplinata dall'art. 640 cpv. n. 1 c.p., non può consentirsi che l'unitaria oggettività giuridica del reato di truffa sia alterata (mediante il richiamo alla mancanza di correlazione fra funzione e spesa pubblica che in tal caso caratterizza la portata offensiva della fattispecie fraudolenta, a causa della frustrazione degli scopi economico-sociali perseguiti mediante le erogazioni o dell'irregolarità delle procedure amministrative di ammissione o di esecuzione delle prestazioni medesime), a favore di interessi generali attinenti al buon andamento della pubblica amministrazione o alle regole d'impegno di spesa nel bilancio:
valori, quest'ultimi, meritevoli anch'essi di rilievo ordinamentale, ma distinti rispetto al bene giuridico tutelato dalla disposizione incriminatrice di base.
Anche in questo caso, un'interpretazione "estensiva" o "evolutiva" del concetto di danno, divergente dai tipici connotati economico- patrimoniali configurati dal legislatore negli elementi costitutivi della fattispecie legale, darebbe luogo ad una non consentita espansione dell'area di applicazione del delitto di truffa e, nello stesso tempo, ad una degradazione di esso da reato di danno effettivo in reato di mero pericolo per il patrimonio della pubblica amministrazione.
Rileva il Collegio che, laddove si è inteso caratterizzare in modo peculiare gli elementi costitutivi della frode in danno dello Stato o di altri enti pubblici, al fine di tutelare anche l'interesse ad evitare l'indebito dirottamento di risorse economiche pubbliche dagli scopi sociali perseguiti mediante l'erogazione delle medesime, il legislatore ha opportunamente creato speciali figure criminose, nelle quali, senza ledere la tipicità della fattispecie dell'art. 640 c.p., risulta costruito in modo autonomo il requisito dell'offesa patrimoniale, ovvero sono esaltati i profili di plurioffensività della condotta ingannatrice: come, ad esempio, nella nuova figura della captazione abusiva di finanziamenti ed altre erogazioni pubbliche introdotta dall'art. 640 - bis c.p., aggiunto dall'art. 22, legge 19.3.1990 n. 55. 4.- E però, in tema di cosiddetta truffa "in attività lavorativa" o "in assunzione ad un pubblico impiego" commessa in danno della pubblica amministrazione, mediante produzione di falsa documentazione e in carenza dei requisiti richiesti a tal fine, si assiste - come si è già segnalato - ad una significativa difformità di orientamenti interpretativi.
In coerenza con altro indirizzo giurisprudenziale formatosi in ordine al problema analogo, ma non omogeneo, dell'individuazione del momento consumativo del reato di truffa nell'ipotesi di indebita percezione di prestazioni periodiche derivanti da erogazioni pubbliche, si è individuato l'eventus damni, e perciò il momento consumativo, nella riscossione dei singoli ratei di retribuzione relativa all'impiego assunto con frode, ravvisandosi talora un'unica truffa che si esaurisce all'atto della percezione della prima mensilità, altre volte un reato continuato in riferimento alle plurime riscossioni reiterate nel tempo e collegate fra loro da un unico disegno criminoso, o infine una fattispecie di reato "a consumazione prolungata" la quale perdura fino a quando non viene interrotta la riscossione dei singoli ratei con la cessazione dell'attività illecita.
L'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, che ritiene integrato il danno patrimoniale dell'amministrazione nello stesso fatto dell'illegittimo conseguimento della nomina per le disfunzioni e spese di ordine vario che ne derivano, colloca invece il momento consumativo della truffa, non all'atto della percezione delle retribuzioni, che "essendo il corrispettivo di prestazioni effettuate non possono comunque ritenersi elargite sine causa e quindi indebitamente", ma all'atto stesso dell'indebito conseguimento della nomina.
4.1.- Ritiene il Collegio che la tesi interpretativa, la quale trascura l'elemento della corresponsione della retribuzione - nonostante l'indubbia valenza economico-patrimoniale insita in esso - come componente del danno patrimoniale per la pubblica amministrazione, sia sostanzialmente corretta.
La ragione, anche se non adeguatamente esplicitata in giurisprudenza, è da rinvenire nella circostanza che la norma incriminatrice, descrivendo la figura della truffa, richiede anche il requisito della "ingiustizia" del profitto, termine di qualificazione dell'evento riflettentesi nel dolo dell'agente, che, avendo natura di elemento normativo integrativo della fattispecie, va individuato aliunde - in modo autonomo rispetto all'illiceità del fatto offensivo, siccome già frutto della scelta di repressione penale della condotta criminosa - mediante le altre indicazioni dell'ordinamento extrapenale.
Di talché, l'ingiusto profitto va ravvisato quando un vantaggio, un'utilità o un incremento patrimoniale (che, nei reati nei quali è previsto come elemento costitutivo anche il danno, rappresenta concettualmente sul versante del soggetto attivo l'aspetto speculare dell'arricchimento - ma in un'accezione non necessariamente economica - conseguito dall'autore a fronte del pregiudizio subito dalla vittima) sia stato perseguito o realizzato sine causa o sine jure, in assenza cioè di condizioni giuridiche extrapenali legittimatrici;
mentre esso va escluso rispetto ad ogni situazione in cui il vantaggio sia in qualche modo, direttamente o indirettamente, tutelato dall'ordinamento come giuridicamente rilevante.
Orbene, in tema di analisi dell'iniusta locupletatio con specifico riferimento all'ipotesi di truffa "in attività lavorativa", va detto che, una volta accertata l'esplicazione della prestazione lavorativa richiesta, i singoli ratei di retribuzione costituiscono, in forza della sinallagmaticità dell'instaurato rapporto di pubblico impiego, il corrispettivo dovuto al lavoratore dalla pubblica amministrazione.
Mette conto infatti di osservare che, nel caso di nullità del contratto di lavoro per violazione di norme imperative, l'art. 2126 del codice civile, sia pure ai limitati fini dei diritti retributivi e previdenziali maturati in costanza di prestazioni lavorative, pone una fictio juris di validità del rapporto "di fatto"; e l'operatività della norma è estesa dal successivo art. 2129 anche al rapporto di pubblico impiego per i dipendenti da enti pubblici.
La giurisprudenza civile e amministrativa, in materia di assunzioni effettuate dalla pubblica amministrazione in violazione di regole o divieti imperativi, è assolutamente pacifica nel qualificare i rapporti in tal modo instaurati come radicalmente nulli, e quindi improduttivi di effetti, al di fuori del diritto del lavoratore al complessivo trattamento retributivo e previdenziale relativo al periodo in cui il rapporto ha avuto di fatto esecuzione, giusta la disciplina dettata dall'art. 2126 c.c. Il principio è stato ripetutamente affermato sia dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione in sede di riparto della giurisdizione (
3.4.1998 n. 3465, 4.11.1996 n. 9531, 29.7.1995 n. 8304, 21.4.1994 n. 3779, 26.7.1994 n. 6960; 12.5.1989 n. 2171;
3.12.1988 n. 6566; 18.3.1988 n. 2490; 22.12.1987 n. 9615;
27.11.1987 n. 8830; 3.5.1986 n. 2993), che dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (29.2.1992 nn. 1 e 2, e 5 marzo 1992, nn. 5 e 6, cui si sono successivamente conformate le sezioni semplici, le quali si erano espresse in passato in senso contrario all'applicabilità dell'art. 2126 c.c. al pubblico impiego). Identificata poi la causa del contratto, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, con la funzione economico-sociale che il negozio obiettivamente persegue e il diritto riconosce rilevante ai fini della tutela apprestata, ontologicamente distinta dallo scopo particolare che ciascuna delle parti persegue, si avverte che l'illiceità della medesima, la quale ai sensi dell'art. 2126 priva il lavoro prestato della tutela accordata al rapporto di lavoro nullo, "non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento".
Deve trattarsi, cioè, sia nell'ipotesi di contrarietà della causa a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343, sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge ex art. 1344, sia nel caso di motivo illecito, comune alle parti e determinante, ex art. 1345, "dell'illiceità in senso forte, non semplicemente dell'illegalità che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418", poiché un'illiceità non intesa in questo senso rigoroso, dettata "per ragioni che non attengono a principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento, non si riflette in un giudizio d'illiceità della prestazione di lavoro" (Corte cost., 19.6.1990 n. 296; Cons. Stato, Ad. plen., 29.2.1992 n. 1 e 5.3.1992 n. 5, citt.; Cass., Sez. Un. civ., 8.5.1976 n. 1609). È infatti palese l'intenzione del legislatore di tutelare, con le disposizioni dell'art. 2126, le prestazioni effettivamente espletate dal lavoratore, "a meno che il contratto nullo non urti, con la partecipazione di entrambi i contraenti - che intenzionalmente attribuiscono al negozio come funzione obiettiva una comune finalità contraria alla legge -, con indirizzi vitali per l'integrità dell'ordinamento" o sia in contrasto con quei "valori giuridici considerati essenziali all'interno del sistema giuridico", ovvero l'attività lavorativa resa configuri un oggetto illecito, risulti cioè intrinsecamente illecita per avere normalmente, per il suo contenuto, rilevanza penale. Dalla suesposta soluzione, la quale trova convincente base giustificativa in inequivoci argomenti di ordine letterale e sistematico risultanti dall'analisi ricostruttiva delle fonti normative richiamate, deve trarsi il logico corollario che la riscossione della retribuzione e degli altri emolumenti, sempreché non risulti conseguita sine causa o contra jus nel senso sopra delimitato, non configura gli eventi naturalistici consumativi del reato di truffa, quanto al duplice e speculare profilo dell'ingiusto profitto e del corrispondente danno economico- patrimoniale, bensì costituisce un postfatto penalmente irrilevante e non punibile.
4.2.- Ritiene peraltro il Collegio che anche l'opposto, di gran lunga prevalente, indirizzo ermeneutico (per il quale il danno economico-patrimoniale dell'amministrazione, e di conseguenza il momento consumativo della truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego, è integrato all'atto, non della percezione delle retribuzioni corrispondenti all'esplicata attività lavorativa, bensì dello stesso indebito conseguimento della nomina, per le disfunzioni e spese di ordine vario che ne derivano) in tanto merita di essere condiviso, in quanto ad esso si apportino alcuni necessari chiarimenti di ordine logico-giuridico, onde evitare il rischio di un indebito allargamento dell'area di operatività dell'istituto, a tutela di interessi estranei al patrimonio della pubblica amministrazione ed attinenti invece al patrimonio di altri soggetti privati, ovvero alla regolarità delle procedure di assunzione nel pubblico impiego, sì che i peculiari caratteri pubblicistici della personalità del soggetto passivo del reato finirebbero con il fare premio sull'oggettiva configurazione della fattispecie criminosa.
I dubbi e le perplessità manifestati anche di recente in dottrina, circa la configurabilità di un evento consumativo di danno patrimoniale per la pubblica amministrazione nella cosiddetta truffa "in attività lavorative" mediante la produzione di una falsa documentazione, possono essere superati alla sola condizione che l'affermata esistenza dell'elemento costitutivo del danno, e perciò del reato previsto dall'art. 640 c.p., sia ancorata, nell'analisi ricostruttiva della norma incriminatrice, ad una solida base giustificativa di ordine fattuale ed oggettivo, che, in forza del principio di tipicità della fattispecie criminosa, ne escluda la ravvisabilità in re ipsa.
L'indirizzo giurisprudenziale nettamente prevalente perviene al menzionato risultato interpretativo individuando il danno per la pubblica amministrazione, di volta in volta: nel pregiudizio derivante dall'assunzione di persona carente dei necessari requisiti e dall'alterazione della graduatoria del concorso;
nelle spese che l'amministrazione deve sostenere per riparare l'errore in cui è stata indotta, con i disservizi conseguenti alla modifica della graduatoria, alla nuova convocazione della commissione, alla vacanza del posto messo a concorso nel periodo di tempo fra la revoca del colpevole e la nomina dell'avente diritto;
nel pregiudizio derivante per gli altri concorrenti esclusi dal ritardo nell'assunzione, essendo l'amministrazione tenuta a garantire il buon esito del concorso;
negli oneri finanziari sostenuti dall'amministrazione medesima per istruire la domanda e perfezionare l'assunzione.
Orbene, a fronte di siffatte, invero generiche e tralaticie, affermazioni giurisprudenziali, sostanzialmente dettate dall'esigenza di reprimere comunque la condotta ingannevole dell'agente che resterebbe altrimenti elusa, sembra necessario delineare con chiarezza i termini economico-patrimoniali delle conseguenze dannose subite dalla pubblica amministrazione in conseguenza dell'indebita assunzione ad un pubblico impiego (essendo il profitto o il vantaggio "ingiusto" dell'agente, di natura lato sensu patrimoniale, immediatamente configurabile nell'attribuzione della posizione impiegatizia e nell'acquisizione del relativo status, con il conseguente diritto al futuro trattamento retributivo e previdenziale come corrispettivo dell'esplicanda attività lavorativa).
Inammissibile appare innanzi tutto il ricorso a criteri di valutazione estranei alla nozione strettamente economico- patrimoniale ed effettiva dell'evento di danno proprio del delitto di truffa, con riferimento a conseguenze meramente virtuali del reato, quali le spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria, indire le nuove procedure di assunzione per la copertura del posto con l'avente diritto ecc., oppure a conseguenze di natura non immediatamente patrimoniale, come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e l'alterazione della graduatoria del concorso, o estrinseche rispetto all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti. Non può invece escludersi, in linea teorica, l'esistenza di un danno effettivo e immediato di natura stricto sensu economico- patrimoniale, configurabile nelle spese, esborsi ed oneri finanziari sostenuti dalla pubblica amministrazione nella procedura di costituzione del rapporto d'impiego: ad esempio, per istruire la pratica e perfezionare l'assunzione, informatizzare la posizione dell'impiegato con il correlato impegno di spesa nel bilancio, predisporre i locali dell'ufficio destinati alla sua collocazione, ed altro.
Danno "emergente" dunque, effettivo seppure di non rilevante entità, per la pubblica amministrazione, identificabile nel dispendio dell'attività lavorativa dei suoi dipendenti, nell'uso indebito dei macchinari utilizzati e nelle spese vive sostenute per le operazioni amministrative e contabili d'impianto e perfezionamento della pratica, ed altresì autonomo rispetto al profilo - di per sè irrilevante in una prospettiva strettamente patrimonialistica dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice - della distrazione di risorse economiche dagli scopi istituzionali dell'ente pubblico.
Deve rispondersi pertanto positivamente, nonostante le riserve manifestate in proposito dalla dottrina più recente, al quesito interpretativo se sia configurabile, in linea di principio, il delitto di truffa "in attività lavorativa" o "in assunzione ad un pubblico impiego".
Trattasi di reato di natura istantanea che si consuma all'atto della costituzione del rapporto impiegatizio.
E però occorre che, prima, nella prospettazione accusatoria siano precisamente individuati i confini e, poi, nel giudizio sia dimostrata l'esistenza del danno, immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale che la pubblica amministrazione ha subito all'atto e in funzione della costituzione del rapporto impiegatizio.
Non è infatti consentito fare riferimento, sul punto, a parametri meramente congetturali e arbitrari, la cui applicazione, in contrasto con il principio di tipicità della fattispecie penale, privi del requisito di patrimonialità l'offesa sanzionata dall'art. 640 c.p. o - il che espone l'operazione ad analoga censura - identifichi presuntivamente l'esistenza di un danno in re ipsa, finendo con il fissare il momento consumativo del reato antecedentemente al verificarsi di un'effettiva deminutio patrimonii economicamente valutabile e con il trasformare la truffa da reato di danno in reato di pericolo.
5.1.- Per quanto riguarda la fattispecie concreta in esame, occorre premettere che non colgono nel segno le pur suggestive doglianze (racchiuse infine nella richiesta di "annullare l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma la penale responsabilità dell'imputato", ergo limitatamente alla statuizione di condanna per il delitto di truffa) in punto di esistenza della condotta ingannatrice e del dolo, sul rilievo che la falsa certificazione sulla residenza risalirebbe al lontano 1974, mentre le leggi sull'occupazione giovanile sarebbero tutte successive, o che non poteva dunque essere previsto ne' rappresentato dall'agente l'iter normativo che ne avrebbe assecondato l'assunzione, o che la residenza non era comunque requisito indefettibile per quest'ultima.
Ed invero, come si legge nelle analitiche contestazioni e nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, la prospettazione accusatoria disloca diversamente e progressivamente nel tempo la condotta criminosa dell'agente: nell'avere dapprima utilizzato la falsa certificazione sulla residenza nel dicembre 1977 all'epoca della formazione della lista speciale e della graduatoria dei giovani disoccupati di Policoro;
nell'avere poi omesso di rappresentare all'amministrazione l'illecita situazione al momento dell'assunzione con contratto a tempo determinato nel 1978;
nell'avere infine persistito nel silenzio e nella falsità durante le operazioni del censimento del 1981, nella fase dell'inserimento nel ruolo organico nell'anno 1984 ed ancora nel censimento del 1991, al fine di occultare sistematicamente, con comportamenti attivi e non solo omissivi, l'illecito penale di base e i successivi illeciti (la non punibilità delle falsità nei censimenti del 1981 e del 1991 essendo dovuta al dato formale dell'assenza di qualità di pubblico ufficiale nella figura del rilevatore), la cui scoperta avrebbe potuto legittimare l'ente alla sospensione - com'è avvenuto - e alla risoluzione del rapporto, in conseguenza della obiettiva violazione dei doveri di fedeltà e lealtà propri del pubblico impiegato.
Di conseguenza, la reiterata condotta ingannatrice risulta logicamente funzionalizzata all'ottenimento e al mantenimento del pubblico impiego.
5.2.- E però, nella vicenda processuale in esame (per la quale, in riferimento all'epoca di costituzione del rapporto impiegatizio, il reato sarebbe comunque estinto per prescrizione), non si rinviene nell'assunto accusatorio - sì che non è dato neppure sapere se si siano verificati nel caso concreto - alcun utile riferimento a spese, esborsi, oneri finanziari di alcun tipo sostenuti dall'amministrazione comunale all'atto e in funzione della costituzione del rapporto impiegatizio, essendo oggetto di contestazione nel capo d'imputazione l'iscrizione nella lista dei giovani disoccupati, l'assunzione alle dipendenze del comune, il mantenimento della posizione impiegatizia, e cioè "la costituzione dello status, retribuzioni e quant'altro legato alla posizione impiegatizia con conseguente e correlativo danno patrimoniale per l'ente pubblico, dal 19.6.1978 ad epoca corrente".
Dati fattuali, quest'ultimi, non specifici e - come si è detto - penalmente irrilevanti, quanto alle erogazioni rateali di stipendi o provvidenze economiche correlati all'esplicata e lecita prestazione di attività lavorativa da parte di un soggetto munito dei richiesti requisiti di capacità professionale, ai fini della configurazione dell'evento naturalistico di danno economico- patrimoniale quale elemento costitutivo del delitto di truffa. Di talché, consegue logicamente alla delineata ricostruzione interpretativa, da un lato, che i comportamenti trasgressivi descritti nella contestata imputazione non integrano gli estremi della fattispecie criminosa prevista dall'art. 640 cpv. n. 1 cod. pen. e, dall'altro, che l'impugnata sentenza debba essere -
limitatamente alla statuizione di condanna per la truffa - annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine al reato di truffa di cui al capo D) della rubrica, ascritto al ricorrente, perché il fatto non sussiste.
Così deliberato in camera di consiglio il 16 dicembre 1998. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 GENNAIO 1999.