Sentenza 30 settembre 1999
Massime • 1
In materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali l'insorgenza del fatto nuovo, costituito dalla sopravvenuta condanna ad una pena detentiva severa, è idoneo a far ritenere il pericolo di fuga ragionevolmente probabile e, per altro verso, nell'ipotesi in cui tale condanna medesima riguardi taluni più gravi delitti, costituisce argomento idoneo a giustificare una nuova valutazione della presunzione di pericolosità sociale, qualora ciò non sia escluso da positivi elementi addotti dalla difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/1999, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Oreste Ciampa Presidente del 30.9.1999
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. Dott. Bruno Oliva " N. 3037
3. Dott. Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Eugenio Amari " N. 13440/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI IP;
VO SE;
avverso l'ordinanza in data 17 marzo 1999 del Tribunale di Reggio Calabria;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. M. Matera, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv.to SE Foti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
Il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di GI IP e VO SE avverso l'ordinanza del 24.2.1999 con la quale la Corte di assise di Reggio Calabria aveva applicato nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento penale al cui esito erano stati condannati rispettivamente alla pena il primo di 23 anni di reclusione, lire sei milioni di multa, ed il secondo dell'ergastolo.
In ordine allo specifico motivo d'impugnazione, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari, i giudici del riesame hanno posto in evidenza con riferimento alle previsioni degli art. 274 e 275 c.p.p. la tipologia dei reati contestati per cui era intervenuta condanna a severe pene detentive, la presunzione di pericolosità sociale che dagli stessi deriva tenuto conto dell'inserimento degli imputati al vertice di associazioni a delinquere rispetto alle quali non avevano manifestato segni di dissociazione, nonché il pericolo di fuga desunto dall'entità delle condanne inflitte e dalla disponibilità tramite le associazioni di appartenenza di vaste ed articolate reti di protezione.
Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati denunciando la genericità della motivazione priva di riferimenti individuali, la mancanza di ogni argomentazione in ordine alla presunzione di esigenze cautelari esclusa con una precedente rimessione in libertà, l'apodittico riferimento ad una posizione di vertice nel senso di strutture criminali, alla asserita capacità di riorganizzazione degli associati ed al pericolo di fuga.
Il ricorso è inammissibile attesa la manifesta infondatezza delle doglianze proposte.
Costituisce ius receptum che l'insorgenza del fatto nuovo, costituito dalla sopravvenuta condanna ad una severa pena detentiva, è idoneo a far ritenere il pericolo di fuga ragionevolmente probabile e, per altro verso, nell'ipotesi in cui la condanna medesima riguardi taluni più gravi delitti, costituisce argomento idoneo a giustificare una nuova valutazione della presunzione di pericolosità sociale (art. 275 c. 11) qualora non escluso da positivi elementi addotti dalla difesa.
A tali criteri si è puntualmente attenuto il Tribunale del riesame con valutazione necessariamente riferita ad entrambi gli imputati, per cui sono palesemente insussistenti i vizi denunciati di ricorrenti.
Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del GI e del VO al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quello di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà à termini dell'art. 94, 1 ter, disp. att. c.p.p. poiché al presente ricorso non segue la liberazione degli imputati.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello di L.
1.000.000 in favore della cassa della ammende;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 30 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 1999