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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE IA, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Dott.ssa Ida Perna GIUDICE
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 613/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile
PROMOSSA DA
, (cod. fisc.: ) nato a [...], Parte_1 C.F._1
l'11.10.1986 e residente in [...], difeso e rappresentato dall'avv. Anna Collaro come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Boscotrecase (NA), alla Via Lepanto n. 33;
E
, (cod. fisc.: nata a [...], il CP_1 C.F._2
21.01.1986 e residente in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) alla Contrada San Francesco snc, difesa e rappresentata in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luigi Gargiulo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Boscotrecase (NA), alla Via Giacomo Matteotti n. 43.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di RE IA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
24.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo di
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 cui al ricorso e ne hanno chiesto il recepimento in sentenza.
Il Pm in data 2.05.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 21.03.2025, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi celebrato nel Comune di
RE IA (NA) in data 9.06.2005.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 09.06.2005 nel Comune di RE IA (NA) i due avevano contratto matrimonio civile trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di RE IA (NA) con atto n.12, anno 2005, Parte I, Serie A, Ufficio 1;
2. che dalla loro unione non erano nati figli;
3. che i coniugi avevano convissuto per poco più di un anno presso il domicilio del padre del , essendosi la allontanata dalla casa coniugale già a fra data Pt_1 CP_1 dall'anno 2006, per costituire un nuovo nucleo familiare;
4. che i coniugi erano formalmente separati dal 26.1.2023, allorquando i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di RE IA nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 1877/2023 pubblicata il
26/06/2023 (oramai passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria del 31 gennaio 2024) e che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
1. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
Nominato con decreto del Presidente del 2.04.2025 il giudice delegato alla trattazione e fissata l'udienza di trattazione al 24 giugno 2025, sostituita secondo conforme volontà espressa dalle parti in ricorso, con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti depositavano in data 18.02.2025 note congiunte ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso ed allegando, altresì, copia della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;
il giudice delegato, quindi, preso atto di quanto sopra e dato atto dell'avvenuto deposito in data 2.05.2025 di parere favorevole del PM, con ordinanza del 12 luglio 2025 riservava la causa in decisione al collegio.
Il P.M. in data 02/05/2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione (26/01/2023) dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di RE IA nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 1877/2023 pubblicata il 26/06/2023 (oramai passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria del 31 gennaio 2024)e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
3. In mancanza di figli della coppia ed essendosi i coniugi dichiarati reciprocamente indipendenti economicamente, le parti hanno richiesto la pronuncia solo sullo status.
Si dà atto, infatti, che i coniugi hanno dichiarato di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e che, pertanto, non hanno null'altro a pretendere rispettivamente l'uno verso l'altro; gli stessi hanno espressamente rinunciato reciprocamente a qualsivoglia importo a titolo di contributo per assegno alimentare, di mantenimento o di altro titolo.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
4. In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e , Parte_1 CP_1 così provvede:
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 09.06.2005 nel
Comune di RE IA (NA) da , nato l'[...] a [...] Parte_1
(NA) e da , nata il [...] a [...] (trascritto nel CP_1 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RE IA (NA) con atto n.12, anno 2005, Parte I, Serie A, Ufficio 1);
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134
R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 C. Nulla sulle spese.
RE IA, camera di consiglio del 16.07.2025
il giudice estensore Il presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE IA, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Dott.ssa Ida Perna GIUDICE
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 613/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile
PROMOSSA DA
, (cod. fisc.: ) nato a [...], Parte_1 C.F._1
l'11.10.1986 e residente in [...], difeso e rappresentato dall'avv. Anna Collaro come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Boscotrecase (NA), alla Via Lepanto n. 33;
E
, (cod. fisc.: nata a [...], il CP_1 C.F._2
21.01.1986 e residente in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) alla Contrada San Francesco snc, difesa e rappresentata in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luigi Gargiulo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Boscotrecase (NA), alla Via Giacomo Matteotti n. 43.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di RE IA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
24.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo di
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 cui al ricorso e ne hanno chiesto il recepimento in sentenza.
Il Pm in data 2.05.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 21.03.2025, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi celebrato nel Comune di
RE IA (NA) in data 9.06.2005.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 09.06.2005 nel Comune di RE IA (NA) i due avevano contratto matrimonio civile trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di RE IA (NA) con atto n.12, anno 2005, Parte I, Serie A, Ufficio 1;
2. che dalla loro unione non erano nati figli;
3. che i coniugi avevano convissuto per poco più di un anno presso il domicilio del padre del , essendosi la allontanata dalla casa coniugale già a fra data Pt_1 CP_1 dall'anno 2006, per costituire un nuovo nucleo familiare;
4. che i coniugi erano formalmente separati dal 26.1.2023, allorquando i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di RE IA nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 1877/2023 pubblicata il
26/06/2023 (oramai passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria del 31 gennaio 2024) e che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
1. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
Nominato con decreto del Presidente del 2.04.2025 il giudice delegato alla trattazione e fissata l'udienza di trattazione al 24 giugno 2025, sostituita secondo conforme volontà espressa dalle parti in ricorso, con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti depositavano in data 18.02.2025 note congiunte ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso ed allegando, altresì, copia della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;
il giudice delegato, quindi, preso atto di quanto sopra e dato atto dell'avvenuto deposito in data 2.05.2025 di parere favorevole del PM, con ordinanza del 12 luglio 2025 riservava la causa in decisione al collegio.
Il P.M. in data 02/05/2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione (26/01/2023) dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di RE IA nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 1877/2023 pubblicata il 26/06/2023 (oramai passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria del 31 gennaio 2024)e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
3. In mancanza di figli della coppia ed essendosi i coniugi dichiarati reciprocamente indipendenti economicamente, le parti hanno richiesto la pronuncia solo sullo status.
Si dà atto, infatti, che i coniugi hanno dichiarato di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e che, pertanto, non hanno null'altro a pretendere rispettivamente l'uno verso l'altro; gli stessi hanno espressamente rinunciato reciprocamente a qualsivoglia importo a titolo di contributo per assegno alimentare, di mantenimento o di altro titolo.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
4. In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e , Parte_1 CP_1 così provvede:
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 09.06.2005 nel
Comune di RE IA (NA) da , nato l'[...] a [...] Parte_1
(NA) e da , nata il [...] a [...] (trascritto nel CP_1 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RE IA (NA) con atto n.12, anno 2005, Parte I, Serie A, Ufficio 1);
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134
R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 C. Nulla sulle spese.
RE IA, camera di consiglio del 16.07.2025
il giudice estensore Il presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4