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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE d'APPELLO di BRESCIA nel procedimento a carico di: AN MO LY nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell'Avv. SONIA BOVA, per l'imputato che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Bergamo, per la parte che ora interessa, ha dichiarato improcedibile il reato di danneggiamento commesso dall'imputato su arredi della cella della Casa Circondariale di Bergamo ove era detenuto, per divieto di secondo giudizio rispetto al procedimento disciplinare che l'imputato aveva già subito, in considerazione delle sanzioni in tale sede irrogate (isolamento ed esclusione dalle attività comuni). 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2496 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 04/12/2024 2. Con ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia si deduce violazione di legge ed in particolare dell'art. 649 cod. proc. pen. non potendosi ravvisare il rischio di doppio giudizio attese le diverse finalità e la complessiva 'integrazione' delle sanzioni irrogate con i due distinti procedimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto. Occorre rilevare che nella giurisprudenza di questa corte, se sussiste sostanziale consenso sull'ambito di applicazione del principio del ne bis in idem nel caso di concorrenza tra procedimento penale e procedimento amministrativo (sia esso di natura disciplinare, tributario, fiscale o altro) in relazione ad un medesimo fatto, permane una divergenza applicativa nella specifica materia oggetto del presente procedimento. Infatti, a fronte di alcune sentenze (citate dalla ricorrente) che negano la possibilità di riconoscere la valenza di precedente amministrativo ostativo nei termini di cui all'art. 649 cod. proc. pen. al procedimento disciplinare ed alle sanzioni ivi applicate in ambito custodiale, le sentenze citate dal giudice a quo paiono opinare in senso opposto. Le due pronunce (la sentenza Sez. 2, n. 9184 del 15/12/2016, dep. 2017, PG in proc. Pagano, Rv. 269237 - 01 e la sentenza Sez. 1, n. 21348 del 31/03/2021, Graviano, Rv. 281227 - 01, che richiama la prima) non escludono a priori l'eventualità che, in concreto, il bis in idem possa aver luogo poiché la astratta compatibilità tra i procedimenti, penale ed amministrativo, non garantisce che, in concreto, le due procedure si integrino senza violare il diritto a non essere perseguiti due volte. Al fine di evitare il rischio di doppio giudizio (bis in idem, double jeopardy), sarebbe necessario verificare, di volta in volta, il soddisfacimento del doppio standard della contestualità spaziale e temporale dei due riti e della "non eccessiva sproporzione" del risultato complessivo e cumulativo della doppia sanzione (penale ed amministrativa), con una valutazione in concreto e caso per caso. Occorre tuttavia prendere atto che l'orientamento così espresso non è mai stato maggioritario ed anzi può considerarsi oramai superato da quella serie di arresti, cui questo Collegio intende uniformarsi, che, pur fondandosi sulle medesime premesse concettuali, osservano, in linea generale, che sanzioni disciplinari, quali quelle previste dall'art. 39 ord. penit., che attengono esclusivamente alle modalità di espiazione di una pena detentiva e che hanno come finalità quella di garantire la sicurezza nell'istituto di reclusione, oltre che 2 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consi liere relatore sanzionare la condotta violenta tenuta dall'imputato, possano essere equiparate, singolarmente o cumulativamente alla sanzione penale detentiva che comporta la privazione della libertà personale del condannato per il tempo stabilito dal giudice (così, tra le altre, Sez. 6, n. 28112 del 25/09/2020, Granata, non massimata;
Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 2020, Montella, Rv. 278099; Sez. 6, n. 31873 del 09/05/2017, Basco, Rv. 270852). Invero, oltre a doversi escludere che le sanzioni disciplinari penitenziarie possano qualificarsi penali nel nostro ordinamento giuridico (non avendone il nomen iuris), esse consistono in una mera diversità esecutiva della restrizione carceraria, con modesto aggravamento di afflittività dello status detentionis per durata limitata (al più quindici giorni) e grado di inasprimento (che non comporta mai l'isolamento totale dell'individuo né la perdita definitiva di una facoltà). Tale orientamento rappresenta oramai ius receptum, espresso in una serie assai consistente di sentenze di tutte le Sezioni, anche non massimate (ex multis, Sez 1, n. 24946 del 24 gennaio 2023, Sulejnnanivic;
Sez. 6, n. 18522 del 12 aprile 23, Ciamberlano e n. 10631 del 2 marzo 2022, Schiavone;
Sez. 2, n. 10392 del 10 gennaio 2024, Mohamed Saad) che ha sicuramente superato l'orientamento opposto. 2. Segue, dall'applicazione al caso concreto dei principi sopra esposti, l'accoglimento del ricorso: infatti, il giudice ha acriticamente aderito alla giurisprudenza più favorevole all'imputato, senza fare alcuna valutazione in relazione alla "eccessiva sproporzione" del 'doppio binario' sanzionatorio, ovvero formulare una qualche considerazione sulla particolare afflittività nel caso concreto del regime conseguente all'applicazione della sanzione disciplinare in aggiunta alla carcerazione. Da quanto precede, deriva l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Brescia.
P.Q.M.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell'Avv. SONIA BOVA, per l'imputato che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Bergamo, per la parte che ora interessa, ha dichiarato improcedibile il reato di danneggiamento commesso dall'imputato su arredi della cella della Casa Circondariale di Bergamo ove era detenuto, per divieto di secondo giudizio rispetto al procedimento disciplinare che l'imputato aveva già subito, in considerazione delle sanzioni in tale sede irrogate (isolamento ed esclusione dalle attività comuni). 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2496 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 04/12/2024 2. Con ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia si deduce violazione di legge ed in particolare dell'art. 649 cod. proc. pen. non potendosi ravvisare il rischio di doppio giudizio attese le diverse finalità e la complessiva 'integrazione' delle sanzioni irrogate con i due distinti procedimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto. Occorre rilevare che nella giurisprudenza di questa corte, se sussiste sostanziale consenso sull'ambito di applicazione del principio del ne bis in idem nel caso di concorrenza tra procedimento penale e procedimento amministrativo (sia esso di natura disciplinare, tributario, fiscale o altro) in relazione ad un medesimo fatto, permane una divergenza applicativa nella specifica materia oggetto del presente procedimento. Infatti, a fronte di alcune sentenze (citate dalla ricorrente) che negano la possibilità di riconoscere la valenza di precedente amministrativo ostativo nei termini di cui all'art. 649 cod. proc. pen. al procedimento disciplinare ed alle sanzioni ivi applicate in ambito custodiale, le sentenze citate dal giudice a quo paiono opinare in senso opposto. Le due pronunce (la sentenza Sez. 2, n. 9184 del 15/12/2016, dep. 2017, PG in proc. Pagano, Rv. 269237 - 01 e la sentenza Sez. 1, n. 21348 del 31/03/2021, Graviano, Rv. 281227 - 01, che richiama la prima) non escludono a priori l'eventualità che, in concreto, il bis in idem possa aver luogo poiché la astratta compatibilità tra i procedimenti, penale ed amministrativo, non garantisce che, in concreto, le due procedure si integrino senza violare il diritto a non essere perseguiti due volte. Al fine di evitare il rischio di doppio giudizio (bis in idem, double jeopardy), sarebbe necessario verificare, di volta in volta, il soddisfacimento del doppio standard della contestualità spaziale e temporale dei due riti e della "non eccessiva sproporzione" del risultato complessivo e cumulativo della doppia sanzione (penale ed amministrativa), con una valutazione in concreto e caso per caso. Occorre tuttavia prendere atto che l'orientamento così espresso non è mai stato maggioritario ed anzi può considerarsi oramai superato da quella serie di arresti, cui questo Collegio intende uniformarsi, che, pur fondandosi sulle medesime premesse concettuali, osservano, in linea generale, che sanzioni disciplinari, quali quelle previste dall'art. 39 ord. penit., che attengono esclusivamente alle modalità di espiazione di una pena detentiva e che hanno come finalità quella di garantire la sicurezza nell'istituto di reclusione, oltre che 2 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consi liere relatore sanzionare la condotta violenta tenuta dall'imputato, possano essere equiparate, singolarmente o cumulativamente alla sanzione penale detentiva che comporta la privazione della libertà personale del condannato per il tempo stabilito dal giudice (così, tra le altre, Sez. 6, n. 28112 del 25/09/2020, Granata, non massimata;
Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 2020, Montella, Rv. 278099; Sez. 6, n. 31873 del 09/05/2017, Basco, Rv. 270852). Invero, oltre a doversi escludere che le sanzioni disciplinari penitenziarie possano qualificarsi penali nel nostro ordinamento giuridico (non avendone il nomen iuris), esse consistono in una mera diversità esecutiva della restrizione carceraria, con modesto aggravamento di afflittività dello status detentionis per durata limitata (al più quindici giorni) e grado di inasprimento (che non comporta mai l'isolamento totale dell'individuo né la perdita definitiva di una facoltà). Tale orientamento rappresenta oramai ius receptum, espresso in una serie assai consistente di sentenze di tutte le Sezioni, anche non massimate (ex multis, Sez 1, n. 24946 del 24 gennaio 2023, Sulejnnanivic;
Sez. 6, n. 18522 del 12 aprile 23, Ciamberlano e n. 10631 del 2 marzo 2022, Schiavone;
Sez. 2, n. 10392 del 10 gennaio 2024, Mohamed Saad) che ha sicuramente superato l'orientamento opposto. 2. Segue, dall'applicazione al caso concreto dei principi sopra esposti, l'accoglimento del ricorso: infatti, il giudice ha acriticamente aderito alla giurisprudenza più favorevole all'imputato, senza fare alcuna valutazione in relazione alla "eccessiva sproporzione" del 'doppio binario' sanzionatorio, ovvero formulare una qualche considerazione sulla particolare afflittività nel caso concreto del regime conseguente all'applicazione della sanzione disciplinare in aggiunta alla carcerazione. Da quanto precede, deriva l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Brescia.
P.Q.M.