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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. RO Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1005/2019 R.G. vertente
TRA
codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Alfredo Granata, codice fiscale , con studio in C.F._2
Napoli alla Via Nicola Romeo n. 8, p.e.c.
giusta procura in atti;
- Appellante- Email_1
CONTRO
, codice fiscale rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'avvocato Carlo Carbone, codice fiscale , con studio in C.F._4
Napoli alla via Vico Belledonne a Chiaia n.25 (NA), presso il quale elegge domicilio (fax 0812520614, p.e.c.: pec: Email_2
, giusta procura in atti;
-Appellata- Email_3
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 842/2019 del Tribunale di Napoli, IV
Sezione Civile, pubblicata il 23.01.2019 e notificata il 24.01.2019.
CONCLUSIONI
- Per “In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la Parte_1 provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
In via principale, nel merito, respinta e reietta ogni contraria istanza o eccezione, accogliere tutti i motivi dedotti e riformare l'impugnata sentenza n. 842/2019, pubblicata in data
23/01/2019, dal Tribunale di Napoli, Sezione IV, notificata il 24/01/2019, e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni di cui al primo grado, con rigetto della domanda attrice,
1 disattese le eccezioni e le istanze sollevate da parte appellata in primo grado, per i motivi sopra esposti e dichiarare:
a- La domanda attrice inammissibile, improponibile oltre che sfornita di prova, per i motivi sopra esposti;
b- non responsabile dei danni psicologici sofferti da Parte_1 CP_1
per i motivi sopra esposti;
c- vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
- Per MU “: CP_1 in via preliminare, dichiarare inammissibile il proposto appello ex art. 342 c.p.c. e/o ex art.
348 bis c.p.c.;
1) rigettare la domanda di sospensione della efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, poiché infondata in fatto e in diritto, non ricorrendo i gravi motivi richiesti dalla legge;
2) nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) condannare parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Premesso che, con atto regolarmente notificato conveniva in CP_1
giudizio per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i Parte_1
danni dalla medesima patiti, quantificati in euro 50 mila, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre a spese di lite con attribuzione.
Deduceva che, nel corso del matrimonio, conclusosi con una separazione consensuale in data 10/10/2011, era stata oggetto di comportamenti spregevoli da parte del marito, di violenze psicologiche puntualmente denunciate nonché di sottrazione di danaro destinato ai bisogni familiari;
tali condotte erano state causa di un grave stato di depressione in cui la medesima era caduta, con cambiamento radicale della vita sociale e con un danno come sopra quantificato.
Si costituiva contestando la domanda attorea in quanto Parte_1
2 infondata, non provata ed improponibile, chiedendone il rigetto. Vinte le spese.
In istruttoria, escusse le parti ed i testi, effettuata la CTU, il Tribunale di Napoli, assegnata la causa a sentenza così provvedeva:
1) Dichiara l'esclusiva responsabilità di per i danni psicologici in cui Parte_1 versa l'attrice, e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore della sig.ra CP_1 della somma di € 91.004,00, devalutata al momento della separazione (10.10.2011) e via via rivalutata di anno in anno secondo gli indici istat;
su tale somma vanno computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data della separazione alla sentenza;
sulla somma così liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo;
2) condanna il convenuto alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, (…), nonché al pagamento delle spese di CTU, come già liquidate in atti.
Avverso la sentenza n. 842/2019 del Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, pubblicata il 23.01.2019 e notificata il 24.01.2019, con atto notificato il 22.02.2019, interponeva appello nel rispetto del termine previsto dall'art Parte_1
325 cpc, in ragione di tre ordini di motivi più innanzi oggetto di dettagliato esame.
La causa veniva iscritta al r.g.c. n. 1005/2019.
Si costituiva tempestivamente eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'improponibilità del gravame ex art 342 cpc e art 348 bis cpc;
nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Dopo una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni la causa veniva riservata in decisione con i termini per note all'udienza del 29/11/24.
Preliminarmente occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art
348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis
3 c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Quanto alla violazione dell'art 342 cpc, si rimanda all'esame dell'ultimo motivo di gravame.
Passando ora al merito dei singoli
MOTIVI DI APPELLO
Con il primo rubricato “SULLA IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA”
l'appellante censurava la decisione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto proponibile la domanda di risarcimento del danno aquiliano superando la barriera insormontabile della consensualità della separazione.
Deduceva che le parti in causa si erano separate consensualmente con atto omologato dal Tribunale di Napoli in data 30/09/11 n.10457/11.
Parte attrice nulla aveva mai contestato al , accettando una separazione Pt_1 consensuale e ricevendo la somma complessiva di circa 900.000 euro, parte in contanti e parte in immobili.
Ne segue che, "esistendo un netto legame tra la richiesta di addebito ed il danno aquiliano petito rimane preclusa qualsiasi richiesta successiva qualora la separazione, sia nata e si sia conclusa in modo consensuale."
Il motivo è infondato.
Non ignora questo collegio quella parte della giurisprudenza di legittimità che, in passato, predicava l'autonomia dei diritti nascenti dal matrimonio, con la logica conseguenza che la violazione dei doveri ad essi inerenti esplica effetti esclusivamente nella sfera personale dei coniugi tale che, la domanda di risarcimento connessa alla loro violazione "non può trovare accoglimento" in mancanza della pronuncia di addebito in sede di giudizio di separazione. L'addebito della separazione è dunque «titolo (imprescindibile) per il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c” mentre l'intervenuta separazione consensuale è preclusiva della proponibilità di autonoma domanda risarcitoria da parte del coniuge leso.
4 Al contrario, il più recente e condivisibile arresto della Suprema Corte ritiene che, i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non abbiano carattere esclusivamente morale ma giuridico, come si desume dal riferimento contenuto nell'art. 143 cod. civ., alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall'espresso riconoscimento nell'art. 160 cod. civ., di doveri e diritti inderogabili, sicché l'interesse di ciascun coniuge nei confronti dell'altro alla loro osservanza configura un diritto soggettivo.
Ne segue che, il risarcimento per la violazione dei doveri matrimoniali è sanzionabile autonomamente, senza che sia in alcun modo precluso dal riconoscimento o meno dell'addebito in sede di separazione essendo necessario soltanto che il danno lamentato si risolva nella lesione di uno dei diritti costituzionalmente tutelati (salute, onore, dignità personale) e che di tale lesione ne sia data prova (Cass. civ., sez. VI I, ord. 19 novembre 2020, n. 26383).
Pertanto, la violazione di tali diritti inderogabili non trova la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia (quali la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 cod. civ., l'addebito della separazione con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto all'assegno e dei diritti successori, il divorzio e il relativo assegno con gl'istituti connessi) ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile.
(Cassazione civile, sez. I, ord. 23 febbraio 2018, n. 4470).
Né può escludersi, in astratto, la risarcibilità di danni ulteriori qualora i fatti che abbiano dato luogo all'addebito integrino gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dando così luogo ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., indipendentemente da una eventuale pronuncia di addebito in sede di separazione, qualora la condotta assunta da uno di essi - contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, posta in essere nella consapevolezza di recare pregiudizio alla sfera dell'altro coniuge - sia gravemente lesiva di un diritto inviolabile di rilevanza costituzionale del coniuge, e abbia prodotto la
5 conseguenza di un danno ingiusto, sempre che fra la condotta stessa e il danno accertato sussista un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile. (Cassazione civile, sez. I, ord. 23 febbraio 2018, n. 4470. Cfr. anche Cassazione civile sez. I,
15/09/2011, n.18853, che, in applicazione del su esposto principio ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale e ampiamente pubblica del marito, nonostante la stessa, che in un primo tempo aveva proposto domanda di separazione con addebito, aveva successivamente abbandonato la procedura per addivenire alla separazione consensuale).
L'orientamento è ormai stabile anche nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. di
Pavia, 04 maggio 2022, n. 627; Tribunale Roma, sez. I, 01 marzo 2017, n. 4187).
La diversità del titolo giuridico su cui si fonda la domanda di addebito e quella di risarcimento comporta che quest'ultima è inammissibile solo se proposta nel corso del procedimento di separazione personale, pur se scaturenti entrambe dalle medesime condotte e ragioni di fatto .
Con il secondo rubricato “ULTRAPETIZIONE DELLA DOMANDA l'appellante censura la sentenza gravata laddove ha riconosciuto, a titolo di risarcimento, una somma superiore a quanto richiesto in citazione.
Il motivo è infondato atteso che parte attorea in primo grado, già nell'atto introduttivo, pur quantificando il danno subito in € 50.000,00 pur tuttavia concludeva chiedendo la maggiore o minore somma riconosciuta dalla giustizia.
Col terzo rubricato “SULLE PROVE TESTIMONIALI” l'appellante censura la decisione gravata per violazione dell'articolo 116 c.p.c. laddove ha attribuito differente valore alle testimonianze rese in atti ed all'interno delle stesse categorie, dirette e de relato” nonché laddove “ha ritenuto assolutamente prive di fondamento le testimonianze di parte convenuta, ed , che hanno riferito di non avere mai Testimone_1 Testimone_2 assistito ai comportamenti che l'attrice imputa al coniuge anzi, RO dichiara che, pur avendo assistito ad una sola discussione, il padre non aveva mai utilizzato violenza e toni offensivi nei confronti della (…) Ha, invece, ritenuto attendibile la CP_1 testimonianza della sig.ra de relato ex parte actoris che non ha alcun Testimone_3 valore probatorio, nemmeno indiziario, ma può assurgere a valido elemento di prova solo se
6 (..) suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa." "(…) così come ha ritenuto egualmente attendibile il teste nonostante che questi fosse da anni in Testimone_4 conflitto con il padre nei confronti del quale aveva intentato ben quattro giudizi, tutti vinti da Parte_1
Erroneamente il Magistrato ha confuso tra la capacità a testimoniare dello stesso ex art.
246 cpc, dichiarando che non esistono incompatibilità, per carenza di un interesse giuridico
e veridicità della deposizione"(…) mentre risulta palese l'interesse del teste all'esito del giudizio. Il sig. ultraquarantenne, è, infatti, disoccupato e vive Testimone_4 stabilmente con la madre, attrice del presente giudizio, non avendo mai lasciato la casa della stessa e sostanzialmente vivendo con i risparmi della madre e la sua pensione ed aveva agito nei confronti del sig. per essere mantenuto: appare pertanto Parte_1 palese ed incontestabile un suo preciso interesse anche se il giudizio, ove ha prestato testimonianza, si concludesse con una condanna economica del convenuto.
Il motivo è infondato.
È principio di diritto consolidato (cfr. Sezione Civile Cassazione, ordinanza n.
24867 del 9 settembre 2025) quello secondo cui la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi atteso che,
l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 21239/2019).
Inoltre, la valutazione, della sussistenza o meno dell'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è rimessa - così come quella inerente all'attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni - al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 1188/2007).
7 In ossequio al principio di diritto fin qui enunciato il Giudice di prime cure ha riconosciuto alla testimonianza resa da , figlio convivente con Testimone_4
la madre, caratteri di attendibilità più pregnanti rispetto a quella dei fratelli.
Invero, solo con la convivenza, il teste è posto nella condizione di conoscere le circostanze ed i fatti riguardanti il rapporto conflittuale tra i genitori, causa, per la
, di una forte depressione, di una continua insonnia, con necessità di CP_1
controllo medico e all'assunzione di farmaci, nonché l'incidenza che tale depressione ha avuto sulla vita sociale della (rifiuto di frequentare CP_1 parenti e amici).
Osserva il Giudice di prime cure che le dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta appaiono lacunose, dal momento che i figli hanno abbandonato la casa familiare prima che tali eventi raggiungessero il culmine, mentre molto più dettagliate e approfondite appaiono le testimonianze del sig. e della sig.ra i quali Testimone_4 Testimone_3 condividono (seppur saltuariamente con riferimento alla sorella) l'abitazione con l'attrice, e partecipano attivamente alla sua quotidianità. In particolare, non può essere accolta
l'eccezione di parte convenuta di inattendibilità della prova sui fatti fornita da TE
, a causa dei quattro giudizi intrapresi presso il Tribunale di Nola contro
[...] Parte_1
Infatti, come già chiarito da Questo Giudicante nel verbale di causa del
[...]
14.04.2017, allo stato non risulta collegamento tra le cause intentate precedentemente dal teste e il presente giudizio."(cfr. sentenza gravata pag. 4 e dichiarazioni di TE
e di , sorella dell'odierna appellata ivi riportate).
[...] Testimone_3
Orbene, a fronte della motivazione sopra argomentata, l'appellante non ha saputo specificare ed indicare le parti delle dichiarazioni impugnate né le ragioni che, secondo la sua prospettazione, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a ritenere più attendibili lei dichiarazioni rese dai figli maggiorenni della coppia,
(da tempo non più conviventi con l'originario nucleo familiare) disattendendo quanto riferito dall'unico figlio ancora convivente (pur se quest'ultimo aveva promosso azioni contro il padre legate sempre alla violazione del diritto al mantenimento) ovvero quanto dichiarato da sull'incidenza che le Testimone_3
liti coniugali hanno avuto sulla vita personale e di relazione dell'odierna appellate.
Sul punto occorre precisare che “la capacità a testimoniare è cosa ben diversa dalla
8 valutazione sull'attendibilità del teste, posto che la prima deriva dalla sussistenza di un interesse in capo al teste che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della testimonianza, che il giudice è chiamato discrezionalmente a valutare in base ad elementi di varia natura (oggettiva - precisione e completezza della dichiarazione- e soggettiva - qualità personali del teste, rapporti con le parti), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto particolarmente rilevante, può giustificare una valutazione di inattendibilità”.
(cfr. ex plurimis Cassazione Civile, sez. lavoro, ordinanza n. 24158, anno 2024, pubblicata il 9.9.2024).
Orbene, nel caso in esame il Tribunale ha ampiamente e sufficientemente motivato sull'attendibilità dei testi e , sicché il motivo è Testimone_4 Testimone_3 inammissibile, non avendo l'appellante né precisato il fatto storico omesso o travisato dai testi, né indicato e specificato circostanze in grado di confutare, nel fondamento logico giuridico, le argomentazioni del Giudicante di prime cure sul punto.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, sono poste a carico di e liquidate in favore della controparte (e per essa del difensore Parte_1
antistatario avv.to Carlo Carbone) in applicazione del valore della controversia
(superiore ad € 52.000) nonché dei parametri medi previsti dal DM 147/22 (esclusa l'istruttoria, assente in appello) in € 9991,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico di Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza
n. 842/2019 del Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, pubblicata il 23.01.2019 e notificata il 24.01.2019 pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
9 1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere le spese di lite di questo grado alla Parte_1
controparte e, per essa, dell'avv. Carlo Carbone antistatario che, in applicazione del valore della controversia (superiore ad € 52.000) nonché dei parametri medi previsti dal DM 147/22 (esclusa l'istruttoria assente in appello) liquida in € 9991,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico di Parte_1
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/09/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. RO Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP dott.ssa Anna Mascia
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