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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2103/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2103/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
DI
, nata ad [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 amente domiciliati in Eboli (SA re n.29, presso lo studio dell'avv. Felice Iacovino che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 22 settembre 2025, e Parte_1 CP_1 avanzavano richiesta congiunta di cess ti
[...] matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Eboli (SA) in data 23 marzo 2002e che, dalla loro unione, era nato un figlio, Per_1
(03.07.2002). Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto del 21.07.2006, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1. Il figlio , oggi maggiorenne ma economicamente non indipendente, potrà Per_1 continuar ere nella casa familiare con la madre e per lo stesso, il Sig. , CP_1 verserà la somma mensile di €.200,00. Le spese straordinarie inerenti all del Loro figlio saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
2. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3. Le spese e i compensi professionali, nessuno escluso, per il presente ricorso, sono a carico esclusivamente del Sig. . CP_1
Devono essere compiute le f rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 23 marzo 2002 nel Comune di Eboli (SA) tra , nata ad [...] il Parte_1
03.10.1966, C. F.: nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
22.03.1964, C.F.: sc Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di E o n.7, Serie A, Uff.1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2103/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
DI
, nata ad [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 amente domiciliati in Eboli (SA re n.29, presso lo studio dell'avv. Felice Iacovino che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 22 settembre 2025, e Parte_1 CP_1 avanzavano richiesta congiunta di cess ti
[...] matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Eboli (SA) in data 23 marzo 2002e che, dalla loro unione, era nato un figlio, Per_1
(03.07.2002). Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto del 21.07.2006, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1. Il figlio , oggi maggiorenne ma economicamente non indipendente, potrà Per_1 continuar ere nella casa familiare con la madre e per lo stesso, il Sig. , CP_1 verserà la somma mensile di €.200,00. Le spese straordinarie inerenti all del Loro figlio saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
2. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3. Le spese e i compensi professionali, nessuno escluso, per il presente ricorso, sono a carico esclusivamente del Sig. . CP_1
Devono essere compiute le f rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 23 marzo 2002 nel Comune di Eboli (SA) tra , nata ad [...] il Parte_1
03.10.1966, C. F.: nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
22.03.1964, C.F.: sc Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di E o n.7, Serie A, Uff.1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi