Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/12/2025, n. 21849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21849 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21849/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02701/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2701 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Centro di Selezione di Palermo, datato 17.01.2023 e notificato in pari data, con il quale l'odierno ricorrente veniva dichiarato “INIDONEO agli accertamenti attitudinali“ del “Concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito, per il 3o Blocco 2022”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. IO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione del 22.7.2025 con la quale il difensore del ricorrente ha riferito che il proprio assistito, anche per il tempo decorso, non ha più interesse a coltivare il ricorso;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, che al Collegio non resti altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che l’esito del giudizio giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV IN, Presidente
IO LO, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LO | OV IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.