Art. 11. 1. All'onere derivante dall'articolo 10, valutato in lire 10.800.000.000 annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
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26 febbraio 2000
26 febbraio 2000
Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Termini Imerese, sentenza 06/05/2021, n. 480Provvedimento: […] Ciò tenuto conto del principio espresso dall'articolo 11 della legge regionale 15 del 2000 a mente della quale i cani condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, soggiornano fino al momento della loro restituzione al proprietario, al loro affidamento o alla loro rimessa in libertà, nonché, della mancata attuazione, da parte dell'opposta, di alcuno degli adempimenti previsti dalla suddetta normativa regionale, anche a seguito dell'ordinanza sindacale n. 129/2016.Leggi di più...
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