Articolo 11 della Legge 3 febbraio 2000, n. 15
Articolo 10Articolo 12
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26 febbraio 2000
Art. 11. 1. All'onere derivante dall'articolo 10, valutato in lire 10.800.000.000 annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2000
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