Versione
26 febbraio 2000
26 febbraio 2000
Art. 11. 1. All'onere derivante dall'articolo 10, valutato in lire 10.800.000.000 annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Termini Imerese, sentenza 06/05/2021, n. 480Provvedimento: […] Ciò tenuto conto del principio espresso dall'articolo 11 della legge regionale 15 del 2000 a mente della quale i cani condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, soggiornano fino al momento della loro restituzione al proprietario, al loro affidamento o alla loro rimessa in libertà, nonché, della mancata attuazione, da parte dell'opposta, di alcuno degli adempimenti previsti dalla suddetta normativa regionale, anche a seguito dell'ordinanza sindacale n. 129/2016.Leggi di più...
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