Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2025, proposto dal sig. ET RA, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del diniego di condono edilizio di cui al provvedimento prot. 0295748.U del 05.12.2024, adottato dal Comune di Reggio Calabria;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa ER UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, l’odierno ricorrente si duole del provvedimento prot. 0295748.U del 05.12.2024 con cui il Comune di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di condono edilizio ex L. n. 47/85 (pratica n. A/14063), presentata, il 31.07.1986, dalla propria defunta madre, sig.ra IA ST, avente ad oggetto la realizzazione, sine titulo , di un locale deposito ad un piano f.t., in località Pentimele di Reggio Calabria, della superficie complessiva di 113,12 mq. insistente in area del Demanio dello Stato, in Catasto al foglio n. 40 Sezione RC, part. 7.
1.1 Quale premessa di fatto delle proprie ragioni, il sig. RA ha dedotto di aver manifestato, nel 2023 (note prot. n. 25636/2023 e 27637/2023), quale avente causa della sig.ra IA ST, il proprio interesse alla conclusione del procedimento di condono, richiedendone ulteriormente la definizione, giusta nota prot. n. 234709 del 30.09.2024. A fronte di tale sollecito, il Comune di Reggio Calabria, con il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L. n. 241/90, dell’8/10/2024, prot. n. 0242564.U., lo informava che, allo stato dell’istruttoria , il procedimento non avrebbe potuto essere favorevolmente definito, in considerazione:
- della mancata allegazione, all’istanza di condono, dei documenti appresso indicati: 1. Perizia Giurata; 2. Fotografie; 3. Titolo Proprietà e/o eventuale Dichiarazione di successione; 4. Elaborati grafici stato attuale; 5. Visura catastale; 6. Stralcio S.I.D. (Demanio) ;
- della comunicazione prot. n. 229441 del 23.09.2024 con cui l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria, Servizi Territoriali Città Metropolitana di Reggio Calabria, aveva evidenziato il mancato rilascio, in favore della titolare della pratica di condono, di un titolo di disponibilità dell’area di sedime relativa all’abuso, e, conseguentemente, aveva richiesto l'attivazione della procedura di demolizione contemplata dall'articolo 35 del D.P.R. n. 380/01;
- dell’esistenza dei vincoli inibitori appresso indicati: Paesaggistico ambientale art. 142 comma 1/A Legge 42/04; in minima parte EC (Piano stralci erosione costiera) Pl; Fascia di rispetto area ferroviaria (DPR 753/1980); IC (zona l, rif. O.P.C.M. 3274/2003; DGR n. 47 del 10.02.2004).
L’amministrazione comunale comunicava, dunque, all’interessato i summenzionati motivi ostativi, avvertendolo che, entro 10 giorni, avrebbe potuto presentare per iscritto osservazioni e controdeduzioni scritte e depositare documenti ritenuti utili alla positiva conclusione del procedimento in oggetto.
In data 15.10.2024, il sig. RA avanzava istanza di accesso al fascicolo edilizio, finalizzata a prendere cognizione degli atti ivi esistenti e predisporre quanto necessario per l’integrazione dell’istanza di condono.
1.2 Tuttavia, in data 5.12.2024, il Comune di Reggio Calabria, richiamato il preavviso di rigetto prot. n. 8/10/2024.0242564.U e “ Considerato che non risulta, agli atti del Servizio Condono di questa Amministrazione, alcuna integrazione documentale relativa alla domanda di sanatoria A/14063 della Legge n. 47/85, a seguito dell'avvenuta notifica del provvedimento di improcedibilità ai sensi dell'art. 10 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241” , disponeva il rigetto definitivo dell’istanza.
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
1. “Violazione di legge per il mancato rispetto dei termini per la produzione documentale richiesta”;
L’amministrazione avrebbe definito negativamente il procedimento, senza tener conto non soltanto della mancata evasione dell’istanza di accesso agli atti, inoltrata dal ricorrente il 15.10.2024, ma anche dell’inadeguatezza del termine concesso, in sede di preavviso di rigetto, per l’integrazione della documentazione richiesta (appena 10 giorni).
La speciale normativa di cui all’art. 2 comma 37 lett. d) L. n. 662/96, nel modificare l’art. 39 comma 4 L. n. 724/94, applicabile anche ai procedimenti di condono ex L. n. 47/85 (ex art. 49 comma 7 L. n. 449/97), avrebbe imposto, infatti, all’amministrazione la concessione di un termine minimo di tre mesi in favore dell’interessato, per l’integrazione della documentazione.
- “2. Illegittimità del provvedimento per violazione di legge, carenza di motivazione ed eccesso di potere”;
Il provvedimento di diniego sarebbe inficiato da grave deficit istruttorio e di motivazione in quanto l’amministrazione, oltre ad avere anzitempo definito il procedimento, non si sarebbe, comunque, avveduta dell’esistenza agli atti del fascicolo edilizio di buona parte della documentazione richiesta. Tale circostanza sarebbe evincibile dal tenore della nota del 10.12.2004, assunta al protocollo dell’Agenzia del Demanio, Filiale di Reggio Calabria prot. n. 16506, con la quale l’originaria istante, sig.ra ST:
- inoltrava alla predetta Agenzia la documentazione già presentata al Comune di Reggio Calabria (domanda di sanatoria edilizia; attestazione del pagamento dell'oblazione; autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del DPR n. 445/2000 corredata dalla documentazione fotografica dalla quale risultano le caratteristiche delle opere eseguite; copia della perizia giurata relativa alle dimensioni e sullo stato delle opere; visura catastale dell'opera realizzata; stralcio del foglio di mappa catastale);
- richiedeva all’Agenzia in questione la disponibilità alla vendita del suolo pubblico su indicato , dichiarando di allegare l'attestazione di versamento della somma dell'indennizzo corrisposto negli ultimi 5 anni di occupazione, effettuato tramite Modello F23 n. 1049394 presso Banca di Roma per complessivi £ 24.000,00 ;
- si riservava, ad avvenuta comunicazione della disponibilità manifestata dall’Agenzia, di presentare le attestazioni dei versamenti delle rate di pari importo del prezzo di acquisto dell'area.
Il Comune di Reggio Calabria, invece di dare seguito alla richiesta di accesso documentale del 15.10.2024, finalizzata a conoscere l’effettivo stato dell’istruttoria e consentire all’interessato il deposito di quanto ancora realmente necessario, avrebbe chiuso anzitempo il procedimento, così addivenendo ad una istruttoria lacunosa e parziale. Ne conseguirebbero la violazione dei principi di effettiva partecipazione procedimentale, di leale e reciproca cooperazione tra le parti, del diritto di difesa dell’interessato oltre al deficit motivazionale del provvedimento conclusivamente adottato.
- “ 3. Violazione di legge in materia con riferimento specifico all’istituto del silenzio assenso ”;
Il diniego in contestazione sarebbe, comunque, illegittimo per incompatibilità con il silenzio-assenso che, malgrado la dedotta carenza documentale, si sarebbe comunque formato in ordine all’istanza di condono edilizio presentata dall’avente causa del ricorrente, ex L. n. 47/85.
3. Il Comune di Reggio Calabria, costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto. In particolare, l’amministrazione ha evidenziato di avere inviato rituale richiesta istruttoria, ricevuta dalla sig.ra ST in data 3.02.2004, avente ad oggetto il deposito della documentazione obbligatoria a completamento della domanda di condono, assegnando alla stessa il termine di tre mesi di cui all’art. 39 comma 4 L. n. 724/94, pena l’improcedibilità dell’istanza. Sicché, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna violazione della summenzionata normativa condonistica né alcun difetto di istruttoria.
4. Con ordinanza n. 32 del 20.02.2025, il Collegio ha apprezzato il fumus della censura relativa al deficit istruttorio e motivazionale dedotto a carico del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio avanzata dalla sig.ra IA ST, all’uopo evidenziando la « necessità di un approfondimento istruttorio da parte del Comune di Reggio Calabria, in contraddittorio con l’odierno ricorrente ed eventualmente anche con l’Agenzia del Demanio, funzionale alla puntuale ricognizione della documentazione effettivamente mancante» . Ciò tanto più in considerazione del fatto che, per un verso, « risulterebbero agli atti fascicolo edilizio (cfr. in proposito nota dell’Agenzia del Demanio acquisita dal Comune in data 23.09.2024) sia la perizia giurata che gli elaborati grafici, ritenuti ancora mancanti dall’ente locale; per altro verso, a fronte della contestata carenza di disponibilità dell’area oggetto di intervento, ricadente nel demanio dello Stato, risulta che la sig.ra ST - che sembra essere stata utilizzatrice dell’area quantomeno fin dal 1999 (cfr. nota in atti) - in data 10.12.2004, abbia chiesto alla Filiale di Reggio Calabria della predetta Agenzia il rilascio del cd. titolo di disponibilità di cui all’art. 35 comma 7 L. n. 47/85, condizionante non già l’ammissibilità dell’istanza bensì la favorevole definizione della stessa ».
Valutata anche la sussistenza del cd. periculum in mora - stante la trasmissione del diniego in contestazione al Settore Vigilanza edilizia per l’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori - l’efficacia del provvedimento di diniego è stata, dunque, sospesa « affinché il Comune di Reggio Calabria, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, proceda al riesame dell’istanza di condono, previa riattivazione dell’istruttoria funzionale alla puntuale verifica, in contraddittorio con il ricorrente, della completezza della documentazione esistente agli atti del fascicolo edilizio ».
5. Con memoria depositata in data 19.09.2025, preceduta dal deposito di corposa documentazione a supporto, il Comune di Reggio Calabria ha descritto l’attività amministrativa posta in essere in asserita ottemperanza al sopra trascritto ordine giudiziale nei termini appresso indicati:
- con nota prot. n. 100146 del 28.04.2025, il Servizio Condono Edilizio ha riattivato l’istruttoria in contraddittorio con i soggetti coinvolti, ovvero con il ricorrente e con l’Agenzia del Demanio;
- in occasione dell’incontro tenutosi in data 13.05.2025 (di cui al verbale prot. n. 114070 del 13.05.2025) - al quale l’Agenzia del Demanio non ha partecipato, ritenendo di aver già chiarito la propria posizione con la nota del 23.09.2024 - il consulente di parte del ricorrente ha esibito, in copia, una serie di documenti, tra cui la nota prot. n. 15264 del 30.10.2003 dell’Agenzia del Demanio, asseritamente ricompresa nella documentazione prodotta nell’odierna sede giurisdizionale, giacché indicizzata al n. 15 del foliario dei documenti allegati al ricorso;
- l’amministrazione ha desunto una presunta discrepanza fra la nota prodotta con comunicazione prot. 15264 del 30.10.2003 da parte dell’Agenzia del Demanio, come esibita dalla parte, e la nota del 23.09.2004, agli atti del procedimento edilizio di condono, con la quale l'Agenzia del Demanio aveva evidenziato il mancato rilascio, in favore della sig.ra ST, di un titolo di disponibilità dell’area di sedime relativa all’abuso, con conseguente richiesta di attivazione della procedura di demolizione contemplata dall'articolo 35 del D.P.R. n. 380/01;
- in considerazione di siffatta discrepanza, l’Ufficio condono, con nota prot. n. 159305 del 30.06.2025 ha richiesto direttamente all’Agenzia del Demanio la produzione di copia conforme all’originale della nota prot. n. 15264 del 30.10.2003, esibita dal ricorrente nel corso della seduta istruttoria del 13.05.2025, al fine di proseguire l’attività procedimentale avviata in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 32/2025;
- con nota prot. n. 171441 dell’11.07.2025, l’Agenzia del Demanio ha sostanzialmente disatteso la richiesta avanzata l’amministrazione comunale. Ciò sul presupposto, per un verso, che la summenzionata nota prot. n. 15264/2003, pur indicizzata nel foliario di parte ricorrente, non risulterebbe sottoposta all’attenzione di questo Tribunale e, per altro verso, che l’ente locale sarebbe, comunque, in possesso della documentazione necessaria e sufficiente alla definizione del procedimento di condono. L’Agenzia ha, dunque, fatto rinvio ai rilievi già mossi con la propria nota prot. n. 19604 del 23.09.2024, laddove ha escluso il rilascio, in favore della sig.ra ST, di un titolo di disponibilità dell’area di sedime dell’abuso oggetto di condono edilizio;
- il Servizio Condono Edilizio, con nota prot. n. 175932 del 17/07/2025, ha, successivamente, chiesto al sig. RA ET di voler trasmettere agli atti del procedimento, in originale e/o in copia conforme, la nota dell’Agenzia del Demanio prot. n. 15264 del 30.10.2003, non ricevendo alcun riscontro.
5.1 Premesso quanto sopra, l’amministrazione comunale ha, dunque, rappresentato “ che, a causa dell’impossibilità di reperire l’essenziale documento mancante, (comunicazione prot. n. 15264 del 30.10.2003 rilasciata dall’Agenzia del Demanio) ad oggi non ancora acquisito, non è stato possibile concludere l'istruttoria nel termine di 90 giorni assegnato con l'ordinanza n. 42 del 2025” (così pag. 6, secondo capoverso nella memoria difensiva del 19.09.2025). Ha, altresì, soggiunto che quale immediata e diretta conseguenza dell’impossibilità di acquisire il documento sopra menzionato, il competente Settore Urbanistica non avrebbe “ potuto che ritenere confermato il parere già espresso con prot. n. 295748 del 05.12.2024, ovvero sia sulla conferma del diniego della pratica di condono, in quanto il documento asseritamente rilasciato dall’Agenzia del Demanio con il prot n. 15264 del 30.10.2003 risulterebbe indispensabile per una diversa conclusione del procedimento” (così pag. 6, terzo capoverso nella memoria difensiva del 19.09.2025).
L’amministrazione ha, dunque, insistito nel rigetto del ricorso.
6. In occasione della pubblica udienza del 22 ottobre 2025, il procuratore delegato di parte ricorrente ha evidenziato come il Comune di Reggio Calabria non avrebbe eseguito l'ordinanza cautelare n. 32 del 20/02/2025, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio. La difesa di parte resistente ha ribadito i motivi per i quali l’Ufficio Condono non sarebbe riuscito a eseguire la già menzionata ordinanza cautelare, chiedendo il rigetto del ricorso.
6.1 La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, il Collegio rileva la procedibilità dell’odierno gravame.
Non risulta, infatti, agli atti del giudizio che la rinnovata istruttoria – operata dal Comune di Reggio Calabria in attuazione del comando giudiziale di cui all’ordinanza cautelare n. 32/2025 – si sia conclusa con l’adozione di un provvedimento, espresso e motivato, eventualmente confermativo del diniego di condono prot. 0295748.U del 05.12.2024, oggetto di gravame.
Persiste, dunque, l’interesse di parte ricorrente all’annullamento del provvedimento in epigrafe, essendo all’uopo irrilevanti le mere deduzioni difensive di cui alla memoria del 19.09.2025, in ordine sia alle ragioni della mancata definizione della rinnovata istruttoria – ivi ascritte all’inerzia del ricorrente - che alle pretese conseguenze che ne discenderebbero, ritenute, ma soltanto dalla difesa comunale, confermative dell’impugnato diniego.
7.1 Semmai, siffatte considerazioni difensive sarebbero potute confluire in un provvedimento amministrativo, di natura confermativa, che, tuttavia, non risulta essere stato adottato, con conseguente persistenza dell’interesse a ricorrere.
8. Nel merito, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, nei termini appresso indicati.
9. Priva di pregio si appalesa la censura secondo cui il diniego in contestazione si porrebbe in contrasto con il silenzio-assenso che si sarebbe formato sull’istanza di condono edilizio presentata dall’avente causa dell’odierno ricorrente nel lontano 31.07.1986, ai sensi della L. n. 47/85.
10. La quantomeno parziale carenza documentale che connota l’istanza in questione, ammessa dallo stesso ricorrente in sede di gravame, osta al preteso perfezionamento della fattispecie semplificativa del silenzio-assenso di cui all'art. 35, l. n. 47 del 1985 (secondo cui: « Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento» ).
Ciò in conformità al costante orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, secondo cui il mero decorso del termine previsto dalla legge non è sufficiente a determinare la formazione del silenzio-assenso, essendo necessario che la domanda di condono edilizio sia subordinata alla presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di settore (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato sez. VII, 09/06/2025, n. 4983; sez. II, 27/06/2025, n. 5622; T.A.R. Reggio Calabria, Reggio Calabria, 04/04/2025, n. 235).
11. È, tuttavia, fondata l’assorbente censura, già positivamente delibata in sede cautelare, tendente a contestare il deficit istruttorio e motivazionale che inficia l’impugnato diniego di condono.
12. Risulta agli atti di causa come, a differenza di quanto contestato dal Servizio Condono Edilizio in sede di preavviso di diniego dell’8.10.2024, la pratica di condono avviata dalla sig.ra ST nel lontano 1986 non fosse affatto carente di tutta la documentazione elencata nel preavviso in questione, avendo quest’ultima allegato, quantomeno, la relazione tecnica, gli elaborati grafici, la documentazione fotografica e quella catastale. Tale circostanza trova conferma nel tenore:
- della nota del 10.12.2004, indirizzata all’Agenzia del Demanio, Filiale di Reggio Calabria, con la quale la sig.ra ST, nel richiedere la disponibilità alla vendita del suolo pubblico laddove insiste l’abuso oggetto di sanatoria, ha elencato la documentazione già presentata al Comune;
- della nota dell’Agenzia del Demanio del 23.09.2024 (doc. all. 5 alla memoria difensiva del Comune, depositata in data 15.02.2025), ricognitiva dell’accesso agli atti del fascicolo edilizio effettuato dalla stessa Agenzia in data 19.09.2024;
- del verbale della seduta istruttoria del 13.05.2025 (tenutasi a valle dell’ordine cautelare), allorquando il Comune ha ritenuto che il ricorrente dovesse, tra l’altro, depositare un aggiornamento tanto della documentazione fotografica quanto della relazione tecnica che, evidentemente, erano già presenti agli atti del procedimento, contrariamente a quanto indicato in sede di preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L. n. 241/90.
13. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, consente di apprezzare la fondatezza della censura secondo cui, tenuto conto della risalenza nel tempo della pratica edilizia in discussione, avviata dalla sig.ra ST nel lontano 1986, a valle del preavviso di rigetto dell’8.10.2025, prima di definire il procedimento, il Comune di Reggio Calabria avrebbe dovuto, innanzitutto, consentire al dante causa di quest’ultima, che ne ha fatto richiesta in data 15.10.2025, l’ostensione degli atti presenti nel fascicolo di condono, così da predisporre quanto ancora effettivamente necessario per la completezza dell’istruttoria.
Peraltro, tenuto conto delle ragioni addotte a sostegno del rigetto di condono - coincidenti nella mancata “ integrazione documentale relativa alla domanda di sanatoria A/14063 della Legge n. 47/85, a seguito dell'avvenuta notifica del provvedimento di improcedibilità ai sensi dell'art. 10 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ” - coglie nel segno anche la censura secondo cui il ricorrente, dichiaratosi interessato alla definizione dell’istanza nel novembre del 2023, ai fini dell’integrazione documentale dell’istanza di condono, avrebbe dovuto fruire del maggior termine di 90 giorni sancito al comma 4 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile anche alle istanze di condono ex L. n. 47/85, per come espressamente previsto dall’art. 49 L. 449/1997 (sulla rilevanza del termine in parola ai fini della legittima archiviazione dell’istanza, cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 27.11.2023, n. 2748; n. 587/2024 e giurisprudenza ivi citata).
13.1 L’esigenza di assicurare al ricorrente siffatto maggior termine, strumentale a garantire la completezza dell’istruttoria, appare viepiù evidente se solo si considera la quaestio iuris del titolo di proprietà che, nel caso in esame, si traduce nel titolo di disponibilità dell’area pubblica di sedime dell’opera edilizia oggetto di condono, condizionante non già l’ammissibilità dell’istanza bensì, esclusivamente, la favorevole definizione della stessa.
Tenuto conto della documentazione versata agli atti dell’odierno giudizio dal ricorrente, risulta che la sig.ra ST fosse utilizzatrice dell’area in questione e che, in tale veste, interloquisse con l’Agenzia del Demanio, quantomeno a far data dal 1999 (cfr. doc. all. 17 al ricorso), oltre ad essersi successivamente dichiarata disponibile ad acquistarla, giusta nota del 10.12.2004 (doc. all.ti 7 e 9 al ricorso). La questione dell’esistenza o meno di un titolo di disponibilità dell’area in capo al richiedente il condono meritava, quindi, di essere meglio approfondita, per come, del resto, dimostrato dai successivi sviluppi istruttori (nel corso dei quali sembra essere emersa l’esistenza di una documentazione contrastante con le recenti affermazioni dell’Agenzia del Demanio circa il mancato rilascio, in favore della sig.ra ST, del citato titolo di disponibilità) conseguenti all’ordine giudiziale, fin qui rimasto inevaso.
14. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, in adesione alla censura relativa al deficit istruttorio e motivazione che affligge l’ agere pubblico.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento prot. 0295748.U del 05.12.2024 che dispone il rigetto definitivo dell’istanza di condono edilizio, a suo tempo presentata dalla sig.ra ST (pratica n. A/14063), con obbligo del Comune di Reggio Calabria di rinnovare l’istruttoria, in coerenza con le statuizioni di cui alla presente decisione, siccome veicolate dallo scrutinio dei motivi di gravame, impregiudicato il merito della definizione dell’istanza.
15. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, successive alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. 0295748.U del 05.12.2024 che dispone il rigetto definitivo dell’istanza di condono edilizio, a suo tempo presentata dalla sig.ra ST (pratica n. A/14063), ai sensi, nei termini e con gli effetti conformativi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT EN, Presidente
ER UL, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER UL | AT EN |
IL SEGRETARIO