Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 577
CASS
Sentenza 17 gennaio 2001

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In applicazione del principio generale della libertà delle forme per la comunicazione degli atti giuridici e della manifestazione delle volontà negoziali, ove una determinata forma non sia prevista dalla legge "ad substantiam", la comunicazione ai fini della prelazione di cui all'art. 8 legge 590/65 ed art. 8 della legge 817/71, al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo a terzi, non essendo stata prevista da tale normativa a pena di nullità, può essere validamente effettuata dal proprietario - alienante con le indicazioni richieste, anche verbalmente, non ostandovi il disposto dell'art. 1351 cod. civ. atteso che tale comunicazione non ha valore di proposta contrattuale sempre che di siffatta conoscenza della proposta da parte del coltivatore vi sia prova certa, orale o documentale. Il diritto di prelazione agraria, pertanto, diviene attuale e concreto nel momento in cui il proprietario comunica ai soggetti interessati la sua volontà di alienare il fondo a titolo oneroso, e dalla data di tale comunicazione, anche verbale, decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere esercitato il diritto di prelazione o il soggetto preferito può rinunciare espressamente alla prelazione.

In seguito all'entrata in vigore della legge sul giudice unico, la competenza per il giudizio di rinvio dopo la cassazione delle sentenze emesse dal tribunale in grado di appello contro sentenze pretorili, appartiene alla Corte d'appello.

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  • 1Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20/04/2007 n° 9519Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 577
Data del deposito : 17 gennaio 2001

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