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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 219/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI -Presidente rel.
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.219/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 13.03.2025, promossa da , (CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicole Petrucci;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Direttore Generale pro CP_1 P.IVA_1 tempore, dott. , rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Cinque;
CP_2
-
[...]
[...
[...] [...]
[...]
contro Parte_2
ià , ( C.F: , P.IVA: ) in CP_3 CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Amato.
-
APPELLATA-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 13.03.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 07.5.2018 CP_5
e hanno adito il Tribunale di Lecce al fine di
[...] Parte_1
conseguire iure hereditatis il risarcimento dei danni sofferti dal genitore
[...]
(nato il [...] e deceduto il 12.3.2005) per effetto della Persona_1
patologia di epatite cronica HCV correlata contratta a seguito della profilassi subita il 20.10.1995, ed accusati successivamente all'introduzione del giudizio n.
332/02 R.G. e fino alla morte, nonché di quelli patiti iure proprio “…per la malattia e per la morte del padre e per la perdita del rapporto familiare con il genitore”, invocando una liquidazione equitativa di essi.
Con comparsa depositata in data 11.10.2018 si è costituita in giudizio la , Pt_3
eccependo preliminarmente la litispendenza della medesima controversia dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Promiscua giudizio n. 207/2018 R.G., a seguito della cassazione da parte della Suprema Corte con ordinanza n.
26968/2017 R.Cron. della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 460/14 R.S. di riforma di quella del Tribunale di Lecce n. 2037/09 R.S. che aveva definito il
giudizio n. 332/02 R.G.; in ogni caso ha chiesto di chiamare in causa a fini di garanzia l'assicuratrice, la quale il 09.02.2019 si è costituita insistendo per la sospensione del presente giudizio nell'attesa della definizione di quello pendente di rinvio dalla Cassazione.
All'esito dell'udienza del 14.7.2020 il Tribunale ha disposto l'acquisizione di informazioni, ed il 19.01.2021 ha riservato la decisione”.
La causa è stata definita con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 22.01.2021 con la quale il Tribunale di Lecce in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...]
e ha accertato la responsabilità della Controparte_5 Parte_1
per la morte di , condannando la al Pt_3 Persona_1 Pt_3
pagamento in favore di e della Controparte_5 Parte_1 somma di € 170.000,00 ciascuna, da decurtare di quanto eventualmente dalle medesime percepito ex art. 2 co. 3 L. 210/92 e da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al marzo del 2005 e dalla pronuncia al saldo nonchè al pagamento delle spese di lite in favore delle sorelle ha rigettato le ulteriori domande proposte;
ha condannato Parte_1 P_
a rivalere delle somme a qualunque titolo versate in esecuzione
[...] Pt_3
della decisione, dichiarando integralmente compensate tra le altre parti le spese della lite.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che la domanda formulata dalle ricorrenti iure hereditatis non meritasse accoglimento, a differenza di quella proposta iure proprio.
Ciò in quanto, pur riconoscendo che la causa promossa afferisse a danni diversi e successivi rispetto a quelli rivendicati nel giudizio n. 332/02 R.G, ha rilevato come nella consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal dott. in quel giudizio, il Per_2 professionista ebbe a pronunciarsi sull'intera evoluzione della patologia accusata dal fino alla morte, conclusioni poi poste a base della liquidazione del Parte_1
danno da parte della Corte d'Appello.
Inoltre il giudice di primo grado ha ritenuto che nel giudizio in esame le ricorrenti, lungi dall'allegare prova ulteriore e diversa da quella fornita nella causa n. 332/02
R.G, si fossero limitate a riprodurre la medesima documentazione esibita in quella sede.
In merito alle richieste risarcitorie avanzate iure proprio dalle sorelle Parte_1
il Tribunale ha reputato che fosse mancata la prova della sofferenza accusata dalle figlie per la malattia del genitore e fino alla morte;
ha invece accolto la pretesa formulata dalle ricorrenti per la perdita del genitore, ritenendo incontestata la sussistenza del nesso causale tra la profilassi eseguita dai sanitari della il Pt_3
20.10.1995 e l'epatite cronica da virus C accusata ed ancora la morte.
Il giudice di prime cure ha infine ritenuto sussistente l'obbligazione di garanzia gravante sulla chiamata in relazione ai danni invocati nel presente P_
giudizio rispetto a quelli rivendicati nel giudizio n. 332/02 R.G. in difetto di contestazione sul punto.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la sig.ra Parte_1
instando anzitutto acchè, in riforma della pronuncia gravata, fosse accertato che l'importo liquidato dal Tribunale di Lecce in suo favore per la perdita del padre non fosse decurtato dell'indennizzo ex art. 2 co. 3 L. 210/92 ma fosse maggiorato degli interessi al saggio legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del marzo 2005 e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza e dei successivi interessi sulla somma liquidata sino al pagamento effettivo, in secondo luogo insistendo affinchè la fosse condannata al CP_1
pagamento della quota spettante iure hereditatis a di tutti i Parte_1
danni subiti dal suo dante causa oltre che al pagamento delle spese di lite e dei relativi accessori di legge.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo il CP_1
rigetto dell'avverso gravame, con conseguente conferma dell'Ordinanza di prime cure e, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, reiterando la domanda di manleva già formulata in primo grado, anche nelle forme dell'appello incidentale condizionato, nei confronti di P_
; il tutto con vittoria delle spese di lite.
[...]
Si è altresi costituita la chiedendo il rigetto dell'avverso gravame. P_
All'udienza del 13.03.2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c..
In particolare censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'importo di € 170.000,00 liquidato in favore di ciascuna delle ricorrenti dovesse essere decurtato “di quanto eventualmente dalle medesime percepito ex art. 2 co. 3 L. 210/92”.
Nel dettaglio evidenzia la sig.ra come la decurtazione fosse Parte_1
già stata disposta dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza n.460/14 che aveva condannato la al risarcimento, in CP_1 favore di , , Parte_4 Controparte_7 [...]
, , , CP_8 Controparte_5 Parte_1 [...]
e , tutti in qualità di eredi di CP_9 Controparte_10
del danno non patrimoniale subito dal loro Persona_1
dante causa”.
Di conseguenza secondo l'appellante la decisione del Tribunale sul punto costituirebbe una inaccettabile duplicazione della falcidia dell'indennizzo ex L. 210/92 già subita dalle eredi in virtù Parte_1
della sentenza della Corte di Lecce citata e della sua esecuzione.
Con il secondo motivo di gravame la sig.ra si duole della Parte_1
“violazione degli artt. 2043, 2056, 1219 e 1223 c.c. e dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza sulla rivalutazione e gli interessi nelle obbligazioni di valore”.
In particolare censura la sentenza di primo grado laddove ha stabilito che la somma riconosciuta in favore di ciascuna delle ricorrenti iure proprio, per la perdita del rapporto parentale con il padre, liquidata all'attualità in € 170.000,00, in base ai minimi delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per l'anno 2018, debba essere maggiorata “di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata
a ritroso sino al marzo del 2005 e dalla pronuncia al saldo”.
Nel dettaglio secondo l'appellante il criterio indicato dal Tribunale invertirebbe il metodo di calcolo degli interessi e della rivalutazione indicato dalla giurisprudenza pressoché unanime dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/95. Pertanto la sig.ra insta acchè in riforma dell'ordinanza Parte_1 gravata la Corte voglia sostituire la frase “somma di € 170.000,00… da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al marzo del 2005 e dalla pronuncia al saldo” con la frase “somma di € 170.000,00 … oltre interessi al saggio legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del marzo 2005 e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sino alla data della presente pronuncia e i successivi interessi sulla somma liquidata sino al pagamento effettivo”.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta “violazione degli artt. 2909 e 2697 c.,112, 115, 116, 132 c.p.c.”..
In particolare censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda proposta da ed iure CP_5 Parte_1
hereditatis sul presupposto che le ricorrenti, pur reclamando “danni diversi e successivi” rispetto a quelli rivendicati nel giudizio n. 332/02
R.G., non avessero “fornito prove ulteriori e diverse” da quelle acquisite nel precedente giudizio, in cui il CTU dott. “ebbe Per_2
a pronunciarsi sull'intera evoluzione della patologia accusata dal
[...] fino alla morte”. Pt_1
Nel dettaglio secondo l'appellante nel giudizio n. 332/02 R.G sarebbero state considerate inammissibili talune istanze risarcitorie collegate all'aggravamento dell'epatite e alla sua evoluzione in cirrosi e nell'epatocarcinoma che causò la morte di Persona_1 in quanto ritenute modificative dell'originario “petitum”. infine si duole del rigetto per difetto di prova Parte_1
della domanda risarcitoria proposta iure proprio a causa della sofferenza accusata per la malattia del genitore e fino alla morte.
Il primo motivo di appello è fondato.
Ed invero il Tribunale ha errato nello stabilire che l'importo di €
170.000,00 liquidato in favore di ciascuna delle ricorrenti debba essere decurtato “di quanto eventualmente dalle medesime percepito ex art.
2 co. 3 L. 210/92” .
Ciò in quanto dalla documentazione in atti risulta che tale decurtazione era stata già disposta dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza 460/14 che aveva condannato la al risarcimento, in favore CP_1 di , , Parte_4 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_5 Parte_1 CP_9
e , tutti in qualità di eredi di
[...] Controparte_10 Persona_1
del danno non patrimoniale subito dal loro dante causa,
[...]
liquidato complessivamente in euro 105.925.31, da cui dovrà detrarsi
l'indennizzo -ex L. 210/92- già corrisposto a , Persona_1
oltre agli interessi legali e rivalutazione da computarsi nei termini precisati in motivazione”.
Pertanto l'importo di € 170.000,00 liquidato in favore della ricorrente non dev'essere decurtato di quanto percepito dalle sorelle Parte_1
ex art. 2 co. 3 L. 210/92 e sul punto l'ordinanza di primo grado va riformata.
Il secondo motivo di gravame è infondato.
Va preliminarmente rilevato che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito ” (Cassazione civile sez. III,
10/06/2016,n.11899) e che detti interessi debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza … dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”(Cfr. Cass.,
n.10828.2010). Ed ancora
Orbene l'ordinanza gravata applica i suindicati principi.
Ed invero per quanto riguarda la rivalutazione va osservato che le somme liquidate sono state calcolate in base alle tabelle di liquidazione del danno vigenti al momento dell'ordinanza impugnata, sicché gli importi sono già attualizzati, e quindi non vanno rivalutati, essendo questi espressi in moneta al valore attuale. In merito al criterio di calcolo degli interessi va rilevato che la previsione di interessi legali sulla somma di euro 170.000 (già attualizzata) anno per anno devalutata a ritroso sino al marzo del 2005
( data dell'evento lesivo) è conforme all'orientamento consolidato della Suprema Corte, atteso che determina un risultato equivalente al computo degli interessi al saggio legale sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno.
Pertanto l'ordinanza del Tribunale va sul punto confermata.
Deve parimenti ritenersi infondato il terzo motivo d'appello.
In merito al risarcimento dei danni vantati dalla sig.ra iure Parte_1
hereditatis deve anzitutto riconoscersi che nel presente giudizio si fanno valere danni diversi e successivi rispetto a quelli azionati nella causa n. 332/02 R.G.; cionondimeno, come rilevato dal Tribunale, va ritenuto congruo l'importo di € 105.925,31, in origine richiesto dall'ing. nella causa n. 332/02 R.G, per riparare tutti i Parte_1
danni dallo stesso subiti per effetto dell'insorgenza della patologia di epatite cronica HCV e della successiva evoluzione della malattia fino alla morte.
Ed invero la stessa Corte d'Appello di Lecce nella sentenza n. 460/14
R.S., nel liquidare “…il danno biologico considerevole e permanente, manifestatosi in maniera particolarmente invalidante dal 2002 in poi
e sino alla data della morte del intervenuta il 12 marzo Parte_1
2005”, ritenne adeguato l'importo anzidetto sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. che si Per_2
pronunciò sull'intera evoluzione della patologia accusata dal
[...]
fino alla morte (avvenuta il 12.3.2005). Pt_1
Va poi osservato, condividendosi anche sul punto la statuizione del
Tribunale, che nel presente giudizio le ricorrenti si sono limitate a riprodurre la medesima documentazione depositata nella causa avviata dall'ing. e precisamente i referti degli esami eseguiti Parte_1 prima dell'introduzione della causa, le cartelle cliniche relative agli accessi presso il Policlinico di Modena a partire dal giugno del 2004, quella inerente il ricovero dal 14.02.2005 al 01.3.2005 e quella del giorno della morte il 12.3.2005, che non risultano sufficienti a fornire quegli elementi di valutazione necessari anche ai fini di una valutazione equitativa del danno e che peraltro risultano già considerati dalla Corte d'Appello in sede di liquidazione del pregiudizio manifestatosi nei tre anni di ingravescenza della patologia, dal 2002 al 2005.
Quanto ai danni lamentati dall'appellante in conseguenza della sofferenza provata per la malattia del genitore vanno condivisi i rilievi del giudice di prime cure secondo cui difetta “la prova della sofferenza accusata dalle figlie per la malattia del genitore e fino alla morte, che non può essere presunta in assenza di convivenza delle medesime con il padre e di prova della compromissione dell'autonomia del medesimo, il quale aveva 78 anni al momento del decesso, era già obeso, nonché affetto da diabete mellito, cardiopatia ischemica cronica ed ipertensione arteriosa (cfr. cartella del 14.02.2005), ma ciononostante il 14.02.2005 era in “condizioni generali mediocri” e sino al febbraio 2005 in situazione di salute tale da recarsi a Modena per la terapia”.
Alla luce del parziale accoglimento dell'appello e dell'esito complessivo della lite la Corte dispone la condanna della al Pt_3
pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore di e l'integrale compensazione tra le altre parti Parte_1
delle spese stesse.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca la decurtazione, dalla somma per cui vi è condanna, di quanto eventualmente da percepito ex Parte_1
art. 2 co. 3 L. 210/92;
2) Conferma per il resto l'ordinanza impugnata;
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_3 [...]
che liquida nella complessiva somma di euro 5.000,00 Parte_1
per compensi ed euro 1.165,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% ; 4) Dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese della presente lite.
Lecce, 10.04.2025
Il Presidente Rel.
(Dott. Maurizio Petrelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI -Presidente rel.
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.219/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 13.03.2025, promossa da , (CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicole Petrucci;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Direttore Generale pro CP_1 P.IVA_1 tempore, dott. , rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Cinque;
CP_2
-
[...]
[...
[...] [...]
[...]
contro Parte_2
ià , ( C.F: , P.IVA: ) in CP_3 CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Amato.
-
APPELLATA-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 13.03.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 07.5.2018 CP_5
e hanno adito il Tribunale di Lecce al fine di
[...] Parte_1
conseguire iure hereditatis il risarcimento dei danni sofferti dal genitore
[...]
(nato il [...] e deceduto il 12.3.2005) per effetto della Persona_1
patologia di epatite cronica HCV correlata contratta a seguito della profilassi subita il 20.10.1995, ed accusati successivamente all'introduzione del giudizio n.
332/02 R.G. e fino alla morte, nonché di quelli patiti iure proprio “…per la malattia e per la morte del padre e per la perdita del rapporto familiare con il genitore”, invocando una liquidazione equitativa di essi.
Con comparsa depositata in data 11.10.2018 si è costituita in giudizio la , Pt_3
eccependo preliminarmente la litispendenza della medesima controversia dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Promiscua giudizio n. 207/2018 R.G., a seguito della cassazione da parte della Suprema Corte con ordinanza n.
26968/2017 R.Cron. della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 460/14 R.S. di riforma di quella del Tribunale di Lecce n. 2037/09 R.S. che aveva definito il
giudizio n. 332/02 R.G.; in ogni caso ha chiesto di chiamare in causa a fini di garanzia l'assicuratrice, la quale il 09.02.2019 si è costituita insistendo per la sospensione del presente giudizio nell'attesa della definizione di quello pendente di rinvio dalla Cassazione.
All'esito dell'udienza del 14.7.2020 il Tribunale ha disposto l'acquisizione di informazioni, ed il 19.01.2021 ha riservato la decisione”.
La causa è stata definita con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 22.01.2021 con la quale il Tribunale di Lecce in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...]
e ha accertato la responsabilità della Controparte_5 Parte_1
per la morte di , condannando la al Pt_3 Persona_1 Pt_3
pagamento in favore di e della Controparte_5 Parte_1 somma di € 170.000,00 ciascuna, da decurtare di quanto eventualmente dalle medesime percepito ex art. 2 co. 3 L. 210/92 e da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al marzo del 2005 e dalla pronuncia al saldo nonchè al pagamento delle spese di lite in favore delle sorelle ha rigettato le ulteriori domande proposte;
ha condannato Parte_1 P_
a rivalere delle somme a qualunque titolo versate in esecuzione
[...] Pt_3
della decisione, dichiarando integralmente compensate tra le altre parti le spese della lite.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che la domanda formulata dalle ricorrenti iure hereditatis non meritasse accoglimento, a differenza di quella proposta iure proprio.
Ciò in quanto, pur riconoscendo che la causa promossa afferisse a danni diversi e successivi rispetto a quelli rivendicati nel giudizio n. 332/02 R.G, ha rilevato come nella consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal dott. in quel giudizio, il Per_2 professionista ebbe a pronunciarsi sull'intera evoluzione della patologia accusata dal fino alla morte, conclusioni poi poste a base della liquidazione del Parte_1
danno da parte della Corte d'Appello.
Inoltre il giudice di primo grado ha ritenuto che nel giudizio in esame le ricorrenti, lungi dall'allegare prova ulteriore e diversa da quella fornita nella causa n. 332/02
R.G, si fossero limitate a riprodurre la medesima documentazione esibita in quella sede.
In merito alle richieste risarcitorie avanzate iure proprio dalle sorelle Parte_1
il Tribunale ha reputato che fosse mancata la prova della sofferenza accusata dalle figlie per la malattia del genitore e fino alla morte;
ha invece accolto la pretesa formulata dalle ricorrenti per la perdita del genitore, ritenendo incontestata la sussistenza del nesso causale tra la profilassi eseguita dai sanitari della il Pt_3
20.10.1995 e l'epatite cronica da virus C accusata ed ancora la morte.
Il giudice di prime cure ha infine ritenuto sussistente l'obbligazione di garanzia gravante sulla chiamata in relazione ai danni invocati nel presente P_
giudizio rispetto a quelli rivendicati nel giudizio n. 332/02 R.G. in difetto di contestazione sul punto.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la sig.ra Parte_1
instando anzitutto acchè, in riforma della pronuncia gravata, fosse accertato che l'importo liquidato dal Tribunale di Lecce in suo favore per la perdita del padre non fosse decurtato dell'indennizzo ex art. 2 co. 3 L. 210/92 ma fosse maggiorato degli interessi al saggio legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del marzo 2005 e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza e dei successivi interessi sulla somma liquidata sino al pagamento effettivo, in secondo luogo insistendo affinchè la fosse condannata al CP_1
pagamento della quota spettante iure hereditatis a di tutti i Parte_1
danni subiti dal suo dante causa oltre che al pagamento delle spese di lite e dei relativi accessori di legge.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo il CP_1
rigetto dell'avverso gravame, con conseguente conferma dell'Ordinanza di prime cure e, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, reiterando la domanda di manleva già formulata in primo grado, anche nelle forme dell'appello incidentale condizionato, nei confronti di P_
; il tutto con vittoria delle spese di lite.
[...]
Si è altresi costituita la chiedendo il rigetto dell'avverso gravame. P_
All'udienza del 13.03.2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c..
In particolare censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'importo di € 170.000,00 liquidato in favore di ciascuna delle ricorrenti dovesse essere decurtato “di quanto eventualmente dalle medesime percepito ex art. 2 co. 3 L. 210/92”.
Nel dettaglio evidenzia la sig.ra come la decurtazione fosse Parte_1
già stata disposta dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza n.460/14 che aveva condannato la al risarcimento, in CP_1 favore di , , Parte_4 Controparte_7 [...]
, , , CP_8 Controparte_5 Parte_1 [...]
e , tutti in qualità di eredi di CP_9 Controparte_10
del danno non patrimoniale subito dal loro Persona_1
dante causa”.
Di conseguenza secondo l'appellante la decisione del Tribunale sul punto costituirebbe una inaccettabile duplicazione della falcidia dell'indennizzo ex L. 210/92 già subita dalle eredi in virtù Parte_1
della sentenza della Corte di Lecce citata e della sua esecuzione.
Con il secondo motivo di gravame la sig.ra si duole della Parte_1
“violazione degli artt. 2043, 2056, 1219 e 1223 c.c. e dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza sulla rivalutazione e gli interessi nelle obbligazioni di valore”.
In particolare censura la sentenza di primo grado laddove ha stabilito che la somma riconosciuta in favore di ciascuna delle ricorrenti iure proprio, per la perdita del rapporto parentale con il padre, liquidata all'attualità in € 170.000,00, in base ai minimi delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per l'anno 2018, debba essere maggiorata “di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata
a ritroso sino al marzo del 2005 e dalla pronuncia al saldo”.
Nel dettaglio secondo l'appellante il criterio indicato dal Tribunale invertirebbe il metodo di calcolo degli interessi e della rivalutazione indicato dalla giurisprudenza pressoché unanime dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/95. Pertanto la sig.ra insta acchè in riforma dell'ordinanza Parte_1 gravata la Corte voglia sostituire la frase “somma di € 170.000,00… da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al marzo del 2005 e dalla pronuncia al saldo” con la frase “somma di € 170.000,00 … oltre interessi al saggio legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del marzo 2005 e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sino alla data della presente pronuncia e i successivi interessi sulla somma liquidata sino al pagamento effettivo”.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta “violazione degli artt. 2909 e 2697 c.,112, 115, 116, 132 c.p.c.”..
In particolare censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda proposta da ed iure CP_5 Parte_1
hereditatis sul presupposto che le ricorrenti, pur reclamando “danni diversi e successivi” rispetto a quelli rivendicati nel giudizio n. 332/02
R.G., non avessero “fornito prove ulteriori e diverse” da quelle acquisite nel precedente giudizio, in cui il CTU dott. “ebbe Per_2
a pronunciarsi sull'intera evoluzione della patologia accusata dal
[...] fino alla morte”. Pt_1
Nel dettaglio secondo l'appellante nel giudizio n. 332/02 R.G sarebbero state considerate inammissibili talune istanze risarcitorie collegate all'aggravamento dell'epatite e alla sua evoluzione in cirrosi e nell'epatocarcinoma che causò la morte di Persona_1 in quanto ritenute modificative dell'originario “petitum”. infine si duole del rigetto per difetto di prova Parte_1
della domanda risarcitoria proposta iure proprio a causa della sofferenza accusata per la malattia del genitore e fino alla morte.
Il primo motivo di appello è fondato.
Ed invero il Tribunale ha errato nello stabilire che l'importo di €
170.000,00 liquidato in favore di ciascuna delle ricorrenti debba essere decurtato “di quanto eventualmente dalle medesime percepito ex art.
2 co. 3 L. 210/92” .
Ciò in quanto dalla documentazione in atti risulta che tale decurtazione era stata già disposta dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza 460/14 che aveva condannato la al risarcimento, in favore CP_1 di , , Parte_4 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_5 Parte_1 CP_9
e , tutti in qualità di eredi di
[...] Controparte_10 Persona_1
del danno non patrimoniale subito dal loro dante causa,
[...]
liquidato complessivamente in euro 105.925.31, da cui dovrà detrarsi
l'indennizzo -ex L. 210/92- già corrisposto a , Persona_1
oltre agli interessi legali e rivalutazione da computarsi nei termini precisati in motivazione”.
Pertanto l'importo di € 170.000,00 liquidato in favore della ricorrente non dev'essere decurtato di quanto percepito dalle sorelle Parte_1
ex art. 2 co. 3 L. 210/92 e sul punto l'ordinanza di primo grado va riformata.
Il secondo motivo di gravame è infondato.
Va preliminarmente rilevato che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito ” (Cassazione civile sez. III,
10/06/2016,n.11899) e che detti interessi debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza … dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”(Cfr. Cass.,
n.10828.2010). Ed ancora
Orbene l'ordinanza gravata applica i suindicati principi.
Ed invero per quanto riguarda la rivalutazione va osservato che le somme liquidate sono state calcolate in base alle tabelle di liquidazione del danno vigenti al momento dell'ordinanza impugnata, sicché gli importi sono già attualizzati, e quindi non vanno rivalutati, essendo questi espressi in moneta al valore attuale. In merito al criterio di calcolo degli interessi va rilevato che la previsione di interessi legali sulla somma di euro 170.000 (già attualizzata) anno per anno devalutata a ritroso sino al marzo del 2005
( data dell'evento lesivo) è conforme all'orientamento consolidato della Suprema Corte, atteso che determina un risultato equivalente al computo degli interessi al saggio legale sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno.
Pertanto l'ordinanza del Tribunale va sul punto confermata.
Deve parimenti ritenersi infondato il terzo motivo d'appello.
In merito al risarcimento dei danni vantati dalla sig.ra iure Parte_1
hereditatis deve anzitutto riconoscersi che nel presente giudizio si fanno valere danni diversi e successivi rispetto a quelli azionati nella causa n. 332/02 R.G.; cionondimeno, come rilevato dal Tribunale, va ritenuto congruo l'importo di € 105.925,31, in origine richiesto dall'ing. nella causa n. 332/02 R.G, per riparare tutti i Parte_1
danni dallo stesso subiti per effetto dell'insorgenza della patologia di epatite cronica HCV e della successiva evoluzione della malattia fino alla morte.
Ed invero la stessa Corte d'Appello di Lecce nella sentenza n. 460/14
R.S., nel liquidare “…il danno biologico considerevole e permanente, manifestatosi in maniera particolarmente invalidante dal 2002 in poi
e sino alla data della morte del intervenuta il 12 marzo Parte_1
2005”, ritenne adeguato l'importo anzidetto sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. che si Per_2
pronunciò sull'intera evoluzione della patologia accusata dal
[...]
fino alla morte (avvenuta il 12.3.2005). Pt_1
Va poi osservato, condividendosi anche sul punto la statuizione del
Tribunale, che nel presente giudizio le ricorrenti si sono limitate a riprodurre la medesima documentazione depositata nella causa avviata dall'ing. e precisamente i referti degli esami eseguiti Parte_1 prima dell'introduzione della causa, le cartelle cliniche relative agli accessi presso il Policlinico di Modena a partire dal giugno del 2004, quella inerente il ricovero dal 14.02.2005 al 01.3.2005 e quella del giorno della morte il 12.3.2005, che non risultano sufficienti a fornire quegli elementi di valutazione necessari anche ai fini di una valutazione equitativa del danno e che peraltro risultano già considerati dalla Corte d'Appello in sede di liquidazione del pregiudizio manifestatosi nei tre anni di ingravescenza della patologia, dal 2002 al 2005.
Quanto ai danni lamentati dall'appellante in conseguenza della sofferenza provata per la malattia del genitore vanno condivisi i rilievi del giudice di prime cure secondo cui difetta “la prova della sofferenza accusata dalle figlie per la malattia del genitore e fino alla morte, che non può essere presunta in assenza di convivenza delle medesime con il padre e di prova della compromissione dell'autonomia del medesimo, il quale aveva 78 anni al momento del decesso, era già obeso, nonché affetto da diabete mellito, cardiopatia ischemica cronica ed ipertensione arteriosa (cfr. cartella del 14.02.2005), ma ciononostante il 14.02.2005 era in “condizioni generali mediocri” e sino al febbraio 2005 in situazione di salute tale da recarsi a Modena per la terapia”.
Alla luce del parziale accoglimento dell'appello e dell'esito complessivo della lite la Corte dispone la condanna della al Pt_3
pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore di e l'integrale compensazione tra le altre parti Parte_1
delle spese stesse.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca la decurtazione, dalla somma per cui vi è condanna, di quanto eventualmente da percepito ex Parte_1
art. 2 co. 3 L. 210/92;
2) Conferma per il resto l'ordinanza impugnata;
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_3 [...]
che liquida nella complessiva somma di euro 5.000,00 Parte_1
per compensi ed euro 1.165,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% ; 4) Dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese della presente lite.
Lecce, 10.04.2025
Il Presidente Rel.
(Dott. Maurizio Petrelli)