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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/12/2025, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10158/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10158/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
AN LI e dall'avv. Elisabetta Principe presso il cui studio, sito in Quarto (NA), alla via S.R. Mercadante n. 47, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, dall'avv. Maurizio Chianese, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Caravaggio n.76, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
quale Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Mario Piccolo, presso il cui studio, sito in Somma Vesuviana, al Corso
Italia n. 3, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10158/2021
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data dell'11.9.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data 1.6.2017, Parte_1
alle ore 8:45 circa, mentre si trovava a viaggiare, in Giugliano in Campania, lungo la via
Vicinale Grotta dell'Olmo alla guida dell'autovettura AE KA tg. NKBS676 di sua proprietà, era stata urtata dall'autoveicolo RD CU tg. DP192EM di proprietà di
; che, in particolare, mentre attraversava l'incrocio, a moderata velocità, Controparte_1
in direzione del ristorante “il Segreto dei Sapori”, la sua auto era stata speronata violentemente nella fiancata centrale destra dall'autoveicolo RD CU che proveniva a velocità sostenuta da una strada posta alla sua destra;
che l'autoveicolo RD non aveva tentato di frenare per evitare la collisione;
che a causa dell'incidente il suo autoveicolo aveva riportato ingenti danni nella parte destra, sia a livello di meccanica che di carrozzeria, cosa che aveva reso l'auto non più marciante e destinata alla rottamazione;
che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni personali tali da rendere necessario il suo trasporto, a mezzo ambulanza del 118, al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero
“Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove le erano state riscontrate ferite al viso e al cranio, frattura chiusa della quinta vertebra cervicale nonché lesioni agli arti e ferite multiple al corpo;
che era stata ricoverata e costretta a subire un intervento chirurgico di installazione di una placca e di viti alle vertebre C5 e C6; che era guarita con postumi in data 3.9.2018; che sul luogo teatro del sinistro erano intervenuti gli Agenti di Polizia
Municipale del Comune di Giugliano in Campania (Na), che avevano redatto apposito verbale del sopralluogo;
che al momento del sinistro il veicolo RD CU era risultato sfornito di garanzia assicurativa r.c.a. e di regolare revisione;
che al momento dell'incidente l'autovettura AE aveva un valore commerciale di circa € 6.000,00; che erano state inviate regolari richieste risarcitorie a e alla compagnia Controparte_1
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10158/2021
in qualità di Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada in ragione della mancata copertura assicurativa dell'autoveicolo RD CU;
che tali richieste non avevano ricevuto alcun riscontro.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio e la compagnia Controparte_1 CP_2
, concludeva affinché i convenuti venissero condannati in solido al pagamento della
[...]
somma di € 46.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre spese mediche, e di € 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali a far data dall'evento fin all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva che, contestando la fondatezza dell'avversa pretesa, Controparte_1
deduceva: che dalla relazione della Polizia Municipale e dalla documentazione fotografica relativa alla posizione dei veicoli dopo il sinistro era desumibile la responsabilità esclusiva all'attrice che procedeva a bordo dell'autovettura AE lungo la via Grotta dell'Olmo, con direzione Via Ripuaria, mentre era impegnata in una conversazione telefonica, a velocità elevata e senza concedere la dovuta precedenza a destra al suo veicolo RD CU;
che non era stata provata la riconducibilità eziologica dei dedotti danni riportati dall'autoveicolo AE al sinistro per cui è causa;
che la quantificazione delle lesioni personali subite dall'attrice non era stata provata in modo certo e univoco.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della Controparte_2
domanda, assumeva: che il diritto azionato dall'attrice era prescritto per il decorso dei termini di cui all' art. 2947 c.c.; l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 148, 283 e 287 cod. ass., per mancato espletamento della perizia tecnica da parte dello studio fiduciario;
la propria carenza di legittimazione passiva;
che non era stata provata la dinamica dell'incidente e, in particolare, il nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali lamentate;
che, alla luce della dinamica dell'incidente, così come ricostruita sulla base del verbale di Polizia, delle dichiarazioni di della presumibile velocità di marcia tenuta Controparte_1
dall'autovettura AE e dell'ubicazione dei danni riportati dai due veicoli coinvolti,
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emergeva l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella determinazione del sinistro per violazione delle norme del codice della strada;
che dalla natura delle lesioni riportate dalla danneggiata era desumibile il mancato utilizzo delle cinture obbligatorie di sicurezza;
che nel periodo di tempo compreso tra il 2015 e il 2017 l'attrice era stata coinvolta a vario titolo in altri tre sinistri;
che la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti era sproporzionata e non supportata da alcun valido elemento probatorio.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fossero accertate e dichiarate l'improcedibilità della domanda, la prescrizione della pretesa risarcitoria e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea;
in via subordinata, affinché fosse dichiarata la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del danno, con proporzionale riduzione del risarcimento dovuto.
Svolta l'istruttoria attraverso l'interrogatorio formale dell'attrice, l'audizione di due testi di parte attrice e di due testi di parte convenuta, l'espletamento di una consulenza tecnica cinematica e di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente con ordinanza del 15.9.2025.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
Innanzitutto, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in qualità di FGVS in quanto l'attrice ha esercitato tempestivamente il Controparte_3
proprio diritto al risarcimento del danno interrompendo utilmente il decorso del termine di prescrizione ex art. 2947 c.c. (cfr. richieste risarcitorie stragiudiziali allegate all'atto di citazione notificato).
In particolare, posto che il sinistro oggetto di lite si è verificato in data 1.6.2017, dalla documentazione in atti risultano ritualmente recapitati alla in qualità di Controparte_2
FGVS validi atti interruttivi di costituzione in mora del 12.3.2019 e del 21.5.2019.
Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (cfr.
Cassazione civile sez. III, 27/10/2023, n.29859; Cassazione civile sez. VI, 24/10/2018,
n.26958).
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Nella fattispecie poiché il danno subito dall'attrice a seguito delle lesioni riportate nell'incidente stradale oggetto di lite trova la sua causa nel fatto di reato di lesioni colpose, il regime della prescrizione di questo diritto non è quello di cui all'art. 2947 c.c., comma
2, (biennale), bensì quello quinquennale in base a quanto stabilito dal comma 3, dello stesso articolo. Il predetto comma prevede poi che vada ad applicarsi la prescrizione biennale solo a partire dall'intervenuta estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o dopo un'eventuale sentenza penale irrevocabile, ipotesi certamente non ricorrenti nel caso in esame.
L'eccezione di prescrizione va quindi disattesa.
Va parimenti disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata sottoposizione a perizia tecnica del veicolo attoreo nella fase stragiudiziale del processo poiché, come emergente dalla documentazione allegata dalla compagnia convenuta, nella comunicazione con cui la FGVS informava la della sua indisponibilità a CP_2 Pt_1
formulare un'offerta risarcitoria veniva indicata come causa del rifiuto la mancanza di responsabilità del veicolo assicurato e non la mancata ispezione delle cose danneggiate
(cfr. raccomandata a/r della allegata al fascicolo della compagnia convenuta). CP_2
Da ciò discende che, ai fini della proponibilità della domanda, la richiesta risarcitoria della conteneva tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire alla Pt_1
Compagnia convenuta di comunicare specificamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare un'offerta risarcitoria e che l'omessa collaborazione nella fase che ha preceduto il giudizio, contestata alla parte attrice, certamente non ha rappresentato alcun ostacolo alla definizione stragiudiziale della controversia.
Passando al merito, l'attrice agisce nei confronti di , in qualità di Controparte_1
responsabile civile, e della Compagnia Assicurativa convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.Lvo 209/05, per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stata vittima il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. b legge n. 990/1969 e dell'art. 283 cod. ass. lett. b) (“i
[...]
, costituito presso l risarcisce i danni causati dalla Controparte_4 CP_5
circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione (art. 283 cod. ass. 1° comma) nei casi in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione”) in quanto l'autoveicolo danneggiante era risultato privo di copertura assicurativa al momento dell'incidente (cfr. relazione di incidente stradale della Polizia Municipale
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allegata al fascicolo di parte attrice). Pertanto, in ragione della sussistenza della scopertura assicurativa dell'autoveicolo RD CU tg. DP192EM, può ritenersi dimostrata la legittimazione passiva della Compagnia convenuta per il risarcimento dei danni patiti dall'attrice a causa del sinistro de quo.
Occorre evidenziare che, nel caso di specie, l'intervento del Fondo di Garanzia non incide sulla regola processuale generale di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il danneggiato che avanza la domanda risarcitoria deve dare prova delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non assicurato (v. ex multis Cass., sent. n. 5892/2016 e, da ultimo, Cass., sent.n.21983/2022).
Pertanto, condizione essenziale affinché possa scattare l'obbligo di risarcimento dell'impresa designata dal FGVS è che ci sia stato un previo accertamento della responsabilità del conducente del veicolo non assicurato.
Nella fattispecie in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale trova riscontro nel referto di pronto soccorso n. 501901/170223137 dell'1.6.2017, in cui viene riportata come diagnosi “Altri e non specificati traumatismi di altre sedi specificate comprese le sedi multiple” dovuti ad un riferito incidente della strada (cfr. referto ospedaliero allegato al fascicolo di parte attrice).
La veridicità del sinistro stradale narrato in citazione risulta comprovata dal verbale di rilevamento tecnico-descrittivo redatto dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania, intervenuti sul luogo dell'accadimento dannoso in data
1.6.2017, i quali hanno identificato i due veicoli coinvolti nell'incidente, ossia l'autovettura RD CU (denominato veicolo “A”) e l'autovettura AE KA
(denominata veicolo “B) (cfr. relazione di incidente stradale allegata al fascicolo di parte attrice). L'esame del medesimo verbale e della documentazione fotografica allegata, da cui è visibile la posizione statica dei veicoli coinvolti e i danni riportati dagli stessi, consente di ritenere dimostrata l'avvenuta collisione tra la parte anteriore del veicolo RD
e la parte laterale destra del veicolo AE.
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Gli agenti, intervenuti sul posto in seguito all'incidente, hanno rilevato l'assenza di elementi oggettivi idonei a localizzare il punto d'urto e la mancanza sul fondo stradale di tracce di frenata riconducibili agli pneumatici dei veicoli coinvolti, precisando, in particolare, che non erano stati rinvenuti testimoni oculari estranei al sinistro. Pertanto, le risultanze del verbale, pur attestando la verificazione dell'incidente stradale in questione, non consentono di effettuare una ricostruzione puntuale della dinamica del sinistro ai fini di una ripartizione delle responsabilità tra i due conducenti coinvolti nello scontro.
Sul piano dei rilievi probatori, le consulenze tecniche di natura cinematica e medico- legale espletate nel corso nel presente giudizio hanno poi confermato la riconducibilità eziologica delle lesioni subite dall'attrice e dei danni riportati dall'autovettura AE al sinistro stradale dedotto in citazione.
Con riguardo alla prova della dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
In primo luogo, la consulenza tecnica cinematica espletata dal C.T.U., ing. Persona_1
, consente di poter ricondurre, in maniera diretta ed univoca, i danneggiamenti
[...]
riportati dal veicolo AE all'impatto latero-frontale avvenuto con l'autovettura RD
CU. Orbene, il C.T.U., ing. , in virtù della documentazione fotografica Per_1
allegata, ha verificato l'esistenza di punti di contatto, altimetricamente corrispondenti, fra la parte anteriore del veicolo danneggiante RD e la fiancata destra del veicolo attoreo e ha accertato la compatibilità tra la dinamica del sinistro così ricostruita e i Pt_2
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danni visibili nelle fotografie che ritraggono l'autoveicolo attoreo a seguito della collisione (“esiste una compatibilità fra la dinamica del sinistro, così come esposta e dedotta dal fascicolo di causa, ed i danni rilevabili riportati nella produzione fotografica presente in atti” ; cfr. pag. 14 C.T.U. cinematica).
In secondo luogo, la consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal C.T.U., dott. , unitamente alle risultanze probatorie precedentemente Persona_2
analizzate, consente di ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico (lo scontro tra veicoli) e le lesioni iniziali riportate dall'attrice, ovvero “trauma distorsivo rachide cervicale ”, essendosi accertato che le lesioni riportate sono compatibili con la dinamica dell'incidente riferita e, in particolare, che “al rilievo anamnestico, all'esame della documentazione sanitaria gli atti è possibile riconoscere tali lesioni quale conseguenza dell'incidente per cui è causa, per soddisfazione dei requisiti principali del nesso di causalità criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa, topografico, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici” ; cfr. pag. 11
C.T.U. medico-legale). In consulenza viene poi riscontrata una piena compatibilità tra la lesività accertata e i postumi invalidanti permanenti concernenti esiti di trauma distorsivo rachide cervicale.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita, compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto nell'atto di citazione, consentendo di ritenere provato il nesso di causalità giuridica intercorrente tra il danno-evento e gli esiti stabilizzati del processo patologico concernenti il distretto anatomico interessato dal trauma.
In punto di diritto giova ricordare che per quanto riguarda l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione del sinistro occorre far riferimento all'art. 2054 c.c. quale disposizione tesa a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro relativamente alla colpa dei conducenti e all'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie
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non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso;
essa svolge infatti una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cass. Civ. n.23300/2022).
Sulla scorta di tale considerazione può quindi osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Sul piano probatorio può richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui la presunzione di colpa concorrente stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. può ritenersi superata quando uno dei conducenti dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno osservando tutte le norme sulla circolazione stradale e quelle di comune prudenza, non essendo allo scopo sufficiente la sussistenza di un comportamento colposo dell'altro conducente, salva la prova che tale comportamento colposo sia stato la causa esclusiva dell'evento dannoso (cfr. Cass. n. 3696/2018, Cass. n. 4130/2017, Cass. n. 124/2016;
Cass. n. 14064/2010); in particolare, secondo il costante indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione il criterio presuntivo può dirsi superato quando, “all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza” (cfr. Cass. civ.
n. 12524/2000).
In sostanza, si configura a carico di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro una responsabilità presunta, da cui essi possono liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando di avere osservato un comportamento diligente ed esente da colpa, conforme alle generali regole di prudenza e a quelle specifiche previste dal codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Da ciò discende che, in relazione alla misura della diligenza richiesta, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (cfr. Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 477/2003; Cass. n. 1075/2002); in tal senso, la Suprema Corte statuisce che “in tema di responsabilità civile derivante dalla
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circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass.
Civ. n. 4130 /2017).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. n. 19115/2020; Cass. civ. n.
13672/2019; Cass. civ. n. 18340/2013). In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale;
una tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'altro conducente abbia compiuto una imprudente manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, al punto tale da non consentire al soggetto danneggiato, anche usando la dovuta diligenza, di evitare l'impatto.
Secondo la Cassazione l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte del conducente delle norme del Codice della Strada non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro utente della strada onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare quanto meno l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cass. civ., n. 12667/2013).
Tanto premesso in diritto, ritornando alla vicenda in esame, ai fini dell'attribuzione della responsabilità per il sinistro de quo, non possono essere valorizzate le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, sia dai testi di parte attrice, e Testimone_1 [...]
sia dai testi di parte convenuta, e , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
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poiché le stesse sono risultate inidonee a fornire un attendibile supporto probatorio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Innanzitutto, in relazione alle concrete modalità di svolgimento della vicenda, le deposizioni rese dai testi di parte attrice devono ritenersi prive di attendibilità, poiché, da un lato, risulta oggettivamente inverosimile che gli stessi si trovassero in attesa dell'attrice proprio in corrispondenza dell'incrocio interessato dal sinistro e, dall'altro, il preteso appuntamento non trova alcun riscontro né nell'atto introduttivo del giudizio, né nelle dichiarazioni rese dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale.
All'intrinseca implausibilità del luogo del preteso incontro si aggiunge l'accertamento, compiuto dagli agenti di Polizia intervenuti, della mancata presenza sul luogo del sinistro di soggetti che avessero assistito all'evento.
Un ulteriore profilo di evidente contraddittorietà, idoneo a inficiare la credibilità dei testi di parte attrice, concerne la riferita presenza di un segnale di Stop nel luogo del sinistro.
Sul punto le dichiarazioni testimoniali risultano, infatti, smentite dal verbale redatto dagli agenti di Polizia, dalla documentazione fotografica prodotta in atti e dalle risultanze della
C.T.U. cinematica, risultanze dalle quali emerge in modo univoco che, all'epoca dei fatti, tale segnaletica verticale non era presente.
Parimenti, anche le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta presentano contraddizioni ed omissioni tali da rendere razionalmente non credibile la loro presenza sul posto al momento del sinistro.
Una prima evidente e non giustificabile incongruenza narrativa attiene al presunto ritorno sul luogo dell'incidente da parte dei testi di parte convenuta, asseritamente avvenuto dopo aver assistito all'accadimento dannoso. Orbene, mentre il teste ha dichiarato di Tes_3
essere rientrato a casa con la teste e di essere successivamente tornato sul luogo Tes_4
dell'incidente – senza riferire agli agenti intervenuti di aver assistito all'accadimento – in maniera contrastante, la teste ha riferito che, dopo il rientro a casa con il teste Tes_4
, entrambi non erano poi ritornati nel luogo in cui avevano assistito al sinistro. Tes_3
A ciò si aggiunge che, qualora il teste fosse effettivamente tornato sull'incrocio Tes_3
e avesse incontrato gli agenti intervenuti, appare del tutto inverosimile che egli non abbi poi ritenuto di dover raccontare di aver assistito al sinistro.
Un ulteriore e significativo profilo di inattendibilità della deposizione del teste Tes_3
emerge dal riferimento a presunti segnali orizzontali di rallentamento presenti lungo via
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Grotta dell'Olmo, in direzione di via S. Nullo - strada percorsa dal veicolo attoreo -, rispetto ai quali non vi è alcun riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa.
Un ulteriore profilo di criticità emergente dalle dichiarazioni del teste concerne Tes_3
la scarsa credibilità della riferita manovra di emergenza asseritamente compiuta dal veicolo RD Focu. In particolare, pur avendo il teste affermato che il conducente Tes_3
della RD avrebbe sterzato verso destra nel tentativo di evitare l'impatto con il veicolo
AE, tale ricostruzione risulta smentita dalla documentazione fotografica in atti: dall'ubicazione e dalla natura dei danni da impatto, infatti, non è in alcun modo desumibile l'effettiva esecuzione di una manovra di svolta da parte del veicolo di parte convenuta.
In definitiva, dalla evidenziata inverosimiglianza e contraddittorietà delle deposizioni acquisite, non può che derivare un giudizio di complessiva inattendibilità sia dei testi di parte attrice che di quelli di parte convenuta. Ne discende una scarsa utilità delle deposizioni ai fini della ricostruzione della reale dinamica del sinistro de quo.
Alla luce dei rilievi eseguiti, nonché della documentazione fotografica e del verbale della
Polizia Municipale versati in atti, il consulente tecnico d'ufficio ing, Persona_1
ha ricostruito la verosimile dinamica del sinistro, accertando che il veicolo RD CU, proveniente dalla strada laterale posta sulla destra (via Grotta dell'Olmo, in direzione del ristorante “Il Segreto dei Sapori”), urtava con la propria parte anteriore la fiancata centrale destra del veicolo Si rileva che, sulla base del tenore complessivo della Parte_3
consulenza, risulta chiaramente essere frutto di un mero errore materiale del consulente l'indicazione della “parte centrale sinistra del veicol - inserita a pag. 9 Parte_3
della relazione - in luogo della parte centrale destra del veicolo Parte_3
In particolare, l'ausiliario ha poi constatato sul luogo teatro dell'incidente la totale assenza di segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale.
Pertanto, in considerazione della dinamica così ricostruita e della mancanza di segnaletica indicante una diversa regolamentazione della precedenza, emerge che, ai sensi dell'art. 145 c.d.s., il veicolo RD CU, provenendo da destra, aveva il diritto di precedenza rispetto al veicolo Parte_3
Sulla base di tali emergenze processuali può ritenersi provato il comportamento colposo di conducente del veicolo AE, per aver violato il diritto di precedenza Parte_1
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dell'autovettura RD CU.
Tuttavia, pur configurandosi una condotta colposa a carico dell'attrice nella verificazione del sinistro, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, impongono comunque di valutare l'eventuale colpa concorrente della conducente del veicolo antagonista, al fine di verificare se la sua condotta sia stata diligente e idonea ad escludere un contributo causale nel determinarsi dell'accadimento dannoso. Ne consegue la necessità di accertare CP_ se il comportamento della conducente del veicolo abbia effettivamente inciso sulla dinamica del sinistro, al punto da determinare una sua quota di responsabilità nella causazione dell'incidente
In tema di circolazione stradale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il diritto di precedenza, di per sé, non esonera dalla responsabilità in caso di sinistro;
è necessario altresì dimostrare di aver mantenuto una condotta di guida diligente e prudente;
ragion per cui l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente
(Cassazione civile sez. VI, 16/09/2013, n.21130). Sul punto è opportuno evidenziare, infatti che i conducenti dei veicoli sono tenuti a osservare non solo le norme di comportamento espressamente stabilite dalla legge, ma anche quelle di comune prudenza imposte dalle situazioni concrete;
discende dal generale principio dettato dall'articolo 140
c.d.s. e dalle generali regole di comune prudenza l'obbligo per ciascun utente della strada di prevedere anche le probabili inosservanze altrui, adeguando la propria condotta e ponendo in essere anche eventuali misure di precauzione correlabili alla prevedibilità per una persona di normale avvedutezza.
La Suprema Corte ha chiarito che il conducente che impegna un incrocio, ancorché provenendo da destra, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale di arresto. (Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012, Rv.
622957 - 01); in tal senso, anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che anche il conducente del veicolo al quale spetti il diritto di precedenza, per andare
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esente da responsabilità deve guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste dal codice della strada, in forza delle quali gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione (art. 140), devono regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza, in particolare, il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali (art. 141) e, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (art. 145) (cfr. Tribunale Milano sez. X, 23.07.2020,
n.4631).
Nella fattispecie in esame, il quadro istruttorio non consente di ritenere acquisita la prova liberatoria relativa all'osservanza delle regole di comune prudenza e alle norme sulla circolazione stradale da parte della conducente dell'autovettura RD CU.
Alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato, è senza alcun dubbio ravvisabile una responsabilità colposa in capo alla conducente dell'autoveicolo RD nella causazione dell'incidente stradale che ha provocato le lesioni personali riportate dall'attrice.
Invero, dall'esame dell'ubicazione e della tipologia dei punti di impatto, così come risultanti dalla documentazione fotografica in atti, emerge che, al momento della collisione, l'autovettura AE aveva già impegnato in misura significativa l'area dell'incrocio; ne consegue che il veicolo RD, pur astrattamente titolare del diritto di precedenza, era comunque tenuto ad adottare in concreto una condotta di guida prudente, rallentando o arrestando la marcia al fine di consentire il transito del veicolo che – non concedendo la dovuta precedenza a destra – aveva già impegnato l'intersezione.
Occorre, inoltre, evidenziare che, come risulta dai verbali della Polizia e dalla consulenza tecnica cinematica, sull'asfalto dell'intersezione non sono state rilevate tracce di frenata.
Tale circostanza costituisce un elemento oggettivo idoneo a dimostrare che la conducente del veicolo RD CU, pur avendone la possibilità, non ha posto in essere le doverose manovre di emergenza, esigibili in base ad un canone di ordinaria diligenza, che avrebbero potuto evitare o quantomeno attenuare l'impatto.
Alla luce dei rilevanti esiti deformativi riscontrati sulla carrozzeria del veicolo attoreo, può ragionevolmente inferirsi che la RD procedesse, in prossimità dell'incrocio, a una
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velocità non commisurata alle condizioni dei luoghi, in violazione dell'obbligo di moderare l'andatura in prossimità delle intersezioni stradali, imposto al fine di prevenire il verificarsi di collisioni con altri veicoli in transito.
Nel caso di specie, giova ricordare che il dovere di prudenza posto in capo ad entrambe le parti era rafforzato in ragione del fatto, che l'approssimarsi di una intersezione stradale esigeva l'adozione di una velocità di marcia moderata e di una condotta di guida particolarmente accorta al fine di poter prevedere comportamenti illeciti altrui e prevenire il verificarsi di collisioni, tenendo presente che “nei crocevia e in tutti i casi in cui si porgano problemi di precedenza, deve adoperarsi un grado elevatissimo di cautela e avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli” (Cass. pen., n. 2648/95); sul punto l'orientamento della giurisprudenza è consolidato nel ritenere che il dovere di cautela che impone ai conducenti in prossimità di una intersezione di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
Si rileva, altresì, che dalla documentazione fotografica in atti emerge come il veicolo RD
CU provenisse da una strada secondaria rispetto alla via principale (Via Grotta dell'Olmo, direzione S. Nullo), circostanza che imponeva alla conducente del veicolo di parte convenuta l'adozione di un più elevato grado di prudenza e diligenza.
Occorre poi evidenziare che, in ragione delle modalità di svolgimento dell'impatto, della conformazione dei luoghi teatro del sinistro e delle buone condizioni di visibilità dei luoghi di causa – tenuto conto dell'orario diurno di verificazione dell'incidente –
l'utilizzo della normale diligenza avrebbe ragionevolmente consentito alla conducente del veicolo RD di avvistare per tempo il veicolo AE all'attraversamento dell'incrocio e, di conseguenza, eseguire prontamente una efficace manovra di frenata su una strada rettilinea.
Ne consegue che, nel caso di specie, sussisteva, quindi, per la conducente del veicolo
RD la concreta possibilità di effettuare tale manovra d'emergenza e di poter prevenire o
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evitare l'incidente stradale per cui è causa.
All'esito dell'istruttoria sono emersi elementi univoci da cui poter desumere la colpa della conducente dell'autoveicolo RD CU e la sua incidenza causale nella produzione del sinistro da cui sono scaturite le conseguenze pregiudizievoli di cui si chiede il risarcimento.
Alla luce del quadro probatorio così esaminato può ritenersi quindi superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 2, c.c., poiché le risultanze istruttorie acquisite al processo consentono di individuare profili di responsabilità in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nello scontro esaminato.
Sulla scorta dei sopra richiamati elementi in fatto, nonché tenuto conto dei richiamati principi di diritto, è ragionevole configurare un concorso di colpa del conducente del veicolo di parte convenuta, nella misura del 40%, e dell'attrice, nella misura del 60%, nella causazione del sinistro stradale de quo, con conseguente riduzione, in pari misura, della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno.
Sulla base delle argomentazioni esposte e nei limiti della quota di responsabilità attribuita alla parte attrice, merita accoglimento la domanda risarcitoria conseguente ai danni riportati dall'autovettura AE e alla lesione del diritto alla salute del soggetto danneggiato ed alla compromissione della sua integrità psico-fisica.
Con riferimento alla quantificazione del danno subito dall'autovettura di proprietà dell'attrice non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali svolte sulla base della documentazione fotografica allegata da parte attrice (non essendo stata possibile un'indagine tecnica sul veicolo attoreo con i danni in atto).
Nello specifico, con riguardo alla consistenza dei danneggiamenti di cui si chiede risarcimento, l'ausiliario ing, di accertava che a seguito dell'impatto il Per_1 Per_1
veicolo riportava danni diretti: al cofano anteriore, al parabrezza, alla Parte_3
griglia anteriore, al supporto targa, al paraurti anteriore dx, parafango anteriore dx, pneumatico anteriore dx, sportello anteriore dx, sportello posteriore sx, specchietto retrovisore dx e kit Airbarg.
La perizia tecnico-estimativa sull'effettiva stima dei danni cagionati, tenuto conto della tipologia del veicolo e delle informazioni reperite presso la casa produttrice, ha quantificato il costo complessivo dei danni riportati dall'autovettura danneggiata in una somma complessiva pari ad € 4.539,74 Iva inclusa.
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Di conseguenza, in ragione della riduzione dell'importo risarcitorio per l'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 60%, il risarcimento dovuto dalle parti convenute in solido per i danni all'autovettura AE di proprietà di è Parte_1
quantificato in € 1.815,90.
E' quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano
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alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da Pt_1
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal consulente
[...]
tecnico dott. . Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
Il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro per cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti di trauma distorsivo rachide cervicale trattato con intervento chirurgico di spondilolistesi C5-C6. Discectomia radicale. GE e
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placca”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attrice dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente in Persona_2
una percentuale del 16 % di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 10 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle
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medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno.
Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova
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presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Orbene, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 51 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 30 di ITT al 100% → € 3.450,00
- gg. 10 di ITP al 75% → € 862,50
- gg. 20 di ITP al 50% → € 1.150,00
- danno biologico permanente al 16% → € 39.970,00
Pertanto, va stimato in € 5.462,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea e in €
39.970,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 45.432,50.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del
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tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 241,70.
In definitiva, tenuto conto della riduzione del ristoro per l'acclarato concorso di colpa dell'attrice al 60%, sulla base delle considerazioni finora svolte, le parti convenute devono essere condannate in solido a corrispondere in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali l'importo di € 18.173,00, a titolo di risarcimento delle spese mediche sostenute l'importo di € 96,68, a titolo di risarcimento dei danni subiti
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dall'autovettura l'importo di € 1.815,90. Parte_3
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (1.6.2017), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per il risarcimento del danno patrimoniale - danni all'autovettura e spese mediche - sono invece dovuti interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza delle parti convenute, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum - quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 5.200,01 a € 26.000,00 -
e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte attrice.
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Vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido le spese relative ad entrambe le consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa e già liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido la in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., ed al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 18.173,00 a titolo di risarcimento per il danno non Parte_1
patrimoniale, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna in solido la in persona del legale rappresentante p.t., ed Controparte_2
al pagamento, in favore di della somma di € 1.815,90, Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento per il danno all'autovettura, e della somma di € 96.68, a titolo di risarcimento per le spese mediche sostenute, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi legali, così come indicato in motivazione;
• condanna in solido, la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
ed al pagamento, in favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. AN LI e all'avv. Elisabetta Principe dichiaratisi entrambi antistatari;
• pone definitivamente in solido a carico della in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., e di le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, Controparte_1
già liquidate con separati decreti.
Così deciso in Aversa in data 20.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10158/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
AN LI e dall'avv. Elisabetta Principe presso il cui studio, sito in Quarto (NA), alla via S.R. Mercadante n. 47, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, dall'avv. Maurizio Chianese, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Caravaggio n.76, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
quale Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Mario Piccolo, presso il cui studio, sito in Somma Vesuviana, al Corso
Italia n. 3, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10158/2021
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data dell'11.9.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data 1.6.2017, Parte_1
alle ore 8:45 circa, mentre si trovava a viaggiare, in Giugliano in Campania, lungo la via
Vicinale Grotta dell'Olmo alla guida dell'autovettura AE KA tg. NKBS676 di sua proprietà, era stata urtata dall'autoveicolo RD CU tg. DP192EM di proprietà di
; che, in particolare, mentre attraversava l'incrocio, a moderata velocità, Controparte_1
in direzione del ristorante “il Segreto dei Sapori”, la sua auto era stata speronata violentemente nella fiancata centrale destra dall'autoveicolo RD CU che proveniva a velocità sostenuta da una strada posta alla sua destra;
che l'autoveicolo RD non aveva tentato di frenare per evitare la collisione;
che a causa dell'incidente il suo autoveicolo aveva riportato ingenti danni nella parte destra, sia a livello di meccanica che di carrozzeria, cosa che aveva reso l'auto non più marciante e destinata alla rottamazione;
che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni personali tali da rendere necessario il suo trasporto, a mezzo ambulanza del 118, al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero
“Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove le erano state riscontrate ferite al viso e al cranio, frattura chiusa della quinta vertebra cervicale nonché lesioni agli arti e ferite multiple al corpo;
che era stata ricoverata e costretta a subire un intervento chirurgico di installazione di una placca e di viti alle vertebre C5 e C6; che era guarita con postumi in data 3.9.2018; che sul luogo teatro del sinistro erano intervenuti gli Agenti di Polizia
Municipale del Comune di Giugliano in Campania (Na), che avevano redatto apposito verbale del sopralluogo;
che al momento del sinistro il veicolo RD CU era risultato sfornito di garanzia assicurativa r.c.a. e di regolare revisione;
che al momento dell'incidente l'autovettura AE aveva un valore commerciale di circa € 6.000,00; che erano state inviate regolari richieste risarcitorie a e alla compagnia Controparte_1
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10158/2021
in qualità di Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada in ragione della mancata copertura assicurativa dell'autoveicolo RD CU;
che tali richieste non avevano ricevuto alcun riscontro.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio e la compagnia Controparte_1 CP_2
, concludeva affinché i convenuti venissero condannati in solido al pagamento della
[...]
somma di € 46.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre spese mediche, e di € 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali a far data dall'evento fin all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva che, contestando la fondatezza dell'avversa pretesa, Controparte_1
deduceva: che dalla relazione della Polizia Municipale e dalla documentazione fotografica relativa alla posizione dei veicoli dopo il sinistro era desumibile la responsabilità esclusiva all'attrice che procedeva a bordo dell'autovettura AE lungo la via Grotta dell'Olmo, con direzione Via Ripuaria, mentre era impegnata in una conversazione telefonica, a velocità elevata e senza concedere la dovuta precedenza a destra al suo veicolo RD CU;
che non era stata provata la riconducibilità eziologica dei dedotti danni riportati dall'autoveicolo AE al sinistro per cui è causa;
che la quantificazione delle lesioni personali subite dall'attrice non era stata provata in modo certo e univoco.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della Controparte_2
domanda, assumeva: che il diritto azionato dall'attrice era prescritto per il decorso dei termini di cui all' art. 2947 c.c.; l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 148, 283 e 287 cod. ass., per mancato espletamento della perizia tecnica da parte dello studio fiduciario;
la propria carenza di legittimazione passiva;
che non era stata provata la dinamica dell'incidente e, in particolare, il nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali lamentate;
che, alla luce della dinamica dell'incidente, così come ricostruita sulla base del verbale di Polizia, delle dichiarazioni di della presumibile velocità di marcia tenuta Controparte_1
dall'autovettura AE e dell'ubicazione dei danni riportati dai due veicoli coinvolti,
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emergeva l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella determinazione del sinistro per violazione delle norme del codice della strada;
che dalla natura delle lesioni riportate dalla danneggiata era desumibile il mancato utilizzo delle cinture obbligatorie di sicurezza;
che nel periodo di tempo compreso tra il 2015 e il 2017 l'attrice era stata coinvolta a vario titolo in altri tre sinistri;
che la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti era sproporzionata e non supportata da alcun valido elemento probatorio.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fossero accertate e dichiarate l'improcedibilità della domanda, la prescrizione della pretesa risarcitoria e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea;
in via subordinata, affinché fosse dichiarata la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del danno, con proporzionale riduzione del risarcimento dovuto.
Svolta l'istruttoria attraverso l'interrogatorio formale dell'attrice, l'audizione di due testi di parte attrice e di due testi di parte convenuta, l'espletamento di una consulenza tecnica cinematica e di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente con ordinanza del 15.9.2025.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
Innanzitutto, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in qualità di FGVS in quanto l'attrice ha esercitato tempestivamente il Controparte_3
proprio diritto al risarcimento del danno interrompendo utilmente il decorso del termine di prescrizione ex art. 2947 c.c. (cfr. richieste risarcitorie stragiudiziali allegate all'atto di citazione notificato).
In particolare, posto che il sinistro oggetto di lite si è verificato in data 1.6.2017, dalla documentazione in atti risultano ritualmente recapitati alla in qualità di Controparte_2
FGVS validi atti interruttivi di costituzione in mora del 12.3.2019 e del 21.5.2019.
Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (cfr.
Cassazione civile sez. III, 27/10/2023, n.29859; Cassazione civile sez. VI, 24/10/2018,
n.26958).
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Nella fattispecie poiché il danno subito dall'attrice a seguito delle lesioni riportate nell'incidente stradale oggetto di lite trova la sua causa nel fatto di reato di lesioni colpose, il regime della prescrizione di questo diritto non è quello di cui all'art. 2947 c.c., comma
2, (biennale), bensì quello quinquennale in base a quanto stabilito dal comma 3, dello stesso articolo. Il predetto comma prevede poi che vada ad applicarsi la prescrizione biennale solo a partire dall'intervenuta estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o dopo un'eventuale sentenza penale irrevocabile, ipotesi certamente non ricorrenti nel caso in esame.
L'eccezione di prescrizione va quindi disattesa.
Va parimenti disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata sottoposizione a perizia tecnica del veicolo attoreo nella fase stragiudiziale del processo poiché, come emergente dalla documentazione allegata dalla compagnia convenuta, nella comunicazione con cui la FGVS informava la della sua indisponibilità a CP_2 Pt_1
formulare un'offerta risarcitoria veniva indicata come causa del rifiuto la mancanza di responsabilità del veicolo assicurato e non la mancata ispezione delle cose danneggiate
(cfr. raccomandata a/r della allegata al fascicolo della compagnia convenuta). CP_2
Da ciò discende che, ai fini della proponibilità della domanda, la richiesta risarcitoria della conteneva tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire alla Pt_1
Compagnia convenuta di comunicare specificamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare un'offerta risarcitoria e che l'omessa collaborazione nella fase che ha preceduto il giudizio, contestata alla parte attrice, certamente non ha rappresentato alcun ostacolo alla definizione stragiudiziale della controversia.
Passando al merito, l'attrice agisce nei confronti di , in qualità di Controparte_1
responsabile civile, e della Compagnia Assicurativa convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.Lvo 209/05, per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stata vittima il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. b legge n. 990/1969 e dell'art. 283 cod. ass. lett. b) (“i
[...]
, costituito presso l risarcisce i danni causati dalla Controparte_4 CP_5
circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione (art. 283 cod. ass. 1° comma) nei casi in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione”) in quanto l'autoveicolo danneggiante era risultato privo di copertura assicurativa al momento dell'incidente (cfr. relazione di incidente stradale della Polizia Municipale
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allegata al fascicolo di parte attrice). Pertanto, in ragione della sussistenza della scopertura assicurativa dell'autoveicolo RD CU tg. DP192EM, può ritenersi dimostrata la legittimazione passiva della Compagnia convenuta per il risarcimento dei danni patiti dall'attrice a causa del sinistro de quo.
Occorre evidenziare che, nel caso di specie, l'intervento del Fondo di Garanzia non incide sulla regola processuale generale di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il danneggiato che avanza la domanda risarcitoria deve dare prova delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non assicurato (v. ex multis Cass., sent. n. 5892/2016 e, da ultimo, Cass., sent.n.21983/2022).
Pertanto, condizione essenziale affinché possa scattare l'obbligo di risarcimento dell'impresa designata dal FGVS è che ci sia stato un previo accertamento della responsabilità del conducente del veicolo non assicurato.
Nella fattispecie in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale trova riscontro nel referto di pronto soccorso n. 501901/170223137 dell'1.6.2017, in cui viene riportata come diagnosi “Altri e non specificati traumatismi di altre sedi specificate comprese le sedi multiple” dovuti ad un riferito incidente della strada (cfr. referto ospedaliero allegato al fascicolo di parte attrice).
La veridicità del sinistro stradale narrato in citazione risulta comprovata dal verbale di rilevamento tecnico-descrittivo redatto dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania, intervenuti sul luogo dell'accadimento dannoso in data
1.6.2017, i quali hanno identificato i due veicoli coinvolti nell'incidente, ossia l'autovettura RD CU (denominato veicolo “A”) e l'autovettura AE KA
(denominata veicolo “B) (cfr. relazione di incidente stradale allegata al fascicolo di parte attrice). L'esame del medesimo verbale e della documentazione fotografica allegata, da cui è visibile la posizione statica dei veicoli coinvolti e i danni riportati dagli stessi, consente di ritenere dimostrata l'avvenuta collisione tra la parte anteriore del veicolo RD
e la parte laterale destra del veicolo AE.
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Gli agenti, intervenuti sul posto in seguito all'incidente, hanno rilevato l'assenza di elementi oggettivi idonei a localizzare il punto d'urto e la mancanza sul fondo stradale di tracce di frenata riconducibili agli pneumatici dei veicoli coinvolti, precisando, in particolare, che non erano stati rinvenuti testimoni oculari estranei al sinistro. Pertanto, le risultanze del verbale, pur attestando la verificazione dell'incidente stradale in questione, non consentono di effettuare una ricostruzione puntuale della dinamica del sinistro ai fini di una ripartizione delle responsabilità tra i due conducenti coinvolti nello scontro.
Sul piano dei rilievi probatori, le consulenze tecniche di natura cinematica e medico- legale espletate nel corso nel presente giudizio hanno poi confermato la riconducibilità eziologica delle lesioni subite dall'attrice e dei danni riportati dall'autovettura AE al sinistro stradale dedotto in citazione.
Con riguardo alla prova della dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
In primo luogo, la consulenza tecnica cinematica espletata dal C.T.U., ing. Persona_1
, consente di poter ricondurre, in maniera diretta ed univoca, i danneggiamenti
[...]
riportati dal veicolo AE all'impatto latero-frontale avvenuto con l'autovettura RD
CU. Orbene, il C.T.U., ing. , in virtù della documentazione fotografica Per_1
allegata, ha verificato l'esistenza di punti di contatto, altimetricamente corrispondenti, fra la parte anteriore del veicolo danneggiante RD e la fiancata destra del veicolo attoreo e ha accertato la compatibilità tra la dinamica del sinistro così ricostruita e i Pt_2
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danni visibili nelle fotografie che ritraggono l'autoveicolo attoreo a seguito della collisione (“esiste una compatibilità fra la dinamica del sinistro, così come esposta e dedotta dal fascicolo di causa, ed i danni rilevabili riportati nella produzione fotografica presente in atti” ; cfr. pag. 14 C.T.U. cinematica).
In secondo luogo, la consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal C.T.U., dott. , unitamente alle risultanze probatorie precedentemente Persona_2
analizzate, consente di ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico (lo scontro tra veicoli) e le lesioni iniziali riportate dall'attrice, ovvero “trauma distorsivo rachide cervicale ”, essendosi accertato che le lesioni riportate sono compatibili con la dinamica dell'incidente riferita e, in particolare, che “al rilievo anamnestico, all'esame della documentazione sanitaria gli atti è possibile riconoscere tali lesioni quale conseguenza dell'incidente per cui è causa, per soddisfazione dei requisiti principali del nesso di causalità criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa, topografico, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici” ; cfr. pag. 11
C.T.U. medico-legale). In consulenza viene poi riscontrata una piena compatibilità tra la lesività accertata e i postumi invalidanti permanenti concernenti esiti di trauma distorsivo rachide cervicale.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita, compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto nell'atto di citazione, consentendo di ritenere provato il nesso di causalità giuridica intercorrente tra il danno-evento e gli esiti stabilizzati del processo patologico concernenti il distretto anatomico interessato dal trauma.
In punto di diritto giova ricordare che per quanto riguarda l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione del sinistro occorre far riferimento all'art. 2054 c.c. quale disposizione tesa a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro relativamente alla colpa dei conducenti e all'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie
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non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso;
essa svolge infatti una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cass. Civ. n.23300/2022).
Sulla scorta di tale considerazione può quindi osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Sul piano probatorio può richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui la presunzione di colpa concorrente stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. può ritenersi superata quando uno dei conducenti dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno osservando tutte le norme sulla circolazione stradale e quelle di comune prudenza, non essendo allo scopo sufficiente la sussistenza di un comportamento colposo dell'altro conducente, salva la prova che tale comportamento colposo sia stato la causa esclusiva dell'evento dannoso (cfr. Cass. n. 3696/2018, Cass. n. 4130/2017, Cass. n. 124/2016;
Cass. n. 14064/2010); in particolare, secondo il costante indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione il criterio presuntivo può dirsi superato quando, “all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza” (cfr. Cass. civ.
n. 12524/2000).
In sostanza, si configura a carico di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro una responsabilità presunta, da cui essi possono liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando di avere osservato un comportamento diligente ed esente da colpa, conforme alle generali regole di prudenza e a quelle specifiche previste dal codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Da ciò discende che, in relazione alla misura della diligenza richiesta, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (cfr. Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 477/2003; Cass. n. 1075/2002); in tal senso, la Suprema Corte statuisce che “in tema di responsabilità civile derivante dalla
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circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass.
Civ. n. 4130 /2017).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. n. 19115/2020; Cass. civ. n.
13672/2019; Cass. civ. n. 18340/2013). In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale;
una tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'altro conducente abbia compiuto una imprudente manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, al punto tale da non consentire al soggetto danneggiato, anche usando la dovuta diligenza, di evitare l'impatto.
Secondo la Cassazione l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte del conducente delle norme del Codice della Strada non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro utente della strada onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare quanto meno l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cass. civ., n. 12667/2013).
Tanto premesso in diritto, ritornando alla vicenda in esame, ai fini dell'attribuzione della responsabilità per il sinistro de quo, non possono essere valorizzate le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, sia dai testi di parte attrice, e Testimone_1 [...]
sia dai testi di parte convenuta, e , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
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poiché le stesse sono risultate inidonee a fornire un attendibile supporto probatorio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Innanzitutto, in relazione alle concrete modalità di svolgimento della vicenda, le deposizioni rese dai testi di parte attrice devono ritenersi prive di attendibilità, poiché, da un lato, risulta oggettivamente inverosimile che gli stessi si trovassero in attesa dell'attrice proprio in corrispondenza dell'incrocio interessato dal sinistro e, dall'altro, il preteso appuntamento non trova alcun riscontro né nell'atto introduttivo del giudizio, né nelle dichiarazioni rese dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale.
All'intrinseca implausibilità del luogo del preteso incontro si aggiunge l'accertamento, compiuto dagli agenti di Polizia intervenuti, della mancata presenza sul luogo del sinistro di soggetti che avessero assistito all'evento.
Un ulteriore profilo di evidente contraddittorietà, idoneo a inficiare la credibilità dei testi di parte attrice, concerne la riferita presenza di un segnale di Stop nel luogo del sinistro.
Sul punto le dichiarazioni testimoniali risultano, infatti, smentite dal verbale redatto dagli agenti di Polizia, dalla documentazione fotografica prodotta in atti e dalle risultanze della
C.T.U. cinematica, risultanze dalle quali emerge in modo univoco che, all'epoca dei fatti, tale segnaletica verticale non era presente.
Parimenti, anche le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta presentano contraddizioni ed omissioni tali da rendere razionalmente non credibile la loro presenza sul posto al momento del sinistro.
Una prima evidente e non giustificabile incongruenza narrativa attiene al presunto ritorno sul luogo dell'incidente da parte dei testi di parte convenuta, asseritamente avvenuto dopo aver assistito all'accadimento dannoso. Orbene, mentre il teste ha dichiarato di Tes_3
essere rientrato a casa con la teste e di essere successivamente tornato sul luogo Tes_4
dell'incidente – senza riferire agli agenti intervenuti di aver assistito all'accadimento – in maniera contrastante, la teste ha riferito che, dopo il rientro a casa con il teste Tes_4
, entrambi non erano poi ritornati nel luogo in cui avevano assistito al sinistro. Tes_3
A ciò si aggiunge che, qualora il teste fosse effettivamente tornato sull'incrocio Tes_3
e avesse incontrato gli agenti intervenuti, appare del tutto inverosimile che egli non abbi poi ritenuto di dover raccontare di aver assistito al sinistro.
Un ulteriore e significativo profilo di inattendibilità della deposizione del teste Tes_3
emerge dal riferimento a presunti segnali orizzontali di rallentamento presenti lungo via
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Grotta dell'Olmo, in direzione di via S. Nullo - strada percorsa dal veicolo attoreo -, rispetto ai quali non vi è alcun riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa.
Un ulteriore profilo di criticità emergente dalle dichiarazioni del teste concerne Tes_3
la scarsa credibilità della riferita manovra di emergenza asseritamente compiuta dal veicolo RD Focu. In particolare, pur avendo il teste affermato che il conducente Tes_3
della RD avrebbe sterzato verso destra nel tentativo di evitare l'impatto con il veicolo
AE, tale ricostruzione risulta smentita dalla documentazione fotografica in atti: dall'ubicazione e dalla natura dei danni da impatto, infatti, non è in alcun modo desumibile l'effettiva esecuzione di una manovra di svolta da parte del veicolo di parte convenuta.
In definitiva, dalla evidenziata inverosimiglianza e contraddittorietà delle deposizioni acquisite, non può che derivare un giudizio di complessiva inattendibilità sia dei testi di parte attrice che di quelli di parte convenuta. Ne discende una scarsa utilità delle deposizioni ai fini della ricostruzione della reale dinamica del sinistro de quo.
Alla luce dei rilievi eseguiti, nonché della documentazione fotografica e del verbale della
Polizia Municipale versati in atti, il consulente tecnico d'ufficio ing, Persona_1
ha ricostruito la verosimile dinamica del sinistro, accertando che il veicolo RD CU, proveniente dalla strada laterale posta sulla destra (via Grotta dell'Olmo, in direzione del ristorante “Il Segreto dei Sapori”), urtava con la propria parte anteriore la fiancata centrale destra del veicolo Si rileva che, sulla base del tenore complessivo della Parte_3
consulenza, risulta chiaramente essere frutto di un mero errore materiale del consulente l'indicazione della “parte centrale sinistra del veicol - inserita a pag. 9 Parte_3
della relazione - in luogo della parte centrale destra del veicolo Parte_3
In particolare, l'ausiliario ha poi constatato sul luogo teatro dell'incidente la totale assenza di segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale.
Pertanto, in considerazione della dinamica così ricostruita e della mancanza di segnaletica indicante una diversa regolamentazione della precedenza, emerge che, ai sensi dell'art. 145 c.d.s., il veicolo RD CU, provenendo da destra, aveva il diritto di precedenza rispetto al veicolo Parte_3
Sulla base di tali emergenze processuali può ritenersi provato il comportamento colposo di conducente del veicolo AE, per aver violato il diritto di precedenza Parte_1
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dell'autovettura RD CU.
Tuttavia, pur configurandosi una condotta colposa a carico dell'attrice nella verificazione del sinistro, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, impongono comunque di valutare l'eventuale colpa concorrente della conducente del veicolo antagonista, al fine di verificare se la sua condotta sia stata diligente e idonea ad escludere un contributo causale nel determinarsi dell'accadimento dannoso. Ne consegue la necessità di accertare CP_ se il comportamento della conducente del veicolo abbia effettivamente inciso sulla dinamica del sinistro, al punto da determinare una sua quota di responsabilità nella causazione dell'incidente
In tema di circolazione stradale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il diritto di precedenza, di per sé, non esonera dalla responsabilità in caso di sinistro;
è necessario altresì dimostrare di aver mantenuto una condotta di guida diligente e prudente;
ragion per cui l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente
(Cassazione civile sez. VI, 16/09/2013, n.21130). Sul punto è opportuno evidenziare, infatti che i conducenti dei veicoli sono tenuti a osservare non solo le norme di comportamento espressamente stabilite dalla legge, ma anche quelle di comune prudenza imposte dalle situazioni concrete;
discende dal generale principio dettato dall'articolo 140
c.d.s. e dalle generali regole di comune prudenza l'obbligo per ciascun utente della strada di prevedere anche le probabili inosservanze altrui, adeguando la propria condotta e ponendo in essere anche eventuali misure di precauzione correlabili alla prevedibilità per una persona di normale avvedutezza.
La Suprema Corte ha chiarito che il conducente che impegna un incrocio, ancorché provenendo da destra, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale di arresto. (Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012, Rv.
622957 - 01); in tal senso, anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che anche il conducente del veicolo al quale spetti il diritto di precedenza, per andare
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esente da responsabilità deve guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste dal codice della strada, in forza delle quali gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione (art. 140), devono regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza, in particolare, il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali (art. 141) e, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (art. 145) (cfr. Tribunale Milano sez. X, 23.07.2020,
n.4631).
Nella fattispecie in esame, il quadro istruttorio non consente di ritenere acquisita la prova liberatoria relativa all'osservanza delle regole di comune prudenza e alle norme sulla circolazione stradale da parte della conducente dell'autovettura RD CU.
Alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato, è senza alcun dubbio ravvisabile una responsabilità colposa in capo alla conducente dell'autoveicolo RD nella causazione dell'incidente stradale che ha provocato le lesioni personali riportate dall'attrice.
Invero, dall'esame dell'ubicazione e della tipologia dei punti di impatto, così come risultanti dalla documentazione fotografica in atti, emerge che, al momento della collisione, l'autovettura AE aveva già impegnato in misura significativa l'area dell'incrocio; ne consegue che il veicolo RD, pur astrattamente titolare del diritto di precedenza, era comunque tenuto ad adottare in concreto una condotta di guida prudente, rallentando o arrestando la marcia al fine di consentire il transito del veicolo che – non concedendo la dovuta precedenza a destra – aveva già impegnato l'intersezione.
Occorre, inoltre, evidenziare che, come risulta dai verbali della Polizia e dalla consulenza tecnica cinematica, sull'asfalto dell'intersezione non sono state rilevate tracce di frenata.
Tale circostanza costituisce un elemento oggettivo idoneo a dimostrare che la conducente del veicolo RD CU, pur avendone la possibilità, non ha posto in essere le doverose manovre di emergenza, esigibili in base ad un canone di ordinaria diligenza, che avrebbero potuto evitare o quantomeno attenuare l'impatto.
Alla luce dei rilevanti esiti deformativi riscontrati sulla carrozzeria del veicolo attoreo, può ragionevolmente inferirsi che la RD procedesse, in prossimità dell'incrocio, a una
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velocità non commisurata alle condizioni dei luoghi, in violazione dell'obbligo di moderare l'andatura in prossimità delle intersezioni stradali, imposto al fine di prevenire il verificarsi di collisioni con altri veicoli in transito.
Nel caso di specie, giova ricordare che il dovere di prudenza posto in capo ad entrambe le parti era rafforzato in ragione del fatto, che l'approssimarsi di una intersezione stradale esigeva l'adozione di una velocità di marcia moderata e di una condotta di guida particolarmente accorta al fine di poter prevedere comportamenti illeciti altrui e prevenire il verificarsi di collisioni, tenendo presente che “nei crocevia e in tutti i casi in cui si porgano problemi di precedenza, deve adoperarsi un grado elevatissimo di cautela e avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli” (Cass. pen., n. 2648/95); sul punto l'orientamento della giurisprudenza è consolidato nel ritenere che il dovere di cautela che impone ai conducenti in prossimità di una intersezione di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
Si rileva, altresì, che dalla documentazione fotografica in atti emerge come il veicolo RD
CU provenisse da una strada secondaria rispetto alla via principale (Via Grotta dell'Olmo, direzione S. Nullo), circostanza che imponeva alla conducente del veicolo di parte convenuta l'adozione di un più elevato grado di prudenza e diligenza.
Occorre poi evidenziare che, in ragione delle modalità di svolgimento dell'impatto, della conformazione dei luoghi teatro del sinistro e delle buone condizioni di visibilità dei luoghi di causa – tenuto conto dell'orario diurno di verificazione dell'incidente –
l'utilizzo della normale diligenza avrebbe ragionevolmente consentito alla conducente del veicolo RD di avvistare per tempo il veicolo AE all'attraversamento dell'incrocio e, di conseguenza, eseguire prontamente una efficace manovra di frenata su una strada rettilinea.
Ne consegue che, nel caso di specie, sussisteva, quindi, per la conducente del veicolo
RD la concreta possibilità di effettuare tale manovra d'emergenza e di poter prevenire o
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evitare l'incidente stradale per cui è causa.
All'esito dell'istruttoria sono emersi elementi univoci da cui poter desumere la colpa della conducente dell'autoveicolo RD CU e la sua incidenza causale nella produzione del sinistro da cui sono scaturite le conseguenze pregiudizievoli di cui si chiede il risarcimento.
Alla luce del quadro probatorio così esaminato può ritenersi quindi superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 2, c.c., poiché le risultanze istruttorie acquisite al processo consentono di individuare profili di responsabilità in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nello scontro esaminato.
Sulla scorta dei sopra richiamati elementi in fatto, nonché tenuto conto dei richiamati principi di diritto, è ragionevole configurare un concorso di colpa del conducente del veicolo di parte convenuta, nella misura del 40%, e dell'attrice, nella misura del 60%, nella causazione del sinistro stradale de quo, con conseguente riduzione, in pari misura, della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno.
Sulla base delle argomentazioni esposte e nei limiti della quota di responsabilità attribuita alla parte attrice, merita accoglimento la domanda risarcitoria conseguente ai danni riportati dall'autovettura AE e alla lesione del diritto alla salute del soggetto danneggiato ed alla compromissione della sua integrità psico-fisica.
Con riferimento alla quantificazione del danno subito dall'autovettura di proprietà dell'attrice non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali svolte sulla base della documentazione fotografica allegata da parte attrice (non essendo stata possibile un'indagine tecnica sul veicolo attoreo con i danni in atto).
Nello specifico, con riguardo alla consistenza dei danneggiamenti di cui si chiede risarcimento, l'ausiliario ing, di accertava che a seguito dell'impatto il Per_1 Per_1
veicolo riportava danni diretti: al cofano anteriore, al parabrezza, alla Parte_3
griglia anteriore, al supporto targa, al paraurti anteriore dx, parafango anteriore dx, pneumatico anteriore dx, sportello anteriore dx, sportello posteriore sx, specchietto retrovisore dx e kit Airbarg.
La perizia tecnico-estimativa sull'effettiva stima dei danni cagionati, tenuto conto della tipologia del veicolo e delle informazioni reperite presso la casa produttrice, ha quantificato il costo complessivo dei danni riportati dall'autovettura danneggiata in una somma complessiva pari ad € 4.539,74 Iva inclusa.
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Di conseguenza, in ragione della riduzione dell'importo risarcitorio per l'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 60%, il risarcimento dovuto dalle parti convenute in solido per i danni all'autovettura AE di proprietà di è Parte_1
quantificato in € 1.815,90.
E' quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano
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alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da Pt_1
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal consulente
[...]
tecnico dott. . Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
Il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro per cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti di trauma distorsivo rachide cervicale trattato con intervento chirurgico di spondilolistesi C5-C6. Discectomia radicale. GE e
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placca”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attrice dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente in Persona_2
una percentuale del 16 % di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 10 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle
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medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno.
Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova
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presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Orbene, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 51 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 30 di ITT al 100% → € 3.450,00
- gg. 10 di ITP al 75% → € 862,50
- gg. 20 di ITP al 50% → € 1.150,00
- danno biologico permanente al 16% → € 39.970,00
Pertanto, va stimato in € 5.462,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea e in €
39.970,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 45.432,50.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del
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tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 241,70.
In definitiva, tenuto conto della riduzione del ristoro per l'acclarato concorso di colpa dell'attrice al 60%, sulla base delle considerazioni finora svolte, le parti convenute devono essere condannate in solido a corrispondere in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali l'importo di € 18.173,00, a titolo di risarcimento delle spese mediche sostenute l'importo di € 96,68, a titolo di risarcimento dei danni subiti
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dall'autovettura l'importo di € 1.815,90. Parte_3
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (1.6.2017), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per il risarcimento del danno patrimoniale - danni all'autovettura e spese mediche - sono invece dovuti interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza delle parti convenute, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum - quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 5.200,01 a € 26.000,00 -
e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte attrice.
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Vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido le spese relative ad entrambe le consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa e già liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido la in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., ed al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 18.173,00 a titolo di risarcimento per il danno non Parte_1
patrimoniale, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna in solido la in persona del legale rappresentante p.t., ed Controparte_2
al pagamento, in favore di della somma di € 1.815,90, Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento per il danno all'autovettura, e della somma di € 96.68, a titolo di risarcimento per le spese mediche sostenute, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi legali, così come indicato in motivazione;
• condanna in solido, la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
ed al pagamento, in favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. AN LI e all'avv. Elisabetta Principe dichiaratisi entrambi antistatari;
• pone definitivamente in solido a carico della in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., e di le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, Controparte_1
già liquidate con separati decreti.
Così deciso in Aversa in data 20.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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