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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15950 / 2023 (cui è stato riunito R.G. N. 25543 / 2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
e la sua , CF/PI: Controparte_1 Parte_1
, con l'avv. ZUCCHELLI EDOARDO, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, P.IVA_1 corso Giacomo Matteotti n. 3;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. TALENTI ALFREDO e PAGLIA Controparte_2 P.IVA_2
RICCARDO, domicilio eletto in Milano, via Amedei n. 15;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 23 ottobre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in giudizio in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 309.706,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per servizi alberghieri prestati (€ 307.016,00), come da fatture emesse nel periodo febbraio-maggio 2020, e rimborso delle spese notarili per estratto autentico delle proprie scritture contabili (€ 2.690,00).
Con l'atto di citazione introduttivo della causa iscritta a R.g. n. 15950/2023, parte opponente ha avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo, in via pregiudiziale, l'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto e la nullità del decreto per omessa traduzione in lingua araba;
nel merito, la mancanza della prova del negozio giuridico costituente il titolo della pretesa (in quanto l'indirizzo e-mail , usato per intrattenere rapporti con l'albergo, non Email_1
1 sarebbe riconducibile all'ambasciata) e, in ogni caso, la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, richiesta ad substantiam ex art. 17, R.D. n. 2440/1923 e ha contestato, infine, anche l'ingiunzione in punto di spese notarili sostenute per l'estratto autentico delle scritture contabili.
Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nelle proprie pretese creditorie: in primo luogo, eccependo la mancanza dei poteri rappresentativi dello Stato di Libia da parte del sig.
che ha firmato la procura alle liti, e, nel merito, asserendo che il contratto, in Persona_1 realtà, sarebbe sorto già nell'ottobre 2019 e che, fino al febbraio 2020, l avrebbe Parte_1 provveduto regolarmente al pagamento delle fatture emesse in relazione ai servizi alberghieri prestati sino a quel momento. A partire dal febbraio 2020, tuttavia, la medesima si sarebbe resa inadempiente, accumulando un debito di euro 307.016,00 nonostante il regolare invio delle fatture, peraltro mai contestate, e numerosi solleciti.
La convenuta opposta ha domandato, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato e, in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto, la condanna di controparte al pagamento di una somma, da determinarsi in corso di causa, a titolo di ingiustificato arricchimento. ha provveduto, inoltre, a rinnovare la notificazione del ricorso monitorio e del decreto Controparte_2 ingiuntivo, unitamente alla loro traduzione in lingua araba, per via diplomatica. A fronte della nuova notificazione, l'ingiunta ha presentato e iscritto a ruolo nuova opposizione (R.g. n. 25543/2023), e l'opposta si è nuovamente costituita con comparsa di costituzione e risposta.
Su domanda congiunta delle parti, il giudice ha quindi disposto la riunione dei procedimenti ex art. 273 c.p.c., trattandosi della stessa opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
*
2. Sull'esistenza e validità delle notificazioni del ricorso e del decreto ingiuntivo e sul difetto dei poteri rappresentativi.
Suddette eccezioni non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni dalla parte che rispettivamente le aveva formultate;
a ciò ha fatto seguito la mancata trattazione di tali questioni negli scritti conclusivi. Tali eccezioni, pertanto, devono intendersi rinunciate, posto che alla mancata indicazione in sede di precisazione delle conclusioni ha fatto seguito una condotta coerente con tale rinuncia (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22887 del 13/09/2019).
*
3. Sulla fondatezza della pretesa creditoria: in particolare, sull'esistenza del contratto.
In relazione al merito della vicenda, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia del tutto infondata.
Infatti, non sussistono dubbi circa l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio. Tale considerazione risulta di immediata evidenza, alla luce dei numerosi elementi probatori emersi a sostegno.
2 In primo luogo, hanno rilievo i bonifici eseguiti dall a favore di da ottobre Parte_1 Controparte_2
2019 a marzo 2020, a titolo di pagamento delle fatture emesse fino a febbraio 2020, per un totale di oltre € 200.000,00 (si vedano il doc. 2 fasc. monitorio e il doc. 1 convenuta).
In secondo luogo, le testimonianze rese in sede di istruttoria sono tutte concordi nell'evidenziare la sussistenza di un contratto tra l'Ambasciata della Libia presso la Santa e l'Hotel Rafael, per cui Pt_1 la prima avrebbe concluso un accordo con la struttura alberghiera a favore dei militari libici convalescenti (occupandosi anche di accompagnare fisicamente gli ospiti in struttura) e si sarebbe fatta carico delle loro spese di soggiorno, nonché di intrattenere direttamente i rapporti con la struttura ricettiva.
Infine, l'esistenza del contratto e dell'obbligo di pagamento in capo all'Ambasciata della Libia è evidente anche alla luce delle conversazioni intercorse via e-mail e tramite il servizio di messaggistica
Whatsapp.
A tal riguardo, del tutto priva di fondamento risulta la difesa dell'opponente. Infatti, la riconducibilità dell'indirizzo di posta elettronica all'Ambasciata della Libia presso la Email_1
Santa ED è acclarata, in ragione del fatto che il medesimo indirizzo è stato usato per trasmettere la comunicazione ufficiale della ricezione della notifica per via diplomatica del ricorso e del decreto ingiuntivo (doc. 8 convenuta, del procedimento r.g. n. 25543/23).
Particolare rilevanza assume anche l'e-mail del 18.11.2019, indirizzata dall'Ambasciata Libica all'hotel (doc. 12 convenuto opposto), in cui l'organo di rappresentanza comunica che, a partire dalla medesima data, non avrebbe più sostenuto i pagamenti del soggiorno per uno dei militari. Tale comunicazione vale a dimostrare sia il rapporto negoziale sussistente sia l'usuale condotta dell che era solita chiedere aggiornamenti sugli ospiti presenti in struttura e comunicare Parte_1 espressamente i soggetti in favore dei quali non avrebbe più effettuato pagamenti.
L'e-mail dell'11.4.2020 -con cui il dott. manifestava l'intenzione dell'Ambasciata Persona_2 libica di non farsi più in carico delle spese inerenti a un esiguo gruppo di militari, individuati nominalmente, alla luce degli episodi di violenza riconducibili agli stessi- non fa altro che confermare le abitudini sopra delineate. La comunicazione infatti sottende che, fino a quel momento, il costo del loro soggiorno fosse gravato sull e, per altro verso, ha come implicazione logica la Parte_1 considerazione per cui l'obbligazione di pagamento continui a persistere con riferimento agli altri ospiti.
Né vale a escludere la pretesa creditoria l'eccezione sollevata dall'odierna attrice, secondo la quale l'eventuale prova dell'esistenza di un contratto in relazione al periodo ottobre 2019 – febbraio 2020 non implica necessariamente il perdurare dello stesso per i mesi successivi.
Ebbene, se in astratto tale affermazione può ritenersi condivisibile, nondimeno è necessario
3 sottolineare che, raggiunta la prova dell'esistenza del negozio, ricade sulla parte che voglia far valere fatti estintivi o modificativi dello stesso l'onere di provarne il fondamento.
Nel caso di specie, tuttavia, tale prova non è stata fornita e, anzi, risulta dalla corrispondenza tra le parti che, alla data del 25.2.2020, i rapporti erano ancora in essere (in tale frangente, infatti,
l richiedeva all'Hotel Rafael la trasmissione di un elenco degli ospiti libici ancora Parte_1 presenti in struttura) e che detti rapporti sono proseguiti almeno sino all'aprile 2020, momento in cui
è avvenuta la citata lite seguita dalla mail del dott. Persona_2
Pertanto, in assenza di prova di fatti estintivi o modificativi del rapporto, deve ritenersi persistente al maggio 2020 l'obbligazione di corrispondere il corrispettivo per i servizi alberghieri prestati sino a quel momento.
*
4. Sull'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta
Anche l'eccezione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta deve ritenersi del tutto infondata.
Nonostante i precedenti richiamati da parte attrice, tuttavia si ritiene che l'art. 17, R.D. n. 2440/1923 non sia applicabile al caso di specie.
Tale conclusione si giustifica in ragione della natura eccezionale della disposizione in esame, derogatoria rispetto al principio generale di libertà delle forme, che, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica, in accordo all'art. 14 disp. prel. c.c..
D'altro canto, l'impossibilità di applicare il decreto a soggetti stranieri risulta chiara alla luce di tutte quelle disposizioni richiamanti il ruolo del Consiglio di Stato nell'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato (si vedano, ad esempio, gli artt. 5 e 9).
Inoltre, la norma non è volta a elargire una maggior tutela alla p.a., ma a preservare la legalità dell'azione amministrativa e conformarla ai principi di buon andamento e imparzialità, garantendo al contempo la possibilità di assoggettarne gli atti a forme di controllo.
Detti principi non operano automaticamente con riguardo all'esercizio di potere da parte di autorità straniere, ben potendo queste ultime determinarsi a contrarre con regole diverse rispetto a quelle operanti in Italia e anche, appunto, in forma orale o per fatti concludenti.
Non potendo trovare applicazione analogica la regola di cui all'art. 17, R.D. n. 2440/1923, deve ritenersi operante il principio generale di libertà delle forme contrattuali, con conseguente validità della stipulazione in forma verbale del contratto d'albergo.
*
5. Sulla quantificazione del credito
La convenuta opposta ha allegato e provato documentalmente la misura del credito vantato nei
4 confronti dell'opponente. In particolare, le fatture prodotte (doc. 4 convenuta) individuano analiticamente: i dati identificativi dell'ospite cui la fattura è riferita, il numero di camera, il periodo di soggiorno, i servizi resi e i relativi costi, per un totale di € 307.016,00. Tale quantificazione, offerta sin dal ricorso per ingiunzione, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Infine, per quanto concerne la rifusione delle spese per gli estratti autentici delle scritture contabili, deve osservarsi che l'art. 634, co. II, c.p.c. individua come prova scritta sufficiente a concedere decreto ingiuntivo “gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 ss. c.c., nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con
l'osservanza delle norme stabilite dalla legge”, lasciando quindi al ricorrente la facoltà di avvalersi di tale regime semplificato di formazione della prova scritta. Di conseguenza, non può essere ritenuta superflua la spesa atta alla produzione in giudizio di siffatti documenti, posto che è la stessa disposizione codicistica a prescriverne l'utilizzabilità quale prova scritta, con disposizione rimasta in vigore anche a seguito della sopravvenuta equiparazione normativa con le c.d. fatture elettroniche regolarmente trasmesse tramite Sistema di interscambio.
Quanto alla eccezione per cui il decreto avrebbe erroneamente ingiunto il pagamento di interessi di cui al d.lgs. 231/2002 su tale somma di € 2.690,00, essa è evidentemente infondata: in ricorso è stata chiesta l'ingiunzione di interessi da computarsi sulle somme fatturate (dalla scadenza delle singole fatture al saldo) e il decreto ha provveduto in conformità (interessi come da domanda). Non sono dunque stati ingiunti interessi sulla somma di € 2.690,00.
Ritenuto in conclusione che
Alla luce delle considerazioni sinora esposte, le opposizioni riunite devono essere rigettate e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia edell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata l'11 aprile 2023, dallo e dalla sua Ambasciata presso la Santa ED contro Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3696/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 17 Controparte_2
febbraio 2023, cui è stata riunita l'opposizione proposta con citazione notificata il 26 giugno 2023 avverso il medesimo decreto ingiuntivo, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta le opposizioni riunite;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi
5 dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano, complessivamente per entrambi i giudizi riuniti, in € 21.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 3 febbraio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Sgarzi, magistrato ordinario in tirocinio.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
e la sua , CF/PI: Controparte_1 Parte_1
, con l'avv. ZUCCHELLI EDOARDO, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, P.IVA_1 corso Giacomo Matteotti n. 3;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. TALENTI ALFREDO e PAGLIA Controparte_2 P.IVA_2
RICCARDO, domicilio eletto in Milano, via Amedei n. 15;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 23 ottobre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in giudizio in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 309.706,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per servizi alberghieri prestati (€ 307.016,00), come da fatture emesse nel periodo febbraio-maggio 2020, e rimborso delle spese notarili per estratto autentico delle proprie scritture contabili (€ 2.690,00).
Con l'atto di citazione introduttivo della causa iscritta a R.g. n. 15950/2023, parte opponente ha avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo, in via pregiudiziale, l'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto e la nullità del decreto per omessa traduzione in lingua araba;
nel merito, la mancanza della prova del negozio giuridico costituente il titolo della pretesa (in quanto l'indirizzo e-mail , usato per intrattenere rapporti con l'albergo, non Email_1
1 sarebbe riconducibile all'ambasciata) e, in ogni caso, la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, richiesta ad substantiam ex art. 17, R.D. n. 2440/1923 e ha contestato, infine, anche l'ingiunzione in punto di spese notarili sostenute per l'estratto autentico delle scritture contabili.
Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nelle proprie pretese creditorie: in primo luogo, eccependo la mancanza dei poteri rappresentativi dello Stato di Libia da parte del sig.
che ha firmato la procura alle liti, e, nel merito, asserendo che il contratto, in Persona_1 realtà, sarebbe sorto già nell'ottobre 2019 e che, fino al febbraio 2020, l avrebbe Parte_1 provveduto regolarmente al pagamento delle fatture emesse in relazione ai servizi alberghieri prestati sino a quel momento. A partire dal febbraio 2020, tuttavia, la medesima si sarebbe resa inadempiente, accumulando un debito di euro 307.016,00 nonostante il regolare invio delle fatture, peraltro mai contestate, e numerosi solleciti.
La convenuta opposta ha domandato, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato e, in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto, la condanna di controparte al pagamento di una somma, da determinarsi in corso di causa, a titolo di ingiustificato arricchimento. ha provveduto, inoltre, a rinnovare la notificazione del ricorso monitorio e del decreto Controparte_2 ingiuntivo, unitamente alla loro traduzione in lingua araba, per via diplomatica. A fronte della nuova notificazione, l'ingiunta ha presentato e iscritto a ruolo nuova opposizione (R.g. n. 25543/2023), e l'opposta si è nuovamente costituita con comparsa di costituzione e risposta.
Su domanda congiunta delle parti, il giudice ha quindi disposto la riunione dei procedimenti ex art. 273 c.p.c., trattandosi della stessa opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
*
2. Sull'esistenza e validità delle notificazioni del ricorso e del decreto ingiuntivo e sul difetto dei poteri rappresentativi.
Suddette eccezioni non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni dalla parte che rispettivamente le aveva formultate;
a ciò ha fatto seguito la mancata trattazione di tali questioni negli scritti conclusivi. Tali eccezioni, pertanto, devono intendersi rinunciate, posto che alla mancata indicazione in sede di precisazione delle conclusioni ha fatto seguito una condotta coerente con tale rinuncia (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22887 del 13/09/2019).
*
3. Sulla fondatezza della pretesa creditoria: in particolare, sull'esistenza del contratto.
In relazione al merito della vicenda, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia del tutto infondata.
Infatti, non sussistono dubbi circa l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio. Tale considerazione risulta di immediata evidenza, alla luce dei numerosi elementi probatori emersi a sostegno.
2 In primo luogo, hanno rilievo i bonifici eseguiti dall a favore di da ottobre Parte_1 Controparte_2
2019 a marzo 2020, a titolo di pagamento delle fatture emesse fino a febbraio 2020, per un totale di oltre € 200.000,00 (si vedano il doc. 2 fasc. monitorio e il doc. 1 convenuta).
In secondo luogo, le testimonianze rese in sede di istruttoria sono tutte concordi nell'evidenziare la sussistenza di un contratto tra l'Ambasciata della Libia presso la Santa e l'Hotel Rafael, per cui Pt_1 la prima avrebbe concluso un accordo con la struttura alberghiera a favore dei militari libici convalescenti (occupandosi anche di accompagnare fisicamente gli ospiti in struttura) e si sarebbe fatta carico delle loro spese di soggiorno, nonché di intrattenere direttamente i rapporti con la struttura ricettiva.
Infine, l'esistenza del contratto e dell'obbligo di pagamento in capo all'Ambasciata della Libia è evidente anche alla luce delle conversazioni intercorse via e-mail e tramite il servizio di messaggistica
Whatsapp.
A tal riguardo, del tutto priva di fondamento risulta la difesa dell'opponente. Infatti, la riconducibilità dell'indirizzo di posta elettronica all'Ambasciata della Libia presso la Email_1
Santa ED è acclarata, in ragione del fatto che il medesimo indirizzo è stato usato per trasmettere la comunicazione ufficiale della ricezione della notifica per via diplomatica del ricorso e del decreto ingiuntivo (doc. 8 convenuta, del procedimento r.g. n. 25543/23).
Particolare rilevanza assume anche l'e-mail del 18.11.2019, indirizzata dall'Ambasciata Libica all'hotel (doc. 12 convenuto opposto), in cui l'organo di rappresentanza comunica che, a partire dalla medesima data, non avrebbe più sostenuto i pagamenti del soggiorno per uno dei militari. Tale comunicazione vale a dimostrare sia il rapporto negoziale sussistente sia l'usuale condotta dell che era solita chiedere aggiornamenti sugli ospiti presenti in struttura e comunicare Parte_1 espressamente i soggetti in favore dei quali non avrebbe più effettuato pagamenti.
L'e-mail dell'11.4.2020 -con cui il dott. manifestava l'intenzione dell'Ambasciata Persona_2 libica di non farsi più in carico delle spese inerenti a un esiguo gruppo di militari, individuati nominalmente, alla luce degli episodi di violenza riconducibili agli stessi- non fa altro che confermare le abitudini sopra delineate. La comunicazione infatti sottende che, fino a quel momento, il costo del loro soggiorno fosse gravato sull e, per altro verso, ha come implicazione logica la Parte_1 considerazione per cui l'obbligazione di pagamento continui a persistere con riferimento agli altri ospiti.
Né vale a escludere la pretesa creditoria l'eccezione sollevata dall'odierna attrice, secondo la quale l'eventuale prova dell'esistenza di un contratto in relazione al periodo ottobre 2019 – febbraio 2020 non implica necessariamente il perdurare dello stesso per i mesi successivi.
Ebbene, se in astratto tale affermazione può ritenersi condivisibile, nondimeno è necessario
3 sottolineare che, raggiunta la prova dell'esistenza del negozio, ricade sulla parte che voglia far valere fatti estintivi o modificativi dello stesso l'onere di provarne il fondamento.
Nel caso di specie, tuttavia, tale prova non è stata fornita e, anzi, risulta dalla corrispondenza tra le parti che, alla data del 25.2.2020, i rapporti erano ancora in essere (in tale frangente, infatti,
l richiedeva all'Hotel Rafael la trasmissione di un elenco degli ospiti libici ancora Parte_1 presenti in struttura) e che detti rapporti sono proseguiti almeno sino all'aprile 2020, momento in cui
è avvenuta la citata lite seguita dalla mail del dott. Persona_2
Pertanto, in assenza di prova di fatti estintivi o modificativi del rapporto, deve ritenersi persistente al maggio 2020 l'obbligazione di corrispondere il corrispettivo per i servizi alberghieri prestati sino a quel momento.
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4. Sull'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta
Anche l'eccezione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta deve ritenersi del tutto infondata.
Nonostante i precedenti richiamati da parte attrice, tuttavia si ritiene che l'art. 17, R.D. n. 2440/1923 non sia applicabile al caso di specie.
Tale conclusione si giustifica in ragione della natura eccezionale della disposizione in esame, derogatoria rispetto al principio generale di libertà delle forme, che, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica, in accordo all'art. 14 disp. prel. c.c..
D'altro canto, l'impossibilità di applicare il decreto a soggetti stranieri risulta chiara alla luce di tutte quelle disposizioni richiamanti il ruolo del Consiglio di Stato nell'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato (si vedano, ad esempio, gli artt. 5 e 9).
Inoltre, la norma non è volta a elargire una maggior tutela alla p.a., ma a preservare la legalità dell'azione amministrativa e conformarla ai principi di buon andamento e imparzialità, garantendo al contempo la possibilità di assoggettarne gli atti a forme di controllo.
Detti principi non operano automaticamente con riguardo all'esercizio di potere da parte di autorità straniere, ben potendo queste ultime determinarsi a contrarre con regole diverse rispetto a quelle operanti in Italia e anche, appunto, in forma orale o per fatti concludenti.
Non potendo trovare applicazione analogica la regola di cui all'art. 17, R.D. n. 2440/1923, deve ritenersi operante il principio generale di libertà delle forme contrattuali, con conseguente validità della stipulazione in forma verbale del contratto d'albergo.
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5. Sulla quantificazione del credito
La convenuta opposta ha allegato e provato documentalmente la misura del credito vantato nei
4 confronti dell'opponente. In particolare, le fatture prodotte (doc. 4 convenuta) individuano analiticamente: i dati identificativi dell'ospite cui la fattura è riferita, il numero di camera, il periodo di soggiorno, i servizi resi e i relativi costi, per un totale di € 307.016,00. Tale quantificazione, offerta sin dal ricorso per ingiunzione, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Infine, per quanto concerne la rifusione delle spese per gli estratti autentici delle scritture contabili, deve osservarsi che l'art. 634, co. II, c.p.c. individua come prova scritta sufficiente a concedere decreto ingiuntivo “gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 ss. c.c., nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con
l'osservanza delle norme stabilite dalla legge”, lasciando quindi al ricorrente la facoltà di avvalersi di tale regime semplificato di formazione della prova scritta. Di conseguenza, non può essere ritenuta superflua la spesa atta alla produzione in giudizio di siffatti documenti, posto che è la stessa disposizione codicistica a prescriverne l'utilizzabilità quale prova scritta, con disposizione rimasta in vigore anche a seguito della sopravvenuta equiparazione normativa con le c.d. fatture elettroniche regolarmente trasmesse tramite Sistema di interscambio.
Quanto alla eccezione per cui il decreto avrebbe erroneamente ingiunto il pagamento di interessi di cui al d.lgs. 231/2002 su tale somma di € 2.690,00, essa è evidentemente infondata: in ricorso è stata chiesta l'ingiunzione di interessi da computarsi sulle somme fatturate (dalla scadenza delle singole fatture al saldo) e il decreto ha provveduto in conformità (interessi come da domanda). Non sono dunque stati ingiunti interessi sulla somma di € 2.690,00.
Ritenuto in conclusione che
Alla luce delle considerazioni sinora esposte, le opposizioni riunite devono essere rigettate e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia edell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata l'11 aprile 2023, dallo e dalla sua Ambasciata presso la Santa ED contro Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3696/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 17 Controparte_2
febbraio 2023, cui è stata riunita l'opposizione proposta con citazione notificata il 26 giugno 2023 avverso il medesimo decreto ingiuntivo, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta le opposizioni riunite;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi
5 dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano, complessivamente per entrambi i giudizi riuniti, in € 21.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 3 febbraio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Sgarzi, magistrato ordinario in tirocinio.
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