Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 27739/2021, promossa con atto di citazione notificato
DA
(già (P. I. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in via del Clitunno n. 51, con l'Avv. ROBERTO MAZZA Pt_2
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C. F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in , via Quadronno n. 24, con gli Avv.ti PAOLA P.IVA_2 CP_1
POLACCHINI e MARIA ANTONIETTA DIMAGLI
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Leasing
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 4/2/2025 i procuratori delle parti precisavano come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice opponente: “Accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta di pagamento della
– Succursale di nei confronti dell'opponente Controparte_1 CP_1 [...] e per l'effetto dichiarare nullo, invalido e inefficace il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto revocato ad ogni effetto, con ogni conseguente statuizione;
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento dell'opposta quale succeduta nel contratto 2529/2017 al posto della cedente CO e, per l'effetto, condannare in via riconvenzionale la società opposta, in persona del procuratore speciale p. t., al pagamento dell'importo complessivo di € 494.616, ovvero delle somme che emergeranno in corso di causa e, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero di tutto quello che emergerà in
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corso di causa per le ragioni sopra articolate. Con vittoria di spese, competenze e oneri di legge in favore del sottoscritto difensore antistatario”
Parte convenuta opposta: “Alternativamente. Previa autorizzazione alla chiamata in causa di
. Ove si accertasse l'inadempimento di Controparte_2
CO alle obbligazioni derivanti dal contratto ceduto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare CO alla refusione delle spese di lite nei confronti di DL e di parte opponente e dichiarare in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare, tenere indenne e garantire la scrivente da qualsivoglia esborso e/o perdita economica e non in favore della parte opponente, nonché di qualsivoglia pretesa anche in via riconvenzionale nonché dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande di parte opponente e/o al risarcimento del danno all'opponente e per l'effetto condannare a rifondere alla Controparte_3 esponente quanto quest'ultima sarà eventualmente tenuta a pagare a parte opponente nonché ogni perdita economica che DL dovesse subire in conseguenza del presente giudizio. Ove si accertasse l'adempimento di CO alle obbligazioni derivanti dal contratto ceduto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto: 1) condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti di DL e CO;
2) concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 4702/2021, R. G. n. 44966/2020; 3) rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4702/2021, R. G. n. 44966/2020 nei confronti di Parte_1
[..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4702/2021 (R. Parte_3
G. n. 44966/2020) col quale il Tribunale di Milano in data 17/2/2021 le aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Parte_4
138.040, 56, oltre interessi e spese, a titolo di sette canoni di locazione di prodotti informatici con servizi associati, oltre alla riconsegna dei beni oggetto del contratto n. 2529 (ceduto da CO a con assunzione del numero di riferimento Controparte_1
4051506) .
Quali motivi di opposizione, Parte_3
- ha eccepito la dipendenza del presente giudizio da quello R. G. 22941/2020 (avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da CO in relazione ai canoni non pagati per il periodo anteriore alla cessione del contratto n. 2529 a
[...]
chiedendo la riunione del presente giudizio al n. R. Parte_4
G. 22941/2020 o, in alternativa, la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dell'altro;
- ha lamentato la mancata prestazione di servizi da parte di CO (in particolare del software Mercurio e dei relativi servizi accessori);
- ha domandato la risoluzione del contatto per grave inadempimento di controparte.
Ha chiesto, quindi, che il decreto opposto venisse dichiarato nullo o revocato ed ha formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno quantificato in complessivi € 494.616 per la maggior spesa sostenuta per l'utilizzo di un software sostitutivo di quello denominato Mercurio e
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per risarcimento del danno morale o d'immagine conseguente alla segnalazione del suo nominativo presso le banche dati creditizie, che ne avrebbe compromesso la reputazione commerciale presso il sistema bancario. Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto ed il rigetto delle domande riconvenzionali e, in via subordinata, formulava istanza di autorizzazione a chiamare in causa il cedente
Controparte_3
Il 2/4/2024 il giudice non autorizzava la chiamata in causa del terzo. Il 24/9/2024 il giudice disponeva l'acquisizione, a cura della Cancelleria, della sentenza n 2770/2024 del 10/3/2024 resa nel procedimento n. 22.941/2020 (conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto n. 3768/2020 col quale a è stato ingiunto il Parte_2 pagamento, in favore di di € 134.440, 17, oltre accessori, Controparte_3 per corrispettivi di prodotti informatici).
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione. L'opposizione è infondata e va respinta. Va rammentato il principio di diritto secondo cui il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio
1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Tale orientamento, peraltro, deve tenere conto della peculiarità del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che in quest'ultimo, ad una inversione dei ruoli processuali (il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione ed il creditore assume la veste di convenuto), non fa risconto una inversione dei ruoli sostanziali, restando l'opposto attore in senso sostanziale.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (Cass. civ., Sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
Ne consegue che, qualora la documentazione prodotta in sede monitoria, a seguito dell'opposizione, divenga inadeguata a fondare la domanda di pagamento alla base del decreto ingiuntivo, grava sull'opposto, in qualità di attore sostanziale, l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa, mentre l'opponente ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del credito medesimo (Trib. Milano, 18/06/2011).
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Va sottolineato che, sin dalla fase monitoria, parte convenuta opposta ha fornito idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo sia le fatture1 sia il contratto di “capacity” o locazione operativa n. 2529 del 2017, sia le modifiche al contratto, sia la comunicazione di risoluzione del contratto con intimazione alla restituzione dei beni ed al pagamento delle somme dovute, sia i verbali di consegna e collaudo del software Mercurio e di consegna dei servizi accessori al medesimo software (regolarmente sottoscritti e timbrati dall'attrice opponente, che non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta a tali documenti ex art. 214 e ss. c. p. c.), documenti che attestano il regolare invio e collaudo del software Mercurio e dei servizi ad esso accessori alla società opponente. Ciò vale a superare le deduzioni svolte dall'opponente in citazione circa la mancata consegna del software Mercurio e dei servizi ad esso accessori. I documenti prodotti dimostrano che il software ed i servizi informatici per i quali è stato chiesto il pagamento sono stati integralmente forniti e che non è stato domandato il pagamento di servizi non prestati.
Parte attrice opponente non ha provato che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile (art. 1218 c.c.). A seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice, Parte_4 ha inviato comunicazione di risoluzione del contratto che ha fatto sorgere anche obblighi restitutori del bene oggetto del contratto di locazione operativa. L'opposizione deve quindi essere respinta ed il decreto opposto deve essere conseguentemente confermato. Deve essere rigettata – perché non provata e non rispondente al principio di verosimiglianza logica - anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per l'utilizzo del software
Idea, asseritamente sostitutivo di quello denominato Mercurio, fornito dalla società SINTE s. r. l. alla società opponente a partire dal gennaio 2017, in periodo addirittura anteriore alla conclusione del contratto n. 2529 con ON (novembre 2017). Non può trovare accoglimento neppure la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all'immagine per inserimento del nominativo dell'opponente presso le banche dati creditizie (avvenuto due anni dopo la cessione del contratto), non essendo stati provati né l'illegittimità della segnalazione, né il danno, né il rapporto eziologico tra segnalazione e danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 27739/2021, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4702/2021 (R. G. n. 44966/2020) emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di Parte_3 n favore di per l'effetto:
[...] Parte_4
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2) conferma e dichiara esecutivo il decreto stesso;
3) respinge le domande riconvenzionali proposte da Parte_3 ei confronti di
[...] Parte_4
4) condanna al pagamento in favore di Parte_3 [...] delle spese processuali che liquida in € 11.000 Parte_4
(euro undicimila/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 20/5/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
Pagina nr. 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le quali, peraltro, costituiscono da sole titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, fermo restando che, nell'eventuale giudizio di opposizione, esse non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ., Sez. VI, 11/03/2011, n.
5915; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. civ., Sez. II, 11/05/2007, n. 10860; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10830).