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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1476/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EG
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di EG, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1476 R.G. dell'anno
2016 tra
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MARMO ROSALBA (C.F. , giusta procura in C.F._2 atti;
OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. PICA VITO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._3
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 384/2016 reso in data 17.08.2016
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 384/2016, il Tribunale Ordinario di
EG ingiungeva a di pagare alla Parte_1 società la somma di Euro 26.288,00, oltre CP_1 interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata sottoscritta dall'opponente con la in data Controparte_1
24.12.2014 con la quale confermava l'esistenza del debito a proprio carico per aver egli utilizzato la materia prima della società nella realizzazione di propri manufatti commissionategli da amici e conoscenti.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 24.08.2016,
[...]
proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato ed iscrivendo la causa a ruolo il 13.10.2016,
e conveniva dinanzi al Tribunale Ordinario di CP_1
EG; a fondamento dell'opposizione, premettendo di aver lavorato dal 2002 al 2016 alle dipendenze della società opposta, il cui legale rappresentante risultava formalmente essere il sig.
, mentre nei fatti la stessa era gestita dal di lui Parte_2 fratello , fratello del legale rappresentante, non Parte_3 detentore di alcuna quota e ciononostante incaricato di ogni incombenza amministrativa e del pagamento dei dipendenti, esponeva di aver realizzato per conto proprio dei lavori ed aveva concluso con la società e con il suo datore di fatto, sig. Parte_3
, l'accordo per cui l'opponente avrebbe utilizzato le
[...] Pt_1 materie prime della società opposta e che quest'ultima avrebbe di pagina 2 di 11 mese in mese decurtato dal salario l'equivalente di quanto utilizzato dal esponeva poi che giacché i pagamenti delle retribuzioni Pt_1 diventavano via via sempre più frammentari e parziali, era divenuto impossibile decurtare l'importo delle materie prime utilizzate dal dal salario dovutogli, motivo per cui il in data Pt_1 Pt_1
24.12.2014, aveva sottoscritto la scrittura privata con la
CN Srl con la quale confermava l'esistenza del debito a proprio carico;
che poco dopo rassegnava le dimissioni, richiedendo il conteggio delle proprie spettanze retributive e quanto maturato a titolo di TFR;
che l'opposta osservava che in virtù della predetta scrittura privata, risultava, al contrario, creditrice dello stesso;
in via preliminare, disconosceva la scrittura privata azionata in sede monitoria in quanto non genuina ed alterata da aggiunte postume alla sottoscrizione, tra cui la denominazione sociale della società, la firma del legale rappresentante e dunque contestava la non conformità della scrittura privata del 24.12.2014 posta a base dell'azione con l'originale; che in forza della depenalizzazione di cui al D. Lgs. 7/2016, si versava in un'ipotesi di responsabilità civile ex art 2043 c.c. e l'opposta era tenuta a risarcire tutti i danni per aver il sottoscritto la scrittura privata riponendo fiducia nel suo Pt_1 contenuto e negli obblighi assunti con tale sottoscrizione senza assolutamente pensare che essa sarebbe stata manipolata ed utilizzata per illegittime richieste di pagamento.
Per tutte queste ragioni, l'opponente così Parte_1 concludeva: “preliminarmente sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, perché fondato su prova scritta la cui autenticità
pagina 3 di 11 è stata disconosciuta da parte attrice, in quanto documento contraffatto e alterato, oltre che per tutte le motivazioni in narrativa esposte, che integrano gli estremi dei “gravi motivi” ex art. 649 cpc. - In via principale accogliere la spiegata opposizione per le motivazioni in narrativa esposte e dichiarare che nulla è dovuto da
alla sulla base della scrittura Parte_1 CP_1 privata disconosciuta e per tutte le ragioni dedotte nell'atto di citazione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 384/2016;
- dichiarare che la scrittura privata del 24.12.2014, posta a base del decreto ingiuntivo n. 384/2016 e' stata oggetto di alterazioni dopo che fu definitivamente formata e, per l'effetto, condannare
l'opposta, in persona del legale rappr. p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti dal da liquidarsi anche in via Parte_1 equitativa ex art 1226 cc. Con applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima, ravvisandosi l'elemento soggettivo del dolo in tutta la condotta dell'opposta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
L'opposta si costituiva il 13.01.2017, in vista CP_1 dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 16.01.2017 contestando l'opposizione avversaria;
preliminarmente, osservava che la con partita iva n. aveva per Controparte_1 P.IVA_1 oggetto la trasformazione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in legno con sede legale in San IE al RO, Via
Secchio, medesima sede ove l'opponente prestava la propria pagina 4 di 11 attività lavorativa alle dipendenze della CN srl;
nel merito, in particolare, sosteneva che era incontestato che il durante Pt_1 il rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, con la consapevolezza, conoscenza e approvazione da parte dei fratelli
, legale rappresentante della ed Parte_3 CP_1
l.r.p.t della CN srl, in più occasioni, Parte_2 realizzava per proprio conto, sia durante il normale orario di lavoro, sia all'infuori, lavori in legno commissionatogli da parenti ed amici, utilizzando le materie prime fornite dalla che in CP_1 relazione alla scrittura privata, l'opponente aveva disconosciuto la scrittura privata, titolo dell'ingiunzione, limitatamente ad una presunta alterazione successiva, non disconoscendo però né la sottoscrizione dello stesso né tantomeno il quantum della pretesa, pertanto, le doglianze andavano rigettate in quanto infondate e pretestuose.
Per tutte queste ragioni, l'opposta così CP_1 concludeva: “nel merito, rigettare la opposizione con preliminare conferma della esecuzione provvisoria e la conferma, in sentenza, del monitorio opposto;
condannare in ogni caso Parte_1
al pagamento della somma dell'importo di € 26288,00 oltre
[...] interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria con eguale decorrenza;
con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 16.01.2017, il pagina 5 di 11 Giudice, con ordinanza resa in pari data sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso l'interrogatorio formale ammesso dal Giudice con ordinanza del 26.09.2017 e reso all'udienza dell'08.10.2018, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal
Giudice con ordinanza del 19.10.2017 ed espletata alle udienze del
18.11.2021 e 25.01.2023, nonché attraverso una consulenza tecnica calligrafica disposta con successiva ordinanza del
17.10.2023.
All'udienza c.d. cartolare del 12/11/24, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per le motivazioni di cui infra.
La causa è stata istruita con la nomina di una consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dott. stante il disconoscimento della Tes_1 scrittura privata azionata in sede monitoria in cui l'opponente riconosceva sì il debito verso la società CN S.r.l., Pt_1 non tuttavia nei confronti della società opposta Controparte_1 lamentando l'aggiunta successiva della lettera ''s'' alla scrittura privata nella parte relativa alla denominazione sociale.
pagina 6 di 11 Ed invero la scrittura privata del 24.12.2014 è stata sottoposta a
CTU grafologica con l'ausilio dell'esperto grafologo dott. Per_1
il quale, dopo approfondite indagini, ha concluso
[...] affermando che il documento in verifica sia stato compilato mediante l'utilizzo di due diversi strumenti scrittori, in particolare che la manoscrittura presente ai righi 8 - 9 e 12, nonché al rigo 4 limitatamente alla seconda lettera “S” dell'acronimo “ ”, risulta CP_1 vergata in un momento differente rispetto alla ulteriore manoscrittura presente nel documento oggetto di verifica.
Il Tribunale ritiene di condividere le considerazioni del CTU essendo stata ampiamente particolareggiata ed approfondita l'indagine tecnica che ha condotto alle conclusioni riportate nell'elaborato ed essendo tali conclusioni pienamente coerenti con le premesse metodologiche esposte.
In particolare, il consulente, premesso di essersi attenuto ai normali protocolli di verifica, applicando il metodo morettiano, che considera ogni gesto espressione visibile e controllabile della singolarità psicosomatica della persona, ha proceduto dapprima alla descrizione della firma e del manoscritto in verifica per arrivare alla conclusione che il documento oggetto di verifica sia stato compilato mediante l'utilizzo di due diversi strumenti scrittori: un primo con cui è stata vergata la manoscrittura presente ai righi 1 - 2 – 3 – 4
(ad eccezione della seconda lettera “S” dell'acronimo ); 6 – 7 - CP_1
10 e 11, un secondo con cui è stata redatta la manoscrittura presente ai righi 8 – 9 e 12, nonché la seconda lettera S” dell'acronimo “ ”; la manoscrittura presente ai righi 8 - 9 e 12, CP_1
pagina 7 di 11 nonché al rigo 4 limitatamente alla seconda lettera “S” dell'acronimo “ ”, risulta vergata in un momento differente CP_1 rispetto alla ulteriore manoscrittura presente nel documento oggetto di verifica (cfr. pagg. 47-48 CTU).
Attesa la manomissione del documento e la successiva aggiunta della seconda S alla denominazione sociale, pertanto, si deve ritenere verosimilmente che, in realtà, l'opponente sia al più Pt_1 debitore della società TECNOWOOD SRL - P.IVA con P.IVA_2 sede sociale in San IE Al RO (Sa) al Corso Umberto I, secondo Piano con Amministratore unico e non Parte_2 della P. VA , con sede in San Controparte_1 P.IVA_1
IE Al RO alla via Secchio, amministratore unico Parte_3
, odierna opposta, la quale, quindi, sconta un evidente
[...] difetto di titolarità attiva, con tutte le conseguenze di cui oltre.
Lo stesso pare peraltro anche evincersi dal timbro apposto sulla carta stampata che pure reca il riferimento alla sola CN
S.r.l. e dalla non contestata sussistenza di rapporto di lavoro tra l'opponente e la Tencowood s.r.l.
Al riguardo va rilevato che la cd. legittimazione ad agire e a contraddire (cd. legitimatio ad causam) costituisce una condizione dell'azione, necessaria per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva.
pagina 8 di 11 In altri termini, il controllo sul punto del giudice si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, vista l'inversione premessa in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Diversamente ogni questione attinente alla titolarità attiva o passiva effettiva -e non solo affermata- del diritto fatto valere non dà luogo ad una pronunzia di rito sulla legittimazione, ma ad una decisione nel merito del rapporto controverso (cfr. Cass. 17 giugno
1997 n. 5407; Cass. 18 gennaio 2002 n. 548).
Pertanto, il difetto di titolarità effettiva, trattandosi di questione di merito, è assoggettato alle relative preclusioni, ad esempio non può essere rilevato d'ufficio (cfr. Cass. 23 febbraio 2000 n. 2049; Cass.
15 gennaio 2001 n. 501), né per la prima volta in cassazione (Cass.
13 maggio 2000 n. 6160; Cass. 20 giugno 1994 n. 5920); mentre l'autentico difetto di legittimazione –con riguardo alla titolarità affermata– può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 5 novembre 2001 n. 13631; Cass. 13 maggio
2000 n. 6160; Cass. 5 novembre 1997 n. 10843) purché risulti desumibile dagli atti (Cass. 13 aprile 2001 n. 5536), salvo solo l'effetto preclusivo del giudicato interno ove sia già stata fatta oggetto di specifica pronuncia (cfr. Cass. 17 dicembre 1983 n.
7475).
In conclusione, dagli atti non emerge la prova sufficientemente convincente del titolo in favore dell'opposta, priva pertanto di pagina 9 di 11 titolarità attiva rispetto al credito. A tale incertezza probatoria consegue il rigetto della domanda, spettando all'attrice opposta fornire la prova della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del proprio credito.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'opponente, senza peraltro formulazione di formale domanda riconvenzionale, per l'ipotesi di depenalizzata falsità in scrittura privata, la stessa non può essere accolta essendo rimasta generica e sfornita di prova nei suoi elementi essenziali.
Ciò importa anche il rigetto della richiesta di applicazione del c.d. illecito civile, previsto a seguito della depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata, subordinato ai sensi dell'art. 8, co.2 del
D.lgs.15 gennaio 2016, n. 7 all'accoglimento della domanda di risarcimento.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della complessiva soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. deve dunque essere condannata a rimborsare a Controparte_1
le spese di lite, che vengono liquidate come Parte_1 indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, entro i minimi stante il valore della causa e la semplicità di questioni, nonché stante il rigetto della domanda di risarcimento.
Le spese della consulenza tecnica, come liquidate, seguono la complessiva soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di EG, Sezione Unica Civile,
pagina 10 di 11 definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 384/2016;
- condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 286,00 per spese ed €
[...]
4700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione per antistarietà;
- pone le spese della consulenza tecnica, liquidate in corso di causa il 20/11/24, definitivamente a carico della soccombente CN
S.r.l.
EG , data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EG
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di EG, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1476 R.G. dell'anno
2016 tra
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MARMO ROSALBA (C.F. , giusta procura in C.F._2 atti;
OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. PICA VITO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._3
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 384/2016 reso in data 17.08.2016
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 384/2016, il Tribunale Ordinario di
EG ingiungeva a di pagare alla Parte_1 società la somma di Euro 26.288,00, oltre CP_1 interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata sottoscritta dall'opponente con la in data Controparte_1
24.12.2014 con la quale confermava l'esistenza del debito a proprio carico per aver egli utilizzato la materia prima della società nella realizzazione di propri manufatti commissionategli da amici e conoscenti.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 24.08.2016,
[...]
proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato ed iscrivendo la causa a ruolo il 13.10.2016,
e conveniva dinanzi al Tribunale Ordinario di CP_1
EG; a fondamento dell'opposizione, premettendo di aver lavorato dal 2002 al 2016 alle dipendenze della società opposta, il cui legale rappresentante risultava formalmente essere il sig.
, mentre nei fatti la stessa era gestita dal di lui Parte_2 fratello , fratello del legale rappresentante, non Parte_3 detentore di alcuna quota e ciononostante incaricato di ogni incombenza amministrativa e del pagamento dei dipendenti, esponeva di aver realizzato per conto proprio dei lavori ed aveva concluso con la società e con il suo datore di fatto, sig. Parte_3
, l'accordo per cui l'opponente avrebbe utilizzato le
[...] Pt_1 materie prime della società opposta e che quest'ultima avrebbe di pagina 2 di 11 mese in mese decurtato dal salario l'equivalente di quanto utilizzato dal esponeva poi che giacché i pagamenti delle retribuzioni Pt_1 diventavano via via sempre più frammentari e parziali, era divenuto impossibile decurtare l'importo delle materie prime utilizzate dal dal salario dovutogli, motivo per cui il in data Pt_1 Pt_1
24.12.2014, aveva sottoscritto la scrittura privata con la
CN Srl con la quale confermava l'esistenza del debito a proprio carico;
che poco dopo rassegnava le dimissioni, richiedendo il conteggio delle proprie spettanze retributive e quanto maturato a titolo di TFR;
che l'opposta osservava che in virtù della predetta scrittura privata, risultava, al contrario, creditrice dello stesso;
in via preliminare, disconosceva la scrittura privata azionata in sede monitoria in quanto non genuina ed alterata da aggiunte postume alla sottoscrizione, tra cui la denominazione sociale della società, la firma del legale rappresentante e dunque contestava la non conformità della scrittura privata del 24.12.2014 posta a base dell'azione con l'originale; che in forza della depenalizzazione di cui al D. Lgs. 7/2016, si versava in un'ipotesi di responsabilità civile ex art 2043 c.c. e l'opposta era tenuta a risarcire tutti i danni per aver il sottoscritto la scrittura privata riponendo fiducia nel suo Pt_1 contenuto e negli obblighi assunti con tale sottoscrizione senza assolutamente pensare che essa sarebbe stata manipolata ed utilizzata per illegittime richieste di pagamento.
Per tutte queste ragioni, l'opponente così Parte_1 concludeva: “preliminarmente sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, perché fondato su prova scritta la cui autenticità
pagina 3 di 11 è stata disconosciuta da parte attrice, in quanto documento contraffatto e alterato, oltre che per tutte le motivazioni in narrativa esposte, che integrano gli estremi dei “gravi motivi” ex art. 649 cpc. - In via principale accogliere la spiegata opposizione per le motivazioni in narrativa esposte e dichiarare che nulla è dovuto da
alla sulla base della scrittura Parte_1 CP_1 privata disconosciuta e per tutte le ragioni dedotte nell'atto di citazione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 384/2016;
- dichiarare che la scrittura privata del 24.12.2014, posta a base del decreto ingiuntivo n. 384/2016 e' stata oggetto di alterazioni dopo che fu definitivamente formata e, per l'effetto, condannare
l'opposta, in persona del legale rappr. p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti dal da liquidarsi anche in via Parte_1 equitativa ex art 1226 cc. Con applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima, ravvisandosi l'elemento soggettivo del dolo in tutta la condotta dell'opposta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
L'opposta si costituiva il 13.01.2017, in vista CP_1 dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 16.01.2017 contestando l'opposizione avversaria;
preliminarmente, osservava che la con partita iva n. aveva per Controparte_1 P.IVA_1 oggetto la trasformazione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in legno con sede legale in San IE al RO, Via
Secchio, medesima sede ove l'opponente prestava la propria pagina 4 di 11 attività lavorativa alle dipendenze della CN srl;
nel merito, in particolare, sosteneva che era incontestato che il durante Pt_1 il rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, con la consapevolezza, conoscenza e approvazione da parte dei fratelli
, legale rappresentante della ed Parte_3 CP_1
l.r.p.t della CN srl, in più occasioni, Parte_2 realizzava per proprio conto, sia durante il normale orario di lavoro, sia all'infuori, lavori in legno commissionatogli da parenti ed amici, utilizzando le materie prime fornite dalla che in CP_1 relazione alla scrittura privata, l'opponente aveva disconosciuto la scrittura privata, titolo dell'ingiunzione, limitatamente ad una presunta alterazione successiva, non disconoscendo però né la sottoscrizione dello stesso né tantomeno il quantum della pretesa, pertanto, le doglianze andavano rigettate in quanto infondate e pretestuose.
Per tutte queste ragioni, l'opposta così CP_1 concludeva: “nel merito, rigettare la opposizione con preliminare conferma della esecuzione provvisoria e la conferma, in sentenza, del monitorio opposto;
condannare in ogni caso Parte_1
al pagamento della somma dell'importo di € 26288,00 oltre
[...] interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria con eguale decorrenza;
con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 16.01.2017, il pagina 5 di 11 Giudice, con ordinanza resa in pari data sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso l'interrogatorio formale ammesso dal Giudice con ordinanza del 26.09.2017 e reso all'udienza dell'08.10.2018, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal
Giudice con ordinanza del 19.10.2017 ed espletata alle udienze del
18.11.2021 e 25.01.2023, nonché attraverso una consulenza tecnica calligrafica disposta con successiva ordinanza del
17.10.2023.
All'udienza c.d. cartolare del 12/11/24, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per le motivazioni di cui infra.
La causa è stata istruita con la nomina di una consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dott. stante il disconoscimento della Tes_1 scrittura privata azionata in sede monitoria in cui l'opponente riconosceva sì il debito verso la società CN S.r.l., Pt_1 non tuttavia nei confronti della società opposta Controparte_1 lamentando l'aggiunta successiva della lettera ''s'' alla scrittura privata nella parte relativa alla denominazione sociale.
pagina 6 di 11 Ed invero la scrittura privata del 24.12.2014 è stata sottoposta a
CTU grafologica con l'ausilio dell'esperto grafologo dott. Per_1
il quale, dopo approfondite indagini, ha concluso
[...] affermando che il documento in verifica sia stato compilato mediante l'utilizzo di due diversi strumenti scrittori, in particolare che la manoscrittura presente ai righi 8 - 9 e 12, nonché al rigo 4 limitatamente alla seconda lettera “S” dell'acronimo “ ”, risulta CP_1 vergata in un momento differente rispetto alla ulteriore manoscrittura presente nel documento oggetto di verifica.
Il Tribunale ritiene di condividere le considerazioni del CTU essendo stata ampiamente particolareggiata ed approfondita l'indagine tecnica che ha condotto alle conclusioni riportate nell'elaborato ed essendo tali conclusioni pienamente coerenti con le premesse metodologiche esposte.
In particolare, il consulente, premesso di essersi attenuto ai normali protocolli di verifica, applicando il metodo morettiano, che considera ogni gesto espressione visibile e controllabile della singolarità psicosomatica della persona, ha proceduto dapprima alla descrizione della firma e del manoscritto in verifica per arrivare alla conclusione che il documento oggetto di verifica sia stato compilato mediante l'utilizzo di due diversi strumenti scrittori: un primo con cui è stata vergata la manoscrittura presente ai righi 1 - 2 – 3 – 4
(ad eccezione della seconda lettera “S” dell'acronimo ); 6 – 7 - CP_1
10 e 11, un secondo con cui è stata redatta la manoscrittura presente ai righi 8 – 9 e 12, nonché la seconda lettera S” dell'acronimo “ ”; la manoscrittura presente ai righi 8 - 9 e 12, CP_1
pagina 7 di 11 nonché al rigo 4 limitatamente alla seconda lettera “S” dell'acronimo “ ”, risulta vergata in un momento differente CP_1 rispetto alla ulteriore manoscrittura presente nel documento oggetto di verifica (cfr. pagg. 47-48 CTU).
Attesa la manomissione del documento e la successiva aggiunta della seconda S alla denominazione sociale, pertanto, si deve ritenere verosimilmente che, in realtà, l'opponente sia al più Pt_1 debitore della società TECNOWOOD SRL - P.IVA con P.IVA_2 sede sociale in San IE Al RO (Sa) al Corso Umberto I, secondo Piano con Amministratore unico e non Parte_2 della P. VA , con sede in San Controparte_1 P.IVA_1
IE Al RO alla via Secchio, amministratore unico Parte_3
, odierna opposta, la quale, quindi, sconta un evidente
[...] difetto di titolarità attiva, con tutte le conseguenze di cui oltre.
Lo stesso pare peraltro anche evincersi dal timbro apposto sulla carta stampata che pure reca il riferimento alla sola CN
S.r.l. e dalla non contestata sussistenza di rapporto di lavoro tra l'opponente e la Tencowood s.r.l.
Al riguardo va rilevato che la cd. legittimazione ad agire e a contraddire (cd. legitimatio ad causam) costituisce una condizione dell'azione, necessaria per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva.
pagina 8 di 11 In altri termini, il controllo sul punto del giudice si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, vista l'inversione premessa in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Diversamente ogni questione attinente alla titolarità attiva o passiva effettiva -e non solo affermata- del diritto fatto valere non dà luogo ad una pronunzia di rito sulla legittimazione, ma ad una decisione nel merito del rapporto controverso (cfr. Cass. 17 giugno
1997 n. 5407; Cass. 18 gennaio 2002 n. 548).
Pertanto, il difetto di titolarità effettiva, trattandosi di questione di merito, è assoggettato alle relative preclusioni, ad esempio non può essere rilevato d'ufficio (cfr. Cass. 23 febbraio 2000 n. 2049; Cass.
15 gennaio 2001 n. 501), né per la prima volta in cassazione (Cass.
13 maggio 2000 n. 6160; Cass. 20 giugno 1994 n. 5920); mentre l'autentico difetto di legittimazione –con riguardo alla titolarità affermata– può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 5 novembre 2001 n. 13631; Cass. 13 maggio
2000 n. 6160; Cass. 5 novembre 1997 n. 10843) purché risulti desumibile dagli atti (Cass. 13 aprile 2001 n. 5536), salvo solo l'effetto preclusivo del giudicato interno ove sia già stata fatta oggetto di specifica pronuncia (cfr. Cass. 17 dicembre 1983 n.
7475).
In conclusione, dagli atti non emerge la prova sufficientemente convincente del titolo in favore dell'opposta, priva pertanto di pagina 9 di 11 titolarità attiva rispetto al credito. A tale incertezza probatoria consegue il rigetto della domanda, spettando all'attrice opposta fornire la prova della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del proprio credito.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'opponente, senza peraltro formulazione di formale domanda riconvenzionale, per l'ipotesi di depenalizzata falsità in scrittura privata, la stessa non può essere accolta essendo rimasta generica e sfornita di prova nei suoi elementi essenziali.
Ciò importa anche il rigetto della richiesta di applicazione del c.d. illecito civile, previsto a seguito della depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata, subordinato ai sensi dell'art. 8, co.2 del
D.lgs.15 gennaio 2016, n. 7 all'accoglimento della domanda di risarcimento.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della complessiva soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. deve dunque essere condannata a rimborsare a Controparte_1
le spese di lite, che vengono liquidate come Parte_1 indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, entro i minimi stante il valore della causa e la semplicità di questioni, nonché stante il rigetto della domanda di risarcimento.
Le spese della consulenza tecnica, come liquidate, seguono la complessiva soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di EG, Sezione Unica Civile,
pagina 10 di 11 definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 384/2016;
- condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 286,00 per spese ed €
[...]
4700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione per antistarietà;
- pone le spese della consulenza tecnica, liquidate in corso di causa il 20/11/24, definitivamente a carico della soccombente CN
S.r.l.
EG , data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
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