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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5801 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Sciammarella presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Agropoli alla via A. De Gasperi n. 65;
- RICORRENTE -
E
; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 rappresentava di aver Parte_1
lavorato dal 19.11.2020 al 10.02.2022 come imbianchino alle dipendenze di e, lamentando l'omesso pagamento della retribuzione Controparte_1
mensile nell'ultimo breve periodo del 2022 nonchè del tfr alla cessazione del rapporto e tanto nonostante, tra l'altro, l'avvenuta conciliazione monocratica dinanzi all di del 20.10.2023, Controparte_2 CP_3
chiedeva che l'ormai ex datore di lavoro fosse condannato al pagamento delle predette spettanze per l'importo complessivo di 4.697,87 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, sceglieva di non Controparte_1
costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è inammissibile per l'assorbente e preminente Pt_1
rilievo della vincolatività del verbale di conciliazione in sede di
[...]
di del 20.10.2023 sottoscritto proprio dalle parti Controparte_2 CP_3
in causa e riguardante esattamente la retribuzione mensile per il periodo
1.1.2022-10.2.2022 e il tfr parimenti oggetto del presente giudizio.
Irrilevante è la circostanza che sia stato lo stesso ricorrente ad allegare al ricorso e provare tale conciliazione. E infatti, il principio enunciato dall'art. 2697
c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato -
come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere,
senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono state offerte,
concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Orbene, si è in presenza d'una conciliazione monocratica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 124/2004 perfettamente valida rispetto alla quale non sono rilevabili cause di nullità né sono state dedotte cause di annullabilità. La stessa firma su di essi apposta non è disconosciuta. Parte ricorrente si limita in ricorso alla seguente generica contestazione “Si impugnano espressamente le rinunce e le transazioni a favore dell'ex datore di lavoro”. Sennonchè una simile generica impugnazione anche soltanto per ripensamento da parte del lavoratore sarebbe stata sufficiente a fronte d'una conciliazione in sede privata involgente solo lavoratore e datore di lavoro non anche in sede protetta con l'intervento terzo e garante dell' . E invero, per espressa Controparte_2
previsione del comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. n. 124/2004 “In caso di accordo,
al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile”. E in ogni caso, anche senza tale espressa eccezione, per la regola generale dell'art. 2113, II comma, c.c. l'impugnazione della conciliazione può essere proposta nel termine di sei mesi dalla rinuncia o transazione se successive alla cessazione del rapporto di lavoro mentre nel caso di specie detta impugnazione è stata proposta soltanto col ricorso introduttivo del presente giudizio depositato soltanto il 12.11.2024 e notificato a controparte il
13.11.2024, quindi, dopo più di un anno dalla conciliazione occorsa, come sopra sottolineato, già il 20.10.2023.
Vero è che parte ricorrente lamenta l'omesso pagamento dei 1.300,00 € pattuiti e che effettivamente parte convenuta non costituendosi neppure in giudizio non ha provato il loro pagamento ma ciò non determina di per sé l'invalidità
della conciliazione monocratica e la sua perdita di efficacia con possibilità di rimettere tutto in discussione e ritornare al contenzioso. Si vanificherebbe diversamente la ratio di tale istituto come strumento alternativo di risoluzione della controversia in un'ottica deflattiva del contenzioso.
Né può ritenersi che, accertato l'inadempimento da parte del datore di lavoro a quanto stabilito nella conciliazione monocratica dinanzi all'
[...]
, questi vada condannato quantomeno al solo minor Controparte_2
importo convenuto in quella sede perché altrimenti il lavoratore resterebbe privo della possibilità di agire esecutivamente nei confronti del datore di lavoro.
Vero è che la conciliazione monocratica dinanzi all Controparte_2 non è di per sé munita di efficacia esecutiva ma, sempre in un'ottica
[...]
deflattiva del contenzioso e di effettività dello strumento apprestato, viene espressamente previsto che la parte interessata possa formulare prontamente istanza al giudice del lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si trova l' presso il quale si è svolta la conciliazione Controparte_2
monocratica ed è stato redatto l'apposito verbale sottoscritto dalle parti perché
con decreto lo dichiari esecutivo (così il comma 3 bis del predetto art. 11
aggiunto dall'art. 38 della l. n. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro). Viene in tal modo introdotto un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale che si va ad aggiungere a quelli ex art. 474 c.p.c. Chiedere un decreto ingiuntivo sulla base di tale conciliazione monocratica dinanzi all' Controparte_2
non adempiuta o ancor di più introdurre un giudizio ordinario per ottenere un titolo esecutivo anche soltanto per l'importo ivi convenuto contrasterebbe con la predetta previsione.
Restando siffatto accordo conciliativo valido ed efficace, parte ricorrente non può sottrarsi più a quanto in esso ha prestato assenso. Ciò determina l'inammissibilità del suo ricorso. E invero, l'accordo di conciliazione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande oggetto di transazione solo ove intervenuta nel corso del giudizio. Qualora, invece,
l'accordo conciliativo risulta concluso ben prima dell'instaurazione del giudizio,
deve ritenersi che le domande del lavoratore, siccome carenti ab origine di interesse ad agire, debbano essere dichiarate inammissibili. Nulla per le spese di lite essendo il Tempone rimasto contumace e non avendo dovuto, pertanto, sostenere le predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5801 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 13.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5801 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Sciammarella presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Agropoli alla via A. De Gasperi n. 65;
- RICORRENTE -
E
; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 rappresentava di aver Parte_1
lavorato dal 19.11.2020 al 10.02.2022 come imbianchino alle dipendenze di e, lamentando l'omesso pagamento della retribuzione Controparte_1
mensile nell'ultimo breve periodo del 2022 nonchè del tfr alla cessazione del rapporto e tanto nonostante, tra l'altro, l'avvenuta conciliazione monocratica dinanzi all di del 20.10.2023, Controparte_2 CP_3
chiedeva che l'ormai ex datore di lavoro fosse condannato al pagamento delle predette spettanze per l'importo complessivo di 4.697,87 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, sceglieva di non Controparte_1
costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è inammissibile per l'assorbente e preminente Pt_1
rilievo della vincolatività del verbale di conciliazione in sede di
[...]
di del 20.10.2023 sottoscritto proprio dalle parti Controparte_2 CP_3
in causa e riguardante esattamente la retribuzione mensile per il periodo
1.1.2022-10.2.2022 e il tfr parimenti oggetto del presente giudizio.
Irrilevante è la circostanza che sia stato lo stesso ricorrente ad allegare al ricorso e provare tale conciliazione. E infatti, il principio enunciato dall'art. 2697
c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato -
come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere,
senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono state offerte,
concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Orbene, si è in presenza d'una conciliazione monocratica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 124/2004 perfettamente valida rispetto alla quale non sono rilevabili cause di nullità né sono state dedotte cause di annullabilità. La stessa firma su di essi apposta non è disconosciuta. Parte ricorrente si limita in ricorso alla seguente generica contestazione “Si impugnano espressamente le rinunce e le transazioni a favore dell'ex datore di lavoro”. Sennonchè una simile generica impugnazione anche soltanto per ripensamento da parte del lavoratore sarebbe stata sufficiente a fronte d'una conciliazione in sede privata involgente solo lavoratore e datore di lavoro non anche in sede protetta con l'intervento terzo e garante dell' . E invero, per espressa Controparte_2
previsione del comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. n. 124/2004 “In caso di accordo,
al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile”. E in ogni caso, anche senza tale espressa eccezione, per la regola generale dell'art. 2113, II comma, c.c. l'impugnazione della conciliazione può essere proposta nel termine di sei mesi dalla rinuncia o transazione se successive alla cessazione del rapporto di lavoro mentre nel caso di specie detta impugnazione è stata proposta soltanto col ricorso introduttivo del presente giudizio depositato soltanto il 12.11.2024 e notificato a controparte il
13.11.2024, quindi, dopo più di un anno dalla conciliazione occorsa, come sopra sottolineato, già il 20.10.2023.
Vero è che parte ricorrente lamenta l'omesso pagamento dei 1.300,00 € pattuiti e che effettivamente parte convenuta non costituendosi neppure in giudizio non ha provato il loro pagamento ma ciò non determina di per sé l'invalidità
della conciliazione monocratica e la sua perdita di efficacia con possibilità di rimettere tutto in discussione e ritornare al contenzioso. Si vanificherebbe diversamente la ratio di tale istituto come strumento alternativo di risoluzione della controversia in un'ottica deflattiva del contenzioso.
Né può ritenersi che, accertato l'inadempimento da parte del datore di lavoro a quanto stabilito nella conciliazione monocratica dinanzi all'
[...]
, questi vada condannato quantomeno al solo minor Controparte_2
importo convenuto in quella sede perché altrimenti il lavoratore resterebbe privo della possibilità di agire esecutivamente nei confronti del datore di lavoro.
Vero è che la conciliazione monocratica dinanzi all Controparte_2 non è di per sé munita di efficacia esecutiva ma, sempre in un'ottica
[...]
deflattiva del contenzioso e di effettività dello strumento apprestato, viene espressamente previsto che la parte interessata possa formulare prontamente istanza al giudice del lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si trova l' presso il quale si è svolta la conciliazione Controparte_2
monocratica ed è stato redatto l'apposito verbale sottoscritto dalle parti perché
con decreto lo dichiari esecutivo (così il comma 3 bis del predetto art. 11
aggiunto dall'art. 38 della l. n. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro). Viene in tal modo introdotto un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale che si va ad aggiungere a quelli ex art. 474 c.p.c. Chiedere un decreto ingiuntivo sulla base di tale conciliazione monocratica dinanzi all' Controparte_2
non adempiuta o ancor di più introdurre un giudizio ordinario per ottenere un titolo esecutivo anche soltanto per l'importo ivi convenuto contrasterebbe con la predetta previsione.
Restando siffatto accordo conciliativo valido ed efficace, parte ricorrente non può sottrarsi più a quanto in esso ha prestato assenso. Ciò determina l'inammissibilità del suo ricorso. E invero, l'accordo di conciliazione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande oggetto di transazione solo ove intervenuta nel corso del giudizio. Qualora, invece,
l'accordo conciliativo risulta concluso ben prima dell'instaurazione del giudizio,
deve ritenersi che le domande del lavoratore, siccome carenti ab origine di interesse ad agire, debbano essere dichiarate inammissibili. Nulla per le spese di lite essendo il Tempone rimasto contumace e non avendo dovuto, pertanto, sostenere le predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5801 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 13.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro