Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, non è configurabile alcuna nullità o inutilizzabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 187 e 194 cod. proc. pen. nel caso in cui la deposizione del teste verta anche su fatti che non si riferiscono espressamente alla imputazione oggetto di contestazione. Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività, la prova testimoniale raccolta in ordine ad un reato diverso da quello contestato risulta pienamente valida ed utilizzabile. (Fattispecie nella quale le dichiarazioni testimoniali, vertenti anche su fatti diversi da quelli originariamente contestati, avevano determinato una contestazione suppletiva per un diverso reato per il quale era intervenuta condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2008, n. 12930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12930 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/02/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 485
Dott. LOMBARDI Alfredo IA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 22287/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. BRIGANTI Antonio Rocco, difensore di fiducia di LO IA RA, n. a Piano di Sorrento il 18.1.1966;
avverso la sentenza in data 27.3.2007 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, in data 24.2.2006, venne condannata alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 350,00 di multa, quale colpevole del reato: F) di cui agli artt. 81 cpv. e 349 cpv. c.p.. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo IA Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di AR IA RA in ordine al reato: F) di cui agli artt. 81 cpv. e 349 cpv. c.p., ascrittole per avere violato i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria ad un manufatto realizzato abusivamente, proseguendo i lavori. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra il fatto di cui alla all'affermazione di colpevolezza e quello di cui all'imputazione, stante la irritualità della contestazione del reato di violazione di sigilli effettuata dal P.M. in dibattimento, nonché la inutilizzabilità della prova per testi, per essere state formulate domande relative al predetto reato non contemplato nei capi di imputazione originali.
La sentenza ha, però, accolto il motivo di gravame afferente all'entità della pena inflitta, rideterminandola nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 516 e 521 c.p.p.. Con il motivo di gravame viene riproposta la questione della irritualità della contestazione suppletiva afferente al reato di violazione di sigilli effettuata dal P.M. in dibattimento, essendo emersa la prova di detto reato già nella fase delle indagini preliminari, tanto vero che la stessa pubblica accusa aveva chiesto l'emissione di un decreto di citazione a giudizio per detto reato, oltre che per le contravvenzioni edilizie, decreto poi dichiarato nullo e non ripresentato dal P.M.; che sul punto non appare dirimente l'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, con la quale si afferma che la contestazione suppletiva non lede i diritti di difesa dell'imputato e si richiama in proposito una pronuncia delle sezioni unite di questa Suprema Corte (sez. un. n. 4 dell'11.3.1999); che la citata sentenza non tiene conto della lesione del diritto della difesa dell'imputato con riferimento alla possibilità di accedere a riti alternativi, facoltà il cui esercizio non può ritenersi adeguatamente tutelato allorché l'imputazione originaria si riferisce a reati diversi e di minore gravità rispetto a quello oggetto della successiva contestazione in dibattimento;
che, peraltro, il P.M. che ha effettuato la contestazione suppletiva in dibattimento non ha neppure accertato le ragioni per le quali il precedente P.M. aveva deciso di non proseguire l'esercizio dell'azione penale per detto reato;
che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la contestazione suppletiva, con la conseguente violazione dell'art. 521 c.p.p.. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione degli artt. 187 e 191 c.p.p.. Si deduce che i testi addotti dal P.M. sono stati sentiti, malgrado l'opposizione della difesa dell'imputato, su circostanze estranee all'imputazione originaria e, cioè, afferenti ai fatti di violazione dei sigilli che non erano stati contestati all'imputata; che inoltre non è stata data alla difesa della AR la possibilità di esaminare compiutamente i testi in ordine alla nuova imputazione, non essendone stata disposta nuovamente la citazione a seguito della contestazione suppletiva. Il ricorso non è fondato.
Questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi, con riferimento al primo motivo di gravame, dall'indirizzo interpretativo assolutamente prevalente e da ritenersi consolidato, secondo il quale "In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari" (sez. un. 199900004, Barbagallo, RV 212757; conf. più di recente sez. 6, 200421085, P.C. in proc. Sodano ed altri, RV 229807; sez. 5, 200449017, Oberino ed altro, RV 231271;
sez. 6, n. 40249 del 30.11.2006, Pacifico ed altri, RV 234762; sez. 5, n. 32797 del 20.6.2006, Battilana, RV 235071). Peraltro, nel caso in esame, dalla doglianza del ricorrente di cui al secondo motivo di ricorso, emerge evidente che la contestazione del reato concorrente di violazione dei sigilli è stata fondata dal P.M. non sulle risultanze degli atti già acquisiti al fascicolo del dibattimento, ma sulle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruzione dibattimentale, sicché, nel caso in esame, ha trovato applicazione il disposto di cui all'art. 517 c.p.p. nella sua formulazione testuale, a nulla rilevando il fatto che il P.M. potesse essere già a conoscenza dell'esistenza del predetto reato. Deve essere, altresì, rilevato che la possibilità attribuita al P.M. di contestare un reato connesso in dibattimento, ai sensi della disposizione citata, dettata per evidenti ragioni di economia processuale, ha già superato il vaglio di legittimità costituzionale, tramite le pronunce del giudice delle leggi, di cui alle sentenze n. 265 del 30.6.1994 e 530 del 29.12.1995, con i correttivi afferenti alla individuazione delle facoltà il cui esercizio deve essere consentito all'imputato nell'ipotesi di contestazione suppletiva.
Peraltro, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha già evidenziato la piena ritualità della predetta contestazione, essendo stato notificato all'imputata contumace il verbale contenente la contestazione e concesso i termini a difesa. Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Gli artt. 187 e 194 c.p.p. non comminano alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità della prova per testi, quale conseguenza della formulazione di domande che non si riferiscano espressamente alla imputazione oggetto della contestazione, salvo i divieti previsti dalla seconda delle disposizioni citate, sicché per il principio della tassati vita vigente in materia, la prova raccolta in ordine al diverso reato di cui all'art. 349 c.p. risulta pienamente valida. Peraltro, l'imputata avrebbe dovuto eventualmente chiedere, a seguito della contestazione suppletiva, il riesame dei testi, al fine di far emergere l'eventuale esistenza di circostanze favorevoli alla propria tesi difensiva, mentre non risulta essere stata formulata alcuna richiesta nei sensi indicati, ne' vi è doglianza per il mancato accoglimento di richieste istruttorie sul punto. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 26 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008