Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
La persona danneggiata non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta d'archiviazione, spettando questa facoltà unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la legittimazione all'opposizione di chi assuma di avere subito pregiudizio dalla condotta illecita d'edificazione abusiva, essendo persona offesa di tale reato la sola pubblica amministrazione).
Commentario • 1
- 1. DIRITTO URBANISTICO: Pregiudizio dalla edificazione abusiva, nozione di persona offesa e di persona danneggiata.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
DIRITTO URBANISTICO – Pregiudizio dalla edificazione abusiva – Natura di reato “monoffensivo” – Nozione di persona offesa e di persona danneggiata – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Parte offesa solo la pubblica amministrazione – DPR n.380/2001 – Art. 655 c.p.p.. La nozione di persona offesa non coincide con quella di danneggiato, in quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell'illecito penale (a tal proposito la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale). In particolare la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2009, n. 6229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6229 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 14/01/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 84
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 15219/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AN, nata a [...] il [...];
avverso il decreto d'archiviazione emesso in data 2.02.2007 dal GIP del Tribunale di Locri;
nei confronti di:
AL AR ON e di AL BR;
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Letta la requisitoria del PG, il quale ha chiesto l'annullamento del decreto e la trasmissione degli atti al PM di Locri.
OSSERVA
Considerato che il ricorso avverso il decreto d'archiviazione emesso il 2.02.2007 è stato depositato in data 13.07.2007;
Che, per i provvedimenti svincolati da un termine prefissato, come quello in questione, i termini di legge decorrono dal momento in cui la parte che avrebbe avuto diritto all'avviso della richiesta d'archiviazione abbia effettiva conoscenza del decreto di archiviazione come affermato da questa Corte, in tema d'impugnazione di provvedimenti abnormi Cassazione SU n. 11/1997, PM in proc. Quarantelli, RV 208221;
Che, nella specie, è stata indicata in ricorso la data di conoscenza del provvedimento;
Che, non risultando elementi di segno contrario, la presentazione del gravame è tempestiva;
Che "l'opposizione alla richiesto di archiviazione compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato" Cassazione Sezione 5^, n. 43105/2004, RV. 230255;
Che, pertanto, il ruolo d'impulso procedimentale assegnato dall'art.408 c.p.p. alle persone offese dal reato non può estendersi a quelle danneggiate dal reato, anche se legittimate a esercitare l'azione civile nel processo penale;
Che, nella specie, la mancata comunicazione della richiesta d'archiviazione del PM riguarda il reato, monoffensivo, di costruzione edilizia per il quale chi assume di avere subito pregiudizio dall'abusiva edificazione non è persona offesa del reato ma persona danneggiata stante che la parte offesa d solo la pubblica amministrazione in quanto titolare d'interessi attinenti al territorio protetti dalla norma incriminatrice;
Che il privato che abbia eventualmente subito un danno ingiusto è semplicemente soggetto danneggiato, legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari, sicché lo stesso non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta del P.M. di archiviazione nei confronti d'indagati per il suddetto reato;
Che l'inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che si liquida, equitativamente, in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2009