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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1070/2024 R.G.
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 15.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Serafino Giampiero
Dardano, quale difensore dell'attore dall'avv. Parte_1
Massimo Curcio, quale difensore della convenuta Controparte_1
e dall'avv. Gianluigi Iannetti, quale difensore della convenuta
[...]
TE
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1070 del R.G. 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.), promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Serafino Giampiero Dardano, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione.
–ATTORE–
1 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Massimo Curcio, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
E
TE
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. Gianluigi Iannetti, P.IVA_2
dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
Nelle rispettive note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato ad e alla Controparte_1
a mezzo pec in data TE
19.05.2024, ha proposto opposizione avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 03420230014034368000, notificatagli in data
29.04.2024, con cui , su incarico della Controparte_1
gli aveva richiesto il TE
pagamento dell'importo di € 13.792,95, dovuto a titolo di recupero agevolazione ex L. n. 598/1994 per l'operazione n. 21076, interessi e spese di notifica.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto: a) che nella cartella di
2 pagamento si farebbe riferimento ad una non meglio specificata revoca di contributo, senza tuttavia indicare le circostanze e le prove alla base di tale asserzione;
b) la nullità della cartella di pagamento per omessa allegazione degli atti ad essa prodromici;
c) la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, anche in relazione agli interessi ivi richiesti in pagamento;
d)
l'omessa notifica dell'avviso di avvio del procedimento;
e) che la revoca dell'agevolazione precedentemente accordata sarebbe stata erroneamente disposta;
f) che il credito riportato nella cartella di pagamento sarebbe estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4
c.c. ovvero del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., ove risultasse applicabile quest'ultima disposizione.
L'attore ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in via cautelare sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, la cartella di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto
o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
nel merito annullare
e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti sottesi all'intimazione impugnata non sono dovuti;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
2. La costituitasi in TE
giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.09.2024, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse doglianze, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis: in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della Cartella di Pagamento ex adverso impugnata, per tutte le ragioni sopra esposte e in ogni caso perché l'operato della è conforme al dettato dalla normativa Pt_2
vigente in materia come meglio specificato in atti. Nel merito: rigettare la domanda avversa perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e non
3 provata per tutte le ragioni spiegate in narrativa ed in ogni caso in ragione della legittimità dell'operato di nonché in ragione della natura Pt_2
pubblica del credito dei e della speciale normativa di settore di cui Pt_2
si chiede l'applicazione. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Con ogni conseguente provvedimento ritenuto necessario”.
3. , costituitasi con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta depositata in data 05.10.2024, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti alla illegittimità dell'iscrizione a ruolo e all'omesso invio degli atti presupposti alla cartella di pagamento, sostenendo, poi, che gli ulteriori motivi di opposizione fossero infondati.
La convenuta ha pertanto concluso, chiedendo, testualmente, che “l'Ill.mo
Tribunale adito: rigetti le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto;
condanni parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della convenuta ”. Controparte_1
4. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente osservato che, secondo la
Suprema Corte, “l'individuazione del soggetto legittimato passivamente va fatta tenendo conto dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione: quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l'atto va impugnato chiamando in causa
l' , dal quale l'atto oggetto di impugnativa è predisposto. Controparte_3
Questo principio consente al destinatario dell'atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l'atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell'atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell'imputabilità di questi a soggetti diversi dall'autore dell'atto”
(Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3707 del 25.02.2016).
4 Deve quindi ritenersi che sia senz'altro Controparte_1
legittimata passivamente rispetto ai motivi di opposizione riassunti alle lett. a),
b), c) e d) del punto 1) della presente sentenza, trattandosi di doglianze relative a vizi propri della cartella di pagamento impugnata.
Viceversa, rispetto agli ulteriori motivi di opposizione, riguardanti, invece, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, la legittimazione passiva spetta alla quale titolare di tale TE
pretesa.
5. Passando ora alla trattazione del merito, non può che ritenersi l'infondatezza della domanda.
5.1. Ed invero, con riferimento ai motivi di opposizione sub a) e c), da esaminare congiuntamente poiché riguardanti entrambi la presunta carenza di motivazione della cartella di pagamento, è innegabile che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, tale atto contenga tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione della pretesa sostanziale ad esso sottesa.
Dalla lettura di pagina cinque della cartella di pagamento, infatti, si ricava inequivocabilmente che l'importo ivi riportato scaturisce dalla revoca delle agevolazioni accordate all'attore dal per l'operazione TE
contraddistinta dal n. 21076, coincidente con il numero identificativo della posizione MCC presente sulla richiesta di ammissione all'intervento contributivo (allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta della
, sulla comunicazione TE
dell'esito positivo di tale richiesta (allegato n. 3 dell'atto di citazione e allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta della
[...]
sulla comunicazione di inizio dell'attività TE
ispettiva (allegato n. 4 della comparsa di costituzione e risposta della sulla comunicazione di TE
avvio del procedimento di revoca (allegato n. 5 della comparsa di costituzione e
5 risposta della , TE
sull'avviso di revoca ed invito al pagamento del 12.06.2012 (allegato n. 6 della comparsa di costituzione e risposta della TE
e sull'invito al pagamento del 21.12.2012 (allegato n. 6
[...]
della comparsa di costituzione e risposta della TE
.
[...]
D'altronde, sempre a pagina cinque di tale atto si fa riferimento all'invito al pagamento 16820-21076 del 21.12.2012, che, come comprovato dalla convenuta
è stato trasmesso a TE
mezzo fax al difensore del debitore in data 20.12.2012 (allegato n. 6 della comparsa di costituzione e risposta della TE
.
[...]
La conclusione che precede è peraltro certamente confermata dalle difese spiegate dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e volte a censurare l'operato del in merito alla revoca delle agevolazioni TE
riguardanti proprio la posizione contraddistinta dal numero 21076.
Nessun dubbio, inoltre, che la cartella di pagamento sia adeguatamente motivata anche in relazione al profilo concernente gli interessi, quantificati in € 1.683,88, risultando in essa indicati tutti gli elementi necessari per il relativo calcolo e, cioè, la data della revoca dell'agevolazione (21.12.2012), l'importo dovuto a titolo di sorte capitale (€ 12.099,79) e il tasso di interesse applicato (2%).
5.2. Quanto, invece, al motivo di opposizione sub b), si rileva che nessuna disposizione normativa prevede che alla cartella di pagamento debbano essere allegati gli atti ad essa prodromici, essendo piuttosto sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione dell'atto consenta al soggetto intimato di individuare la pretesa sostanziale sottesa alla richiesta di pagamento e di apprestare adeguate difese.
5.3. Con riferimento, poi, al motivo di opposizione sub d), è sufficiente
6 osservare che, secondo la Suprema Corte, la cartella di pagamento ha natura vincolata (in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI-V, ordinanza n. 332 del 12.01.2016).
Ne consegue che la stessa non deve essere preceduta dall'avviso ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 (in tal senso, tra le varie pronunce sul punto, Consiglio di
Stato, Sez. IV, sentenza n. 4925 del 17.09.2012, secondo cui “sulla scorta del dettato di cui all'art. 21-octies e del principio dei cc.dd. vizi non invalidanti,
l'obbligo di comunicazione assume una connotazione di tipo sostanziale e sussiste ogni qualvolta l'amministrazione possa effettivamente beneficiare della partecipazione del privato mediante l'acquisizione di un suo contributo rappresentativo dei suoi interessi e non anche nelle ipotesi in cui il provvedimento sarebbe stato in ogni caso adottato in quanto atto necessitato o vincolato o qualora la comunicazione stessa non avrebbe potuto esplicare alcuna positiva efficacia in relazione alla possibilità dei privato di partecipare al procedimento stesso”).
5.4. In relazione, ancora, al motivo di opposizione sub e), la verifica in ordine alla correttezza del provvedimento di revoca dell'agevolazione è senz'altro ormai preclusa in tale sede, essendo indubitabile che, a tal fine, l'odierno attore avrebbe dovuto tempestivamente riassumere dinanzi al giudice amministrativo il giudizio erroneamente intrapreso dinanzi al giudice ordinario per conseguire l'annullamento del predetto provvedimento (v. sentenza di cui all'allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta della TE
.
[...]
5.5. Infondato, da ultimo, appare altresì il motivo di opposizione sub f).
Si osserva, a tal proposito, che, la Suprema Corte qualifica “come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale”, traendo da ciò la conseguenza che il diritto alla restituzione di tali
7 somme è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (in tal senso, tra le numerose pronunce sul punto, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7897 del
4.04.2014).
Ciò detto, nella fattispecie che ci occupa, il termine di prescrizione decennale non è mai interamente decorso, tenuto conto che, come documentato dalla convenuta tale termine è TE
stato interrotto, ai sensi dell'art. 2943, co. 1 c.c., dalla notificazione del ricorso proposto dal debitore al fine di conseguire l'annullamento del provvedimento di revoca dell'agevolazione (allegato n. 7 della comparsa di costituzione e risposta della ed è ripreso a TE
decorrere, ai sensi dell'art. 2945, co. 2 c.c., solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza del 04.11.2017 (allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta della TE
.
[...]
6. La domanda va dunque rigettata, con condanna dell'attore soccombente alla rifusione, nei confronti di ciascuna delle convenute e con distrazione, limitatamente alla posizione di , in favore Controparte_1
dell'avv. Massimo Curcio (dichiaratosi antistatario nelle note scritte ex art. 127- ter c.p.c. depositate in data 08.08.2025), delle spese di lite, che, tenuto conto dell'entità del credito indicato nella cartella di pagamento, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione, nei confronti di Parte_1 [...]
[...
[...] e di Controparte_4 TE
delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 ciascuna,
[...]
oltre r.s.g. 15% e accessori di legge, da distrarre, limitatamente alla posizione di
, in favore dell'avv. Massimo Curcio. Controparte_1
Così deciso in Castrovillari, il 15.09.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
9
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 15.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Serafino Giampiero
Dardano, quale difensore dell'attore dall'avv. Parte_1
Massimo Curcio, quale difensore della convenuta Controparte_1
e dall'avv. Gianluigi Iannetti, quale difensore della convenuta
[...]
TE
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1070 del R.G. 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.), promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Serafino Giampiero Dardano, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione.
–ATTORE–
1 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Massimo Curcio, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
E
TE
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. Gianluigi Iannetti, P.IVA_2
dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
Nelle rispettive note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato ad e alla Controparte_1
a mezzo pec in data TE
19.05.2024, ha proposto opposizione avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 03420230014034368000, notificatagli in data
29.04.2024, con cui , su incarico della Controparte_1
gli aveva richiesto il TE
pagamento dell'importo di € 13.792,95, dovuto a titolo di recupero agevolazione ex L. n. 598/1994 per l'operazione n. 21076, interessi e spese di notifica.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto: a) che nella cartella di
2 pagamento si farebbe riferimento ad una non meglio specificata revoca di contributo, senza tuttavia indicare le circostanze e le prove alla base di tale asserzione;
b) la nullità della cartella di pagamento per omessa allegazione degli atti ad essa prodromici;
c) la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, anche in relazione agli interessi ivi richiesti in pagamento;
d)
l'omessa notifica dell'avviso di avvio del procedimento;
e) che la revoca dell'agevolazione precedentemente accordata sarebbe stata erroneamente disposta;
f) che il credito riportato nella cartella di pagamento sarebbe estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4
c.c. ovvero del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., ove risultasse applicabile quest'ultima disposizione.
L'attore ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in via cautelare sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, la cartella di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto
o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
nel merito annullare
e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti sottesi all'intimazione impugnata non sono dovuti;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
2. La costituitasi in TE
giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.09.2024, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse doglianze, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis: in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della Cartella di Pagamento ex adverso impugnata, per tutte le ragioni sopra esposte e in ogni caso perché l'operato della è conforme al dettato dalla normativa Pt_2
vigente in materia come meglio specificato in atti. Nel merito: rigettare la domanda avversa perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e non
3 provata per tutte le ragioni spiegate in narrativa ed in ogni caso in ragione della legittimità dell'operato di nonché in ragione della natura Pt_2
pubblica del credito dei e della speciale normativa di settore di cui Pt_2
si chiede l'applicazione. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Con ogni conseguente provvedimento ritenuto necessario”.
3. , costituitasi con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta depositata in data 05.10.2024, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti alla illegittimità dell'iscrizione a ruolo e all'omesso invio degli atti presupposti alla cartella di pagamento, sostenendo, poi, che gli ulteriori motivi di opposizione fossero infondati.
La convenuta ha pertanto concluso, chiedendo, testualmente, che “l'Ill.mo
Tribunale adito: rigetti le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto;
condanni parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della convenuta ”. Controparte_1
4. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente osservato che, secondo la
Suprema Corte, “l'individuazione del soggetto legittimato passivamente va fatta tenendo conto dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione: quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l'atto va impugnato chiamando in causa
l' , dal quale l'atto oggetto di impugnativa è predisposto. Controparte_3
Questo principio consente al destinatario dell'atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l'atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell'atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell'imputabilità di questi a soggetti diversi dall'autore dell'atto”
(Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3707 del 25.02.2016).
4 Deve quindi ritenersi che sia senz'altro Controparte_1
legittimata passivamente rispetto ai motivi di opposizione riassunti alle lett. a),
b), c) e d) del punto 1) della presente sentenza, trattandosi di doglianze relative a vizi propri della cartella di pagamento impugnata.
Viceversa, rispetto agli ulteriori motivi di opposizione, riguardanti, invece, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, la legittimazione passiva spetta alla quale titolare di tale TE
pretesa.
5. Passando ora alla trattazione del merito, non può che ritenersi l'infondatezza della domanda.
5.1. Ed invero, con riferimento ai motivi di opposizione sub a) e c), da esaminare congiuntamente poiché riguardanti entrambi la presunta carenza di motivazione della cartella di pagamento, è innegabile che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, tale atto contenga tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione della pretesa sostanziale ad esso sottesa.
Dalla lettura di pagina cinque della cartella di pagamento, infatti, si ricava inequivocabilmente che l'importo ivi riportato scaturisce dalla revoca delle agevolazioni accordate all'attore dal per l'operazione TE
contraddistinta dal n. 21076, coincidente con il numero identificativo della posizione MCC presente sulla richiesta di ammissione all'intervento contributivo (allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta della
, sulla comunicazione TE
dell'esito positivo di tale richiesta (allegato n. 3 dell'atto di citazione e allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta della
[...]
sulla comunicazione di inizio dell'attività TE
ispettiva (allegato n. 4 della comparsa di costituzione e risposta della sulla comunicazione di TE
avvio del procedimento di revoca (allegato n. 5 della comparsa di costituzione e
5 risposta della , TE
sull'avviso di revoca ed invito al pagamento del 12.06.2012 (allegato n. 6 della comparsa di costituzione e risposta della TE
e sull'invito al pagamento del 21.12.2012 (allegato n. 6
[...]
della comparsa di costituzione e risposta della TE
.
[...]
D'altronde, sempre a pagina cinque di tale atto si fa riferimento all'invito al pagamento 16820-21076 del 21.12.2012, che, come comprovato dalla convenuta
è stato trasmesso a TE
mezzo fax al difensore del debitore in data 20.12.2012 (allegato n. 6 della comparsa di costituzione e risposta della TE
.
[...]
La conclusione che precede è peraltro certamente confermata dalle difese spiegate dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e volte a censurare l'operato del in merito alla revoca delle agevolazioni TE
riguardanti proprio la posizione contraddistinta dal numero 21076.
Nessun dubbio, inoltre, che la cartella di pagamento sia adeguatamente motivata anche in relazione al profilo concernente gli interessi, quantificati in € 1.683,88, risultando in essa indicati tutti gli elementi necessari per il relativo calcolo e, cioè, la data della revoca dell'agevolazione (21.12.2012), l'importo dovuto a titolo di sorte capitale (€ 12.099,79) e il tasso di interesse applicato (2%).
5.2. Quanto, invece, al motivo di opposizione sub b), si rileva che nessuna disposizione normativa prevede che alla cartella di pagamento debbano essere allegati gli atti ad essa prodromici, essendo piuttosto sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione dell'atto consenta al soggetto intimato di individuare la pretesa sostanziale sottesa alla richiesta di pagamento e di apprestare adeguate difese.
5.3. Con riferimento, poi, al motivo di opposizione sub d), è sufficiente
6 osservare che, secondo la Suprema Corte, la cartella di pagamento ha natura vincolata (in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI-V, ordinanza n. 332 del 12.01.2016).
Ne consegue che la stessa non deve essere preceduta dall'avviso ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 (in tal senso, tra le varie pronunce sul punto, Consiglio di
Stato, Sez. IV, sentenza n. 4925 del 17.09.2012, secondo cui “sulla scorta del dettato di cui all'art. 21-octies e del principio dei cc.dd. vizi non invalidanti,
l'obbligo di comunicazione assume una connotazione di tipo sostanziale e sussiste ogni qualvolta l'amministrazione possa effettivamente beneficiare della partecipazione del privato mediante l'acquisizione di un suo contributo rappresentativo dei suoi interessi e non anche nelle ipotesi in cui il provvedimento sarebbe stato in ogni caso adottato in quanto atto necessitato o vincolato o qualora la comunicazione stessa non avrebbe potuto esplicare alcuna positiva efficacia in relazione alla possibilità dei privato di partecipare al procedimento stesso”).
5.4. In relazione, ancora, al motivo di opposizione sub e), la verifica in ordine alla correttezza del provvedimento di revoca dell'agevolazione è senz'altro ormai preclusa in tale sede, essendo indubitabile che, a tal fine, l'odierno attore avrebbe dovuto tempestivamente riassumere dinanzi al giudice amministrativo il giudizio erroneamente intrapreso dinanzi al giudice ordinario per conseguire l'annullamento del predetto provvedimento (v. sentenza di cui all'allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta della TE
.
[...]
5.5. Infondato, da ultimo, appare altresì il motivo di opposizione sub f).
Si osserva, a tal proposito, che, la Suprema Corte qualifica “come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale”, traendo da ciò la conseguenza che il diritto alla restituzione di tali
7 somme è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (in tal senso, tra le numerose pronunce sul punto, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7897 del
4.04.2014).
Ciò detto, nella fattispecie che ci occupa, il termine di prescrizione decennale non è mai interamente decorso, tenuto conto che, come documentato dalla convenuta tale termine è TE
stato interrotto, ai sensi dell'art. 2943, co. 1 c.c., dalla notificazione del ricorso proposto dal debitore al fine di conseguire l'annullamento del provvedimento di revoca dell'agevolazione (allegato n. 7 della comparsa di costituzione e risposta della ed è ripreso a TE
decorrere, ai sensi dell'art. 2945, co. 2 c.c., solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza del 04.11.2017 (allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta della TE
.
[...]
6. La domanda va dunque rigettata, con condanna dell'attore soccombente alla rifusione, nei confronti di ciascuna delle convenute e con distrazione, limitatamente alla posizione di , in favore Controparte_1
dell'avv. Massimo Curcio (dichiaratosi antistatario nelle note scritte ex art. 127- ter c.p.c. depositate in data 08.08.2025), delle spese di lite, che, tenuto conto dell'entità del credito indicato nella cartella di pagamento, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione, nei confronti di Parte_1 [...]
[...
[...] e di Controparte_4 TE
delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 ciascuna,
[...]
oltre r.s.g. 15% e accessori di legge, da distrarre, limitatamente alla posizione di
, in favore dell'avv. Massimo Curcio. Controparte_1
Così deciso in Castrovillari, il 15.09.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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