TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6925/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.6.2025 da 1) Parte_1
Nato a: Lecco (LE) il 30.01.1969 cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in[...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a: Milano (MI) l'11.05.1969 cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in[...] con l'Avv. Vincenzo Mastropietro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 01.07.2000 (anno 2000, atto n. 881, reg. 01, parte 2, serie A) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
L'abitazione sita in Milano, Via Saragat n. 13, di proprietà esclusiva della signora Controparte_1
resta assegnata alla medesima, con gli arredi ivi esistenti.
[...]
La figlia , maggiorenne, economicamente indipendente, vivrà con la madre presso Per_1
l'abitazione sita in Milano, Via Saragat n. 13, per sua libera scelta.
Il signor ha già provveduto a trasferire la propria residenza, anche Parte_1 anagrafica, presso gli alloggi a disposizione della Polizia di Stato in Milano, via Carlo Innocenzo
Frugoni n. 47, ed asportato i propri effetti personali e quant'altro di sua esclusiva proprietà dalla residenza familiare.
Il signor si impegna a contribuire al pagamento della retta scolastica della Parte_1 figlia , iscritta presso l'Accademia Internazionale d'Arte e Musica- Accademia musicale Per_1
VMS, nella misura del 50%, quindi pari a euro 1.600,00= annui, fino al termine del ciclo scolastico prescritto.
Con quanto precede i ricorrenti dichiarano di avere definito ogni rapporto, economico e non, della loro separazione.
I ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Milano il 01.07.2000
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.6.2025 da 1) Parte_1
Nato a: Lecco (LE) il 30.01.1969 cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in[...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a: Milano (MI) l'11.05.1969 cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in[...] con l'Avv. Vincenzo Mastropietro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 01.07.2000 (anno 2000, atto n. 881, reg. 01, parte 2, serie A) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
L'abitazione sita in Milano, Via Saragat n. 13, di proprietà esclusiva della signora Controparte_1
resta assegnata alla medesima, con gli arredi ivi esistenti.
[...]
La figlia , maggiorenne, economicamente indipendente, vivrà con la madre presso Per_1
l'abitazione sita in Milano, Via Saragat n. 13, per sua libera scelta.
Il signor ha già provveduto a trasferire la propria residenza, anche Parte_1 anagrafica, presso gli alloggi a disposizione della Polizia di Stato in Milano, via Carlo Innocenzo
Frugoni n. 47, ed asportato i propri effetti personali e quant'altro di sua esclusiva proprietà dalla residenza familiare.
Il signor si impegna a contribuire al pagamento della retta scolastica della Parte_1 figlia , iscritta presso l'Accademia Internazionale d'Arte e Musica- Accademia musicale Per_1
VMS, nella misura del 50%, quindi pari a euro 1.600,00= annui, fino al termine del ciclo scolastico prescritto.
Con quanto precede i ricorrenti dichiarano di avere definito ogni rapporto, economico e non, della loro separazione.
I ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Milano il 01.07.2000
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG