Art. 2.
Le Societa' cooperative di produzione e lavoro che intendano riunirsi in Consorzio agli effetti dell'articolo precedente, debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando, oltre la proposta di statuto di Consorzio, i loro statuti approvati e pubblicati nei modi di legge.
Nella proposta di statuto debbono essere determinati l'oggetto e la durata del Consorzio, la sua sede, il suo patrimonio, i contributi delle singole Societa', i modi di versamento, la rappresentanza e gli organi d'Amministrazione del Consorzio, le norme relative alla responsabilita' del Consorzio, delle singole Societa' e degli amministratori fra loro e verso i terzi.
Le Societa' cooperative di produzione e lavoro che intendano riunirsi in Consorzio agli effetti dell'articolo precedente, debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando, oltre la proposta di statuto di Consorzio, i loro statuti approvati e pubblicati nei modi di legge.
Nella proposta di statuto debbono essere determinati l'oggetto e la durata del Consorzio, la sua sede, il suo patrimonio, i contributi delle singole Societa', i modi di versamento, la rappresentanza e gli organi d'Amministrazione del Consorzio, le norme relative alla responsabilita' del Consorzio, delle singole Societa' e degli amministratori fra loro e verso i terzi.