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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE - LAVORO
Verbale telematico di udienza
Nella causa iscritta al Ruolo Generale al n. 1525/2023 promossa da: Parte_1 con avv. SIVIGLIA PIETRO contro: Controparte_1
*** * ***
Oggi, 06/02/2025 avanti al Giudice dott.ssa Maria Teresa Cusumano sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Leone in sostituzione dell'avv. Siviglia, che nel caso in cui il giudice ravvisi problemi di notifica chiede termine per la rinnovazione e, in subordine, insiste nelle domande tutte di cui al ricorso;
per la parte resistente nessuno si è costituito e il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito pronuncia sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1525/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. SIVIGLIA PIETRO
ricorrente Tribunale di Treviso
contro
• Controparte_1
resistente contumace
IN PUNTO: carta docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha adito questo tribunale illustrando di essere “docente a tempo determinato per
la scuola secondaria di secondo grado inserito nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di
Treviso (classi di concorso A046-ADSS), con attuale sede di servizio presso Controparte_2
, e di aver precedentemente prestato servizio con contratti a tempo determinato full-
[...] time come di seguito specificati:
• 2022/2023 05.09.2022/30.06.202 Controparte_3
3 (All. 19) CP_4 CP_2
• 2023/2024 02/09/2023/30.06.202
Controparte_2
4 (All. 20)
Ha da ultimo documentato di essere in servizio anche per il corrente a/s 2024/25 con contratto annuale fino al termine delle attività didattiche1.
Ha lamentato di non aver “potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»)”.
Ha avanzato le domande di cui al verbale in epigrafe.
L'Amministrazione convenuta non si è costituita benché ritualmente citata (risulta rispettato il termine di giorni trenta tra la notifica e l'udienza: art. 415 co. 5 c.p.c.). Va dunque dichiarata contumace
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. 1
- 2 - Tribunale di Treviso
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20232 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del 2 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - Tribunale di Treviso
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20223, ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Va, tuttavia, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'emolumento richiesto per l'a.s. 2023/24, posto che il relativo beneficio economico è già stato riconosciuto ex lege in base a quanto previsto dall'art. 15 del d.l. n. 69/2023.
- 4 - Tribunale di Treviso
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 22/23, 24/25, tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1000,00= CP_1 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli a.s. 22/23 e 24/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1000,00= tramite il sistema della Carta elettronica;
• Respinge ogni diversa pretesa;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 500,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 06/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Causa C-450/21