Sentenza 16 ottobre 2007
Massime • 1
Presupposto del giudicato cautelare in materia di misure coercitive reali, è l'assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra più provvedimenti inoppugnabili o non più impugnabili. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi il giudicato in relazione a due provvedimenti di sequestro probatorio che, nell'ambito di un procedimento per violazione dell'Iva su importazione di automobili, avevano rispettivamente riguardato le autovetture e i documenti di circolazione delle stesse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2007, n. 42975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42975 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 16/10/2007
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 966
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 22960/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Aosta;
nel procedimento
contro
:
DI LV AC, nato a [...] il [...];
Avverso l'ordinanza in data 18 Aprile 2007 del Tribunale di Aosta quale giudice del riesame,
con cui ha annullato il sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari di Aosta il 16 Marzo 2007 in relazione ai reati di importazione di merce in violazione dei diritti di confine (art.110 c.p., del D.P.R. 23 Gennaio 1943, n. 43, artt. 282 e 295, comma
2, lett. d) e di evasione dell'Iva sulla merce importata (art. 110 c.p., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 67 e 70, in relazione al citato D.P.R. n. 43 del 1943, art. 295). Fatti commessi fino all'ottobre 2006;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Aosta.
RILEVA IN FATTO
1. Su istanza del Pubblico Ministero, il Giudice delle indagini preliminari di Aosta ha emesso il 15 Dicembre 2006 un provvedimento di sequestro preventivo di alcune autovetture in relazione ai reati di importazione di merce in violazione dei diritti di confine (art.110 c.p., del D.P.R. 23 Gennaio 1943, n. 43, artt. 282 e 295, comma
2, lett. d), e di evasione dell'Iva all'importazione (art. 110 c.p., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 67 e 70, in relazione al citato D.P.R. n. 43 del 1943, art. 295). In particolare, le indagini relative al Sig. DI LV ipotizzavano che le autovetture importate dal suo autosalone situato in territorio italiano fossero accompagnate da fatture di una società, la "Fiat Centre (Suisse) SA", che operava quale intermediario fattizio in modo da abbattere il valore delle merci e così ridurre sia i diritti di confine sia l'ammontare dell'Iva da versare allo Stato italiano, quantificata in oltre 5.000,00 Euro.
Avverso il provvedimento di sequestro il Sig. Di UL ha proposto istanza di riesame, che il Tribunale di Aosta in data 12 Gennaio 2007 ha accolto disponendo l'annullamento del provvedimento e la restituzione delle vetture sequestrate.
Il Tribunale di Aosta ha annullato il provvedimento emesso dal G.i.p., concentrando la propria attenzione su unica questione ritenuta preliminare, l'assenza di fumus del reato ipotizzato, così non procedendo all'esame della successiva, e certamente rilevante, questione attinente l'esistenza del periculum in mora. Afferma il Tribunale in motivazione che "secondo il costante indirizzo" della Corte di cassazione "(tra le altre, 6^, 25056 del 26 Aprile 2004)", in assenza del "fumus" di reato non è possibile sottoporre a sequestro il provento dell'illecito ipotizzato, così che, dovendosi escludere nel caso in esame l'esistenza del "fumus" in quanto il reato di contrabbando doganale non può essere integrato nell'ambito della Comunità (art. 9 del Trattato CE che elimina i diritti di confine) e neppure nella ipotesi di ingresso di merci provenienti dal territorio elvetico, posto che l'accordo per l'abolizione dei diritti di confine stipulato tra la Comunità e la Confederazione il 19 dicembre 1992 è vincolante per i Paesi membri ai sensi dell'art. 228, comma 7 del medesimo Trattato.
Ad analoga conclusione il Tribunale è giunto con riferimento all'ipotizzata violazione in materia di Iva, ciò in quanto l'evasione dell'Iva sull'importazione trova nel nostro ordinamento un regime sanzionatorio più grave (parificato a quello del contrabbando) rispetto a quello dell'evasione dell'Iva interna, così ponendosi in contrasto con i principi comunitari della libera circolazione delle merci e del divieto di doppia imposizione. Infine, ha affermato il Tribunale che, essendo identiche le condotte sottostanti i due reati, i principi che ostano all'applicazione delle sanzioni in materia di Iva non consentono di ritenere sussistente neppure la violazione in materia di diritti di confine. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Pubblico ministero, lamentando l'erronea interpretazione della legge operata dal Tribunale di Aosta sia con riferimento alle violazioni in tema di diritti di confine sia con riferimento alle violazioni in tema di Iva all'importazione.
Con provvedimento del 4 Luglio 2007 (sentenza n. 36198 del 2007) questa Sezione della Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero e disposto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di Aosta.
2. Nelle more del procedimento così descritto e successivamente all'ordinanza di annullamento emessa dal Tribunale di Aosta il 12 Gennaio 2007, il G.i.p. presso il medesimo Tribunale ha emanato il 16 Marzo 2007 un nuovo decreto di sequestro preventivo, eseguito il successivo 29 Marzo.
Avverso tale decreto il Sig. Di UL ha presentato istanza di riesame, lamentando in via principale la violazione del principio del "ne bis in idem".
Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Aosta ha revocato il decreto di sequestro sulla base di un duplice argomento: a) i presupposti del nuovo decreto di sequestro preventivo sono gli stessi posti a fondamento del precedente che il Tribunale del riesame ha revocato;
b) sussiste nel caso in esame la violazione del principio del "ne bis in idem" "potendosi giustificare una nuova emissione di provvedimento cautelare già revocato solo in caso di insussistenza delle condizioni normative richieste per l'adozione della misura e non già sulla base di una diversa valutazione e interpretazione in diritto".
Contro l'ordinanza del Tribunale di Aosta il Pubblico Ministero ha presentato ricorso per cassazione, evidenziando:
A) in fatto;
- che il provvedimento del G.i.p. di Aosta era stato adottato a seguito di opposizione del Sig. Di UL al rigetto dell'istanza di restituzione di documenti oggetto di sequestro probatorio;
il G.i.p., chiamato a decidere sull'opposizione, aveva ritenuto che l'avvenuta restituzione (ad opera del Tribunale del riesame) delle vetture facesse venire meno anche le esigenze di prova relative ai documenti di accompagnamento delle stesse, così ordinando la revoca del sequestro probatorio restituzione degli originali previa estrazione di copia;
- che successivamente a tale provvedimento il Pubblico ministero ha richiesto l'emissione di sequestro preventivo, che il G.i.p. di Aosta ha concesso sul presupposto che la libera disponibilità dei documenti avrebbe permesso al Sig. Di UL di trasferire la proprietà delle vetture a lui restituite;
- che il precedente provvedimento di sequestro preventivo aveva ad oggetto le sole autovetture, e non anche la relativa documentazione, in allora sottoposta a sequestro probatorio;
B) in diritto:
- che non può parlarsi di reiterazione del provvedimento cautelare, posto che l'oggetto del sequestro preventivo in esame (documentazione) è diverso da quello del precedente (autovetture);
- che non può sussistere interferenza fra il sequestro probatorio dei documenti e il successivo sequestro preventivo, trattandosi di provvedimenti aventi diverse caratteristiche e finalità. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei termini e nei limiti di seguito specificati.
1. Come evidenziato nella sentenza di questa Sezione in data 4 Luglio 2007, le auto sequestrate con il primo provvedimento cautelare provenivano da una prima cessione da Fiat TA a "Fiat Suisse S.A.", e cioè la società che cura l'importazione delle vetture Fiat in territorio elvetico. A sua volta, questa ha ceduto le auto a "Fiat ER (Suisse) S.A.", società che cura la commercializzazione delle vetture Fiat nel medesimo territorio. In sostanza, la commercializzazione delle vetture di marca Fiat nella Confederazione viene effettuata dalla casa italiana per canali ufficiali attraverso le due società ora ricordate.
"Fiat ER (Suisse) S.A." ha quindi ceduto le auto poi sequestrate all'autosalone del Sig. Di UL, ditta operante in TA, che ha così reimpostato nel territorio italiano le stesse vetture che Fiat Auto aveva esportato con destinazione al mercato elvetico. Con la sentenza citata la Corte ritenne che il Tribunale di Aosta avesse correttamente escluso l'esistenza del fumus del reato di contrabbando ipotizzato dal G.i.p. nel provvedimento di sequestro, ma avesse viceversa escluso in modo erroneo l'applicabilità al caso di specie del reato di violazione dell'Iva all'importazione (d.P.R. n.633 del 1972, art. 70), con la conseguenza che l'ordinanza del
Tribunale del riesame fu annullata e gli atti restituiti al Tribunale di Aosta perché valutasse in concreto la sussistenza di sufficienti indizi del fatto che attraverso il meccanismo di esportazione e reimportazione delle vetture il Sig. DI UL abbia goduto di un illecito abbattimento dell'importo dell'Iva dovuta.
2. Come sopra accennato, l'ordinanza oggi impugnata ha per oggetto i documenti di circolazione delle vetture per le quali il Tribunale di Aosta dispose la restituzione mediante il provvedimento annullato da questa Corte.
Le vetture furono pertanto restituite nella disponibilità del ricorrente, ma ciò avvenne in esecuzione di un provvedimento che è stato annullato in quanto il giudice di legittimità ritenne la teorica sussistenza di una ipotesi di reato che il giudice di merito aveva, invece, escluso.
Il sequestro disposto dal G.i.p. aostano il 16 Marzo 2007 ha per oggetto non le autovetture, bensì i loro documenti di circolazione che non risultano essere inclusi nel precedente provvedimento cautelare.
Pur rilevando che il sequestro dei documenti di circolazione comporta la non trasferibilità delle vetture restituite al Sig. Di UL, la Corte deve prendere atto che si tratta di beni diversi da quelli oggetto del precedente provvedimento cautelare e del relativo giudizio avanti la CortE. Non solo, ma l'avvenuto annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame relativa alle autovetture sequestrate impedisce di considerare come formatosi un "giudicato cautelare".
A proposito del c.d. "giudicato cautelare" in tema di misure reali, la giurisprudenza ha fissato alcuni principi essenziali, che questo Giudice condivide. Può parlarsi di giudicato cautelare "solo quando vi sia tra più provvedimenti assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva" (Sezione Terza Penale n. 4515 del 19 dicembre 1997 - 13 febbraio 1998, rv. 210364). Può dirsi formato in giudicato che permette di applicare il principio del ne bis in idem solo in presenza di ordinanze inoppugnabili oppure, se impugnabili, ordinanze che non siano state impugnate o che vedano esauriti di diversi gradi di impugnazione (Sezione Terza Penale, 3482 del 15 ottobre - 14 novembre 1996). Applicando tali principi al caso in esame, deve escludersi che sussistano i applicazione del divieto di provvedere una seconda volta sul medesimo oggetto. Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti restituiti al Tribunale di Aosta perché provveda, nel rispetto del principio qui affermato, ad un nuovo esame del ricorso presentato dal Sig. Di UL.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Aosta. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007