Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 2
La causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 63, comma primo, numero 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per colui che "come titolare . . . ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi . . . nell'interesse del comune" - la cui "ratio" risiede nell'esigenza di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi configgenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità - pone, ai fini della sua sussistenza, una duplice condizione: la prima, di natura soggettiva, che può essere integrata anche in ipotesi di esercizio di una professione intellettuale; la seconda, di natura oggettiva, che ricorre in caso di partecipazione (eventualmente insieme con altri soggetti, anche pubblici) allo svolgimento di un qualsiasi tipo di servizio nell'interesse del comune (ossia a tutte quelle attività che l'ente locale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e mediante l'esercizio dei propri poteri normativi ed amministrativi attribuitigli, fa e considera proprie), la norma comprendendo tutte le ipotesi in cui la partecipazione in servizi imputabili al comune - e, per ciò stesso, di interesse generale - possa dar luogo, nell'esercizio della carica del "partecipante", eletto amministratore locale, ad un conflitto tra interesse particolare di questo soggetto e quello generale dell'ente locale. Ricorre pertanto l'indicata causa di incompatibilità nel professionista (architetto) esterno, componente di un gruppo di professionisti costituito sotto la direzione del responsabile del servizio urbanistica comunale, investito dal comune dell'incarico, in corso al momento della tornata elettorale, di redigere strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore generale: determinandosi infatti in tal caso, al momento delle elezioni amministrative comunali, non soltanto una partecipazione ad un servizio (quello relativo alla materia urbanistica), afferente ad una attività amministrativa, attribuita istituzionalmente al comune, ma avendosi anche, relativamente a questa, una specifica situazione di incompatibilità di interessi, risultante dalla contestuale e contraddittoria coincidenza, in quanto eletto alla carica di consigliere comunale, delle posizioni di "controllato" (quale professionista, i piani urbanistici redatti dal quale essendo assoggettati all'adozione e all'approvazione del consiglio comunale) e "controllore" (quale consigliere comunale chiamato a concorrere alla deliberazione di adozione ed approvazione dei piani dal medesimo elaborati).
In tema di elettorato passivo, colui che partecipa ad un servizio nell'interesse del comune, rivestito di una delle qualità soggettive previste dall'art. 63, comma primo, numero 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ove intenda di rimuovere la causa di incompatibilità di interessi ivi stabilita, deve cessare dalle relative funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature; fermo restando che tale cessazione, per essere rilevante, deve essere effettiva, e non meramente elusiva dell'impedimento in questione.
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Il Ministero dell'Interno è tornato, in un parere, sulla questione dell'incompatibilità di un consigliere comunale in conflitto di interessi per appalti. L'art. 63 comma 1 n. 2 Tuel, prevede una causa di incompatibilità per i consiglieri comunali che si trovano ad aver parte direttamente o indirettamente in appalti nell'interesse del comune. E' rilevante l'affidamento di un servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad un lavoro pubblico. Il servizio è prestato nell'interesse dell'ente e il consigliere comunale riceve, per la sua attività professionale, un corrispettivo versato dal comune nel cui consiglio egli è stato eletto. Testo Viene chiesto di conoscere l'avviso di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAIAMONTI 10, presso l'avvocato FRANCESCA CALDORO, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO MAGALDI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GI GI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 185, presso l'avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
P.M. in persona del PROCURAORE GENERALE CORTE D'APPELLO NAPOLI, SINDACO COMUNE DI SANT'ANASTASIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 477/03 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/10/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Magaldi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con deliberazione n. 547 del 22 dicembre 2000, la Giunta del Comune di Sant'Anastasia - dopo aver premesso che il Comune era dotato di Piano Regolatore Generale;
che per darvi attuazione era necessario dotarsi degli strumenti urbanistici quali Piano di recupero, Piani degli insediamenti produttivi, Piano quadro delle attrezzature e Programma pluriennale di attuazione;
che, inoltre, era indispensabile procedere ad una verifica aggiornata del P.R.G.; che l'Amministrazione comunale intendeva procedere alla redazione dei suddetti piani "avvalendosi di una struttura composta da tecnici esterni e dal responsabile dell'edilizia privata ed urbanistica dal Comune", "ribadita la necessità di affidare incarichi all'esterno atteso che la carenza del personale e l'enorme mole di lavoro già affidato non consentono che tali incombenze gravino sul personale interno"; che nella relazione al bilancio 1999 era stata programmata "la costituzione di un team per sviluppare la pianificazione urbanistica dotando il Comune degli strumenti indispensabili per l'attuazione del P.R.G."; e dopo aver ritenuto "che il team possa essere costituito da cinque tecnici, liberi professionisti, e dal Responsabile dall'Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune e che il rapporto tra il Comune e i costituenti il team debba essere regolato da una convenzione in cui siano evidenziati gli obiettivi e le scadenze" - approvò lo schema di convenzione;
incaricò "i seguenti tecnici come componenti l'Ufficio di Piano:,... 2) Arch. GI SP ...."; dispose di fornire "il costituendo team di materiale ed attrezzature che resteranno di proprietà comunale"; approvò la spesa complessiva, imputandola a due distinti capitoli del bilancio;
e suddivise il compenso per ciascuno dei tecnici, prevedendo che allo stesso fossero aggiunti l'i.v.a. ed il contributo C.N.P.A.I.A. Con successivo atto, rep. n. 445 del 15 febbraio 2001 - intestato "Progettazione plani urbanistici esecutivi - Incarico professionale - Convenzione" - venne stipulata, tra il Comune ed i professionisti la prevista Convenzione. In particolare, nella sua "premessa" - richiamata la deliberazione n. 547 del 2000 - veniva previsto "che l'Incarico progettuale conferito ai progettisti riguarda le seguenti attività: a) la predisposizione degli elaborati di analisi necessari alla descrizione dello stato di fatto ed alla individuazione degli eventuali vincoli per la progettazione;
b) la cablazione integrale delle tavole progettuali dei piani urbanistici nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale e delle norme del vigente P.R.G.; c) la elaborazione delle Norme tecniche di attuazione;
d) la istruttoria tecnica delle eventuali osservazioni presentate ai piani dopo l'adozione; e) la eventuale introduzione negli elaborati dei piani delle eventuali modifiche conseguenti ad accoglimento di osservazioni o a prescrizioni degli organi preposti alla verifica di conformità"; f) la consulenza per la verifica di validità del P.R.G. vigente in relazione alla sovrapposizione dei diversi piani di tutela intervenuti dalla data di approvazione dello stesso P.R.G." L'art. 2 della stessa Convenzione prevedeva testualmente: "Il Comune di Sant'Anastasia affida ai seguenti professionisti.... l'arch. GI SP .... costituenti presso il Comune...., secondo la citata delibera, il team sotto la direzione dell'Arch. GI Pappadia, Responsabile del Servizio Urbanistica, l'incarico professionale congiunto della redazione dei seguenti piani urbanistici esecutivi: Piano di Recupero (ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78) per le zone A e B, Piani di Insediamenti Produttivi (ai sensi dell'art. 27 della L. 865/71) per le zone D5, Piano Quadro delle Attrezzature per le zone F1 ed i Programmi Pluriennali di Attuazione, conformemente alle prescrizioni di legge nonché agli indirizzi e direttive dello stesso Comune, la consulenza per la verifica di validità del P.R.G vigente in relazione alla sovrapposizione dei diversi piani di tutela intervenuti dalla data di approvazione dello stesso P.R.G....". Nella Convenzione, poi e tra l'altro, veniva stabilito e suddiviso il compenso (art. 4) conformemente a quanto deliberato;
era prevista una particolare rateizzazione del relativo pagamento, il terzo rateo del quale (30%) da corrispondere "entro 30 giorni dalla relativa adozione (dei piani) e comunque entro e non oltre 120 giorni dalla consegna dei relativi elaborati", e l'ultima tranche del quale, "a conguaglio", da corrispondere "entro 30 giorni dalla relativa approvazione (dei piani medesimi) a comunque entro e non oltre 360 giorni dalla, consegna dei relativi elaborati" (art. 5); ed erano fissati i termini per la consegna degli elaborati, decorrenti dalla trasmissione ai progettisti di tutta la necessaria documentazione in possesso del Comune (art. 6).
A seguito della consultazione elettorale del 26-27 maggio 2002, il Consiglio comunale di Sant'Anastasia, con deliberazione n. 32 del 28 giugno 2002, convalidò l'elezione a consigliere comunale (anche) dell'Arch. GI SP.
1.2 Con ricorso del 26 luglio 2002 al Tribunale di Nola, AN GI, residente e domiciliato nel Comune di Sant'Anastasia, chiese che venisse dichiarata nulla la predetta deliberazione di convalida degli eletti, "anche in applicazione delle cause previste per incompatibilità dal D.Lgs. n. 267/2000"; e che fosse dichiarato "ineleggibile a consigliere l'Arch. SP GI ". In particolare, il ricorrente esponeva: "Per l'Architetto SP GI .... esiste l'incompatibilità prevista dal Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 art. 60 co. 1^ (7), art. 63 co. 1^, perché....
ricopre per il Comune di S. Anastasia la carica di membro della Commissione dei Piani, appalesandosi pertanto un evidente conflitto di interessi tra ente ed eletto, il quale verrebbe a trovarsi nella posizione di controllore e di controllato, di sovvenzionante e di sovvenzionato, tanto da creare situazioni che potrebbero pregiudicare gli interessi dell'ente, potendo esso consigliere, profittando della carica, influenzare, in qualche modo, la volontà
dell'amministrazione elettiva di cui fa parte;
non solo, ma il conflitto si evidenzia vieppiù perché, essendo portatore di interessi propri o di congiunti, gli stessi sarebbero contrastanti con quelli della Pubblica Amministrazione in cui svolge il mandato". Costituitosi, l' SP - svolte alcune eccezioni pregiudiziali e/o preliminari - nel resistere alla domanda, chiedendone il rigetto, contestò che, nella specie, sussistessero le cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità denunciate. Il Tribunale adito - disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sindaco del Comune di Sant'Anastasia, che rimase contumace - con sentenza n. 1020/2002 del 7 ottobre 2002, accolse il ricorso e, per l'effetto, annullò la deliberazione comunale n. 32 del 28 giugno 2002, nella sola parte in cui convalida l'elezione a consigliere comunale di GI SP, ravvisando, in capo a quest'ultimo la situazione di incompatibilità di cui all'art. 63 comma 1^ n. 2 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto "il nostro resistente è da inquadrare in colui che ha parte direttamente ed indirettamente come titolare in un servizio nell'interasse del Comune".
1.3 Avverso tale sentenza l' SP propose appello dinanzi alla Corte di Napoli, contestando la sussistenza della causa di incompatibilità affermata dal Tribunale e lamentando che questo non avesse verificato, d'ufficio, la legittimazione attiva del GI alla proposizione dell'azione popolare, quale cittadino elettore del Comune di Sant'Anastasia.
Costituitosi, il GI - nel resistere al gravame e nel chiederne la reiezione - sulla eccezione preliminare precisò che il certificato elettorale era stato regolarmente esibito in sede di comparizione, che nessuna norma imponeva la produzione del certificato elettorale a pena di inammissibilità, che la controparte non aveva eccepito alcunché al riguardo nel giudizio di primo grado e che, in ogni caso, egli, quale residente e domiciliato nel Comune di Sant'Anastasia e, quindi, come elettore di quel Comune, aveva interesse ad esercitare l'azione popolare ex art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960. Lo stesso produsse, comunque, la propria "tessera elettorale".
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 477/2003 del 7 febbraio 2003, rigettò l'appello. In particolare e per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte napoletana ha così, testualmente, motivato: A)- "Con riferimento a quest'ultimo termine dieci giorni, fissato dall'art. 82 comma 3^ del d.P.R. n. 570 del 1960, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'osservanza dello stesso, pur estendendosi anche al deposito del certificato elettorale, necessario per la legittimazione del ricorrente, non importa preclusione al compimento di ulteriore attività istruttoria ed alla produzione di nuovi documenti, tanto nel giudizio di primo grado quanto in quello d'appello, nel rispetto degli artt. 184 e 345 c.p.c..... È pertanto infondato il primo motivo di impugnazione, con cui l'appellante denuncia l'omessa verifica della legittimazione attiva da parte del Giudice di primo grado, in relazione alla mancata produzione del certificato elettorale da parte del ricorrente: è vero infatti che la sentenza impugnata non fa menzione di tale documento, il cui deposito in primo grado non risulta in alcun modo provato, in quanto esso non è riportato nell'indice del fascicolo di parte e non si è provveduto all'acquisizione del fascicolo d'ufficio; la produzione nel presente giudizio, tuttavia, appare sufficiente a fornire la prova della legittimazione dell'appellato, non essendo d'altronde applicabile ai documenti la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., che si riferisce esclusivamente alle prove costituende....". B)- "È parimenti infondato il secondo motivo d'appello, riflettente l'errata interpretazione dell'art. 63 comma 1^ n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da parte del Giudice di primo grado. L'appellante,
in sostanza, individua il presupposto dell'incompatibilità prevista dalla norma in esame nell'inserimento del soggetto nell'organizzazione amministrativa dell'ente territoriale, che comporta l'assoggettamento 'ai poteri di organizzazione, disciplina e regolamentazione del rapporto, che qualificano lo stesso come di dipendenza', ed esclude che tale presupposto ricorra nella convenzione da lui stipulata con il Comune, in quanto la stessa prevede un rapporto 'basato sulla saltuarieta' lavorativà. Per altro verso, nega che l'attività da lui svolta sia riconducibile alla lettera della norma, in quanto la stessa, riferendosi a 'colui che.... ha parte.... in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune', postula, a suo avviso, la sussistenza di un rapporto con l'ente territoriale riguardante un servizio che possa costituire oggetto di un appalto". B1)- "La prima affermazione, tuttavia, è palesemente smentita dal confronto dell'art. 63 comma 1^ n. 2 con l'art. 60 comma 1^ n. 7, il quale prevede, per i soggetti che si trovino in rapporto di dipendenza con l'ente territoriale, la più grave limitazione dell'ineleggibilità, in ragione non tanto del conflitto di interessi che potrebbe determinarsi in caso di elezione, quanto della preoccupazione che la posizione rivestita dal candidato nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dell'ente possa influenzare il giudizio degli elettori, alterando la competizione elettorale..... La ratio dell'incompatibilità risiede invece nell'esigenza di evitare che il medesimo soggetto venga coinvolto in due sfere di interessi potenzialmente in contrasto, ancorché non personali, si da potersi lasciare influenzare dalla considerazione di quelli alieni, in pregiudizio dell'ente territoriale.... E tale esigenza ricorre, indipendentemente dalla natura continuativa del rapporto con l'ente, in tutte le ipotesi in cui, per effetto di tale rapporto e dell'assunzione della carica elettiva, il soggetto venga a trovarsi, contemporaneamente, nella posizione di controllore ed in quella di controllato....". B2)- "Peraltro, non è qualsiasi attività svolta per conto del Comune a rendere ipotizzabile un conflitto di interessi, occorrendo invece un collegamento che riguardi direttamente e nel suo momento istituzionale l'ente territoriale, sì da potersi temere che l'azione svolta dal consigliere comunale nell'interesse pubblico sia improntata a scopi, anche economici, di carattere privato, creando pericolose interferenze sul corretto esercizio del mandato elettorale e delle funzioni pubbliche ad esso inerenti.... Quando però sussista detto collegamento, e l'attività sia ancora in corso al momento delle elezioni, è irrilevante che essa sia qualificabile come servizio, per il suo carattere continuativo, ovvero consista nella prestazione di un'opera materiale o intellettuale, venendo in considerazione esclusivamente il conflitto d'interessi che si determina tra il privato e l'ente in ordine all'adempimento degli obblighi rispettivamente assunti.... La conferma di tale conclusione si evince dal n. 3 della medesima disposizione, il quale, nel ritenere incompatibili il consulente legale, amministrativo e tecnico che prestino la loro opera in favore di imprese sovvenzionate dall'ente pubblico o sottoposte alla sua vigilanza, implica a fortiori l'esistenza della situazione di incompatibilità quando le stesse prestazioni vengano rese direttamente al comune". B3)- "Non merita pertanto censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l'incompatibilità nei confronti dell'appellante, a causa del rapporto di prestazione d'opera intellettuale intercorrente tra lo stesso ed il Comune, che gli ha conferito, unitamente ad altri professionisti, l'incarico di redigere i piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale. Il collegamento tra l'incarico e le funzioni istituzionali dell'ente territoriale risulta infatti dalla necessità che gli strumenti urbanistici, una volta redatti, siano sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, del quale l'appellante è chiamato a far parte, ed anzi dalla circostanza che tale approvazione costituisce una competenza specifica del consiglio, a norma dell'art. 42 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 267 del 2000. Ciò comporta che l'appellante, in qualità di coautore dei piani e di componente dell'organo chiamato ad approvarli, venga a trovarsi al tempo stesso nella posizione di controllato ed in quella di controllore: ed il conflitto di interesse determinato da tale coincidenza appare tanto più evidente se si considera che all'approvazione dei piani è condizionato il pagamento di parte del compenso per l'opera prestata, mentre la mancata approvazione può far sorgere una responsabilità per inadempimento a carico dei professionisti incaricati. L'incarico, d'altronde, riguarda un'attività di competenza dell'Ufficio Tecnico del Comune, ed affidata a professionisti esterni solo per insufficienza del personale disponibile: tale circostanza, oltre a confermare lo stretto collegamento con i compiti istituzionali dell'ente, rende ipotizzatile un ulteriore conflitto tra l'appellante ed il Comune, in relazione all'eventuale decisione del Consiglio di rinunciare all'apporto dei professionisti e di gestire direttamente la redazione dei piani attraverso l'Ufficio Tecnico. L'affidamento ai professionisti anche delle modifiche dei piani in conseguenza di osservazioni degli interessati o di prescrizioni delle autorità competenti determina infine l'instaurazione di stabili rapporti con l'organizzazione amministrativa dell'ente, rapporti resi ancor più intensi dall'attribuzione di funzioni di direzione al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, sicché appare assai difficile dubitare, così come vorrebbe l'appellante, che si sia realizzato un inserimento quanto meno parziale dei professionisti incaricati nell'organizzazione del Comune".
1.4 Avverso tale sentenza GI SP ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi di censura, illustrati con memoria e produzione di documenti.
Resiste, con controricorso, AN GI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Preliminarmente, deve essere dichiarata l'improcedibilità del controricorso per intempestività del suo deposito in cancelleria:
infatti - posto che il ricorso è stato notificato al GI in data 17 marzo 2003; che il controricorso è stato tempestivamente notificato al ricorrente, a mezzo del servizio postale, in data 1^ aprile 2003 e ricevuto dall' SP il successivo 7 aprile;
e che il controricorso risulta depositato in cancelleria il 2 maggio 2003 - è del tutto evidente l'intempestività del deposito stesso, che avrebbe dovuto essere effettuato, tenuto conto della riduzione alla metà dei termini del procedimento (art. 82-ter terzo periodo del d.P.R. n. 570 del 1960, aggiunto dall'art. 1 della legge n. 1147 del 1966), entro e non oltre il 17 aprile 2003 (cfr., tra le altre,
Cass., a s.u., nn. 3062 del 1979 e 6420 del 1981).
2.2 Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione del D.P.R. 570/60 e del D.LGS. 267/00. Mancata prova della legittimazione ad agire sotto un duplice profilo"), il ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.3 lett. A), sostenendo che la Corte napoletana: a)- pur dando atto del mancato deposito del certificato elettorale ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva del GI, avrebbe erroneamente affermato che esso sarebbe producibile anche oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960 e, comunque, anche nel corso del giudizio d'appello; b)- non avrebbe tenuto conto, in ogni caso, che il predetto certificato non sarebbe stato prodotto nemmeno nel giudizio d'appello, essendo stata depositata soltanto la "tessera elettorale".
Il motivo e privo di fondamento.
Per respingerlo - laddove viene denunciata la violazione dell'art. 82 comma 3^ terzo periodo del d.P.R. n. 570 del 1960 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 1147 del 1966), nella parte in cui impone al ricorrente di depositare nella cancelleria del tribunale adito, entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso, unitamente alla copia notificata del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, anche "tutti gli atti e documenti del processo" - è sufficiente ribadire il costante orientamento di questa Corte (cfr. sentt. nn. 4186 del 1975, 2780 e 4594 del 1977, 327 del 1980, 346 del 1982, 10421 del 1992), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui l'obbligo stabilito dalla su richiamata disposizione non preclude il compimento di ulteriore attività istruttoria, ne' la produzione di altri documenti, da parte del ricorrente, nel corso del giudizio di primo o di secondo grado, a norma e nei limiti di cui agli artt. 184 e 345 cod. proc. civ.. Deve aggiungersi, con specifico riferimento alla fattispecie, che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 1440 del 1972) hanno affermato il principio, secondo il quale nel contenzioso elettorale il ricorrente non e obbligato a certificare in giudizio la sua qualità di elettore esclusivamente con l'esibizione del suo certificato elettorale, potendo all'uopo servirsi anche di altri documenti ritenuti dal giudice idonei a costituire mezzo di prova della qualità stessa.
Orbene, come riconosce lo stesso ricorrente, nel giudizio di appello il GI ha prodotto l'originale della propria "tessera elettorale", rilasciata in data 26 marzo 2001, dalla quale risulta anche che il controricorrente ha partecipato alle votazioni nella tornata elettorale de qua (cfr. il timbro, che reca la data del 27 maggio 2002).
2.3 Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione dell'art. 112 c.p.c") , il ricorrente lamenta che i Giudici a quibus: a)- avrebbero respinto il ricorso accogliendo motivi non dedotti nel giudizio di primo grado, "dove il GI aveva, eccepito unicamente la violazione del n. 1, 1^ comma, dell'art. 63 (recte: art. 60) D.Lgs. 267/00" (cfr. Ricorso, pag. 8); b)- avrebbero "stravolto la motivazione dal Tribunale - che anch'esso era andato ultra patitimi fondando, coma riferito in narrativa, le ragioni dell'accoglimento del ricorso su una violazione del n. 2, 1^ comma, dell'art. 63 del D.Lgs. 267/00 - decretando l'incompatibilità del ricorrente con una nuova motivazione, disancorata dalla precedente sentenza con la quale anzi contrasta, non sulla scorta delle fattispecie tassativamente previste dall'art. 63 cit., ma in base ai principi generali del contrasto di interessi e del divieto di essere simultaneamente controllore e controllato" (ibidem).
Anche tale motivo è infondato.
Come emerge chiaramente dal contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio - dianzi (cfr., supra, n. 1.2) integralmente riprodotto nella parte che rileva - il GI aveva denunziato l'incompatibilità di interessi dell' SP, in ragione della carica dallo stesso ricoperta come "membro della Commissione dei Piani", richiamando sia l'art. 60 comma 1^ n. 7 ("non sono eleggibili... a consigliere comunale.... i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli"), sia l'art. 63 comma 1^ (che disciplina le cause di incompatibilità anche alla carica di consigliere comunale) del d.lgs. n. 267 del 2000. Il Tribunale di Nola - interpretando e qualificando la domanda - ha accolto il ricorso, ravvisando, in capo all' SP, la situazione di incompatibilità di interessi prefigurata dall'art. 63 comma 1^ n. 2 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto "il nostro resistente è da inquadrare in colui che ha parte direttamente ed indirettamente come titolare in un servizio nell'interesse del Comune"; e fissando, in tal modo, sia la ratio decidendi, sia il thema decidendum. Orbene - dal momento che la Corte napoletana (cfr., supra, n.
1.3 lett. B) ha respinto l'appello dell' SP, ribadendo, in definitiva, sia pure con ulteriori argomentazioni ed approfondimenti, l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 63 comma 1^ n. 2 cit. alla fattispecie - se, per un verso, deve escludersi la sussistenza del denunciato vizio di extrapetizione e/o di ultrapetizione, va, per altro verso, sottolineato che la situazione di incompatibilità ravvisata in capo all'odierno ricorrente è stata ricondotta, anche dai Giudici d'appello, alla richiamata disposizione, nella parte in cui prevede che "non può ricoprire la carica di.... consigliere comunale.... 2) colui che, come titolare.... ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi.... nell'interesse del comune".
2.4 Con il terzo (con cui deduce: "Difetto di motivazione. Violazione ed errata interpretazione dell'art. 63 D.Lgs. 267/00"), il quarto (con cui deduce: "Violazione ed errata interpretazione dell'art. 63 D.lgs. 267/00 1^ comma") ed il quinto motivo (con cui deduce:
"Ulteriore violazione ed errata interpretazione dell'art. 63 D.lgs. 267/00 1^ comma") - che possono essere esaminati congiuntamente,
avuto riguardo alla loro stretta connessione - il ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.3 lett. B-B3), anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo: a)- che, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici d'appello, alla luce dei documenti acquisiti agli atti (deliberazione del n. 547 del 2000 e Convenzione) egli sarebbe qualificabile siccome "fornitore di una aera prestazione intellettuale senza alcuna rappresentanza o potere di firma o decisionale verso l'esterno" (cfr. Ricorso, pag. 8); b)- che, in particolare, il compenso dei membri del team sarebbe stato determinato nel quantum e percepibile, in ogni caso, indipendentemente dall'adozione dei piani da parte del Comune (artt. 4 e 5 della Convenzione e 107 comma 3^ n. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000); c)- che i Giudici della Corte non avrebbero qualificato, in alcuna parte della motivazione, la situazione di incompatibilità in questione, sussumendola formalmente in una delle fattispecie previste dall'art. 63 comma 1^ n. 2 del d.lgs. n. 267 del 2000; d)- che, esaminando partitamente le ipotesi di incompatibilità prefigurate da quest'ultimo articolo (art. 63 comma 1^ nn. da 1 a 6), la situazione di incompatibilità contestatagli non sarebbe inquadrabile in alcuna di esse;
e) - che non vi sarebbe alcun collegamento tra pagamento del compenso ed approvazione dei piani e che, anzi, la loro approvazione non sarebbe compresa tra le attribuzioni del consiglio comunale, appartenendo, invece, alla competenza provinciale o regionale;
ed inoltre che la gestione dei piani resterebbe di esclusiva competenza dell'ufficio tecnico comunale ai sensi degli artt. 107 e 110 comma 6^ del d.lgs. n. 267 del 2000; f)- che "la Corte d'Appello analizzai quali motivi di incompatibilità circostanze imponderabili e futura, guai conflitti eventuali tra il team e l'Amministrazione nel caso quest'ultima decida di gestire la redazione dei piani attraverso l'Ufficio tecnico"; sicché, "a prescindere dal fatto che la possibilità di avvalersi di professionisti esterni è prevista dall'art. 110 comma 6^ del D.Lgs. 267/00 e dall'art. 22 del Regolamento degli Uffici e dei servizi del Comune, il discettare del futuribile per impedire ad un eletto, senza che si trovi nelle ipotesi di incompatibilità stabilite dalla legge, di esercitare il proprio mandato, sembra veramente eccessivo, anche considerando che, non essendo stati forniti al team tutti gli elaborati e dati previsti dall'art. 3 della convenzione, il ricorrente di fatto non è operante" (cfr. Ricorso, pagg. 13-14); g)- che "l'art. 70 comma 2^ del D.Lgs. 267/00, in ipotesi di potenziali conflitti di interesse,
inesistenti nel caso de quo, stabilisce l'obbligo di astensione dell'interessato, obbligo che non si applica, peraltro...., ai piani urbanistici...." (cfr. Ricorso, pag. 14).
2.5 Gli ultimi tre motivi del ricorso debbono essere par intenti respinti, previa parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 comma 2^ cod. proc. civ., essendo il suo dispositivo conforme al diritto.
Dal momento che l'oggetto della presente causa è costituito dall'accertamento della sussistenza, o non, in capo al ricorrente, eletto consigliere del Comune di Sant'Anastasia nella tornata elettorale del maggio 2002, della causa di "incompatibilità di interessi" prefigurata dall'art. 63 comma 1^ n. 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 cit. - in ragione della sua posizione, quale professionista
(architetto), di componente del gruppo di professionisti (team), costituito presso il predetto Comune, "sotto la direzione dell'arch. GI Pappadia, responsabile del Servizio Urbanistica", con la Convenzione del 15 febbraio 2001 ed incaricato della realizzazione delle attività ivi previste (cfr., supra, n. 1.1) - è evidente che, al centro del giudizio della Corte, sta l'interpretazione della predetta disposizione, nella parte in cui stabilisce che "non può ricoprire la carica di.... consigliere comunale.... colui che, come.... titolare...., ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi...., nell'interesse del comune....".
Tenuto conto della novità della specifica questione sottoposta all'esame di questa Corte, appare indispensabile, in limine, svolgere alcune considerazioni di carattere generale e particolare (peraltro, già argomentate nella sentenza n. 11959 dell'8 agosto 2003, che ha riguardato l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 63 comma 1^ n. 2 con riferimento alla posizione del subappaltatore: cfr. anche, infra, n. 2.6).
La disposizione applicabile nella fattispecie riproduce testualmente, anche nella parte rilevante in questa sede, la causa di incompatibilità prevista dall'art. 3 comma 1^ n. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale) - abrogato dall'art. 274 lett. l) del d.lgs. n. 267 2000 - il quale, a sua volta, ha trasformato in causa di incompatibilità quella di ineleggibilità stabilita dall'art. 15 comma 1^ n. 7 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (T.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), secondo cui "non sono eleggibili a consigliere comunale.... coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi.... nell'interesse del comune...." (articolo poi abrogato dall'art. 10 n. 2 della legge n. 154 del 1981). È noto che - a parte le cause di "incandidabilità" alla carica di amministratore locale (cfr. artt. 56 e 58 del d.lgs. n. 267 del 2000), che si riferiscono ad uno status di inidoneità funzionale assoluta e non rimovibile da parte dell'interessato - le cause di ineleggibilità (cfr. artt. 60 e 61 del t.u.) sono stabilite allo scopo di garantire la eguale e libera espressione del voto, tutelata dall'art. 48 comma 1^ primo periodo Cost. ("Il voto è personale ed eguale, libero e segreto"), rispetto a qualsiasi possibilità di captarlo benevolentiae esercitabile dal candidato o di metus potestatis nei confronti dello stesso e che la loro violazione determina l'invalidità della elezione dal soggetto ineleggibile, il quale non abbia tempestivamente rimosso la relativa causa;
mentre le cause di "incompatibilità di interessi" (cfr. art. 63 del t.u.), quale quella contestata nel caso di specie, sono previste al fine di assicurare il corretto adempimento del mandato elettivo da parte dell'eletto alla carica pubblica e, quindi, prevalentemente, di garantire la realizzazione degli interessi tutelati dall'art. 97 comma 1^ Cost., secondo cui "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". Più specificamente, e con riferimento alla fattispecie, la ratio (anche) della causa di incompatibilità in esame (annoverabile, appunto, tra le c.d. "incompatibilità di interessi") "consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità" (così, Corte Costituzionale, sent. n. 44 del 1997; cfr. anche, e pluribus e tra le ultime, sentt. nn. 450 del 2000 e 220 del 2003). Del resto, in conformità a questi principi, lo stesso art. 78 comma 1^ del d.lgs. n. 267 del 2000, nel disciplinare lo status degli amministratori locali (quali individuati nel precedente art. 77 commi 1^ e 2^) e, più in particolare, i loro "doveri", sancisce, tra l'altro, che il loro comportamento, "nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione".
Il fondamento costituzionale della previsione (anche) delle cause di incompatibilità di interessi all'esercizio della carica di amministratore locale sta, oltreché nell'art. 97 comma 1^, nell'art. 51 comma 1^ primo periodo Cost., giusta il quale "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere.... alle cariche elettive, secondo i requisiti stabiliti dalla legge": il che significa che il diritto di accesso alle cariche elettive non è incondizionato, ma si realizza e può essere esercitato solo in presenza di detti requisiti;
anche se la dottrina ha giustamente sottolineato che l'impedimento all'esercizio della carica validamente conseguita incide solo indirettamente, a differenza di quanto accade per le cause di ineleggibilità, sul diritto di elettorato passivo e ne costituisce una limitazione soltanto nel senso che l'esistenza di una causa siffatta - peraltro sempre tempestivamente rimovibile - potrebbe rappresentare una remora al concreto esercizio di quel diritto, scoraggiando la presentazione della candidatura da parte di chi si trovi in una situazione di incompatibilità di interessi. In ogni caso, la giurisprudenza della Corte costituzionale è ferma nel ritenere che il diritto di elettorato passivo - quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra quelli "inviolabili", riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost. - può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali paramenti fondamentali e generali (quali, appunto, quelli tutelati dall'art. 97 comma 1^ Cost.: cfr., e pluribus, Corte costituzionale, sentt. nn. 235 del 1988, 539 del 1990 e 141 del 1996); che - anche se è vero che l'incompatibilità, a differenza dell'ineleggibilità, non incide sul rapporto di elettorato, ne' spiega alcuna influenza sulla validità dell'elezione - la predetta natura del diritto di elettorato passivo implica che esso non può non riguardare ogni vicenda relativa alla preposizione del cittadino ad una carica elettiva (cfr., e pluribus, sent. n. 60 del 1966); che ogni limitazione al diritto medesimo ha carattere di "eccezione" rispetto al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive (cfr., e pluribus, sentt. nn. 166 del 1972 e 1020 del 1988); che, conseguentemente ed in particolare, è necessario che il legislatore, nello stabilire i requisiti di eleggibilità, deve tipizzarli con determinatezza e precisione, sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittoria, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata, pari capacità elettorale passiva dei cittadini (cfr. sent. n. 166 del 1972 cit.); e che - fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - le relative disposizioni possono, tuttavia, essere interpretate, nel rispetto del canone della ragionevolezza, in senso "estensivo" rispetto alla mera littara legis (cfr. la fattispecie di incompatibilità di interessi esaminata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 44 del 1997 cit., segnatamente nel n. 5 del Considerato in diritto).
Siffatti principi sono stati integralmente recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., e pluribus e da ultime, sentt. nn. 489 del 2000 e 1073 del 2001). Dall'analisi della quale, peraltro, emerge la conferma della legittimità del ricorso alla interpretazione "estensiva" delle disposizioni che stabiliscono cause di ineleggibilità (cfr., ad es., sent. n. 10845 del 1993, che ha esteso la causa di ineleggibilità, prevista dall'art. 2 comma 1^ n. 6 della legge n. 154 del 1981 per i giudici conciliatori, anche ai vice conciliatori;
nonché sent. n. 2195 del 2003, che ha esteso la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 60 comma 1^ n. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000 ai magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari ai sensi dell'art. 42-bis dell'ordinamento giudiziario, aggiunto dall'art. 8 n. 12 del d.lgs. n. 51 del 1998). Può aggiungersi, con specifico riferimento alle cause di "incompatibilità di interessi" che - fermo il divieto di interpretazione analogica delle disposizioni che le prevedono - a maggior ragione la interpretazione estensiva delle stesse è giustificata dalla loro ratio: infatti - posto che esse sono volte ad impedire l'esercizio della carica elettiva, validamente conseguita, da parte di coloro i quali, espressamente menzionati, si trovino in una delle situazioni di potenziale conflitto di interessi tipizzate dal legislatore - è ben possibile estendere, al di là della interpretazione letterale della disposizione, la causa di incompatibilità a soggetti che, pur non essendo stati esplicitamente considerati dalla disposizione stessa, per la loro posizione giuridica personale nei confronti dell'ente locale ed in ragione della sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, siano assimilabili ai soggetti espressamente considerati: altrimenti opinando, infatti, resterebbe frustrata l'intenzione del legislatore di impedire a tali soggetti, i quali si trovino nella predetta situazione personale di incompatibilità di interessi, l'esercizio della carica medesima.
Infine, ribaditi questi principi - ed in particolare che l'interpretazione della disposizione applicabile alla fattispecie deve essere operata esclusivamente alla luce di essi;
e che le fattispecie concrete di ineleggibilità e di incompatibilità debbono essere giudicate esclusivamente alla luce della specifica disciplina dettata per la loro regolazione - non è inutile sottolineare che la disciplina legislativa, non immediatamente volta a regolare le limitazioni al diritto di elettorato passivo (ad es., e con riferimento alle ipotesi di incompatibilità prefigurate dall'art. 63 comma 1^ n. 2 del d.lgs. n. 267 del 2000, quella relativa ai
"servizi", alla "esazione di diritti", alle "somministrazioni" ed agli "appalti"), può rilevare soltanto nella misura in cui essa sia coerente, ovvero collida, sotto il profilo della ragionevolezza, con le ragioni della scelta del legislatore di stabilire o di non stabilire le predette limitazioni.
2.6 L'art. 63 comma 1^ n. 2 del d.lgs. n. 267, nello stabilire la causa di "incompatibilità di interessi" ("non può ricoprire la carica di.... consigliere comunale...2) colui che, come titolare.... ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, nell'interesse del comune....") ivi prevista e rilevante nella fattispecie, pone, ai fini della sua sussistenza, una duplice, concorrente condizione: la prima, di natura soggettiva;
la seconda, di natura oggettiva. È necessario, innanzitutto (condizione soggettiva), che il soggetto - in ipotesi incompatibile all'esercizio della carica elettiva - rivesta la qualità di "titolare" (ad es., di impresa individuale), o di "amministratore" (ad es., di società di persone o di capitali:
cfr. il n. 1 del medesimo comma, ove si parla più ampiamente, sia pure ad altri fini, di "amministratore di ente, istituto o azienda"), ovvero di "dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento", quale può essere, ad es., l'institore o il procuratore di impresa commerciale (cfr. artt. 2203-2209 cod. civ.), o il direttore generale di società per azioni (cfr. art. 2396 cod. civ.; per l'individuazione dei criteri distintivi del "potere di rappresentanza o di coordinamento", cfr. Cass. nn. 2144 e 2209 del 1982, 7153 del 1983, 6131 del 1985, 1162 del 1993 e 1465 del 1995). L'ampia formulazione di tali qualità soggettive e l'analisi della giurisprudenza di questa Corte dianzi ricordata consente - tenuto specialmente conto di quanto affermato, circa la legittimità del ricorso alla eventuale interpretazione estensiva della disposizione (cfr., supra, n. 2.5) - di ritenere che anche colui che esercita una professione intellettuale (cfr. art. 2229 cod. civ.) possa essere compreso nella nozione di "titolare" espressa nella disposizione stessa (cfr., in tal senso, nella vigenza della precedente normativa, ad es., Cass. nn. 1854 del 1975, 327 e 5160 del 1980). In secondo luogo, il legislatore prevede - come condizione "oggettiva", che deve necessariamente concorrere con quella "soggettiva" per la sussistenza della causa di "incompatibilità di interessi" - che il soggetto, rivestito di una della predette qualità, in tanto è incompatibile, in quanto "ha parte.... in servizi, nell'interesse del comune".
Per la comprensione del senso normativo di tale espressione, pare indispensabile analizzare partitamente le locuzioni che la compongono.
Se si pone l'accento sul termine "parte" della locuzione "aver parte" e lo si correla alla successiva locuzione "nell'interesse del comune", appare chiaro che la locuzione "aver parte" allude alla contrapposizione tra interesse "particolare" del soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del comune, istituzionalmente "generale", in relazione alle funzioni attribuitegli (cfr., ad es., art. 13 del t.u. del 2000), e, quindi, allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio "imparziale" della carica elettiva. In altri termini e ad esempio, se un professionista "ha parte", nel senso ora indicato, in un "servizio", al quale l'ente locale è "interessato", lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere "imparzialmente" i doveri connessi all'esercizio della carica elettiva.
La più complessa locuzione "aver parte in (qualche cosa)" non può assumere altro senso - "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (art. 12 comma 1^ delle disposizioni sulla legge in generale) - che quello di "parteciparvi insieme con altri", "prendervi parte"; mentre - com'è noto - la diversa locuzione "esser parte di (qualche cosa)" vuol dire esserne uno degli elementi costitutivi (ad es., "parte" di un contratto). La circostanza che il legislatore abbia utilizzato il termine "servizi" al plurale e senza ulteriori specificazioni e/o qualificazioni, se non quella che deve trattarsi di "servizi nell'interesse del comune", legittima l'interprete a comprendere in esso qualsiasi tipo di "servizio" svolto nell'interesse del comune. Questo punto - essenziale, nel caso di specie - merita un approfondimento.
Innanzitutto, l'espressione "servizi" non allude soltanto ai "servizi pubblici" locali, ivi compresi i c.d. "servizi sociali", come sono tradizionalmente intesi - gestiti in proprio dall'ente locale o affidati alla gestione di altri soggetti, pubblici o privati, ad es., mediante concessione o convenzione;
relativamente ai quali ultimi, pertanto, non v'è dubbio che il soggetto concessionario o affidatario dei servizi medesimi possa versare, sussistendone le condizioni di legge, nella situazione di incompatibilità di interessi de qua - ma comprende, appunto, qualsiasi tipo di servizio svolto nell'interesse del comune.
Infatti, in questa sede - a prescindere dalle notevoli difficoltà, incontrate da dottrina e giurisprudenza, nella definizione di una categoria omnicomprensiva di "servizio pubblico" e nell'individuazione di un suo contenuto specifico ed unitario - deve darsi rilievo, innanzitutto, al dato, testuale, che lo stesso testo unico del 2000 conosce la distinzione tra "servizio pubblico" e "servizio" tout court: ad esempio, laddove, nell'individuare le "funzioni" del comune, stabilisce, tra l'altro, che "spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona o alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico" (art. 13 comma 1^);
laddove, nel fissare le attribuzioni dei consigli (comunale e provinciale), prevede, tra l'altro, che "il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali.... e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni o aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 comma 2^ lett. e, come modificato dall'art. 35 comma 12 lett. b della legge n. 448 del 2001); e laddove, nel Titolo
5^, detta la disciplina specifica dei "servizi e interventi pubblici locali" (artt. 112-123). In secondo luogo, come giustamente osservato da parte della dottrina, il legislatore amministrativo, nel prendere in considerazione e nel disciplinare l'organizzazione pubblica nelle sue varie forme, usa spesso la qualifica di "servizi", per individuare non soltanto determinati settori di attività amministrativa, ma anche gli stessi complessi di uffici che ad essi sono preposti (ne è esempio l'art. 1^ della legge 23 dicembre 1978 n. 833, secondo cui "il sistema sanitario nazionali è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati...."). In terzo - e più rilevante - luogo, la formulazione assai ampia della disposizione in esame ("servizi nell'interesse del comune") è giustificata dalla sua ratio: il legislatore, infatti, intende comprendere in essa - nel modo più ampio possibile, appunto - tutte le ipotesi, in cui la "partecipazione", nel senso dianzi precisato, in servizi imputabili al comune - e, per ciò stesso, di interesse generale - possa dar luogo, nell'esercizio della carica del "partecipante", eletto amministratore locale, ad un conflitto tra interesse particolare di questo soggetto e quello generale dell'ente locale (cfr., supra, n. 2.5, a proposito della legittimità del ricorso all'interpretazione estensiva).
In tale ultima prospettiva, l'ampiezza della formulazione non risulta collidente con la necessità di determinatezza e precisione, che deve connotare (anche) le fattispecie di incompatibilità di interessi, se si considera, per un verso, che essa è ravvisabile nella stessa e complessiva struttura della disposizione (".... colui che.... ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune....") ed è conforme alla sua ratio;
per l'altro, che la "partecipazione" soggettivamente qualificata ivi prevista, in tanto e rilevante, in quanto dia luogo ad un conflitto di interessi, anche potenziale, che sia in concreto ravvisabile, caso per caso, alla luce della disciplina particolare che regola il servizio e la partecipazione ad esso;
ed infine, che, in definitiva, l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale offre all'eletto sufficiente garanzia rispetto ad eventuali abusi nell'applicazione della norma.
Tutte queste concorrenti considerazioni - ed in particolare, quella, secondo cui l'espressione "servizi nell'interesse del comune" deve essere interpretata con esclusivo riguardo alla sedes materiae, in cui è inserita (disciplina dei "requisiti negativi" del diritto di elettorato passivo alla carica di amministratore locale) , e quella relativa alla sua ratio -legittimano l'interprete a ritenere che l'espressione medesima si riferisca a tutte quelle attività che l'ente locale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e mediante l'esercizio dei poteri normativi ed amministrativi attribuitigli, fa e considera proprie: attività che, di norma, non implicano l'esercizio di potestà autoritative, ma che possono essere anche collegate con funzioni pubbliche - che, invece, lo implicano - in relazione di strumentalità e/o di accessorietà. In altri termini, il "servizio nell'interesse del comune" - e, in questo senso, "pubblico" - può comprendere una qualsiasi attività istituzionale del comune (o una fase di essa), organizzata in servizio, nella misura in cui, di norma, non sia implicato l'esercizio di poteri autoritativi dell'ente locale (cfr., per qualche riferimento, relativo al previgente art. 3 della legge n. 154 del 1981, Cass., n. 4557 del 1993). E quest'ultima precisazione si riferisce, evidentemente, alla distinzione tra "funzione pubblica" e "servizio pubblico", stabilita negli artt. 357 e 358 cod. pen., nel testo sostituito dagli artt. 17 e 18 della legge n. 86 del 1990, i quali, pur avendo specifico rilievo sul piano penalistico, non possono non influire, in ragione della loro genesi e della loro portata, sull'interpretazione della legge in altri settori dell'ordinamento (cfr. Cass., sez. un. pen., 27 maggio 1992, Delogu, e 13 luglio 1998, Citaristi, secondo le quali il pubblico servizio è attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complamentarietà; e, secondo cui ciò che distingue la pubblica funzione dal pubblico servizio non è il carattere, pubblico o privato, della relativa disciplina - posto che per ambedue le categorie è condizione imprescindibile che la disciplina sia riconducibile nell'alveo del diritto pubblico - ma la presenza nell'una e la mancanza nell'altro dei poteri tipici della potestà amministrativa puntualmente indicati nell'art. 357 comma 2^ cod. pen.). Ed allora, la disposizione in esame ("colui che ha parte in servizi nell'interesse del comune") si riferisce al soggetto che, rivestito di una delle predette qualità soggettive, partecipi - eventualmente insieme con altri soggetti, anche pubblici - ad un "servizio pubblico", così inteso, come portatore di un proprio specifico e "particolare" interesse contrapposto a quello "generalo" dell'ente locale e, quindi, potenzialmente confliggente con l'esercizio "imparziale" della carica elettiva.
Spetta al giudice - ivi compresa questa Corte, che, nei giudizi in materia elettorale, e chiamata a decidere anche nel merito, con poteri di diretta cognizione dei fatti di causa, sia pure nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi del giudizio (cfr., pluribus e tra le ultime, Cass. n. 1733 dal 2001) - individuare, secondo le circostanze della concreta fattispecie sottopostagli e secondo la specifica disciplina applicabile (relativa sia al particolare servizio pubblico, sia alla partecipazione ad esso), quale sia, in conformità alla disposizione in esame, la "partecipazione rilevante" e, quindi, accertare la sussistenza, o non, della causa di incompatibilità di interessi prefigurata nella disposizione stessa.
Deve essere sottolineato, ancora, che il legislatore - usando, nell'espressione "ha parte", il tempo presente indicativo - ha inteso significare, per un verso, che la condizione oggettiva dell'incompatibilità di interessi, anche se potenziale, deve sussistere "attualmente", vale a dire al momento della elezione o successivamente ad essa (relativamente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute: cfr. artt. 63 comma 1^ n. 7 e 69 del d.lgs. n. 267 del 2000); e, per l'altro, che la partecipazione al servizio, quale impedimento all'esercizio della carica elettiva, dura nel tempo fintantoché essa possa dirsi sussistente: vale a dire, dal momento iniziale della partecipazione stessa e sino al suo "esaurimento" e, quindi, all'esaurimento del potenziale conflitto di interessi;
e ciò, restando salva, ovviamente, la facoltà del soggetto incompatibile di rimuovere la relativa causa nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.
Va, infine, precisato che gli avverbi "direttamente o indirettamente" - che, nella disposizione in esame, seguono la locuzione "ha parte" - debbono intendersi riferiti non già alla condizione oggettiva, bensì a quella soggettiva.
Nel senso ora precisato, militano, infatti, diverse e concorrenti considerazioni. In primo luogo, il testo originario della disposizione: infatti, nella formulazione dell'art. 15 comma 1^ n. 7 del d.P.R. n. 570 del 1960, i predetti avverbi seguivano immediatamente l'individuazione (meno precisa di quella contenuta nella disposizione vigente) dei soggetti incompatibili ("coloro i quali"), facendosi cadere, quindi, inequivocabilmente, l'accento sulla condizione soggettiva. In secondo luogo, il rilievo, secondo cui la causa di incompatibilità all'esercizio di una carica elettiva costituisce limitazione ad un diritto politico fondamentale di natura individuale e personalissima, la quale, perciò, non può che riferirsi, in ultima analisi, ad una condizione soggettiva di conflitto di interessi. In terzo luogo, l'ulteriore e decisivo rilievo, secondo cui - ove i predetti avverbi fossero riferiti alla condizione oggetti va (partecipazione al servizio) e, quindi, l'area della incompatibilità comprendesse anche una "partecipazione indiretta" al servizio un'interpretazione siffatta si presterebbe a pericolose estensioni delle limitazioni all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, che il legislatore costituente ha voluto come "eccezionali", sulla base di una categoria giuridica (la "partecipazione indiretta" al servizio, appunto) generica, di difficile individuazione e, perciò, piuttosto evanescente. Ed allora, deve concludersi nel senso che il legislatore - qualificando il modo della partecipazione al servizio - ha inteso, specificamente, rafforzare l'effettività della norma e limitare il predetto diritto non soltanto nei confronti del soggetto, al quale, in ragione della partecipazione al servizio con una determinata qualità soggettiva (titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento) , il conflitto di interessi sia immediatamente (e formalmente) riferibile, ma anche, con un chiarissimo scopo "antielusivo", nei confronti del soggetto che, al di là della qualità soggettiva di colui che partecipa "formalmente" al servizio, debba, secondo le circostanze del caso concreto, considerarsi come il "reale" portatore dell'interesse "particolare" potenzialmente confliggente con quelli "generali" connessi all'esercizio della carica elettiva. Sicché, è evidente che la condizione soggettiva di incompatibilità, nei casi di accertata divergenza tra dato formale e dato sostanziale relativamente al soggetto partecipante al servizio, non può che integrarsi nei confronti del dominus - nel senso di portatore "sostanziale" e non meramente "formala" - del predetto interesse. È, naturalmente, difficile - e, comunque, non rileva immediatamente in questa sede - individuare una casistica esaustiva delle possibili ipotesi, ma sembra sufficiente, in prima approssimazione, fare riferimento a casi di interposizione "fittizia" di persona, ovvero a situazioni di collegamento o di controllo societario prefigurate dall'art. 2359 cod. civ.. 2.7 Dall'analisi che precede discende agevolmente che la situazione di incompatibilità di interessi tipizzata dalla disposizione in esame non può non ritenersi integrata nei confronti dell'odierno ricorrente.
Pare utile, in limine, ribadire che, nell'art. 63 comma 1^ n. 2 del d.lgs n. 267 del 2000, la condizione oggettiva per la sussistenza dell'incompatibilità di interessi ivi prefigurata è data dalla "partecipazione al servizio", nei sensi finora precisati, relativamente alla quale sia ipotizzabile un conflitto tra gli interessi particolari del "partecipante" eletto alla carica di consigliere comunale e quelli generali connessi all'esercizio della carica stessa.
Con riferimento alla fattispecie, occorre sottolineare alcune caratteristiche del rapporto instauratosi tra il ricorrente ed il Comune di Sant'Anastasia, quali risultano dalla deliberazione della Giunta n. 547 del 2000 e dalla relativa Convenzione n. 445 del 2001 (cfr., supra, n. 1.1).
A)- In primo luogo, il gruppo di professionisti, incaricato della redazione di piani urbanistici, attuativi del P.R.G. - operante "sotto la direziona dell'Arch. GI Pappadia, Responsabile del Servizio Urbanistica" del Comune, "conformemente alle prescrizioni di legge nonché agli indirizzi e direttive dello stesso Comune" (cfr. clausola n. 2 della Convenzione) - viene considerato dalla deliberazione di Giunta come "struttura composta da tecnici esterni e dal responsabile dell'edilizia privata ed urbanistica del Comune", della quale quest'ultimo aveva deciso di "avvalersi", in ragione della "necessità di affidare incarichi all'esterno atteso che la carenza del personale e l'enorme mole di lavoro già affidato non consentono che tali incombenze gravino sul personale interno" (cfr., supra, n. 1.1).
B)- In secondo luogo, l'incarico affidato ai predetti professionisti ha riguardato sia l'elaborazione dei piani urbanistici attuativi (particolareggiati) del P.R.G. nelle varie fasi del procedimento relativo alla loro formazione, vale a dire anteriori e successive alla loro "adozione" fino alla loro "approvazione" (cfr. lett. a-e della premessa alla Convenzione e la clausola n. 2 della stessa); sia "la consulenza per la verifica di validità del P.R.G. vigente in relazione alla sovrapposizione dei diversi piani di tutela intervenuti dalla data di approvazione dello stesso P.R.G." (cfr. lett. f della premessa alla Convenzione e la clausola n. 2 della stessa).
C)- In terzo luogo, il pagamento delle ultime due tranches del compenso per le prestazioni dei professionisti (30%+30%) è stato "condizionato", quanto al termine della sua corresponsione, in prima approssimazione, alla "adozione" ed alla "approvazione" dei piani (trenta giorni dalle corrispondenti date); e, soltanto in seconda approssimazione - conformemente alla convenuta natura delle prestazioni professionali de quibus, siccome "di mezzi" e non "di risultato" - collegato alla "consegna dei relativi elaborati" (rispettivamente, centoventi e trecentosessanta giorni: cfr. clausola n. 5 della Convenzione).
Con riferimento a quanto osservato sub A) e B), è agevole constatare che il gruppo di professionisti (e, quindi, anche l' SP ) per le modalità di instaurazione e di svolgimento del rapporto, è stato sostanzialmente "inserito" in una "struttura" (ufficio) comunale - competente a trattare la materia urbanistica - con caratteristiche di continuità e di stabilità, esaltate vuoi dai tempi, normalmente non brevi, di formazione dei piani urbanistici (anche se solo attuativi del P.R.G.), vuoi dallo specifico incarico di "consulenza" dianzi evidenziato. Infatti - se è vero, in linea generale, che la progettazione dei piani urbanistici può formare oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale, come previsto dalla stessa legge urbanistica (cfr., ad es., art. 8 comma 4^ della legge n. 1150 del 1942) - nel caso di specie le clausole della Convenzione del
2001, dianzi evidenziate, prevedono molto di più della mera collaborazione "esterna": vale a dire, sia l'incarico di seguire tutto l'iter dei piani urbanistici particolareggiati "sotto la direzione dell'Arch. GI Pappadia, Responsabile del Servizio Urbanistica" del Comune, "conformemente alle prescrizioni di legge nonché agli indirizzi e direttive dello stesso Comune"; sia quello di una "consulenza" stabile e continuativa per l'aggiornamento del P.R.G. "in relazione alla sovrapposizione dei diversi piani di tritala intervenuti dalla data di approvazione dello stesso P.R.G.". Sicché, un oggetto siffatto integra appieno una partecipazione all'attività amministrativa (formazione di piani particolareggiati ed aggiornamento continuo del P.R.G.), organizzata in forma di servizio, afferente alla materia urbanistica attribuita all'ente locale.
Va precisato, a tal proposito, che il realizzato "inserimento" non integra la fattispecie di ineleggibilità prefigurata dall'art. 60 comma 1^ n. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 ("Non sono eleggibili a....
consigliere comunale.... 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli"), ma, appunto, quella prevista dalla norma applicabile alla fattispecie (art. 63 comma 1^ n. 2), perché esso, lungi dall'implicare la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, si risolve proprio nella predetta "partecipazione al servizio", generatrice di incompatibilità di interessi. Va, altresì, sottolineato, per quanto attiene all'attività relativa alla convenuta "consulenza", che questa rileva esclusivamente ai fini dell'affermato "inserimento": sicché, l'affermazione della Corte napoletana - secondo cui "la conferma di tale conclusione la affermata sussistenza del conflitto di interassi si evinca dal n. 3 dalla medesima disposizione (art. 63 comma 1^ n. 3: "Non può ricoprirò la carica di.... consigliere comunale.... 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta la sua opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma"), il quale, nel ritenere incompatibili il consulente legale, amministrativo e tecnico che prestino la loro opera in favore di imprese sovvenzionate dall'ente pubblico o sottoposte alla sua vigilanza, implica a fortiori l'esistenza della situazione di incompatibilità quando le stesse prestazioni vengano rese direttamente al comune" - è palesemente errata in diritto, in quanto, a prescindere da altre, pur possibili, osservazioni, finisce con l'implicare, in contrasto con il relativo divieto, l'applicazione analogica alla fattispecie de qua, regolata dall'art. 63 comma 1^ n. 2, della disposizione dettata dal n. 3 dello stesso comma. Deve aggiungersi che il procedimento di formazione dei piani urbanistici in questione prefigurato dalla legge - piano di recupero;
piano degli insediamenti produttivi (c.d. "p.i.p."); piano delle attrezzature;
programma pluriennale di attuazione (c.d. "p.p.a.") - prevede, in linea generale, non soltanto la loro "adozione", ma anche la loro "approvazione" da parte del comune (cfr., per i piani particolareggiati, artt. 24 e 25 della legge n. 47 del 1985; nonché, per il p.p.a., art. 6 comma 2^ del d.l. n. 9 del 1982, conv., con modif., nella legge n. 94 del 1982); e che le relative deliberazioni rientrano nelle attribuzioni dei consigli comunali (cfr. art. 42 comma 2^ lett. b del d.lgs. n. 267 del 2000: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:.... b) piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie").
Sicché, risulta del tutto evidente che (anche) l'odierno ricorrente, nella sua qualità di professionista investito dell'incarico avente il predetto oggetto, al momento della tornata elettorale in questione, non soltanto "partecipava" - nei sensi dianzi precisati - ad un servizio (quello relativo alla materia urbanistica), afferente ad una attività amministrativa, organizzata in servizio, attribuita istituzionalmente al Comune di Sant'Anastasia, ma versava anche, relativamente a questa, in una specifica situazione di incompatibilità di interessi: quella, cioè, risultante dalla contestuale e contraddittoria coincidenza, in capo all' SP, in quanto eletto alla carica di consigliere comunale, delle posizioni di "controllato" (quale professionista, i piani urbanistici redatti dal quale sono assoggettati all'adozione ed all'approvazione del consiglio comunale) e "controllore" (quale consigliere comunale chiamato a concorrere alla deliberazione di adozione ed approvazione dei piani da lui stesso elaborati); situazione, che, perciò integra appieno il potenziale conflitto di interessi, rispetto all'esercizio imparziale della carica elettiva, che la disposizione in esame intende impedire.
È anche evidente, con specifico riferimento a quanto osservato sub C), che un ulteriore profilo del conflitto di interessi, in cui versava l' SP, era fondato sulla circostanza che il professionista era "interessato" ad una sollecita e favorevole adozione ed approvazione dei piani urbanistici, alla cui elaborazione aveva concorso, se non altro perché, in caso positivo, egli avrebbe potuto invocare il rispetto, da parte del Comune, del minor termine (30 giorni, rispetto a 120 e 360 giorni) per il pagamento delle tranches di pagamento del compenso convenuto;
e che, nella logica della norma di incompatibilità, quel che rileva è proprio l'indiscutibile interesse alla tempestiva e favorevole adozione ed approvazione dei piani.
Tutte le considerazioni finora svolte debbono considerarsi anche "correttive" e/o "integrative" della motivazione in diritto della sentenza impugnata che dalle stesse diverge o con le quali collide.
2.8 Le considerazioni medesime inducono a concludere per l'infondatezza di tutti i profili degli ultimi tre motivi del ricorso (cfr., supra, n.
2.2 lett. a-f).
Nè, a confutazione (cfr., supra, n.
2.2 lett. g), potrebbe richiamarsi la disciplina relativa al dovere di astensione degli amministratori locali, dettata dall'art. 78 comma 2^ del d.lgs. n. 267 del 2000, ed alle relative deroghe: infatti - posto che tale disposizione stabilisce che gli amministratori locali "devono astenersi dal prender parte alla discussione ed alla votazione di delibera riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado" (primo periodo); e che "l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado" (secondo periodo) - è del tutto evidente che, mentre il conflitto di interessi quivi previsto attiene a specifiche situazioni di incompatibilità che possono eventualmente verificarsi nel corso dello svolgimento delle funzioni pubbliche connesse all'esercizio della carica elettiva (cfr., ad es. e da ultimo, Cons. St., sez. 4^, n. 2826 del 2003), quello disciplinato dalla disposizione applicabile alla fattispecie riguarda una situazione di potenziale incompatibilità di interessi che esiste già al momento della elezione e che, quindi, se non tempestivamente rimossa, viene considerata dal legislatore come ragione di inquinamento originario rispetto allo stesso esercizio imparziale della carica. Neppure può obiettarsi - come fa il ricorrente nella memoria difensiva depositata ex art. 378 cod. proc. civ. - che il rapporto dell' SP con il Comune non era più "pendente" alla data della tornata elettorale in questione;
sicché, in definitiva, l'affermazione della sussistenza della causa di incompatibilità potrebbe, in concreto, risolversi in una protrazione "sine die" di essa nei suoi confronti, con conseguente, grave compromissione del suo diritto di accesso alla carica elettiva.
In proposito - anche a volar prescindere dai dubbi circa l'ammissibilità delle deduzioni contenute nella predetta memoria e dei documenti ad essa allegati (ai sensi dell'art. 372 comma 1^ cod. proc. civ.) - deve sottolinearsi, in punto di fatto, che lo stesso ricorrente afferma, da un lato, che la Convenzione del febbraio 2001 sarebbe scaduta nell'aprile del 2002 e, quindi, in un momento anteriore alla tornata elettorale in questione del 26-27 maggio 2002 (sulla base, peraltro, non di dati testuali, bensì di una non limpida interpretazione delle clausole della Convenzione); e, dall'altro - contraddittoriamente - che la Convenzione stessa e stata "prorogata" con delibera di Giunta n. 207 del 27 giugno 2003 (dal testo della quale si apprende che detta proroga è stata disposta, su istanza dei professionisti, ivi compreso il ricorrente, in quanto non era stata trasmessa dal Comune tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico; trasmissione, che costituiva il dies a quo del termine di quindici mesi della durata dell'incarico stesso);
sicché, non si scorge come sia possibile affermare la scadenza di una convenzione in mancanza del presupposto (trasmissione di tutta la documentazione necessaria) per il decorso del suo termine di durata. Comunque, in punto di diritto, deve osservarsi che l'aspirante all'esercizio della carica elettiva di amministratore locale deve sapere che questo si traduce nella cura imparziale della res publica;
che il legislatore prefigura chiaramente la causa di incompatibilità di interessi in esame;
e che l'ordinamento appresta idonei strumenti per la tempestiva rimozione della causa stessa: dal combinato disposto dagli artt. 68 comma 3^ (nella parta in cui preveda che "ai fini dalla rimozione.... dalle causa di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2^, 3^, 5^, 6^ e 7^ dell'articolo 60") a 60 commi 3^ (nella parta in cui dispone che "le cause.... (di incompatibilità) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni.... non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature") e 6 del d.lgs. n. 267 del 2000 (il quale statuisce che "la cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito"), infatti, si trae l'inequivocabile regola, secondo la quale colui che partecipa ad un servizio nell'interesse del comune, rivestito di una delle qualità soggettive previste dall'art. 63 comma 1^ n. 2 dello stesso t.u., al fine di rimuovere la causa di incompatibilità di interessi ivi stabilita, deve cessare dalle relative funzioni "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature";
fermo restando, ovviamente, che tale cessazione ha da essere "effettiva", e che non deve, quindi, ritenersi sussistente, secondo le circostanze del caso concreto, una delle ipotesi di divergenza tra dato formale e dato sostanziale, dianzi (cfr., supra, n. 2.6, in fine) esaminate, tali da integrare una fattispecie "elusiva" dell'impedimento in questione.
2.9 Non sussistono i presupposti, in ragione della dichiarata improcedibilità del controricorso, per pronunciare sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004