Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 3
I magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari ai sensi dell'art. 42-bis dell'Ordinamento giudiziario - aggiunto al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dall'art. 8 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - devono ritenersi inclusi nella previsione di ineleggibilità a sindaco di cui all'art. 60, comma primo, numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
In tema di contenzioso elettorale, il termine per il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate in secondo grado dalla corte d'appello, previsto dall'art. 82/3 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), è soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742.
In materia di contenzioso elettorale, le disposizioni di cui agli artt. 82, terzo comma, e 82/2, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali il ricorso va notificato alle controparti, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, dopo il suo deposito presso la cancelleria del giudice adito, non si applicano al giudizio di cassazione, nel quale la comunicazione di tale decreto di fissazione dell'udienza deve essere effettuata dalla cancelleria a norma dell'art. 377 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO VA - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. BONOMO IM - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LI US, elettivamente domiciliato in Roma, viale Gioacchino Rossini 26, presso l'avv. Laura Vasselli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente agli avv.ti Antonio Briguglio di Roma ed Erminio Grasso di Ariano Irpino;
- ricorrente -
contro
DI TA GE, OP VA, IE LI, elettivamente domiciliati in Roma, via A. Baccarini 32, presso gli avv.ti Antonio Zullo e Francesco De Beaumont, che li rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrenti -
E
AM IM - MO OR - DE ES US AL AN - UZ CA - TO GE;
P.M. presso il Tribunale di Ariano Irpino;
P.G. presso la Corte d'Appello di Napoli;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2269 del 4.7.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.01.03 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito l'avv.Vasselli che ha chiesto accogliersi il ricorso;
udito l'avv. Zullo che ne ha chiesto la reiezione.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso, previa reiezione dell'eccezione di inammissibilità, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 5.7.2001 Di LI GE, LA VA, IE LI e NO IM, cittadini elettori del Comune di Fontanarosa, impugnarono la delibera con la quale il consiglio comunale aveva convalidato l'elezione a sindaco dell'avv. US De LI sull'assunto che questi fosse ineleggibile ex art. 60 n. 6 del D.Leg. 267/00 perché, Giudice onorario presso il Tribunale di Ariano Irpino, si era dimesso con istanza 11.4.2001 (ad effetto il 16 successivo) e non entro il termine (14.4.2001) fissato per la presentazione delle candidature. Costituitosi l'avv. De LI, che deduceva l'infondatezza delle censure, ed intervenuti il P.M. e, ad adiuvandum il De LI, i consiglieri comunali NO e De SU, l'adito Tribunale di Ariano Irpino accoglieva il ricorso e dichiarava l'ineleggibilità alla carica dell'avv. De LI. La sentenza era impugnata dall'avv. De LI con ricorso 12.4.2002 contenente cinque motivi d'appello e nel procedimento si costituivano gli appellati Di LI, LA, IE e NO con controricorso del 30.4.2002.
La stessa sentenza era impugnata dai consiglieri comunali AL, ZA e US ai sensi dell'art. 82/2 DPR 570/60 con ricorso 15.4.2002 e nel procedimento si costituivano Di LI, LA, IE e NO con controricorso 8.5.2002. Intervenuto il P.M., riuniti gli appelli, l'adita Corte di Napoli con sentenza 2269 del 4.7.2002 rigettava le impugnazioni. Affermava la Corte (per quel che ancora rileva) che:
1. I magistrati onorari, essendo ai sensi dell'art. 42 bis O.G. novellato dal D.Leg. 51/98, magistrati addetti ai Tribunali, dovevano ritenersi inclusi nella previsione di ineleggibilità a sindaco di cui all'art. 60 n. 6 del D.Leg. 267/00, ditalché anche nei riguardi dei GOT doveva ritenersi operante la previsione in quanto fondata su ipotesi di metus potestatis e captatio benevolentiae analoghe a quelle formulabili per i magistrati ordinari.
2. Non poteva indurre a diverse conclusioni il fatto che la norma avesse espressamente previsto l'ineleggibilità per il giudice di pace ed omesso di menzionare i GOT, dato che i GdP sono addetti ad altro ufficio abbisognevole di espressa previsione nel mentre la previsione di magistrati addetti ai Tribunali copriva tutte le ipotesi di giudici professionali ed onorari.
3. Quanto all'argomento afferente la natura delle funzioni del GOT, si doveva escludere alcuna funzione di supplenza saltuaria posto che, come osservato dalle S.U. 129/99, anche alla luce del nuovo art. 43 bis O.G., ancor oggi il ricorso al Giudice onorario è dato costante e fisiologico del sistema.
4. Il confronto dell'art. 60 n. 6 D.Leg. 267/00 con i precedenti, ed in particolare con l'art. 2 n. 6 L. 154/81, che dichiarava espressamente ineleggibili i vice pretori onorari, non era decisivo nel senso inteso dagli appellanti posto che la previsione del 1981 era ridondante ed atecnica (finendo per nominare due volte i VPO, una come tali ed altra come magistrati addetti alle preture).
5. L'interpretazione da scegliere non era, poi, ne' analogica ne' estensiva ma solo testuale e teleologica, ne' essa impingeva contro precetti costituzionali, essendo ragionevole che anche il GOT dovesse valutare la permanenza in una funzione che potrebbe turbare le scelte dell'elettorato, ne' trovava smentita nella previsione di cui all'art. 42 quater lett. a) O.G. ed all'art. 42 sexies lett. c) O.G.
(afferenti la non nominabilità a GOT o ladecadenza dall'ufficio per i titolari di cariche elettive negli enti locali), previsioni relative alla diversa questione della incompatibilità per la nomina a GOT.
6. Versando l'avv. De LI nella situazione di ineleggibilità, egli neanche aveva presentato tempestive dimissioni, queste dovendo essere comunque accettate ed essendo in ogni caso salva la loro efficacia dal quinto giorno successivo alla presentazione, sempre che accompagnate dalla effettiva cessazione delle funzioni. Il De LI invece le aveva presentate solo tre giorni prima della scadenza del termine ultimo e, come doveva notarsi per completezza, continuando nell'esercizio delle funzioni (deposito di ordinanze riservate in materia di esecuzione mobiliare).
Per la cassazione di tale sentenza l'avv. De LI ha proposto ricorso notificandone copia a Di LI, LA, IE, NO, NO, De SU, AL, ZA, US e P.M. e P.G. presso i Giudici di merito.
Si sono costituiti con controricorso del 16.9.2002 gli intimati LA, Di LI e IE deducendo preliminarmente profili di inammissibilità del ricorso.
I difensori delle parti hanno discusso oralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova esaminare preliminarmente i profili di inammissibilità del ricorso, rilevati od eccepiti dai controricorrenti. Quanto ai profili di tempestività delle notifiche e del deposito, basti considerare che tanto le prime quanto il secondo (del 13.8.2002), sono del tutto tempestivi - anche con riguardo al dimidiamento dei termini di cui all'art. 82/3 DPR 570/60 - stante la indiscutibile applicazione alla materia della sospensione feriale dei termini processuali (in difetto di alcun decreto d'urgenza del Tribunale) così come da questa Corte in altra occasione rilevato (Cass. 1733/01).
Quanto alla pretesa violazione della previsione di cui all'art. 82/3 DPR e sull'assunto che si sarebbe dovuto notificare alle controparti, unitamente al ricorso, anche il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, devesi solo rammentare le esatte statuizioni di questa Corte a mente delle quali la menzionata previsione non comporta che debbasi procedere ai sensi dell'art. 82 comma 3 e dell'art. 82/2 comma 2, trattandosi di disposizioni che non si applicano al giudizio in cassazione, nel quale, pertanto, la comunicazione della fissazione deve essere effettuata dalla cancelleria a norma dell'art. 377 c.p.c. (Cass. 3719/93 e 3503/93). Quanto, infine, alla inammissibilità del ricorso per mancata completezza delle notifiche ai domicili dei controricorrenti LA, Di LI, IE, essa è infondata.
Sostengono i controricorrenti che, essendo stata la sentenza 78/2000 della Corte napoletana emessa nei due procedimenti riuniti 5 e 6/02, nei quali vi sarebbero state distinte elezioni di domicilio (in particolare, nel secondo essendo stato eletto domicilio presso lo studio di Napoli di un legale), sarebbe stata nulla la notificazione del ricorso che, non avvedutosi l'istante di tale duplicità di elezione, sarebbe occorsa soltanto presso la cancelleria della Corte di Napoli e lo studio dei difensori in Avellino ma non anche in Napoli presso il domicilio eletto (lo studio dell'avv. Alfonso Palmieri). In realtà - e come è agevole rilevare dalla lettura degli atti consentita dalla natura della eccezione - sono i controricorrenti a non essersi avveduti del fatto che, costituitisi nel proc. 6/02 con controricorso 8.5.2002, l'elezione di domicilio in discorso è rimasta ...nella intestazione dell'atto di costituzione ma non trova il necessario riscontro nella procura a margine, nella quale al conferimento della delega agli avv.ti Antonio Zullo e Francesco de Beaumont fa seguito la sola formula predisposta "Eleggo domicilio presso il Vostro studio" di Avellino, con la conseguenza per la quale la notifica del ricorso è stata correttamente eseguita presso la cancelleria della Corte di Napoli e, ad abundantiam presso lo studio avellinese dei predetti difensori.
Venendo ai motivi del ricorso si osserva che, con il primo motivo, il De LI denunzia violazione degli artt. 60 c. 1 n. 6 del D.Leg. 267/00, 2-3-51 Cost., 12 preleggi e vizio di motivazione sotto distinti profili. In particolare sostiene:
- Sarebbe incongruo estendere la dizione "magistrati addetti ai tribunali" anche ai magistrati onorari che addetti non possono ritenersi.
- Male avrebbe la Corte di merito risolto la questione derivante dalla significativa successione dell'ari. 60 n. 6 del D.Leg. 267/00 all'art. 2 n. 6 L. 154/81 (e per la quale l'omessa intenzionale riproduzione della previsione afferente i magistrati onorari era di solare evidenza), adducendo pretesi atecnicismi nella previsione del 1981.
- Contrariamente alla opinione della Corte napoletana, i GOT ai sensi dell'art. 43 bis O.G. non coprono uffici ma svolgono istituzionali funzioni di "supplenza".
- Non si sarebbe posto in rilievo il fatto che l'art. 5 della L. 276/97 previde espressamente l'estensione ai GOA del regime di incompatibilità ed ineleggibilità dei magistrati ordinari. - L'avere espressamente previsto la ineleggibilità dei GdP rispondeva, come non inteso dalla Corte territoriale, all'esigenza di valorizzare la loro stabile preposizione ad un ufficio. - In ogni caso le previsioni di legge in materia dovevano essere interpretate in modo restrittivo e non mai estensivo o peggio analogico, essendo limitative del fondamentale diritto di elettorato passivo.
Ritiene il Collegio che la censura sia infondata, avendo la Corte napoletana, con ampia ed attenta motivazione (solo parzialmente necessitante di correzioni), esattamente conferito alla norma di cui all'art. 60 n. 6 del D.Leg. 267/00, e sulla base di argomentazioni letterali, teleologiche e sistematico-ordinamentali, l'interpretazione esatta e costituzionalmente corretta per la quale nella previsione dei "..magistrati addetti....ai tribunali" devono ritenersi compresi i magistrati onorari (G.O.T.) che il Governo, in attuazione della delega conferita con l'art. 1 della L. 254/97, ebbe ad introdurre e regolare all'art. 8 del D.L. 51/98 (introduttivo nell'o.g. di cui al R.D. 12/41 degli artt. 42 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies, poi modificati dall'art. 22 del D.L. 341/00 conv. in L. 4/01) contestualmente prevedendo che in tale nuova figura di magistrato onorario andassero a transitare tutti i vice pretori onorari addetti ai soppressi uffici di pretura (art. 35 D.Leg. 51/98). In particolare:
1. È certamente esatto il rilievo della sentenza impugnata per il quale, se a norma dell'art. 4 dell'O.G. (modif. dall'art. 4 D.Leg. 51/98) i GOT appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari, a norma dell'art. 42 bis (introdotto dal cit. art. 8 D.L. 51/98) essi possono essere addetti al tribunale ordinario, con la conseguenza per la quale nessun ostacolo testuale ne' sistematico si frappone a che nella espressione magistrati addetti ai tribunali di cui all'art. 60 n. 6 del D.Leg. 267/00 ben possano comprendersi - se a ciò non facciano impedimento ulteriori argomenti - anche i GOT, che appunto sono magistrati onorari componenti dell'o.g. addetti ai tribunali.
2. All'argomento testuale ed ordinamentale devesi, poi, come correttamente fatto dalla sentenza impugnata, subito giustapporre quello riveniente dalla ratio della previsione di ineleggibilità a sindaco: al pari dei magistrati professionali (e dei componenti dei TAR o del GdP), anche per i GOT, addetti al Tribunale ed ivi stabilmente insediati, sussiste il pericolo di un inquinamento della libertà di determinazione elettorale dei cittadini esposti, per l'agire del magistrato-candidato sindaco, al metus potestatis od alla captatio benevolentiae, senza che venga in rilievo l'appartenenza, professionale od onoraria, del magistrato - candidato a quell'ordine giudiziario le cui funzioni inducono timore o favoriscono l'indebito approccio.
3. E che lettera e ratio della espressione normativa ben consentano di pervenire a tale inclusione è dato che fuga ogni sospetto di incostituzionalità della previsione, incostituzionalità di contro sussistente a livello di assai rilevante sospetto ove la previsione non conducesse nel senso testè indicato: ed infatti, una diversità di regime non potrebbe trovare giustificazione nelle enormi differenze di stato giuridico del magistrato onorario rispetto a quello professionale sol rilevando, nello scrutinio di ragionevolezza imposto all'interprete, la posizione delle due figure rispetto all'utente del servizio giustizia ed elettore, ed in tal quadro non cogliendosi alcuna diversità tra chi svolga funzioni di magistrato di tribunale in via professionale e chi copra quell'incarico stabilmente ma con ruolo onorario, l'uno non meno dell'altro potendo avvalersi indebitamente della loro funzione al fine di creare a proprio beneficio consenso elettorale.
4. Che, poi, sussista nel quadro ordinamentale, ben prima che nella consistente diffusione numerica delle figure in esame, la cennata stabilità della funzione del GOT, è dato percepibile dalle norme vigenti. È ben vero che l'art. 43 bis o.g. (introdotto dall'art. 10 D.Leg. 51/98), contenente la soppressione dell'inciso "di regola", parrebbe aver ridotto i margini di flessibilità della disposizione per la quale i GOT non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari. Ma è altrettanto vero (come affermalo da questa Corte a S.U. nella sentenza 129/99 hinc et inde invocata) che ciò nulla toglie, se non in termini di incidenza statistica del fenomeno, al rilievo che, ancora una volta il legislatore ...si ispira ad un principio di compatibilita controllata dell'esercizio professionale con l'esecuzione dell'incarico onorario, posto che, potendo l'ufficio essere conferito in caso non solo di impedimento ma anche di "mancanza" devono...pur sempre ricomprendersi quelle situazioni eccezionali di sproporzione tra organici degli uffici e domanda di giustizia rispetto alle quali il ricorso all'impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e di rilievo sicuramente apprezzabile nell'attuale situazione di sovraccarico degli uffici, sì da aver determinato la previsione (art. 245 D.leg. 51/98) per la quale le norme sulla assegnazione ai tribunali ed alle procure dei GOT e dei VPO avranno efficacia sino al complessivo riordino della magistratura onoraria ai sensi dell'art. 106 Cost. e comunque non oltre cinque anni. E di qui la conseguenza per la quale è da escludere recisamente la possibilità di far leva, onde negare la cogenza della esigenza di comprensione dei GOT nella espressione generale dei "magistrati addetti. ai tribunali", su pretesi caratteri di saltuarietà od irrilevanza ordinamentale della loro funzione di magistrati onorari, questa di contro essendo considerata come stabile quanto rilevante.
5. Nè, si badi, potrebbe condurre a diversamente opinare (ed a porsi, pertanto, il problema della sospetta incostituzionalità della esclusione), il fatto che nella formula dell'art. 60 n. 6 del D.Leg.
267/00 sia espressamente previsto altro magistrato onorario, il giudice di pace (da oltre sette anni stabile e rilevante componente dell'ordine giudiziario del nostro Paese). Ed infatti, ha rilevato esattamente la Corte di Napoli, il GdP è stato espressamente nominato in ragione della sua preposizione ad un ufficio di merito che la precedente espressione (magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai t.a.r.) non contemplava, e quindi non certo con riguardo alla sua posizione istituzionale di magistrato onorario bensì per esaurire la elencazione di tutti i magistrati addetti ad uffici giudiziari di merito, di guisa che non ha pregio valorizzare il dato costituito dal ruolo onorario del GdP per inferire la rilevanza - in termini di esclusione implicita - della mancata espressa previsione del GOT tra gli "ineleggibili" (quest'ultimo, come dianzi detto, essendo de plano compreso tra i magistrati addetti ai tribunali).
6. Ed ancora, contrariamente alla opinione del ricorrente, non assume rilievo di sorta il fatto che nella coeva disciplina della posizione e del ruolo del GOA (giudice onorario aggregato) la legge 276/97 abbia previsto, all'art. 5, la applicazione ad esso del regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari. Tale previsione, pervero anteriore alla emanazione delle norme di riforma dell'o.g. sulla magistratura onoraria (contenute nel più volte richiamato D.Leg. 51/98), è, all'evidenza, frutto di una scelta precisa di estensione anche a magistrati onorari, non stabili ma per definizione transitori nell'ordine giudiziario (essendo destinati alla definizione dei procedimenti pendenti al 30.4.95 e nelle istituite sezioni stralcio del tribunali), delle norme sulla ineleggibilità altrimenti inapplicabili. E, di converso, la estrema chiarezza della scelta legislativa di garantire la libertà di determinazione elettorale anche con riguardo al modesto metus od alla tenue captatio rivenienti dall'esercizio di siffatte transitorie funzioni giudicanti, renderebbe ingiustificabile ed assolutamente irrazionale l'assenza di analoga previsione per l'esercizio - ben più stabile e diffuso - delle funzioni dei GOT. Ma la interpretazione data, sulla base dei ridetti dati testuali e sistematici, consente una lettura della norma costituzionalmente corretta.
7. Quanto all'argomento che, contro la possibilità di una esatta lettura quale quella sostenuta dalla Corte di Napoli, si vuole trarre dal fatto che la precedente disposizione di cui all'art. 2 n. 6 della L. 154/81 contemplava, accanto ai magistrati addetti a
Corti, tribunali, preture, t.a.r. e (prima dei giudici conciliatori) anche i vice pretori onorari, esso è da disattendere pur se per ragioni diverse (l'atecnicismo della formula legislativa del 1981) da quelle fatte proprie dalla sentenza impugnata. Il legislatore del 1981 infatti ritenne di manifestare in forma espressa la propria volontà di includere i V.P.O. nell'ambito dei magistrati ineleggibili, alle cariche indicate, anche se alla stregua del vigente o.g. i VPO, magistrati onorari appartenenti all'ordine giudiziario ed addetti alle preture (artt. 4 e 31 o.g. ex R.D. 12/41), avrebbero potuto ritenersi comunque ricompresi nella previsione dei magistrati addetti alle preture. Di contro, al legislatore delegato del 2000, nell'atto di ripetere la formula di ineleggibilità previgente, parve ben più lineare nominare i magistrati addetti al nuovo ufficio di merito del giudice di pace ma non fare oggetto di espressa previsione la posizione dei magistrati onorari sull'assunto che essi fossero comunque addetti ai tribunali in base alle chiare ed univoche previsioni dell'o.g. introdotte dall'art. 8 del D.Leg. 51/98 e divenute efficaci solo un anno prima (il 2.6.99 ai sensi dell'art. 247 D.Leg. 51/98 come modificato dall'art. 1 della L. 188/98). Quindi non un errore di tecnica legislativa commesso nel 1981 e sanato con la nuova normativa del 2000, ma diverse scelte, l'una e l'altra coerenti con il contesto ordinamentale di inserimento, la seconda delle quali evidente conseguenza di una assai recente rimodulazione del ruolo della magistratura onoraria quale stabile componente del personale addetto ai tribunali.
8. Assai corretta, da ultimo, è la valutazione che sul tema sottoposto la Corte di merito ha condotto con riguardo alla espressa previsione di incompatibilità originaria (art. 42 quater lett. a o.g. novellato c.s.) o decadenza successiva (art. 42 sexies lett. c) dalle funzioni di GOT di chi sia titolare di carica elettiva: si tratta invero di una disciplina scritta per la corretta gestione del rapporto di servizio con l'amministrazione della giustizia, sull'assunto che sia radicalmente sconsigliato che le funzioni onorarie vengano attribuite a (o mantenute da) chi rivesta determinate funzioni pubbliche. Una disciplina, quindi, che non interferisce in alcun modo con la soluzione del problema politico di consentire o meno che quel giudice onorario possa entrare nella competizione elettorale nel territorio nel quale esercita le sue funzioni.
Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso, che, attinendo entrambi alla questione della tardività delle dimissioni del De LI dalla carica rispetto alla scadenza del 14.4.2001 (giorno fissato per la presentazione delle candidature e rilevante per l'efficacia delle dimissioni ex art. 60 comma 3 D.Leg. 267/00), possono essere trattati congiuntamente. Il ricorrente, denunzia violazione degli artt. 60 c. 3 D.Leg. 267/00, 42 ter e sexies, 211 O.G., 186 c.p.c. e vizio di motivazione. Posto che il De LI, già VPO, si trovava in proroga delle sue funzioni ai sensi dell'art. 42 quinquies O.G. come modificato dall'art. 22 del D.L. 341/00 conv. in L. 4/01, al medesimo non si sarebbe potuto applicare il disposto dell'art. 42 sexies lett. c) (dimissioni efficaci con la comunicazione dell'accettazione) e quindi neanche il collegato disposto dell'art. 60 comma 5 del D.Leg. 267/00 (efficacia delle dimissioni garantita al quinto giorno dalla presentazione). Sarebbe cioè bastata la semplice presentazione delle sue dimissioni accompagnata dalla cessazione delle funzioni;
e pertanto, avendo egli presentato le dimissioni l'11.4.2001 ed essendosi la susseguente attività risolta nel solo deposito di ordinanze la cui soluzione era stata anteriormente assunta in riserva, non vi era alcun dubbio sulla tempestività delle dimissioni stesse. Le censure paiono al Collegio affatto inconsistenti. Da un canto non si scorge la ragione per la quale il De LI già VPO e GOT di diritto ex art. 35 c. 1 D.Leg.
51/98, nonché prorogato sino alla definizione della procedura di conferma ai sensi dell'art. 22 L 4/01 (e quindi in base a norme incidenti solo sui termini di durata dell'incarico), sarebbe stato per ciò solo esonerato dalla osservanza della norma che, in caso di dimissioni, ne prevedeva (a fini di tutela dell'interesse del servizio) la efficacia al di della comunicazione dell'accettazione (art. 42 sexies o.g. novellato), ovvero dalla applicazione della ulteriore norma, di evidente favore per il candidato all'elezione, che pone in cinque giorni il termine massimo per l'accettazione stabilendo l'efficacia delle dimissioni stesse allo spirare del termine in questione (art. 60 comma 5 D.Leg. 267/00). Dall'altro canto non si scorge ragione per la quale, stante la chiarezza delle menzionate disposizioni e la inesistenza di alcuna condizione di forza maggiore, l'avv. De LI non abbia tempestivamente rassegnato le proprie dimissioni, in guisa da far compiere il termine di cinque giorni in tempo utile rispetto alla scadenza elettorale alla quale intendeva partecipare. Quanto alla questione della riconducibilità a funzione giudiziaria dello "scioglimento" e del deposito delle ordinanze riservate, questione posta per sostenere la tesi della efficacia immediata delle dimissioni del De LI (ove accompagnata dalla cessazione delle funzioni), essa è stata esattamente valutata dalla Corte di merito solo per completezza di esposizione dato che, infondata essendo radicalmente la premessa, la sua disamina doveva, come in questa sede deve, restare interamente in essa assorbita. La complessità e novità delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2003