Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 4
L'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960. n. 570 - rimasto in vigore fino all'abrogazione stabilita dall'art. 274, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -, nel considerare incompatibile con la carica di sindaco chi abbia parenti o affini, nei gradi indicati, che "coprano nell'amministrazione del comune il posto", tra gli altri, di "appaltatore di lavori o di servizi comunali", manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., essendo l'incompatibilità prevista con riguardo ad una posizione specifica e differenziata e tenuto conto che la previsione - conformemente al principio di imparzialità della P.A. - mira ad evitare il rischio, anche potenziale, di commistioni tra gli interessi pubblici dell'ente territoriale che il sindaco, nella sua qualità, ha l'obbligo di garantire e gli interessi privati di suoi prossimi congiunti; ne' con l'art. 51 Cost., essendo riservato alla legge il compito di stabilire i requisiti per l'accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive; ne', infine, con l'art. 128 Cost., perché, dovendo l'autonomia del comune svolgersi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, non è affatto preclusa, dalla norma costituzionale, la previsione, con legge statale, delle cause d'incompatibilità alla carica di sindaco.
Nei giudizi in materia elettorale, la Corte di cassazione è chiamata a decidere anche nel merito, con poteri di diretta cognizione dei fatti di causa e con facoltà di esame e di cognizione degli stessi, sia pure nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi del giudizio.
In tema di contenzioso elettorale, il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960 per l'impugnazione dinanzi al tribunale delle delibere del consiglio comunale di convalida degli eletti, ha natura processuale, perché correlato all'atto introduttivo di un procedimento impugnatorio giurisdizionale, ed è perciò soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969.
L'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960. n. 570 - rimasto in vigore fino all'abrogazione stabilita dall'art. 274, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -, nel considerare incompatibile (a seguito della sentenza manipolativa della Corte costituzionale n. 450 del 2000, che ha in tal senso sostituito l'originaria previsione di ineleggibilità) con la carica di sindaco chi abbia parenti o affini, nei gradi indicati, che "coprano nell'amministrazione del comune il posto", tra gli altri, di "appaltatore di lavori o di servizi comunali", comprende nella nozione di appaltatore sia le imprese individuali sia le imprese costituite in forma societaria, di persone o di capitali, tale interpretazione essendo l'unica conforme alle finalità della norma, in relazione alle quali vengono in rilievo non l'imputazione del rapporto ma gli interessi economici da questo nascenti, suscettibili di entrare in conflitto con l'interesse dell'ente di cui il sindaco è rappresentante, ed essendo irragionevole, e contraria al principio di eguaglianza, l'opposta soluzione ermeneutica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
т REGISTRATIOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA OPR. 26/4/1986 1733/0 1 N TAB. ALL. BE L PA AI SENSI DEL RA ESENTE ELETTO . 131 TERIA contentions SEZIONE PRIMA CIV. LE N elettorale A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 13769/00 Cron.3651 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 15/01/01 Dott. SE SALME' Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 12.000 sul ricorso proposto da: 7 FEB. 2001 AR ON, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE PIAZZA DI PIETRA 63, presso l'avvocato ENZO MARIA MARENGHI, che lo rappresenta e difende, giusta procura CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE a margine del ricorso;
Richiesta copia studio FI - ricorrente dal Sig. per diritti L. 12.00 1 7 FEB. 2001
contro
IL CANCELLIERE TRAVASCIO EN, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ORESTE GIORGI 10, presso l'avvocato ON 7 APPELLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avvocati G. MARCELLO FEOLA e MARIO D'URSO, giusta Richiesta copia studio NC dal Sig. 2001 procura a margine del controricorso;
per diritti L. 12.000 ---- 7 FEB. 2001 75 controricorren te - IL CANCELLIERE J -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI dal Sig.REP PROCURATORE GENERALE per diritti L. 12.000 C # 70.02.0.*1002.01 POTENZA, COMUNE DI CASTRONUOVO SANT'ANDREA, CIMMINELLI IL CANCELLIERE OL, BE IN, NE EN, MM EN, DI IO EN, DI IE IU;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimati Richiesta copla_studio dal Sig. AMSA avverso la sentenza n. 118/00 della Corte d'Appello di per diritti L. 12.000 17.02.01 POTENZA, depositata 1'08/06/00; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. udienza del 15/01/2001 dal UFFICIO COPIE Richiesta copla studio Alessandro CRISCUOLO;
dal Sig. AGI udito per il ricorrente, l'Avvocato Marenghi, che ha per diritti 12000 117.02.09 chiesto l'accoglimento del ricorso;
IL CANCELLIERE udito per il resistente, l'Avvocato Appella, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiestal copia A dal Sig. APPELLA per diritti il 9.9 FEB. 2001. IL CANCELLIERE -2- LF Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 23 settembre 1999 NC AS, CO IM, PI BE e SE Di IE, cittadini elettori e/o consiglieri comunali del Comune di Castronuovo Sant'Andrea, adirono il Tribunale di Lagonegro, esponendo che: all'esito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 TO LF era stato eletto sindaco del detto Comune;
il nuovo Consiglio comunale, riunitosi il 26 giugno 1999, aveva contestato al LF ai sensi dell'art. 7 della legge n. 154 del 1981 - la sussistenza di cause d'incompatibilità o ineleggibilità alla carica (in quanto socio della LF Costruzioni s.r.l., appaltatrice di lavori del Comune e di lavori finanziati con i fondi della legge n. 219 del 1981, in violazione dell'art. 3, n. 2, della legge n. 154 del 1981 e dell'art. 5 della legge n. 32 del 1992, nonché parente entro il secondo grado di soci della detta società, in violazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 570 del 1960), assegnandogli il termine di dieci giorni per formulare osservazioni in merito o provvedere alla loro eliminazione;
il LF, nel tentativo di eliminare le cause d'incompatibilità a lui contestate, il 5 luglio 1999 aveva donato la propria quota sociale nella LF Costruzioni s.r.l. al coniuge, ME IU, già titolare di altra quota, nonché ai figli RO e SE IO, onde l'intero capitale sociale era stato attribuito ai predetti (coniuge e figli); 2 2 il Consiglio comunale di Castronuovo Sant'Andrea con delibera del 6 luglio 1999 aveva convalidato l'elezione del LF alla carica di sindaco, dichiarando l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e incompatibilità: fin dalla sua costituzione (1995) la LF Costruzioni s.r.l., oltre ad assumere in proprio appalti del Comune, era subentrata in quelli appaltati dall'ente alla ditta individuale LF TO;
allo stato la LF Costruzioni s.r.l. risultava appaltatrice per conto del Comune sia di lavori ancora in corso (ex casa comunale e pavimentazione di piazza Civiltà Contadina), sia di lavori sospesi (impianto di depurazione e collettore principale in località Bivio), sia di lavori per i quali non erano stati ancora approvati gli atti contabili (costruzione di un centro di raccolta, di un parcheggio pubblico, di un mercato coperto, di un ufficio e autorimessa comunali, di una rete idrica nelle frazioni Vurro, Terza, Serrapotamo). 么 Su tali premesse gli istanti chiesero che, accertata incidenter tantum l'illegittimità della delibera del Consiglio comunale in data 6 luglio 1999, si dichiarasse la decadenza di TO LF, per ineleggibilità o incompatibilità, dalla carica di sindaco del Comune di Castronuovo Sant'Andrea, con le statuizioni consequenziali. Per resistere al ricorso si costituirono TO LF, IA PI AZ, TO Di SI, ND AL, IO TI e SE IN, deducendo che: ogni questione concernente l'ineleggibilità del sindaco era stata definita con la delibera n. 30 del 26 giugno 1999, con la quale era stata attivata la 3 procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 154 del 1981 in relazione ad eventuali ipotesi d'incompatibilità; con riferimento alle ipotesi d'ineleggibilità, la domanda era da considerare irrituale e tardiva;
le ipotesi d'ineleggibilità e d'incompatibilità non potevano essere oggetto d'interpretazione o estensione analogica, sicché non sussisteva alcuna preclusione o incompatibilità alla carica di sindaco per il detto LF;
la posizione giuridica e patrimoniale di una società era diversa e autonoma rispetto a quella dei soci. I resistenti chiesero quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Il Tribunale adito, con pronunzia del 7 dicembre 1999, dichiarò TO LF decaduto dalla carica di sindaco, compensò tra le parti le spese giudiziali ed ordinò la trasmissione degli atti al P.M. Contro la sentenza proposero appello TO LF, IA PI AZ, TO Di SI, ND AL, IO TI e SE SE, deducendo tra l'altro: la nullità della sentenza e l'irritualità del procedimento, per omessa comunicazione al P.M. del decreto di fissazione dell'udienza, unitamente al ricorso introduttivo;
la tardività del ricorso stesso;
l'erronea qualificazione, ai sensi dell'art. 9 bis del D.P.R. n. 570 del 1960, delle ipotesi contestate e di cui all'art. 6 dello stesso D.P.R. quali cause d'incompatibilità e non d'ineleggibilità. Per resistere al gravame si costituì NC AS, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. 4 La Corte di appello di Potenza, con sentenza depositata l'8 giugno 2000, rigettò il gravame e condannò gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado, considerando (per quanto qui rileva): che per l'osservanza delle norme relative all'intervento obbligatorio del P.M. era sufficiente che tale organo fosse ufficialmente informato della causa in modo da potervi partecipare, essendo irrilevanti le modalità dell'intervento e l'uso del potere a questo correlato;
che, nel caso in esame, contrariamente all'assunto degli appellanti il P.M. presso il Tribunale era stato informato del procedimento mediante notifica (in data 5 ottobre 1999 a mani del segretario Francesco Calderaro) del ricorso e del decreto presidenziale recante la fissazione dell'udienza di discussione;
che il mancato intervento del P.M. all'udienza del 16 novembre 1999 (rinviata su richiesta dei procuratori delle parti) non costituiva riscontro all'asserita carenza d'informazione, trattandosi di condotta rientrante nella discrezionalità di quell'ufficio, il quale peraltro non soltanto aveva partecipato alla successiva udienza ma aveva anche rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo altresì la trasmissione di copia degli atti potendosi configurare ipotesi di reato;
che non era contestato tra le parti che la LF Costruzioni s.r.l., al momento della proposizione del ricorso, fosse appaltatrice per conto del Comune sia di lavori ancora in corso, sia di lavori sospesi, sia di lavori per i quali non risultavano approvati gli atti contabili;
che il primo giudice aveva correttamente inquadrato le ipotesi contestate al LF tra le cause d'incompatibilità e non d'ineleggibilità, sicché era 5 rituale e tempestiva l'azione degli iniziali ricorrenti, i quali avevano impugnato la delibera consiliare n. 36 del 6 luglio 1999 e non quella interlocutoria n. 30 del 26 giugno 1999, con cui il medesimo LF era stato invitato a rimuovere le cause d'incompatibilità; che a tanto non ostava il disposto dell'art. 6 del D.P.R. n. 570 del 1960 (ancora vigente), considerati i mutamenti introdotti con l'elezione diretta del sindaco (legge n. 81 del 1993); che neppure poteva considerarsi fondata la doglianza degli appellanti, secondo cui il tribunale avrebbe operato un inammissibile ampliamento della dizione normativa di "appaltatore", estendendola alla posizione dell'eletto (e/o dei suoi prossimi congiunti) quale socio di una società di capitali appaltatrice di lavori per conto del Comune;
che, infatti, le cause d'incompatibilità contestate al LF - ai sensi Pri dell'art. 6 del D.P.R. n. 570 del 1960 e dell'art. 5 della legge n. 32 del 1992 -erano state le seguenti: 1) essere socio della LF Costruzioni s.r.l. ed avere eseguito, prima come impresa LF TO e poi come società, lavori per conto del Comune non ancora sottoposti a collaudo;
2) avere eseguito come socio della LF Costruzioni s.r.l. lavori finanziati ai sensi della legge n. 219 del 1981; che il Consiglio comunale aveva correttamente attivato la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 154 del 1981 e il LF, nei dieci giorni a lui assegnati, aveva rassegnato le dimissioni della carica di amministratore unico della società e poi, con atto pubblico del 5 luglio 1999, aveva donato alla moglie e ai due figli la propria intera quota di capitale sociale;
che in tal modo all'incompatibilità contestata ab inizio, concernente la persona del LF, era venuta a sostituirsi un'altra causa d'incompatibilità, cioè quella prevista dal citato art. 6, concernente i prossimi congiunti;
che il carattere eccezionale delle norme relative a divieti ed incompatibilità destinati a limitare l'elettorato passivo e l'effettivo esercizio delle funzioni pubbliche elettive non escludeva la necessità d'individuare, sulla scorta degli ordinari canoni ermeneutici, il contenuto di dette norme e, con riguardo alla fattispecie, la nozione di "appaltatore di lavori e servizi comunali"; che la tesi degli appellanti, secondo i quali il criterio di stretta interpretazione consentito di ritenere compresa avrebbenon nell'incompatibilità in questione la posizione di socio di una società appaltatrice di lavori per il Comune appariva inconciliabile con l'evidente ratio del divieto;
che questa consisteva nell'esigenza di evitare il rischio, anche soltanto potenziale o ipotetico, d'indebite commistioni tra l'interesse privato del sindaco e dei suoi stretti congiunti e gli interessi pubblici che, in virtù della carica, lo stesso sindaco era chiamato a privilegiare, né poteva sorgere dubbio sul fatto che quando, come nella specie, tutte le quote di una società appaltatrice di lavori per conto del Comune fossero risultate nella titolarità di prossimi parenti del sindaco, i vantaggi economici connessi agli appalti spiegassero effetti direttamente sulla posizione patrimoniale dei medesimi;
che non andava trascurato il danno d'immagine e di credibilità che il Comune e il suo massimo rappresentante potevano subire per un simile intreccio d'interessi in potenziale conflitto, idoneo a provocare scelte non sempre trasparenti anche in ordine al potere/dovere di vigilanza dell'ente rispetto alle modalità esecutive degli appalti conferiti;
che, nel porre limiti all'esercizio di funzioni elettive, il citato art. 6 perseguiva un fine di rilevanza costituzionale, perché concernente la salvaguardia del principio d'imparzialità dettato dall'art. 97 della Costituzione;
che l'affermazione degli appellanti, secondo cui l'interpretazione data dal primo giudice e condivisa dalla Corte territoriale avrebbe determinato un'arbitraria estensione della fattispecie a casi diversi e non previsti dal legislatore, non appariva pertinente, perché il conflitto d'interessi preso in considerazione nel caso in esame era quello connesso al conferimento di appalti ad opera del Comune, in base al dettato normativo, non qualsiasi altro interesse che privatamente gli stretti congiunti del sindaco potessero ricavare dalla sua posizione di rappresentante dell'ente. Contro la suddetta sentenza TO LF ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. NC AS ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Ragioni di ordine logico impongono di esaminare in via preliminare il quarto motivo del ricorso. Con esso il ricorrente, denunziando violazioni del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sostiene che il ricorso in primo grado, depositato il 23 settembre 1999 contro la delibera del Consiglio comunale pubblicata dal 13 al 28 luglio 1999, sarebbe stato intempestivo, perché il termine di decadenza di trenta 8 giorni per proporre il ricorso stesso, stabilito dall'art. 82 del citato T.U., non resterebbe sospeso nel periodo feriale, sia per la particolare urgenza del procedimento sia per il carattere facoltativo del patrocinio legale;
ed aggiunge che, comunque, la sentenza di primo grado sarebbe stata nulla perché il ricorso introduttivo (con il pedissequo decreto) non sarebbe stato notificato al P.M., parte necessaria del procedimento, e la successiva presenza di quest'ultimo ad una udienza diversa da quella fissata, senza essere stato messo in grado di partecipare al giudizio, non potrebbe sanare l'evidente vizio del procedimento. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili. Quanto all'asserita intempestività del ricorso introduttivo, l'art. 82, primo comma, del D.P.R. n. 570 del 1960 (come modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147) dispone che la delibera del Consiglio comunale può essere impugnata con ricorso “depositato nella cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria". Nel caso di specie il Consiglio comunale di Castronuovo Sant'Andrea, con delibera del 26 giugno 1999, stabilì di attivare nei confronti del LF la procedura prevista dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154; poi, con deliberazione del 6 luglio 1999 (n.36), decise tra l'altro di "dichiarare in modo definitivo la inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità del geom. TO LF, eletto alla carica di Sindaco, ai sensi della legge 154/81". g Com'è evidente, la prima delibera aveva carattere interlocutorio mentre la seconda statuiva in modo definitivo, sicchè contro quest'ultima doveva essere proposta, come fu proposta, l'impugnativa. Poiché la delibera de qua - come risulta dall'attestazione in calce ad essa e come dedotto dal medesimo ricorrente rimase affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 13 al 28 luglio 1998 (art. 47, primo comma, 1. n. 142 del 1990), ai sensi del citato art. 82 il termine di trenta giorni per l'impugnativa decorreva appunto dal 28 luglio 1999 (data finale di pubblicazione della deliberazione). Il ricorso introduttivo fu depositato il 23 settembre 1999 e risulta quindi tempestivo, avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale (1°agosto-15 settembre), di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. La tesi del ricorrente, secondo cui il decorso del termine in questione non resterebbe sospeso nel periodo feriale, non può essere condivisa. Come questa Corte ha già stabilito (Cass., 20 luglio 1991, n. 8074), il avente carattere processuale, perché correlato all'atto -termine de quo introduttivo di un procedimento impugnatorio giurisdizionale - è soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969. Questo principio è sorretto dai seguenti argomenti. La legge ora citata è di generale applicazione. I casi in cui essa non si applica, in materia civile, sono indicati nell'art. 3 e nelle norme da tale articolo richiamate, che non contemplano le controversie elettorali. Per superare il dato normativo testuale non giova affermare che dette controversie (e il relativo procedimento) avrebbero carattere di "particolare e peculiare urgenza", perché, come emerge dall'art. 92, primo comma, del 10 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), richiamato dall'art. 3 della 1. n. 742 del 1969, il legislatore ha preso in considerazione le cause "rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”, ma ha stabilito che in questo caso la dichiarazione di urgenza debba essere fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile. Pertanto non è invocabile una generale (e generica) connotazione di urgenza riferita ad intere categorie di controversie, perché i tipi di controversie sottratti alla sospensione feriale sono indicati espressamente dalla legge (per evidenti esigenze di certezza). Neppure giova addurre che, nella materia de qua, il patrocinio legale sarebbe facoltativo, perché la sospensione dei termini processuali www operativa di diritto spiega i suoi effetti prescindendo dal carattere - obbligatorio o meno del patrocinio legale. Quanto alla posizione del P.M., come risulta dagli atti e come la sentenza impugnata ha posto in luce con adeguato dettaglio (v. pag. 8 9: la- motivazione sul punto non ha formato oggetto di specifiche censure), il P.M. presso il Tribunale di Lagonegro fu informato del procedimento tramite notifica (in data 5 ottobre 1999, a mani del segretario Francesco Calderaro) del ricorso e del decreto presidenziale che fissava l'udienza di discussione. Il P.M., poi, prese parte al processo e rassegnò le conclusioni, chiedendo anche la trasmissione di copia degli atti al suo ufficio. Nessun vizio del procedimento, dunque, è ravvisabile. Ne deriva il rigetto del motivo ora esaminato. Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 570 del 1960, della legge n. 81 del 1993, della 4 11 legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, del D.L.vo n. 29 del 1993, nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia. I giudici di merito sarebbero pervenuti ad una erronea interpretazione del dato normativo. Infatti, la disposizione regolatrice della fattispecie in esame, cioè l'art. 6 del D.P.R. n. 570 del 1960, detterebbe un'ipotesi di incompatibilità connessa alla qualifica distrettamente appaltatore/imprenditore individuale, non suscettibile di essere estesa all'attività svolta da organismi societari, tanto più se a responsabilità limitata. Sarebbe evidente che le interferenze, che il legislatore avrebbe inteso evitare, potrebbero verificarsi nella sola ipotesi di ditta individuale, non già nell'ipotesi di società di capitali, la cui organizzazione e nomenclatura giuridica impedirebbero qualsiasi forma d'incidenza o condizionamento relativamente all'azione politica e amministrativa. Tale conclusione, del resto, sarebbe confermata dal divieto d'interpretazione analogica ed estensiva delle ipotesi di incompatibilità. Con il secondo mezzo il ricorrente, denunziando violazione della medesima normativa, sostiene che le precedenti considerazioni risulterebbero inconfutabili alla luce delle recenti innovazioni. Il processo di riforma del sistema amministrativo locale sarebbe imperniato sulla dicotomia politica- gestione, ossia sulla netta separazione di competenze tra gli atti d'indirizzo e controllo (spettanti agli organi di governo) e l'attività di gestione, riservata agli organi burocratici. 12 In materia di appalti e servizi, soprattutto nella fase di esecuzione del contratto, all'autorità sindacale non spetterebbe competenza alcuna. La gestione del rapporto contrattuale rientrerebbe nell'esclusiva sfera di attribuzioni del responsabile del settore. Ne deriverebbe l'illogicità di una ipotesi d'incompatibilità per colui che, ricoprendo cariche politiche, sia parente di soci di una impresa appaltatrice- esecutrice di lavori. E ciò sarebbe ancor più valido nel caso in esame, nel quale i lavori sarebbero quasi ultimati, residuando soltanto adempimenti tecnico-burocratici e contabili. Nessuna scelta andrebbe più operata e nessun condizionamento potrebbe verificarsi. Del resto la stessa Corte territoriale, lungi dall'interpretare letteralmente l'art. 6 (secondo cui l'ipotesi de qua costituirebbe una ipotesi d'ineleggibilità), avrebbe operato una lettura sistematica della norma, tenendo conto proprio del nuovo ruolo e del nuovo sistema di elezione del sindaco, quali previsti dalla legge n. 81 del 1993. I due motivi, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto. Essi non sono fondati. Si deve premettere che, data la natura del giudizio, questa Corte è chiamata a decidere anche nel merito, con poteri di diretta cognizione dei fatti di causa e con facoltà di esame e di cognizione degli stessi, sia pure nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi (Cass., 14 aprile 1997, n. 3193, in motivazione;
9 febbraio 1995, n. 1465; 1°febbraio 1991, n.966; 24 marzo 1984, n. 1939). 13 Ciò posto si osserva che, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non può essere nominato sindaco (tra gli altri) "chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore”. La norma è rimasta in vigore fino all'abrogazione stabilita dall'art. 274, lett.e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (recante il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale peraltro ne ha riprodotto in parte il contenuto nell'art. 61, costruito come ipotesi d'ineleggibilità. La Corte costituzionale, con recente sentenza n. 450 del 31 ottobre 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere nominato sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco;
e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ha emesso analoga pronunzia in ordine all'art. 61, n. 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Resta dunque fermo che l'art. 6 del D.P.R. n. 570 del 1960 (nella parte sopra ricordata), applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, contempla un'ipotesi non d'ineleggibilità ma d'incompatibilità, secondo la qualificazione già operata dalla Corte distrettuale con ampia motivazione (v. sentenza, pag. 12-15), in parte qua non impugnata. 14 Nel procedere all'esegesi della norma suddetta il collegio ha ben presente che le norme deroganti al principio della generalità del diritto elettorale passivo (art. 51 Cost.) sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (Corte costituzionale, 6 maggio 1996, n. 141). Il che però non significa disattendere i criteri ermeneutici dettati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, il quale impone di attenersi al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, senza tuttavia trascurare, quando la lettera della legge non sia chiara ed inequivoca, la ricerca della effettiva mens legis. Né va dimenticato che, nel porre limiti all'esercizio di funzioni pubbliche elettive, la legge persegue una finalità a sua volta costituzionalmente rilevante, perché attiene alla salvaguardia del principio d'imparzialità espresso nell'art. 97 della Costituzione, che deve informare il comportamento della pubblica amministrazione anche in sede locale (cfr. Cass., 11 aprile 1995, n. 4168, in motivazione). Orbene, l'art. 6 cit. considera incompatibile con la carica di sindaco chi abbia parenti o affini (nei gradi indicati) che coprano nell'amministrazione del Comune il posto (tra gli altri) "di appaltatore di lavori o di servizi comunali". L'espressione è imprecisa sul piano lessicale, perché l'appaltatore di lavori non ricopre “un posto” (inteso come inserimento nell'organico) nell'amministrazione comunale. Pertanto il riferimento al posto deve essere interpretato come collegamento tra l'amministrazione comunale e l'appaltatore, determinato dal rapporto di appalto per le 15 reciproche obbligazioni da questo derivanti, con i conflitti d'interesse che la dinamica del rapporto medesimo può configurare. Non è esatto, poi, quanto sostenuto dal ricorrente, cioè che l'incompatibilità delineata dall'art. 6 costituisca un'ipotesi strettamente connessa alla qualifica di appaltatore/imprenditore individuale, non estensibile all'attività svolta da organismi societari. La norma in questione come altre ad essa corrispondenti mira ad evitare un conflitto anche potenziale tra l'interesse (pubblico) dell'ente territoriale, del quale il sindaco è organo responsabile ed ha la rappresentanza (art. 36 L. 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 L.25 marzo 1993, n. 81), e gli interessi dell'appaltatore nascenti dal rapporto di appalto. Tali interessi non sono affatto circoscritti alla figura dell'appaltatore individuale. A parte l'argomento che una simile limitazione non emerge in alcun modo dalla legge (la quale adotta il termine generico di “appaltatore”, riferibile anche alle società con personalità giuridica), per respingere la tesi propugnata dal LF è decisivo il rilievo che, in un quadro ordinamentale che conosce anche le società di capitali con socio unico (art. 2362 cod. civ. e, per le società a r.l., D.lgs. 3 marzo 1993, n. 88 in attuazione della direttiva 89/667/CEE), restringere la nozione di appaltatore alle sole ditte individuali condurrebbe a privare di contenuto (almeno in larga parte) la previsione normativa, oppure a darne una lettura non conforme a Costituzione. Infatti, sarebbe irragionevole, e contrario al principio di eguaglianza, ravvisare l'incompatibilità in presenza di un'impresa individuale ed escluderla quando l'appalto faccia capo ad una 16 società, ancorchè tutti i ricavi di questa siano inevitabilmente destinati a riflettersi sulla posizione patrimoniale dei soci. Pertanto, poiché tra una interpretazione conforme a Costituzione e una interpretazione con questa in contrasto va seguita la prima, deve affermarsi che nella nozione di appaltatore di lavori comunali, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 570 del 1960, rientrano sia le imprese individuali sia le imprese costituite in forma societaria (di persone o di capitali). Né a diversa conclusione potrebbe giungersi traendo spunto dal fatto che la società di capitali, avendo propria personalità giuridica, impedirebbe qualsiasi forma d'impedimento o condizionamento sull'azione politica e amministrativa. E' ben vero che, quando affidataria dell'appalto (che vede come committente il Comune) sia una società di capitali, i rapporti giuridici e le obbligazioni nascenti dal contratto sono imputabili alla società h medesima, munita di propria personalità giuridica. Ma nel contesto del citato articolo 6 e delle finalità perseguite dalla norma vengono in rilievo non l'imputazione del rapporto bensì gli interessi economici da questo nascenti, suscettibili di entrare in conflitto con l'interesse dell'ente di cui il sindaco è rappresentante. Ed è innegabile che i soci della società appaltatrice abbiano precisi interessi correlati all'appalto a questa affidato dal Comune, per gli ovvi riflessi patrimoniali derivanti dalla partecipazione societaria (non a caso si tratta di società con scopo lucrativo). Tanto chiarito, ne deriva che quando l'appalto sia stipulato da una società di capitali, l'interesse da prendere in considerazione nel contesto dell'art. 6 cit. è quello dei soci, perché tra la persona del sindaco in quanto rappresentante del Comune e le persone dei soci del sodalizio stipulante con l'ente 3. 17 territoriale è profilabile il conflitto d'interessi che la legge intende scongiurare. Ed è appena il caso di notare che, così argomentando, non si opera alcuna interpretazione analogica, né si estende la previsione normativa a casi non previsti, ma si ricerca il contenuto della disposizione alla luce della ratio che il legislatore ha voluto conseguire. Nel caso in esame, come emerge dagli atti e com'è incontroverso, il LF e la moglie ME IU erano gli unici soci della società a responsabilità limitata denominata LF Costruzioni, con capitale sociale di lire 508.000.000. Con atto ricevuto dal notaio Guarino il 5 luglio 1999, l'attuale ricorrente titolare di una partecipazione societaria pari a lire 408.000.000 donò alla moglie la piena proprietà di una parte di detta partecipazione, pari a lire 103.200.000, e donò a ciascuno dei figli LF SE IO e LF RO una parte pari al valore nominale di lire 152.400.000. All'esito di tale operazione, dunque, la società rimase totalmente nelle mani della famiglia LF, con una sostanziosa partecipazione dei figli di SE LF. Pertanto, come posto in luce dalla sentenza impugnata, con la menzionata donazione il LF non rimosse l'incompatibilità contestatagli, incorrendo invece nella causa d'incompatibilità di cui al citato art. 6, perché due suoi figli (discendenti) si trovarono ad essere titolari, in quanto soci della LF Costruzioni s.r.l., degli interessi correlati agli appalti in corso tra il Comune (committente) e la medesima società, secondo la nozione sopra desunta. Se la ratio del divieto è quella di evitare il rischio, anche potenziale, di commistioni tra gli interessi pubblici dell'ente territoriale che il sindaco, nella sua qualità, ha l'obbligo di garantire e gli interessi privati di suoi 18 prossimi congiunti, titolari di consistenti partecipazioni in società appaltatrice di lavori affidati dal medesimo ente territoriale, non è seriamente contestabile che tale situazione nella specie sussista, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata. La tesi del ricorrente, secondo cui il processo di riforma del sistema amministrativo locale - imperniato sulla netta separazione di competenze tra gli atti di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi di governo) e l'attività di gestione - escluderebbe ogni possibilità di condizionamento e quindi di commistione (nel caso di specie la gestione del rapporto contrattuale rientrerebbe nell'esclusiva sfera di attribuzioni del responsabile di settore), non può essere condivisa. E' sufficiente replicare che, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 142 del 1990, come modificato dagli artt. 12 e 13 della legge n. 81 del 1993, il sindaco ha una serie di attribuzioni (tra cui quelle di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché di nominare i responsabili degli uni e degli altri, nel quadro delle modalità e dei criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti), comportanti ampi poteri di controllo, d'indirizzo e di vigilanza che, lungi dall'escludere, consentono concrete forme d'intervento anche sull'apparato amministrativo, con conseguente possibilità di dar luogo proprio alle commistini tra interessi pubblici e privati che la legge ha inteso evitare. Con il terzo mezzo il ricorrente prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del T.U. n. 570 del 1960, per asserita violazione degli artt. 3, 51 e 128 della Costituzione. 19 Non sono indicate le ragioni sulla base delle quali dovrebbe procedersi allo scrutinio di non manifesta infondatezza. Comunque, non è ravvisabile una violazione dell'art. 3, perché l'incompatibilità è prevista con riguardo ad una posizione specifica e differenziata, cioè al conferimento di appalti di lavori o di servizi comunali e la previsione, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, appare ragionevole il principio d'imparzialità e coerente con dell'amministrazione dettato dall'art. 97 della Costituzione. Non è ravvisabile una violazione dell'art. 51, perché il primo comma di tale norma consente a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, ma riserva alla legge stabilire i requisiti. Non è ravvisabile violazione dell'art. 128, perché questa norma definisce le province e i comuni come enti autonomi, ma nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, sicché, se il richiamo a tale norma (non meglio precisato) vuol porre l'accento sul ruolo autonomo attribuito ai due enti territoriali, deve replicarsi che esso non è posto in discussione dalla previsione per legge statale di cause d'incompatibilità. Pertanto la questione di legittimità costituzionale nei termini suddetti è manifestamente infondata. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione, mentre nessuna pronunzia sul 20 punto deve essere emessa in relazione agli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da TO LF contro la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 118/2000, depositata 1'8 giugno 2000, e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. вожать ваняне Il Presidente Il consigliere est. رکھ IL CANCELLIERE Somendro pataly Mazzalupi До CORTE SUPREMA DI CASSATIONS Prima Sezione Givin Depositato in Cancelleria - 7 FEB. 2001 E TERR EIL GANGELIERE N 6 8 O 9 2 I 1 . Z / A N 4 / E R - 6 L T 2 B S A . I . R R L . G L P E . O A R D T . T L B E A E A D D L T A I E I S E 1 3 T N R 1 E E N S . E T I S N A A E M