Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1733
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

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L'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960. n. 570 - rimasto in vigore fino all'abrogazione stabilita dall'art. 274, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -, nel considerare incompatibile con la carica di sindaco chi abbia parenti o affini, nei gradi indicati, che "coprano nell'amministrazione del comune il posto", tra gli altri, di "appaltatore di lavori o di servizi comunali", manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., essendo l'incompatibilità prevista con riguardo ad una posizione specifica e differenziata e tenuto conto che la previsione - conformemente al principio di imparzialità della P.A. - mira ad evitare il rischio, anche potenziale, di commistioni tra gli interessi pubblici dell'ente territoriale che il sindaco, nella sua qualità, ha l'obbligo di garantire e gli interessi privati di suoi prossimi congiunti; ne' con l'art. 51 Cost., essendo riservato alla legge il compito di stabilire i requisiti per l'accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive; ne', infine, con l'art. 128 Cost., perché, dovendo l'autonomia del comune svolgersi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, non è affatto preclusa, dalla norma costituzionale, la previsione, con legge statale, delle cause d'incompatibilità alla carica di sindaco.

Nei giudizi in materia elettorale, la Corte di cassazione è chiamata a decidere anche nel merito, con poteri di diretta cognizione dei fatti di causa e con facoltà di esame e di cognizione degli stessi, sia pure nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi del giudizio.

In tema di contenzioso elettorale, il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960 per l'impugnazione dinanzi al tribunale delle delibere del consiglio comunale di convalida degli eletti, ha natura processuale, perché correlato all'atto introduttivo di un procedimento impugnatorio giurisdizionale, ed è perciò soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969.

L'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960. n. 570 - rimasto in vigore fino all'abrogazione stabilita dall'art. 274, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -, nel considerare incompatibile (a seguito della sentenza manipolativa della Corte costituzionale n. 450 del 2000, che ha in tal senso sostituito l'originaria previsione di ineleggibilità) con la carica di sindaco chi abbia parenti o affini, nei gradi indicati, che "coprano nell'amministrazione del comune il posto", tra gli altri, di "appaltatore di lavori o di servizi comunali", comprende nella nozione di appaltatore sia le imprese individuali sia le imprese costituite in forma societaria, di persone o di capitali, tale interpretazione essendo l'unica conforme alle finalità della norma, in relazione alle quali vengono in rilievo non l'imputazione del rapporto ma gli interessi economici da questo nascenti, suscettibili di entrare in conflitto con l'interesse dell'ente di cui il sindaco è rappresentante, ed essendo irragionevole, e contraria al principio di eguaglianza, l'opposta soluzione ermeneutica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1733
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1733
    Data del deposito : 7 febbraio 2001

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