Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in legge n.356 del 1992) la condotta del titolare di un'azienda sottoposta a sequestro preventivo che, dopo l'apposizione del vincolo cautelare, ne mantenga la disponibilità tramite un soggetto fittiziamente interposto, il quale stipuli un contratto di affitto di ramo di azienda con l'amministrazione giudiziaria preposta alla gestione del bene. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato sussiste anche quando l'atto dispositivo sia formalmente posto in essere da un soggetto diverso dal titolare del bene).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2016, n. 32732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32732 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
327 32/ 1 6 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/06/2016 Composta da: Sent. n. sez.1062 VINCENZO ROTUNDO BPresidente - REGISTRO GENERALE DOMENICO CARCANO N.2872/2016 ANNA CRISCUOLO ANGELO CAPOZZI Rel. Consigliere - GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ OL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/05/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del AN MAURO IACOVIELLO che ha concluso per l'ine mu sibilité des Negusi di Polizzie Сінегова; Progetto & quills I: AL e UP;
Udit,i difensori Avv. RANDOV, in st. w. BARCELLONA E. per lep.e. "Centro Studi ed In Pature cultural Pole To Onlus", " essere alle exclusion del 1.9. slipse note quse, is in R "Libere Amodеномі пом'янимай resou elle p.e. earths le mefien is spate a m ove conclus al deporte note spe;
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esundone "eccoglimento. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo a seguito di gravame interposto dagli imputati CO ZZ, LE AT, CE UP e OR SA avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del locale Tribunale il 29.5.2014 ha confermato la decisione con la quale sono stati dichiarati colpevoli: CO ZZ del reato sub capi 1) (art. 416bis, commi 1,3,4,6 cod. pen.) e 10) (artt. 81 cpv. 615ter, commi 2 n.1 e 3 cod. pen.); LE AT e CE UP del reato sub capo 9) (artt. 110,81 cpv. cod. pen., 12 quinquies L.n. 356/92, 7 d.l. n. 152/91); OR SA del reato sub capo 1) ( art. 416bis, commi 1,3,4,6 cod. pen.), con rispettiva condanna a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili.
1. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i predetti imputati.
2. Nell'interesse di CO ZZ, con atto personale, si deduce:
2.1. Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 416bis cod. pen.. La sentenza avrebbe avallato spunti investigativi svilendo sistematicamente le controdeduzioni difensive, non tenendo conto delle possibili ragioni lecite sia degli incontri tra la AT ed il UZ che dell'interessamento del ricorrente nella effettuazione dell'incontro tra i due. Neanche i contatti con altri soggetti deporrebbero per l'intraneità mafiosa, limitandosi ad evocare fatti notori, e le captazioni considerate farebbero capo a considerazioni astratte e suggestivamente collegate alla figura del latitante AT NA RO.
2.2. Violazione dell'art. 416bis cod. pen. rispetto ad una condotta tutt'al più riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 378 cod. pen.. Considerata la assoluzione dal reato associativo a seguito di processo con rito ordinario, non si sarebbe valutata l'insufficienza al riguardo - della affermazione di responsabilità per il reato associativo mafioso oggi contestato delle mere frequentazioni per parentela, amicizia, Я estrazione ambientale, né dei rapporti di affari con mafiosi quando essi siano occasionali o giustificati da situazione contingenti.
2.3. Violazione dell'art. 416bis, comma 6, cod. pen. in relazione alla ritenuta ricorrenza, anche nei confronti del ricorrente, della aggravante in parola, parendo essere stato disatteso dalla Corte palermitana 1 l'orientamento espresso dalle S.U. RA in materia, con riferimento al presupposto imprescindibile del reimpiego, essendo configurabile detta aggravante nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi, se poi risulta anche da parte sua il successivo reimpiego.
2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 615ter cod. pen.. L'agente di Polizia Municipale di Paderno Dugnano Antonella MONTAGNINI aveva diritto all'accesso informatico, anche nel caso in cui l'unica esigenza per eseguirlo fosse stata ispirata dalla necessità di assecondare la richiesta del ricorrente, suo affine, allo scopo di appurare se delle specifiche vetture che lo avevano seguito fossero o meno intestate a gente di malaffare.
3. Nell'interesse di LE AT, a mezzo del difensore, si deduce:
3.1. Vizio della motivazione per sua carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché violazione della legge penale in ordine alla affermazione di responsabilità. La Corte di merito avrebbe solo apoditticamente affermato la responsabilità della ricorrente sulla base di mere congetture secondo le quali la predetta avrebbe continuato a gestire illecitamente l'azienda olearia "Fontane d'oro" sottoposta a sequestro in concorso con il marito CE UP. Illegittimamente la sentenza avrebbe fatto leva, da un lato, sul patteggiamento al quale aveva acceduto un coimputato che mai aveva ammessO la sua responsabilità; dall'altro, sull'assunto della consapevolezza della ricorrente della mafiosità del marito, si era travisato il contenuto intercettivo. Sarebbe stato, inoltre, assunto a presupposto logico e storico il precedente a carico dei due coniugi senza considerare la necessità di legami tra fatti distinti e distanti tra loro. In realtà secondo la ricorrente l'argomento principe della costruzione accusatoria si individuerebbe nel rapporto familiare della stessa con il UP, considerato il reale dominus della azienda sin dal momento della sua costituzione. La Corte nell'avallare la tesi accusatoria - avrebbe omesso di valutare la versione difensiva che spiegava i colloqui intercettati tra la ricorrente ed il UZ con la esigenza della prima di recuperare un credito lecito che non era stato soddisfatto dall'amministrazione giudiziaria;
e non avrebbe tenuto conto che al credito considerato - pari a 15.948,90 euro doveva aggiungersi il più ampio credito derivante dalla vendita di oltre 100mila kg, di olive verdi da mensa, nonché ulteriori prestazioni erogate dal cognato LD 2 UP ma non pagate e da dividere con il marito CE. Si trattava non di riscossione di utili della azienda, ma di crediti -quindi discendenti da operazioni lavorative lecite che la ricorrente perseguiva non come reale domina della azienda ma come creditrice della stessa azienda, in un periodo in cui lei non aveva entrate per il perdurante stato detentivo del marito. La Corte avrebbe, poi, trasfuso il contenuto intercettivo relativo a conversazioni intervenute tra altri senza considerare le doglianze difensive a riguardo e la evidenza consistita nella assenza di interferenze della ricorrente e del marito allora detenuti sia nel progetto di ristrutturazione aziendale portato avanti dal UZ e dal NO dopo il sequestro dell'azienda, come pure successivamente alla scarcerazione della stessa ricorrente: solo dopo oltre un anno da questa risultano ed a partire dal 21.12.2010 - - lamentele ed interferenze della AT. Nulla che autorizzi precedenti interventi della donna proverrebbe dalla captazione del 12.7.2009: il pronome "loro" utilizzato nella conversazione tra NO e DI NO solo illogicamente sarebbe ricondotto ai coniugi UP-AT, in presenza di un interesse esclusivamente diretto dei due colloquianti - con il UZ di rilevare l'azienda dalle mani dell'amministratore. A - far deporre per la assenza di qualsiasi fittizia intestazione, poi, sarebbe la violenta reazione della ricorrente nei confronti del UZ, allorquando ella apprende del regalo fatto da questi a soggetti non meglio specificati che aveva determinato il dimezzamento dei crediti perseguiti dalla donna. Ancora, anche quello che è prospettato quale pregnante elemento intercettivo la conversazione ambientale del - 21.12.2010 presso l'abitazione di CO ZZ deporrebbe per - l'assenza di rapporti tra la ricorrente ed il marito da un lato ed il UZ dall'altro. Invero domanda la ricorrente - quale necessità vi sarebbe stata di interpellare un terzo (il ZZ) per combinare un incontro con il UZ, se questi fosse stato veramente una testa di legno dei coniugi? Anche il contenuto intercettivo riferito a somme 9 incassate nel 2009 porterebbe lontano dalla ricostruzione fatta dalla sentenza.
3.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante ex art. 7 d. I. n. 152/91. Non sarebbe provato che i due coniugi avessero usufruito dell'assistenza della famiglia mafiosa durante la loro detenzione, o la destinazione di utili provenienti dalla illecita gestione dell'azienda non solo al UP ma anche ad altri soggetti organici alla famiglia mafiosa, in assenza di qualsiasi 3 accettazione della AT a riguardo ed in patente contraddizione con la sua reazione nei confronti del UZ per gli esborsi effettuati nei confronti della famiglia mafiosa della zona. In sostanza, la Corte riconoscerebbe alla ricorrente senza giustificare il superamento della decisione cautelare che l'aveva esclusa - la sussistenza della aggravante solo in dipendenza del rapporto di coniugio con CE UP, avendo la ricorrente agito - invece - solo "pro domo sua".
3.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, pur in presenza del brevissimo arco temporale della condotta, del fine lecito di essa e dell'assenza di precedenti penali, salvo quello che costituirebbe un unicum rispetto al fatto per cui si procede.
3.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla dosimetria della pena, inflitta in misura eccessiva e pari al doppio del minimo edittale del delitto più grave (art. 378 c.p., 7 d.l. n. 152/91) in ordine al quale era intervenuta condanna definitiva.
4. Nell'interesse di CE UP, con atto del difensore, si deduce:
4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità fondata su una interpretazione acritica del compendio intercettivo. In particolare: Le conversazioni intervenute prima della stipula dei due contratti di affitto tra LD NI DI NO e IN NO non vedrebbero mai come protagonista il ricorrente, né tale pregnante emergenza potrebbe essere superata facendo leva sulla circostanza che i due predetti imputati hanno patteggiato la pena. Non sarebbe considerata nonostante la deduzione difensiva a riguardo - la distanza - temporale tra le predette conversazioni e quelle ambientali presso la abitazione di CO ZZ. Sarebbe, inoltre, solo supposta la riconducibilità delle presunte trattative per la stipula dei due contratti G agli interessi dei coniugi UP;
generici sarebbero gli elementi di presunto riscontro tratti dalla scarcerazione di LE AT, il riferimento a presunti progetti aziendali o la cautela utilizzata durante i colloqui telefonici;
né sarebbe certo che i due colloquianti avrebbero dovuto incontrare la predetta AT o che essi si riferissero al marito UP. Le conversazioni captate presso l'abitazione del ZZ non solo -come la sono distanti dalle precedenti più di un anno, ma sono relative difesa ha dimostrato e la Corte negletto - ad un debito del UZ e DI NO nei confronti della famiglia UP che si era avvalsa del ZZ solo per ragioni di vicinanza familiare. Errata sarebbe la ravvisata configurabilità del reato contestato a carico del ricorrente in assenza di suoi apporti oggettivi e soggettivi. Invero, il ricorrente non aveva più l'apprezzabile signoria sulla res ed in contratti erano stati posti in essere dall'amministrazione giudiziaria. Del tutto arbitrariamente la Corte avrebbe ritenuto che la AT rivendicasse gli utili della gestione della azienda ricavati attraverso il fittizio affitto dei rami d'azienda.
4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91, già esclusa dal Tribunale del riesame in capo alla moglie del ricorrente. L'assunto secondo il quale i coniugi UP avrebbero prestato acquiescenza una volta appresa la circostanza che una parte degli utili derivati dalla fittizia attribuzione dell'azienda, sarebbe smentita dalla reazione della AT che aveva minacciato ripercussioni per il fatto. Contraddittoria sarebbe, poi, la motivazione della Corte che da un lato - rivendica di non poter essere condizionata dai precedenti giudizi e - dall'altro - fa su di essi leva per motivare la sussistenza della aggravante in parola. Né le captazioni presso l'abitazione del ZZ deporrebbero per la sussistenza della stessa aggravante, posto che esse documentano le lamentele della AT per la mancata riscossione delle somme.
4.3. Vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al contenimento nel minimo dell'aumento per la continuazione, rispetto alla entità del fatto ed allo scarso contributo fornito dal ricorrente alla sua verificazione.
5. Con atto personale di OR SA si deduce:
5.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 416bis cod. pen., 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, anche per travisamento della Я prova. La sentenza avrebbe erroneamente riconnesso la qualità di "uomo d'onore" del ricorrente alla circostanza che egli si fosse affiancato alla gestione dell'impresa del cognato FI, sostanzialmente desumendo la "affectio societatis" dalla ordinaria "affectio familiaris" esistente tra il ricorrente e i FI. Inoltre, la Corte di merito avrebbe operato una indebita trasposizione dalla BF costruzioni - gestita dal FI, rispetto alla quale era ipotizzabile una cointeressenza dei NA RO alla M.G. s.r.l., riconducibile al ricorrente, secondo la quale ciò che riguarda la prima sarebbe automaticamente 5 ' ascrivibile alla seconda. Ancora, non si comprenderebbe come da un incontro privato con TO LA si potesse desumere l'affiliazione del ricorrente alla cosca di RA, quand'anche il dialogo intervenuto fosse riferito alla "gestione degli appalti" e tenuto conto degli avvenimenti immediatamente successivi che avrebbero dovuto indurre il convincimento che l'incontro non aveva reso le aspettative della cosca. Né potrebbe dirsi concludente la apodittica conclusione della Corte sulle ragioni della individuazione del ricorrente da parte della cosca, in considerazione del notorio criterio vigente secondo il quale viene ritenuto dagli affiliati primo referente il "maschio" più anziano rimasto in libertà. Anche la ritenuta indicativa volontà del ZZ di rivolgersi allo stesso ricorrente avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni di quest'ultimo circa la risposta infastidita dello stesso ricorrente intesa ad evidenziare la sua estraneità al contesto mafioso. Analoghe aporie logiche si rinverrebbero in relazione alle singole vicende considerate ai fini della adesione mafiosa del ricorrente, quale quella dell'appalto relativo alla costruzione del Mc Donald's di RA, in relazione alla quale la asserita mafiosità dell'appalto sarebbe ricavata dalla sola partecipazione delle imprese B.F. ed M.G. che la Corte ha già stabilito essere mafiose. Ed illogica sarebbe la ritenuta investitura mafiosa del ricorrente al posto del FI, rispetto alla reazione aggressiva di quest'ultimo alla sua sostituzione, incompatibile con la provenienza mafiosa dell'incarico. Né la condotta del ricorrente potrebbe qualificarsi in termini di concorso esterno in associazione mafiosa, in assenza di qualsiasi volontà di concorrere con la propria condotta a finalità mafiose. Piuttosto, avendo preferito avallare, quale prossimo parente ed imprenditore, talune condotte contra legem, quali le dazioni di denaro a favore del latitante AT ME RO, si sarebbe dovuto ravvisare il reato di cui all'art. 378, comma 2, cod. pen.. 5.2. Violazione dell'art. 8 d.l. n. 152/1991 e vizio della motivazione;
mancata assunzione di prova decisiva in relazione all'omesso riconoscimento della attenuante speciale sull'erroneo rilievo della mancata dissociazione del ricorrente e della parziale considerazione delle sue proficue dichiarazioni rispetto ai soli fatti per cui è processo e nonostante il contributo dato all'accertamento dei relativi fatti. La Corte, inoltre, avrebbe illegittimamente rigettato la istanza difensiva di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal ricorrente.
5.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti 6 generiche sulle contestate aggravanti e sulla recidiva per la pretermissione degli atti successivi e della collaborazione del ricorrente.
6. Nell'interesse di LE AT con motivi nuovi, in relazione al secondo motivo del ricorso, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/91. Secondo la ricorrente, le risultanze processuali avrebbero dato atto di una condotta che è ontologicamente inter-personale, si svolge nell'ambito di un rapporto di coniugio ed è diretta ad un interesse personale e che, pertanto, non sarebbe inquadrabile nell'ambito del metodo mafioso o diretta ad agevolare il sodalizio mafioso, tanto più quando si tratta di soggetto non inserito in una tale organizzazione. Quanto al metodo mafioso non si sarebbero specificati il contenuto della coartazione e l'effetto di intimidazione delle condotte contestate;
quanto all'agevolazione mafiosa, affermandosi che la destinazione dei proventi della società ad altri personaggio organici della famiglia mafiosa di Campobello di AR era avvenuta ad opera del UZ ma a discapito dei coniugi UP-AT. Le emergenze intercettive, poi, deporrebbero per una emarginazione dal contesto mafioso dei due coniugi in favore di altri soggetti. Inoltre, non risulterebbe che il UZ ed il ZZ si rapportassero costantemente con la AT. Pertanto, non può dirsi che la ricorrente avesse il dominio sulla società in rappresentanza del marito e per conto di "cosa nostra". Apparirebbe, quindi, che la aggravante in parola sia stata applicata alla ricorrente solo perché moglie di un soggetto condannato per mafia, senza provare l'assistenza della famiglia mafiosa ai coniugi durante la detenzione, né l'esistenza di una regola non scritta circa la devoluzione di parte degli utili a soggetti mafiosi, né tantomeno della accettazione di tale regola da parte della ricorrente. G CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di CO ZZ è infondato.
2. Il primo e secondo motivo in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo 1) (art. 416bis cod. pen.), che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati ed al limite della inammissibilità.
2.1. Va ribadito che il controllo della logicità della motivazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o non, del motivo di ricorso ex art. 606, comma primo, lett. e)- cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi e altri, Rv. 214567).
2.2. Inoltre, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità 0 decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è 8 ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159).
2.3. Inoltre, è orientamento consolidato in tema di associazione di tipo mafioso, che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (da ultimo, Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, Caccamo e altri, Rv. 266064).
2.4. La sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del ricorrente in ordine alla sua partecipazione alla famiglia mafiosa di Campobello di AR considerando la vicenda del suo intervento nel corso del sequestro patito dalla azienda Fontane d'oro s.a.s. di cui si tratterà specificamente in occasione dell'esame delle posizioni dei " la quale esprime il livello di ricorrenti UP e AT compenetrazione che lo stesso ricorrente aveva nell'organismo mafioso. La Corte ha escluso - sulla base di un molteplice contenuto intercettivo - che le emergenze a riguardo esprimano mere ragioni di amicizia e convenienza, osservando che l'incontro del 21.12.2010 era stato preparato fina dal 9.12.2010 dal ZZ e dalla AT ed allo stesso incontro il ZZ - al contrario di quanto assunto dalla difesa - - aveva partecipato intrattenendosi con la AT ed il UZ a discutere su tutti i particolari della vicenda sull'avere spettante alla coppia AT-UP; ed all'esito dell' incontro, lo stesso ricorrente aveva svolto una indagine interna a Cosa Nostra circa la destinazione, "doverosamente" operata dal UZ, di utili aziendali a soggetti intranei al clan mafioso. Ed il ruolo, così manifestato, di garante mafioso del sodale UP, era consonante rispetto all'incarico dato dallo stesso UP alla moglie di rivolgersi al ricorrente per risolvere tutte le problematiche emerse. Ruolo rivendicato specificamente dallo stesso ricorrente nel corso di una rilevante conversazione tenuta con IN La IA, anziano esponente della stessa famiglia mafiosa di Campobello di AR, in cui si esprimeva non solo l'interesse della consorteria mafiosa a quella vicenda, ma anche la confessata disponibilità sempre tenuta dal ricorrente nei confronti del sodale mafioso FI AU e della famiglia di AT NA 9 RO, anche offrendosi di andare a trovare il latitante. Conversazione alla quale si accompagnava ulteriore compendio intercettivo (v. pg. 55 e ss.) di analoga valenza espressiva della qualificata intraneità del ricorrente al contesto mafioso. Ancora, la sentenza valorizza la capacità del ricorrente di intrattenere rapporti anche con uomini d'onore estranei alla provincia trapanese, e segnatamente di SA PP JA (v. pg. 62 e ss.) conducendo trattative di rilievo economico, rivolgendosi per le necessarie autorizzazioni ai vertici della locale famiglia mafiosa e mostrando di essere consapevole che per dirimere eventuali controversie occorreva rivolgersi direttamente al capo latitante AT NA RO, con il quale evidentemente era in grado di rapportarsi. Infine, il ricorrente risulta aver curato e reso possibile un importante incontro tra mafiosi del mandamento palermitano con CE UP, che a sua volta doveva riferirne l'oggetto di rifondazione della commissione provinciale al latitante AT NA RO.
2.5. Ritiene la Corte che entrambi i motivi, ad onta delle formali deduzioni, in realtà, prospettano - peraltro genericamente anche sulla base di un parcellizzata considerazione delle emergenze una diversa valutazione probatoria delle acquisizioni alle quali si riferiscono, volte a depotenziarne il contenuto, attribuendo un significato alternativo rispetto a quello individuato dalla Corte di merito, che sfugge a censure di legittimità - ponendosi nell'alveo di legittimità ricordato - essendosi individuate condotte che esprimono il qualificato contributo di volta in volta dato dal ricorrente alla compagine mafiosa della quale, pertanto, è risultato partecipe.
3. Il terzo motivo è generico.
3.1. L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicché essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, RA, Rv. 259589).
3.2. La sentenza impugnata (v. pg. 80 e ss.) nell'ambito ha considerato l'inserimento del UP, dell'orientamento richiamato- soggetto particolarmente vicino al ZZ -che ha svolto una tipica 10 attività di mediazione mafiosa finalizzata a garantire la devoluzione degli indebiti profitti derivanti dalla gestione fraudolenta della società "Fontane d'Oro" sia alla famiglia del predetto detenuto mafioso, sia all'organizzazione mafiosa locale. Ha, inoltre, considerato che nelle altre attività economiche di rilievo dell'organizzazione mafiosa, in qualità di arbitro ed in virtù dei suoi poteri di vertice, esplicava un ruolo direttivo il latitante AT NA RO (cfr. sentenza Corte di Appello di Palermo del 4.7.2012), realizzandosi l'investimento dei proventi della "messa a posto" alla quale erano assoggettate le imprese, nella stessa conduzione e mantenimento in vita della gestione illecita degli appalti come osserva la sentenza costituisce di per sé una lucrosa che- attività economica che favorisce le imprese mafiose, alterando le normali regole di mercato e della libera concorrenza. Ed il ricorrente risulta aver dimostrato piena consapevolezza e condivisione di tali illeciti assetti economico-imprenditoriali, costituendo anzi egli il tramite per verificare la sussistenza, in specifici casi, del consenso e della volontà del capo mafia latitante sulle iniziative economiche di interesse mafioso.
3.3. Il motivo proposto, pertanto, non solo non tiene conto della riferibilità oggettiva della aggravante in parola, ma non si confronta con la motivazione appena ricordata, limitandosi ad evocare aspecificamente il principio di diritto espresso da S.U. RA in tema di riciclaggio di proventi illeciti da parte dell'associato, nella specie non contestato.
4. Il quarto motivo è infondato.
4.1. Integra il delitto previsto dall'art. 615 ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, Casani ed altri, Rv. 251269); ancora, ai fini della configurabilità del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, nel caso di soggetto autorizzato, quel che rileva è il dato oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico violando i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema o ponendo in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli sia incaricato e per le quali sia, pertanto, consentito l'accesso, con conseguente violazione del titolo legittimante 11 l'accesso, mentre sono irrilevanti le finalità che lo abbiano motivato o che con esso siano perseguite (Sez. 5, n. 10083 del 31/10/2014, Gorziglia e altro, Rv. 263454); infine, integra il reato di accesso abusivo al sistema informatico la condotta del pubblico dipendente, impiegato della Agenzia delle entrate, che effettui interrogazioni sul sistema centrale dell'anagrafe tributaria sulla posizione di contribuenti non rientranti, in ragione del loro domicilio fiscale, nella competenza del proprio ufficio (Sez. 5, n. 22024 del 24/04/2013, Carnevale, Rv. 255387).
4.2. La Corte di merito ha ritenuto accertati gli accessi informatici richiesti dal ricorrente alla MONTAGNINI che li aveva effettuati - utilizzando la password assegnata alla Polizia Municipale di Paderno Dugnano della quale la predetta faceva parte - esulando dalle esigenze di servizio, corrispondendosi alla esigenza del ricorrente di verificare la riconducibilità delle targhe che egli provvedeva ad annotare ad - autovetture di forze di polizia per cautelarsi da indagini a suo carico.
4.3. Risulta, pertanto, accertata l'estraneità degli accessi informatici alla attività istituzionale di colei che li realizzò che come annota la - sentenza di primo grado (v. pg. 166 nota 99) - è vincolata all'ambito operativo fissato dall'art. 8 d.P.R. n. 634/94 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) secondo il quale gli organi costituzionali, 11 giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3 che svolgono compiti di polizia, possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati del centro limitatamente a quelle connesse con lo svolgimento dei propri compiti di istituto", tra i quali quindi non rientravano le verifiche effettuate nell'interesse del ricorrente, così realizzandosi la violazione del titolo legittimante l'accesso da parte dell'agente.
5. Il ricorso del ZZ deve, quindi, essere rigettato.
6. I ricorsi nell'interesse di LE AT e CE UP, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. proposto dal 7. Deve, innanzitutto, essere affrontato il motivo circa la configurabilità del reato di cui all'art. 12 quinquies I. UP- n. 356/92 ascritto ai ricorrenti.
7.1. Costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 12 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992) è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza (Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, Di AL, Rv. 237595). In motivazione la Corte ha specificato che se, da un lato, i termini titolarità e disponibilità impongono di comprendere nella previsione normativa non solo le situazioni del proprietario o del possessore ma anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene;
dall'altro lato, impongono altresì di considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attribuzione consentendo al soggetto incriminato di mantenere il proprio rapporto con il bene.
7.2. In particolare, è stato affermato che commette il reato in esame il soggetto, cui è stato in precedenza confiscato il bene, che si adoperi a gestirlo, attraverso l'interposizione fittizia di un affittuario (Sez. 2, n. 19123 del 11/01/2013, Prudentino, Rv. 256033), chiarendosi che "se il richiamo alla titolarità, in via di pura interpretazione semantica, poteva in qualche modo giustificare i rilievi mossi dal ricorrente - analoghi a quello in esame (n.d.e.) -, il richiamo paritetico alla disponibilità, rendendo evidente che il legislatore ha inteso escludere ogni legittimazione alle disposizioni date dal soggetto agente, qualunque G sia la loro natura, rende tali rilievi assolutamente inconferenti. L'intento del legislatore prosegue la sentenza citata è stato quello di espungere gli atti dispositivi, di fatto o di diritto, pure ammessi dall'autonomia negoziale, di chiunque intenda prevenire e stravolgere i presidi legislativi, posti a tutela del nostro ordinamento economico, con la legislazione della prevenzione, del contrabbando e del riciclaggio.... Ciò posto, però, è stato anche ritenuto che, l'espressione "attribuzione" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità, rispetto alle quali permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione o per conto o nell'interesse del 13 quale l'attribuzione è operata (Sez. 3^, 15 luglio 1993, n. 1665, Lai;
Sez. 2^, 9 luglio 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo). La condotta di attribuzione presuppone sicuramente che il soggetto che procede all'attribuzione, o nell'interesse del quale la medesima è effettuata, sia il reale dominus, che ricorre ad atti od operazioni simulate per sottrarsi ad eventuali provvedimenti ablativi previsti dalla legislazione in tema di misure di prevenzione patrimoniali o per agevolare la commissione di reati connessi alla circolazione di mezzi economici di provenienza illecita". Ancora, in una vicenda di affitto di un ramo di azienda (nel caso concreto oggetto di un contratto stipulato da una società costituita appositamente, le cui quote erano state a loro volta intestate a dei prestanome) è stato ritenuto integrare un caso di "attribuzione fittizia" diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale dominus, spiegando che l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto о nell'interesse del quale l'attribuzione è operata;
ne consegue che - anche l'affitto di un ramo di azienda può integrare un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus" (Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che il legislatore non ha inteso formalizzare i meccanismi, che possono Я essere molteplici e non classificabili in astratto, attraverso i quali può realizzarsi la "attribuzione fittizia", ne' ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico dovendo gli schemi e le modalità operative concretamente adottate essere oggetto di un apprezzamento coordinato ed unitario che tenga conto delle evoluzioni che la "storia" dei singoli beni può aver subito (Sez. 2^ 5 ottobre 2011 n. 39756, IA e altri;
Sez. 1^ 26 aprile 2007 n. 30165, Di AL;
Sez. 2^ 9 luglio 2004 n. 38733, P.M. in proc. Casillo;
Sez. 3^ 15 luglio 1993 n. 1665, Lai).
7.3. Ritiene la Corte che, pertanto, la doglianza difensiva - che fa leva sull'avvenuto sequestro preventivo dell'azienda "Fontane d'oro" - non scalfisce la correttezza della risposta data dalla sentenza impugnata 14 (v. pg. 36 e ss.) alla analoga questione, oggi riproposta, in ordine alla integrazione del reato di interposizione fittizia.
7.4. Secondo questa Corte non osta alla configurabilità del reato di interposizione fittizia né la avvenuta apposizione del vincolo cautelare, né - quindi la circostanza che il formale atto dispositivo promani dalla -> amministrazione giudiziaria preposta alla gestione del bene. Invero, la finalità elusiva prevista dalla norma può verificarsi non solo rispetto a futuri paventati interventi giudiziari, ma anche rispetto a interventi già eseguiti ed attuali, che l'agente mira a neutralizzare. Inoltre, ai fini del requisito della disponibilità del bene, è sufficiente nonostante il vincolo - apposto il perdurante controllo da parte del vero dominus del bene - vincolato. Infine, non osta alla realizzazione della fattispecie la natura dell'atto stipulato, nella specie l'affitto del ramo aziendale, idoneo a conferire al soggetto contraente dominio sul bene aziendale.
7.5. Nella specie risulta, pertanto, correttamente ravvisata l'ipotesi delittuosa ex art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, risultando accertata in capo ai ricorrenti una condotta concorsuale mediante la quale essi si sono assicurati, dopo l'apposizione del vincolo cautelare, tramite l'intervento di due soggetti compiacenti - IN UZ e IN NO, che hanno stipulato con l'amministrazione giudiziaria i due atti di affitto dei rami dell'azienda sequestrata · la gestione della predetta - azienda, della quale risultava già irrevocabilmente accertata la riconducibilità all'uomo d'onore CE UP, così eludendo il predetto vincolo cautelare.
8. Quanto alla riconducibilità della gestione degli affittuari ai due ricorrenti va detto, ancora, quanto segue.
8.1. La sentenza impugnata (v. pg. 19 e ss.) ha assunto quale precedente logico e storico quanto è emerso dalle due sentenze irrevocabili a carico dei due ricorrenti in relazione a fatti ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con quelli in esame. La prima, resa dal Tribunale di Marsala in data 2.5.2012, che ha accertato la partecipazione del UP alla famiglia mafiosa di Campobello di AR attraverso condotte dirette ad organizzare, curare e gestire in via continuativa e stabile la latitanza dei membri della famiglia di RA tra i quali il noto AT ME RO assicurando un constante collegamento dei predetti con gli altri associati in libertà ed anche con i latitanti di altre famiglie mafiose;
inoltre, del reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 quinquies I. n. 352/92 in relazione alla attribuzione fittizia dell'intero capitale sociale della società " Fontane d'oro s.a.s.", reato 15 commesso mentre lo stesso UP si trovava recluso per espiazione pena. La seconda, emessa dal Tribunale di Palermo il 4.11.2010 e parzialmente riformata dalla Corte di appello, riguarda la condanna della AT in ordine al reato di cui agli artt. 110, 379 cod. pen. e 7 d.l. n. 152/91, per aver aiutato il marito CE UP ad assicurarsi il prodotto, il profitto ed il prezzo del reato di intestazione fittizia delle quote della predetta società Fontane d'oro. Sicché la vicenda oggetto dell'attuale processo è stata considerata come una prosecuzione della gestione da parte del UP, attraverso la moglie e nuovi prestanome, della medesima società olearia ad onta dello stato di detenzione del predetto e del sequestro preventivo della società. A tal fine è stato considerato il duplice compendio intercettivo e valorizzata la sentenza con la quale IN UZ ha concordato la pena in relazione al suo concorso nel reato in questione quale intestatario fittizio. Un primo compendio sin dalla captazione del - 10.7.2009 che avviene il giorno dopo la revoca della custodia cautelare applicata alla donna - è relativo ai contatti tra LD DI NO e lo stesso IN UZ, nel periodo precedente alla stipula dei due contratti di affitto, ed è ritenuto espressivo del progetto di gestione dell'azienda olearia previo consenso all'operazione che doveva provenire dai coniugi UP-AT, nel cui interesse doveva essere realizzata;
il secondo, relativo alla captazione ambientale del 21.12.2010 tra UZ e AT nella abitazione di LÒ ZZ che secondo la Corte palermitana - dà conto delle somme pretese dalla AT da parte del UZ e di altri soggetti in relazione agli utili derivanti dalla attività aziendale;
ancora, quella tra la AT ed il ZZ dalle quali emergeva che una parte degli utili spettanti alla AT erano stati consegnati dal UZ a soggetti organici alla famiglia mafiosa di Campobello di AR. Risulta, inoltre, dalle captazioni e per bocca della stessa AT l'assenso preventivo del marito all'acquisizione da parte del UZ della titolarità dell'affitto del ramo di azienda della Fontane d'oro s.a.s. che, pertanto, giustifica la pretesa del UP pure emersa di avere il completo - - rendiconto della gestione societaria. I Giudici di merito hanno, poi, disatteso la lettura alternativa sulle ragioni dell'intervento della AT fondate su un credito lecito nei confronti del UZ facente capo al cognato (v. pg. 35 e sg.), non emergendo mai nelle stesse captazioni che invece fanno riferimento - alla pretesa che il UZ desse il resoconto di tutta la contabilità 16 aziendale con le relative pezze di appoggio e tenuto conto che la vicenda del credito vantato da LD predetto UP risultava documentalmente risolta già nell'agosto 2009. Inoltre, l'assunto difensivo si pone in contrasto logico con i pessimi rapporti - emersi nel corso del processo definito a carico della AT che i coniugi - UP-AT avevano con il predetto congiunto, accusato di allearsi con soggetti terzi intenzionati ad attendere il fallimento della società Fontane d'oro per rilevarla con poche centinaia di milioni di lire, a fronte del suo valore miliardario.
8.2. Ritiene la Corte che, in relazione alla ricostruzione appena richiamata, il primo motivo di entrambi i ricorsi è infondato, quando non generico ed in fatto.
8.3. Quanto alla considerazione dell'intervenuta sentenza di patteggiamento nei confronti del correo UZ, va ricordato che facendo richiesta di applicazione della pena, l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova;
la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191134).
8.4. Pertanto, incensurabile è la considerazione operata dai Giudice di merito della definizione della posizione del correo nello stesso reato operata dalla sentenza impugnata per l'implicita conferma della - versione accusatoria che da essa proviene - ai fini della corroborazione del quadro di accusa. '8.5. Quanto alle deduzioni della AT esula dalle esposte ragioni espresse dalla Corte di merito qualsiasi elemento di natura congetturale che giustifichi il concorso della ricorrente nella condotta di interposizione fittizia contestata. Quanto alla valutazione dei precedenti accertamenti passati in giudicato, la deduzione difensiva è generica ed in fatto rispetto alla corretta considerazione a tal riguardo operata dalla Corte di merito della perseguita determinazione, consapevolmente partecipata dalla AT, di gestire la società olearia facente capo al marito nonostante tutto, carcerazioni e provvedimenti giudiziari, attraverso prestanome di volta in volta individuati che fornissero la necessaria apparenza a fini elusivi. Del tutto destituita di fondamento è la doglianza che fa leva sul travisamento del compendio intercettivo che, anzi, ripropone la interpretazione alternativa già disattesa senza vizi - 17 logici e giuridici dalla sentenza, la cui motivazione palesa la infondatezza della cumulativa deduzione di omessa considerazione delle deduzioni difensive. Del pari generica ed in fatto si mostra la censura circa l'assenza di documentate interferenze dei coniugi nei progetti relativi alla gestione dell'azienda sequestrata: con motivazione incensurabile in questa sede non essendo proponibile una reinterpretazione delle conversazioni - quelle captate tra il NO ed il DI NO documentano il costante riferimento ai due coniugi ed al loro consenso ai progetti che si andavano a fare, come pure emerge l'esplicito riferimento da parte della AT al consenso preventivo dato dal marito alla partecipazione del UZ all'affitto del ramo di azienda. Anche la deduzione difensiva legata alla reazione della stessa AT dinanzi alla notizia della distribuzione di somme che le sarebbero spettate a terzi personaggi sostanzia una rivalutazione probatoria del particolare che non si può proporre in sede di legittimità. Infine, analogamente connotata è la censura che ha ad oggetto l'intervento del ZZ perché avvenisse l'incontro i cui contenuti sono stati captati il 21.12.2010, facendo leva la stessa su una ragione quella della estraneità dei due coniugi rispetto al UZ - alternativa rispetto al quella ineccepibilmente individuata dalla sentenza impugnata e legata alla intraneità mafiosa dello stesso ZZ nel tessuto della famiglia di Campobello di AR e della sua operatività in costanza della detenzione del UP, del quale la moglie era la portavoce delle direttive e dei propositi (v. pg. 30 e ss.). Generico ed in fatto è il cenno che fa leva su una alternativa lettura della captazioni in relazione alle somme incassate nel 2009. 8.6. Anche le deduzioni del UP risultano generiche ed in fatto, facendo leva su una diversa interpretazione del compendio considerato sia in relazione al collegamento tra i due gruppi di captazioni, al loro contenuto riferito alla gestione dell'azienda ed alla riconducibilità di essa ai due coniugi ed al collegamento di esso con il momento della scarcerazione della AT. Già si è detto in ordine alla ineccepibile esclusione della versione difensiva basata sul credito avanzato da LD UP, come pure con riguardo alle ragioni legate all'intervento del ZZ.
9. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è infondato. sentenza impugnata (v.pg.39 e ss.) ha riconosciuto 9.1. La sussistente l'aggravante mafiosa della finalità di agevolazione dell'attività dell'organizzazione mafiosa in ragione della intraneità 18 mafiosa qualificata del UP che era stato autorizzato dalla consorteria mafiosa a porre in essere la interposizione al fine di sostegno economico durante la detenzione, in tal senso facendo deporre il contributo girato dal DI NO per l'assistenza difensiva dei coniugi;
ancora, considerando la previsione, da parte del NO e del DI NO, secondo un progetto condiviso dallo stesso UZ, di destinare l'operazione "sempre alla solita cosa"; verificando la effettiva destinazione dei proventi dell'azienda a soggetti intranei alla famiglia mafiosa in adempimento di quello che dal ZZ è riferito alla AT come un esplicito "dovere" in capo al prestanome UZ, del cui adempimento i due coniugi, dopo iniziali rimostranze, prendono atto. Inoltre, i Giudici di merito hanno non illogicamente valorizzato l'atteggiamento impositivo e minaccioso tenuto dallo stesso UP dal carcere, al quale facevano da riscontro le iniziative della moglie che pretendeva spiegazioni in suo nome sulla destinazione degli utili dell'azienda. E la Corte palermitana ha anche dato ineccepibilmente conto della non decisività delle valutazioni operate nei procedimenti penali le cui decisioni sono divenute definitive, non solo per gli opposti esiti al riguardo, ma anche perché i fatti oggetto del presente processo si riferiscono a fasi storiche diverse.
9.2. Quanto al motivo dedotto dalla difesa della AT, anche in questo caso, nessuna congettura fondata sul mero rapporto di coniugio fonda la sussistenza della aggravante in parola, ritenuta - invece - sulla base del consapevole apporto concorsuale all'interposizione fittizia, nell'ambito del contesto mafioso accertato, del quale si mostra altrettanto consapevole. Rispetto a tale ricostruzione, priva di vizi logici e giuridici, le questioni sollevate dalla difesa risultano generiche contestazioni in fatto.
9.3. Quanto a quello mosso dal UP è anch'esso generico ed in fatto, facendo leva sulla diversa valutazione probatoria della reazione palesata dalla AT dinanzi alla emergenza della minore percezione degli utili a loro destinati a seguito della distribuzione di parte di essi ai soggetti intranei al sodalizio. 10. Il terzo e quarto motivo nell'interesse della AT ed il terzo motivo nell'interesse del UP, avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, sono inammissibili. 10.1. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, 19 rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). 10.2. Nella specie, le censure mosse dai ricorrenti costituiscono doglianze in fatto in ordine all'esercizio discrezionale del potere demandato al giudice di merito nella specie esercitato senza vizi logici e giuridici (v. pg. 44). 11. Il ricorso nell'interesse di OR SA è infondato. 12. Il primo motivo sulla affermazione di responsabilità è infondato ed al limite della inammissibilità quando affaccia questioni di merito. 12.1. La sentenza impugnata ha affermato la intraneità del ricorrente alla famiglia mafiosa di RA (v. pg. 149) attraverso il suo diretto coinvolgimento nelle più riservate dinamiche inerenti al reperimento di risorse finanziarie da destinare al sostegno economico del latitante AT NA RO e dei suoi più stretti congiunti;
la sua individuazione da parte del vertice mafioso della famiglia di RA quale soggetto al quale affidare, a seguito dell'arresto di AN FI, la gestione delle due società B.F. ed M.G. nel Я rispetto della regole mafiose, sia per l'accaparramento degli appalti che per la distribuzione dei relativi introiti;
la sua individuazione da parte degli altri associati mafiosi, anche di altre famiglie e persino di un capo mandamento diverso dal proprio, quale soggetto referente del capo latitante in materia di appalti. Ed ha escluso che si fosse in presenza di una operatività riconducibile ad una mera volontà di favorire propri familiari di sangue, osservando che la sua stessa sostituzione al posto di AN FI - congiunto che secondo la difesa egli avrebbe inteso favorire, in realtà era stata decisa dai vertici della famiglia mafiosa di RA, proprio perché la sua gestione societaria si era rivelata adeguata a differenza di quella dei diretti congiunti del FI - -a garantire le esigenze del sodalizio mafioso, avendo dimostrato di aver agito consapevolmente in tal senso. 12.2. Rileva questa Corte che i conclusivi rilievi ricordati sottraggono la sentenza alla dedotta violazione dell'art. 416bis cod. pen. essendosi individuate condotte che esprimono - in conformità ai 20 consolidati orientamenti di legittimità la partecipazione del ricorrente alla famiglia mafiosa di RA. 12.3. Quanto alla violazione dei criteri di valutazione della prova quando non genericamente prospettata si risolve in una diversa - valutazione del compendio probatorio che fa leva su assunti - quello delle decisive ragioni familiari che avrebbero spinto il ricorrente e della indebita sovrapposizione delle vicende relative alle due società B.F. ed M.G. il primo escluso in fatto dalla sentenza impugnata senza vizi - logici e giuridici, il secondo ampiamente ed analiticamente giustificato attraverso le specifiche vicende che hanno segnato il comune percorso delle due ditte (v., in particolare, le vicende relative agli appalti per la realizzazione del parco eolico e del fast food Mc Donald's), utilizzate quale cassa della famiglia mafiosa. Anche in relazione alla vicenda dell'incontro del ricorrente con il mafioso TO LA la difesa non fa altro che indurre una rivalutazione del compendio probatorio nel tentativo di depotenziare la obiettiva valenza dell'episodio, invece, correttamente inquadrato nell'ambito della trattativa mafiosa relativa alla gestione degli appalti, agli accordi presi al riguardo dal mafioso AN FI prima del suo arresto, alla gestione degli accordi dopo tale avvenimento in funzione della partecipazione ai lavori di imprese facenti capo a differenti famiglie. Ineccepibile sotto l'aspetto logico-giuridico è, poi, la emergenza scaturita da tale incontro in ordine alla individuazione del ricorrente quale referente della famiglia mafiosa, в a riprova della sua intraneità; come pure quella relativa alla individuata provenienza della sostituzione del FI con il ricorrente al posto del trono", rispetto alla quale solo in fatto si oppone la reazione avuta dal FI dopo la sua scarcerazione. 13. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 13.1. L'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, non può essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato, volta ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti (Sez. 6, n. 36570 del 26/06/2012, Russo e altri, Rv. 253393); ancora, l'attenuante della dissociazione (art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 21 152, convertito con I. 12 luglio 1991, n. 203) opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicché deve escludersene l'applicazione quando la condotta dissociativa riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante viene invocata ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato (Sez. 3, n. 3078 del 12/12/2012, Rv. 254142). 13.2. La sentenza impugnata, ponendosi nell'alveo di legittimità ricordato, ha negato la speciale attenuante della collaborazione, dopo aver preso in considerazione il contenuto di una serie di interrogatori resi dal ricorrente, sul rilievo che da un lato questi non ha mai - ammesso ed in contrasto con le emergenze a suo carico di aver - partecipato alla famiglia mafiosa e non sussistendo l'altro -dall'altro - requisito del contributo decisivo per la ricostruzione di fatti e l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, essendosi limitato il ricorrente a confermare alcuni aspetti già accertati a suo carico. Del tutto generica è la doglianza relativa alla reiezione della istanza di acquisizione di alcuni verbali dichiarativi. 14. Il terzo motivo costituisce censura in fatto dell'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza vizi logici e giuridici. 15. Consegue a quanto detto il rigetto del ricorso. 16. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite LIBERA ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI
CONTRO
LE MAFIE e CENTRO STUDI PIO LA TORRE ONLUS, che si stima equo liquidare come in dispositivo. 22
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, che liquida in euro cinquemila per ognuna di esse, comprensive dell'aumento del 20% e del 15% per spese generali, oltre Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La iva e c.p.a., da liquidare per Torre Onlus in favore OR EL, dichiaratosi dell'avv. antistatario. Così deciso, 28.6.2016. Il Componente estensore Il Presidente IN Rotundo IN Rotund Angelo Мулярий DEPOSITATO IN CANCELLERIAI oggi 27 LUG 2016 E CANCELLIERE R E H T Dott. Stefana Golfieri 23