Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 878
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data antecedente all'iscrizione stessa. La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolare notifica delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione/Decadenza della pretesa impositiva

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto atti interruttivi della prescrizione, dimostrando che la pretesa non è prescritta. La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini di legge ha consolidato i crediti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Non specificato nel dettaglio nella sentenza, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato respinto nel suo complesso.

  • Rigettato
    Contestazione sulla sottoscrizione degli atti

    La contestazione sulla sottoscrizione degli atti, anche se prodotti in copia, richiedeva la proposizione della querela di falso, non avvenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 878
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 878
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo