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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/08/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in
Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Alessandro Paone Presidente relatore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Giuliana Gaudiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 27-1/2025 R.G.P.U., promosso dalla nei Parte_1
confronti della Controparte_1
- lette le note scritte di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dal difensore della ricorrente entro il termine perentorio assegnato;
- letto il ricorso con cui la ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
- esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
- sentito in camera di consiglio il giudice delegato alla trattazione;
- rilevato che la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa debitrice non è andata a buon fine;
- rilevato che la cancelleria neppure ha potuto procedere all'inserimento del ricorso nell'area web riservata prevista dall'art. 359 CCII, al cui interno è stato possibile inserire il solo decreto di convocazione;
- rilevato che la notifica, a cura della ricorrente e a mezzo ufficiale giudiziario, presso la sede risultante dal registro delle imprese, ha avuto esito positivo, stante la consegna degli atti nelle mani di soggetto qualificatosi come addetto all'ufficio amministrativo;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha sede in
Saracena (Comune che è ricompreso nel circondario del Tribunale in intestazione) e che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che il centro degli interessi principali della predetta impresa sia altrove;
- ritenuta la legittimazione attiva della creditrice istante, la quale vanta un credito pari a € 14.800,15, riveniente da decreto ingiuntivo del Tribunale di Matera n. 429/2024 del
02-03.12.2024, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione in data
20.02.2025;
- considerato che l'impresa debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
- rilevato, infatti, che, come si evince dalla visura camerale in atti, la società convenuta
è qualificabile come impresa commerciale, svolgendo, attività di trasporto di merci su strada per conto terzi;
- rilevato, ancora, che l'impresa debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di essere qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, lett. d) CCII;
- rilevato che tale prova neppure può trarsi dalla documentazione in atti, tenuto conto che l'ultimo bilancio depositato risale al 2022 e che gli ultimi dichiarativi fiscali si riferiscono all'anno di imposta 2023;
- rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5,
CCII, considerato che al debito nei confronti della ricorrente, pari, come detto, a €
14.800,15, va aggiunto quello nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari a € 331.399,88 (v. informativa trasmesse da Agenzia delle Entrate Riscossione) e quello nei confronti dell' , pari a € 41.760,83 (v. informativa trasmessa CP_2
dall' ); CP_2
- ritenuto che l'impresa debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza, come desumibile: a) dalla notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e dell' ; b) dall'infruttuosità dei pignoramenti presso terzi esperiti dalla ricorrente;
CP_2
c) dall'omesso deposito dei bilanci a partire dal 2023; - ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della C.F. e Controparte_1
P.I. , con sede in Saracena (CS), contrada Ciparsia snc, in persona P.IVA_1
dell'amministratore , nato a [...] il [...], CP_3 Controparte_4
domiciliato in Altomonte (CS), via Antonio Gramsci n. 16;
NOMINA quale Giudice Delegato per la procedura il dott. Alessandro Paone;
NOMINA quale Curatore il dott. che, alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 24.11.2025, ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al pubblico ministero ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio del 31.07.2025.
Il Presidente relatore
dott. Alessandro Paone